Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 915/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1973, residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in IO CI (MB) via Camillo Benso Cavour n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Angela Cerbone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Viale Lazio n.
21, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: Per_ 1. La IA minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale sita in SA MA (MB) via Contardo Ferrini
n. 28, con quanto l'arreda e correda. La casa coniugale resterà in comproprietà tra i coniugi al 50% e l'assegnazione alla madre avrà effetto sino al raggiungimento della indipendenza economica della Per_ IA . Conseguentemente, saranno a carico della SI.ra le utenze della casa coniugale, Pt_1 le spese di manutenzione ordinaria relative all'immobile nonché le spese condominiali ordinarie. Le eventuali spese straordinarie relative alla manutenzione della casa coniugale, da concordarsi previamente tra i coniugi, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% cad., così come le spese condominiali straordinarie.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive della Per_ IA minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale la minore si trova in quel momento. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicare vicendevolmente ogni e qualsivoglia
- il martedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00, prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola;
- a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21,30 della domenica (con pernottamento), prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola;
- a giovedì alternati - nella settimana coincidente con il weekend materno - dalle ore 17.00 sino al mattino successivo (con pernottamento), quando accompagnerà la IA a scuola.
I genitori si riservano sin da ora di concordare di anno in anno il giorno del pernottamento infrasettimanale (che potrà essere, dunque, diverso dal giovedì) a seconda delle eSIenze lavorative paterne.
Eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi.
Le variazioni degli orari e dei giorni di visita del padre dovranno essere sempre concordate in tempo utile (almeno 24 ore prima) con la madre, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro di entrambi.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi.
4. Le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verrà interrotto il diritto di visita paterno e la conseguente alternanza dei week-end, che riprenderà al termine del periodo festivo. Per_
5. Durante le ferie estive trascorrerà, con diritto di pernottamento, tre settimane -anche non consecutive - con ciascun genitore. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La madre, per eSIenze lavorative, trascorrerà con la IA le ferie estive nelle due settimane centrali del mese di agosto, abbinandovi una ulteriore settimana immediatamente prima o immediatamente dopo, fatti salvi diversi e migliori accordi.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, prima della partenza, il luogo in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con la IA.
6. Durante le feste natalizie, la minore trascorrerà, con diritto di pernottamento, il periodo dal 24 al
30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, continuando l'alternanza già in essere. Per_ 7. Quanto alle festività pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro in modo alternato tra loro, continuando l'alternanza già in essere.
8. In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, di organizzazione delle vacanze e delle festività in genere. Per_
9. Entrambi i genitori si impegnano a dedicare a momenti da trascorrere con la stessa in via esclusiva, nell'interesse preminente della minore.
10. Il padre corrisponderà alla madre un contributo al mantenimento ordinario della IA minore pari ad euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, che saranno versati entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , la quale provvederà a Pt_1 comunicare le coordinate bancarie al SI. . Pt_2 11. Tutte le spese straordinarie relative alla minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciascun genitore documenterà all'altro la spesa sostenuta per ottenere il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore. Per le spese straordinarie le parti dovranno in ogni caso riferirsi alle linee guida assunte dal Tribunale di Monza con Protocollo del 07/05/2018, da intendersi qui trascritto. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, da indicare nella dichiarazione dei redditi, saranno ripartite tra i genitori al 50% cad..
12. L'assegno unico universale per i figli a carico (cd. assegni familiari) erogato dall' sarà CP_1 integralmente percepito dalla SI.ra . Pt_1
13. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non è quindi necessario disporre a carico di nessuno dei due l'obbligo di versare somme a titolo di mantenimento e/o alimenti.
14. L'autovettura Renault Twingo intestata al SI. resterà in uso e proprietà esclusivi dello Pt_2 stesso;
così come l'autovettura Opel SA intestata alla SI.ra resterà in uso e proprietà Pt_1 esclusivi della stessa.
15. Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse della IA a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio.
16. I SIg.ri ed si rilasciano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio delle carte Pt_1 Pt_2
d'identità e passaporti validi per l'espatrio.
17. I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
18. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare, rinunciando espressamente al tentativo di conciliazione, dichiarando di voler sostituire l'udienza di comparizione parti davanti al Giudice con il deposito di note scritte ex art. 473bis.51,
2° comma cpc.
19. Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 276/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 25.01.2024 e pubblicata in data 29.01.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della IA minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.09.2008 (atto n. 70 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Limbiate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi