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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 1588/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2022 UDIENZA 29.10.2024 tra con l'avv. SOLDI TOMMASO Parte_1
ATTRICE contro
, con l'avv. PINZAUTI STEFANO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 29/10/2024 , alle ore 10,00, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Soldi per la parte attrice. Compare ai fini della pratica forense la Dr.ssa Persona_1
- L'Avv Stefanelli in sostituzione dell'Avv Stefano Pinzauti per le parti convenute il quale formula proposta ai sensi dell'art 91 c.p.c. offrendo a totale tacitazione della domanda avversa senza questo implichi alcun riconoscimento di responsabilità la somma omnia di € 5.000,00 da intendersi comprensiva anche del rimborso spese e competenze di procedura
- L'Avv Soldi evidenzia come il CTU abbia rilevato senza alcun margine di dubbio la sussistenza del nesso di causalità e quindi in assenza di dubbio sull'integrarsi dell'an della domanda ed avendo il CTU riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura di € 3.015,25 oltre al diritto al rimborso per € 610,00 per spese mediche ed avendo la parte corrisposto € 610,00 per competenze di CTU ed €
976,00 per competenze dei due CTP nominati non può accettare l'offerta formulata
Il Giudice ritenuto che la causa possa essere trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. invita le parti alla discussione della causa I procuratori delle parti insistono ciascuno in tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto in atti e nelle precedenti verbalizzazioni concludendo parte attrice come da atto di citazione e parte convenuta come da memoria depositata ex art 183 VI co n. 1
L'Avv Soldi deposita nota spese
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti .
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1588/2022, promossa da:
con l'avv. SOLDI TOMMASO Parte_1
ATTRICE contro
, con l'avv. PINZAUTI STEFANO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Conclusioni PER PARTE ATTRICE Nel merito per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art 2052 c.c. per la causazione dell'evento di cui in premessa e per l'effetto condannare la Sig.ra ed il Sig al pagamento della somma di € 18.200,50 in Controparte_1 Controparte_2 favore della sig.ra a titolo di risarcimento per le lesioni subite in conseguenza dell'evento Parte_1 accaduto in data 15.02.2022 o comunque secondo equità Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali contributo integrativo ed IVA come per legge
PER I CONVENUTI: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, Voglia:
- nel merito: respingere e rigettare le domande tutte dedotte dalla sig.ra nel presente Parte_1
Giudizio nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di supporto probatorio, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- nel merito, in ipotesi di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande di parte attrice, accertare il concorso prevalente della sig.ra nella determinazione dell'evento di causa, con riduzione Parte_1 proporzionale dell'eventuale risarcimento spettante, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- in ogni caso: con vittoria di spese anche di eventuali di C.T.U. e C.T.P., e di compensi professionali".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato
Tribunale rappresentando come in data 15.02.2022 in ragione dell'appuntamento di lavoro fissato con le parti convenute si recava presso il domicilio degli stessi ove veniva attaccata e morsa da uno dei cani di proprietà dei convenuti
Nella narrativa della citazione la difesa attorea dava partita enucleazione delle conseguenze lesive patite dalla parte attrice in conseguenza dell'accaduto chiedendone in via giudiziale il ristoro
Si costituiva la difesa dei convenuti con comparsa nella quale si contestava il quantum del richiesto risarcimento avuto riguardo a quello che era stato il contegno della parte attrice 8asseritamente integrante concorso di responsabilità) ed alla eccessività delle somme richieste.
Così instauratosi il contraddittorio venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 VI co c.p.c.
La causa veniva successivamente istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'interrogatorio formale di parte attrice l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice pagina 2 di 6 All'esito del deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla odierna udienza Alla udienza di oggi la difesa dei convenuti formulava a verbale offerta conciliativa per € 5.000,00 a tacitazione della lite somma da intendersi comprensiva anche delle competenze e spese di lite , la difesa della attrice ritenuta l'inidoneità della proposta dichiarava di non accettarla
Il Giudice melius re perpensa a modifica di quanto precedentemente disposto, ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., invitava le difese delle parti alla discussione in udienza
I procuratori delle parti discutevano la causa come riportato nel verbale in epigrafe ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,48 ha dato pubblicazione della sentenza a mezzo della lettura stessa in assenza dei difensori delle parti SULLA RESPONSABILITA' DEI FATTI PER CUI E' CAUSA La domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato. L'art. 2052 cc dispone: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Si tratta di un'ipotesi specifica di responsabilità civile fondata sul rapporto di custodia (del proprietario o utilizzatore dell'animale) che trova limite nel solo caso fortuito. L'onere di provare il nesso di causalità tra danno subito e “condotta” dell'animale grava sul soggetto danneggiato e può dirsi raggiunta solo ove il danneggiante non riesca a dar prova del caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. n. 25223 del 15.12.2015, Cass. n. 17091 del 18.07.2014). Come già evidenziato, dunque, l'unico limite al riconoscimento di una responsabilità in capo al proprietario dell'animale è dato dalla prova del caso fortuito, che incombe su quest'ultimo, da intendersi come fatto straordinario, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla sfera del proprietario dell'animale, che è idoneo ad interrompere il nesso causale col danno senza che la prova della diligenza nella custodia dell'animale assuma alcuna rilevanza, poiché trattasi di responsabilità oggettiva in cui non assume rilievo l'assenza di colpa del danneggiante:: "La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all'attore compete solo di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale". (cfr ex multis Cass. 12161/2000)
Questa la contestualizzazione nulla quaestio quanto all'integrarsi dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice quanto alla dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il cane di proprietà dei convenuti;
vale infatti sottolineare come la difesa degli stessi non ha negato l'evento dandone, però, diversa rappresentazione nella sua concreta dinamica di svolgimento e contestandone le conseguenze lesive adombrate dalla attrice nell'insorgere di un danno psichico di non irrilevante entità quale disturbo post traumatico da stress e fobia specifica.
A fonte della prova fornita dalla difesa attorea la difesa dei convenuti non ha fornito prova di alcun caso fortuito in grado di interrompere il nesso di causa tra evento di danno e condotta dell'animale risultando l'eccezione della difesa dei convenuti secondo cui la attrice sarebbe stata morsa per aver tenuto un contegno inopportuno (id est entrata della attrice nella proprietà dei convenuti in difetto della apertura del cancello) priva di concreto sostrato difensivo in quanto l'unico mezzo istruttorio dedotto
(id est interrogatorio formale di parte attrice) non ha fornito alcuna evidenza istruttoria atta alla prova di quanto asserito dalla difesa di parte resistente .
SUL QUANTUM DEI DANNI:
pagina 3 di 6 DANNO NON PATRIMONIALE
La CTU medica espletata sulla persona della attrice - le cui conclusioni il Giudice fa proprie giusto il rigore metodologico della stessa e l'esaustiva risposta alle osservazioni depositate dal CTU di parte attrice) - ha quantificato il danno non patrimoniale sofferto dalla attrice ed eziologicamente riferibile al sinistro nella seguente misura: invalidità permanente nella misura del 1% (per un soggetto di 61anni al momento del sinistro) inabilità temporanea pari a 15 giorni al 25% (115) Sulla concreta liquidazione di tale voce di danno appare ultroneo motivare la scelta operata dal Giudicante dell'utilizzo delle tabelle di NO (sulla cui necessitata adozione su tutto il territorio nazionale si è reiteratamente espressa la Cassazione anche all'indomani delle pronunce a Sezioni Unite del 2011 cfr ex multis Cass. 134/2013) quale strumento atto a conferire intrinseca razionalità al risarcimento di un danno non patrimoniale “equo” con ciò, applicati i valori tabellari medi vigenti, si addiviene alla liquidazione del danno non patrimoniale eziologicamente riferibile ai fatti di causa nella seguente misura: . per invalidità' permanente € 1.219,00
per inabilita' temporanea € 431,25 Si ritiene valorizzare il danno nella misura tabellare media (ricordato che gli importi tabellari sussumono sia le voci del danno biologico che quelle relative al danno morale ) in ragione sia della scarsissima incidenza percentuale del danno biologico subito dalla attrice sia della commisurazione, di uguale trascurabile durata delle conseguenze lesive temporanee patite dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa
Vale inoltre notare come non si ritiene di valorizzare in alcun senso le asserite modifiche degli assetti relazionali e lavorativi adombrati dalla difesa attorea quali conseguenze dirette dell'occorso
Invero il CTU ha quantificato in una lesione dell'1% percentuale sulla scorta del persistere di “lievi note residuali di uno stato fobico situazionale” : “ Una patologia che non ha in alcun modo avuto concreto impatto sul lavoro della attrice (che ha sempre continuato a lavorare) la cui difesa non ha né allegato né tantomeno provato che il richiedere prima di recarsi al domicilio dei propri clienti se vi siano cani abbia impattato in termini di detrimento dei proventi del proprio lavoro
Né può essere posta quale base di una valorizzazione ulteriore sul vissuto relazionale di parte attrice in quanto la correlazione tra l'avvenuta cessione dell'animale di affezione e la detta patologia risulta di scarsa verosimiglianza: infatti, qualora il rapporto con l'animale domestico avesse avuto gli ordinari crismi di pervasività emotiva connaturati al rapporto con il proprio animale, un singolo episodio avente un'eco così flebile non avrebbe potuto condure alla decisione di privarsi dello stesso
Conclusivamente quindi si liquida in favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 1.620,25 TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE € 1.620,25
- DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e quindi, stante la liquidazione non immediata del risarcimento, si deve ritenere presuntivamente provato un ulteriore danno in capo al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (15.02.2022) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo saldo. DANNO PATRIMONIALE
SPESE SOSTENUTE
pagina 4 di 6 Ritenuta la piena condivisibilità di quanto riportato dal CTU nella commisurazione delle spese mediche e relazioni d parte sostenute dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa si riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la complessiva somma di € 914,00 . Trattandosi di debito di valore su tale somma dovranno applicarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuta matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo
SULLE COMPETENZE PER FASE STRAGIUDIZIALE Vale notare come la difesa di parte attrice abbia provveduto al deposito di nota spese in cui viene riportata anche la voce relativa alla fase della negoziazione assistita
Invero sussiste evidenza documentale dell'invio dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita con ciò integrandosi quindi la prova del diritto al riconoscimento di somme per l'operato del legale Questo Giudice ritiene quindi nella liquidazione di tale danno di dare seguito alla giurisprudenza delle
Sezioni Unite secondo la quale le competenze riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Dato atto che dello svolgimento della fase prodromica dell'invito alla negoziazione assistita si liquida in favore della attrice a titolo di ulteriore danno patrimoniale la somma di € 284,00 oltre accessori quale valore tabellare per l'attivazione di detta fase Non avendosi evidenza della effettiva corresponsione di tali somme gli importi sono liquidati alla attualità e sugli stessi matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo
Le competenze di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva
Vale sottolineare come la formulazione da parte della difesa dei convenuti della proposta conciliativa del pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 ivi compresi le spese e competenze di procedura risulta inidonea a determinare le conseguenze di cui all'art 91 c.p.c.
Vale altresì sottolineare come nelle more della redazione della sentenza la difesa della parte attrice abbia provveduto al deposito di nota spese rettificata rispetto a quanto già depositato in udienza
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti per cui è causa e per l'effetto condanna i medesimi in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice delle somme liquidate per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali come partitamente indicate in parte motiva con gli accessori ivi precisati;
- condanna le parti convenute al rimborso delle spese processuali di parte attrice liquidate in complessivi
€. 2.126,50 (di cui € 425 per fase di studio € 425,00 per fase introduttiva € 851,00 per trattazione € 425,50 per fase decisionale quest'ultimo valore abbattuto del 50% per la concentrazione della fase) oltre 15 % per rimborso spese generali, CAP ed IVA se dovuta oltre alla refusione degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti
- Nulla sul rimborso delle competenze dei CTP di parte attrice giusto il difetto di allegazione della prova del pagamento degli stessi mentre si pongono definitivamente a carico delle parti convenute il pagina 5 di 6 pagamento delle competenze del CTU nella misura liquidata in atti
Prato, 29/10/2024 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15,48 mediante lettura della stessa in difetto della presenza dei difensori ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2022 UDIENZA 29.10.2024 tra con l'avv. SOLDI TOMMASO Parte_1
ATTRICE contro
, con l'avv. PINZAUTI STEFANO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 29/10/2024 , alle ore 10,00, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Soldi per la parte attrice. Compare ai fini della pratica forense la Dr.ssa Persona_1
- L'Avv Stefanelli in sostituzione dell'Avv Stefano Pinzauti per le parti convenute il quale formula proposta ai sensi dell'art 91 c.p.c. offrendo a totale tacitazione della domanda avversa senza questo implichi alcun riconoscimento di responsabilità la somma omnia di € 5.000,00 da intendersi comprensiva anche del rimborso spese e competenze di procedura
- L'Avv Soldi evidenzia come il CTU abbia rilevato senza alcun margine di dubbio la sussistenza del nesso di causalità e quindi in assenza di dubbio sull'integrarsi dell'an della domanda ed avendo il CTU riconosciuto un danno biologico quantificabile nella misura di € 3.015,25 oltre al diritto al rimborso per € 610,00 per spese mediche ed avendo la parte corrisposto € 610,00 per competenze di CTU ed €
976,00 per competenze dei due CTP nominati non può accettare l'offerta formulata
Il Giudice ritenuto che la causa possa essere trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. invita le parti alla discussione della causa I procuratori delle parti insistono ciascuno in tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto in atti e nelle precedenti verbalizzazioni concludendo parte attrice come da atto di citazione e parte convenuta come da memoria depositata ex art 183 VI co n. 1
L'Avv Soldi deposita nota spese
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti .
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1588/2022, promossa da:
con l'avv. SOLDI TOMMASO Parte_1
ATTRICE contro
, con l'avv. PINZAUTI STEFANO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Conclusioni PER PARTE ATTRICE Nel merito per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art 2052 c.c. per la causazione dell'evento di cui in premessa e per l'effetto condannare la Sig.ra ed il Sig al pagamento della somma di € 18.200,50 in Controparte_1 Controparte_2 favore della sig.ra a titolo di risarcimento per le lesioni subite in conseguenza dell'evento Parte_1 accaduto in data 15.02.2022 o comunque secondo equità Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali contributo integrativo ed IVA come per legge
PER I CONVENUTI: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, Voglia:
- nel merito: respingere e rigettare le domande tutte dedotte dalla sig.ra nel presente Parte_1
Giudizio nei confronti dei convenuti, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di supporto probatorio, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- nel merito, in ipotesi di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande di parte attrice, accertare il concorso prevalente della sig.ra nella determinazione dell'evento di causa, con riduzione Parte_1 proporzionale dell'eventuale risarcimento spettante, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- in ogni caso: con vittoria di spese anche di eventuali di C.T.U. e C.T.P., e di compensi professionali".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato
Tribunale rappresentando come in data 15.02.2022 in ragione dell'appuntamento di lavoro fissato con le parti convenute si recava presso il domicilio degli stessi ove veniva attaccata e morsa da uno dei cani di proprietà dei convenuti
Nella narrativa della citazione la difesa attorea dava partita enucleazione delle conseguenze lesive patite dalla parte attrice in conseguenza dell'accaduto chiedendone in via giudiziale il ristoro
Si costituiva la difesa dei convenuti con comparsa nella quale si contestava il quantum del richiesto risarcimento avuto riguardo a quello che era stato il contegno della parte attrice 8asseritamente integrante concorso di responsabilità) ed alla eccessività delle somme richieste.
Così instauratosi il contraddittorio venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 VI co c.p.c.
La causa veniva successivamente istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'interrogatorio formale di parte attrice l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice pagina 2 di 6 All'esito del deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla odierna udienza Alla udienza di oggi la difesa dei convenuti formulava a verbale offerta conciliativa per € 5.000,00 a tacitazione della lite somma da intendersi comprensiva anche delle competenze e spese di lite , la difesa della attrice ritenuta l'inidoneità della proposta dichiarava di non accettarla
Il Giudice melius re perpensa a modifica di quanto precedentemente disposto, ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., invitava le difese delle parti alla discussione in udienza
I procuratori delle parti discutevano la causa come riportato nel verbale in epigrafe ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,48 ha dato pubblicazione della sentenza a mezzo della lettura stessa in assenza dei difensori delle parti SULLA RESPONSABILITA' DEI FATTI PER CUI E' CAUSA La domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato. L'art. 2052 cc dispone: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Si tratta di un'ipotesi specifica di responsabilità civile fondata sul rapporto di custodia (del proprietario o utilizzatore dell'animale) che trova limite nel solo caso fortuito. L'onere di provare il nesso di causalità tra danno subito e “condotta” dell'animale grava sul soggetto danneggiato e può dirsi raggiunta solo ove il danneggiante non riesca a dar prova del caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. n. 25223 del 15.12.2015, Cass. n. 17091 del 18.07.2014). Come già evidenziato, dunque, l'unico limite al riconoscimento di una responsabilità in capo al proprietario dell'animale è dato dalla prova del caso fortuito, che incombe su quest'ultimo, da intendersi come fatto straordinario, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla sfera del proprietario dell'animale, che è idoneo ad interrompere il nesso causale col danno senza che la prova della diligenza nella custodia dell'animale assuma alcuna rilevanza, poiché trattasi di responsabilità oggettiva in cui non assume rilievo l'assenza di colpa del danneggiante:: "La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all'attore compete solo di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale". (cfr ex multis Cass. 12161/2000)
Questa la contestualizzazione nulla quaestio quanto all'integrarsi dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice quanto alla dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il cane di proprietà dei convenuti;
vale infatti sottolineare come la difesa degli stessi non ha negato l'evento dandone, però, diversa rappresentazione nella sua concreta dinamica di svolgimento e contestandone le conseguenze lesive adombrate dalla attrice nell'insorgere di un danno psichico di non irrilevante entità quale disturbo post traumatico da stress e fobia specifica.
A fonte della prova fornita dalla difesa attorea la difesa dei convenuti non ha fornito prova di alcun caso fortuito in grado di interrompere il nesso di causa tra evento di danno e condotta dell'animale risultando l'eccezione della difesa dei convenuti secondo cui la attrice sarebbe stata morsa per aver tenuto un contegno inopportuno (id est entrata della attrice nella proprietà dei convenuti in difetto della apertura del cancello) priva di concreto sostrato difensivo in quanto l'unico mezzo istruttorio dedotto
(id est interrogatorio formale di parte attrice) non ha fornito alcuna evidenza istruttoria atta alla prova di quanto asserito dalla difesa di parte resistente .
SUL QUANTUM DEI DANNI:
pagina 3 di 6 DANNO NON PATRIMONIALE
La CTU medica espletata sulla persona della attrice - le cui conclusioni il Giudice fa proprie giusto il rigore metodologico della stessa e l'esaustiva risposta alle osservazioni depositate dal CTU di parte attrice) - ha quantificato il danno non patrimoniale sofferto dalla attrice ed eziologicamente riferibile al sinistro nella seguente misura: invalidità permanente nella misura del 1% (per un soggetto di 61anni al momento del sinistro) inabilità temporanea pari a 15 giorni al 25% (115) Sulla concreta liquidazione di tale voce di danno appare ultroneo motivare la scelta operata dal Giudicante dell'utilizzo delle tabelle di NO (sulla cui necessitata adozione su tutto il territorio nazionale si è reiteratamente espressa la Cassazione anche all'indomani delle pronunce a Sezioni Unite del 2011 cfr ex multis Cass. 134/2013) quale strumento atto a conferire intrinseca razionalità al risarcimento di un danno non patrimoniale “equo” con ciò, applicati i valori tabellari medi vigenti, si addiviene alla liquidazione del danno non patrimoniale eziologicamente riferibile ai fatti di causa nella seguente misura: . per invalidità' permanente € 1.219,00
per inabilita' temporanea € 431,25 Si ritiene valorizzare il danno nella misura tabellare media (ricordato che gli importi tabellari sussumono sia le voci del danno biologico che quelle relative al danno morale ) in ragione sia della scarsissima incidenza percentuale del danno biologico subito dalla attrice sia della commisurazione, di uguale trascurabile durata delle conseguenze lesive temporanee patite dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa
Vale inoltre notare come non si ritiene di valorizzare in alcun senso le asserite modifiche degli assetti relazionali e lavorativi adombrati dalla difesa attorea quali conseguenze dirette dell'occorso
Invero il CTU ha quantificato in una lesione dell'1% percentuale sulla scorta del persistere di “lievi note residuali di uno stato fobico situazionale” : “ Una patologia che non ha in alcun modo avuto concreto impatto sul lavoro della attrice (che ha sempre continuato a lavorare) la cui difesa non ha né allegato né tantomeno provato che il richiedere prima di recarsi al domicilio dei propri clienti se vi siano cani abbia impattato in termini di detrimento dei proventi del proprio lavoro
Né può essere posta quale base di una valorizzazione ulteriore sul vissuto relazionale di parte attrice in quanto la correlazione tra l'avvenuta cessione dell'animale di affezione e la detta patologia risulta di scarsa verosimiglianza: infatti, qualora il rapporto con l'animale domestico avesse avuto gli ordinari crismi di pervasività emotiva connaturati al rapporto con il proprio animale, un singolo episodio avente un'eco così flebile non avrebbe potuto condure alla decisione di privarsi dello stesso
Conclusivamente quindi si liquida in favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 1.620,25 TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE € 1.620,25
- DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e quindi, stante la liquidazione non immediata del risarcimento, si deve ritenere presuntivamente provato un ulteriore danno in capo al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (15.02.2022) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo saldo. DANNO PATRIMONIALE
SPESE SOSTENUTE
pagina 4 di 6 Ritenuta la piena condivisibilità di quanto riportato dal CTU nella commisurazione delle spese mediche e relazioni d parte sostenute dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa si riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la complessiva somma di € 914,00 . Trattandosi di debito di valore su tale somma dovranno applicarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuta matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo
SULLE COMPETENZE PER FASE STRAGIUDIZIALE Vale notare come la difesa di parte attrice abbia provveduto al deposito di nota spese in cui viene riportata anche la voce relativa alla fase della negoziazione assistita
Invero sussiste evidenza documentale dell'invio dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita con ciò integrandosi quindi la prova del diritto al riconoscimento di somme per l'operato del legale Questo Giudice ritiene quindi nella liquidazione di tale danno di dare seguito alla giurisprudenza delle
Sezioni Unite secondo la quale le competenze riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Dato atto che dello svolgimento della fase prodromica dell'invito alla negoziazione assistita si liquida in favore della attrice a titolo di ulteriore danno patrimoniale la somma di € 284,00 oltre accessori quale valore tabellare per l'attivazione di detta fase Non avendosi evidenza della effettiva corresponsione di tali somme gli importi sono liquidati alla attualità e sugli stessi matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo
Le competenze di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva
Vale sottolineare come la formulazione da parte della difesa dei convenuti della proposta conciliativa del pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 ivi compresi le spese e competenze di procedura risulta inidonea a determinare le conseguenze di cui all'art 91 c.p.c.
Vale altresì sottolineare come nelle more della redazione della sentenza la difesa della parte attrice abbia provveduto al deposito di nota spese rettificata rispetto a quanto già depositato in udienza
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti per cui è causa e per l'effetto condanna i medesimi in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice delle somme liquidate per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali come partitamente indicate in parte motiva con gli accessori ivi precisati;
- condanna le parti convenute al rimborso delle spese processuali di parte attrice liquidate in complessivi
€. 2.126,50 (di cui € 425 per fase di studio € 425,00 per fase introduttiva € 851,00 per trattazione € 425,50 per fase decisionale quest'ultimo valore abbattuto del 50% per la concentrazione della fase) oltre 15 % per rimborso spese generali, CAP ed IVA se dovuta oltre alla refusione degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti
- Nulla sul rimborso delle competenze dei CTP di parte attrice giusto il difetto di allegazione della prova del pagamento degli stessi mentre si pongono definitivamente a carico delle parti convenute il pagina 5 di 6 pagamento delle competenze del CTU nella misura liquidata in atti
Prato, 29/10/2024 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15,48 mediante lettura della stessa in difetto della presenza dei difensori ed allegazione al verbale.
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