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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2173\2025
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM RA come in atti
Ricorrente
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accertare il proprio diritto, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, ad ottenere l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute, con consequenziale condanna a carico della resistente di corrispondere al ricorrente la somma di €. 2.082,52, Controparte_2 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola secondaria e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Firenze – dal 09/11/2018 al 30/06/2019 ad orario completo;
- -a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo “Forio” di Forio (NA)
– dal 20/04/2020 al 30/06/2020 ad orario completo;
- a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'Istituto Superiore “Enzo Ferrari” di Castellammare di stabia - dal 08/11/2022 al 30/06/2023 con orario settimanale di 9 ore e dal 18\11\2022 al 30\06\2023 presso lo stesso Istituto con orario settimanale a completamento di 7 ore settimanali.
Ha quindi rilevato: di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto l'attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è prevista dall'art. 5, co. 8 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va coordinata con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88 art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che: “ il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di specie, dunque, il ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di servizio prestato. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che il docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto il CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendolo debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie. Il deve quindi essere condannato alla Controparte_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per un importo totale di euro 2.082,52 secondo il condiviso meccanismo di calcolo illustrato nel prospetto riepilogativo rinvenibile nel ricorso introduttivo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo CP_1
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di € 2.082,52 in favore del
[...] ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/2020 e 2022/23 oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 controparte delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, 18.12.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2173\2025
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM RA come in atti
Ricorrente
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accertare il proprio diritto, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, ad ottenere l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute, con consequenziale condanna a carico della resistente di corrispondere al ricorrente la somma di €. 2.082,52, Controparte_2 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola secondaria e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Firenze – dal 09/11/2018 al 30/06/2019 ad orario completo;
- -a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo “Forio” di Forio (NA)
– dal 20/04/2020 al 30/06/2020 ad orario completo;
- a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'Istituto Superiore “Enzo Ferrari” di Castellammare di stabia - dal 08/11/2022 al 30/06/2023 con orario settimanale di 9 ore e dal 18\11\2022 al 30\06\2023 presso lo stesso Istituto con orario settimanale a completamento di 7 ore settimanali.
Ha quindi rilevato: di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto l'attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è prevista dall'art. 5, co. 8 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va coordinata con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88 art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che: “ il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di specie, dunque, il ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di servizio prestato. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che il docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto il CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendolo debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie. Il deve quindi essere condannato alla Controparte_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per un importo totale di euro 2.082,52 secondo il condiviso meccanismo di calcolo illustrato nel prospetto riepilogativo rinvenibile nel ricorso introduttivo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo CP_1
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di € 2.082,52 in favore del
[...] ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/2020 e 2022/23 oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 controparte delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, 18.12.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè