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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 209/2024 + 260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 209/2024 + 260/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marino Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 04.01.2024 e successivamente riuniti, l'epigrafata ricorrente esponeva di avere ricevuto in data 16.12.2023, la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n.
37120230010587556000 per il recupero di “contributi, annualità 2017, oltre sanzioni, interessi e spese accessorie”, per complessivi € 26.091,82 , nonché, la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 37120230010394579000 per il recupero dei “contributi, annualità 2021-2022, oltre sanzioni, interessi e spese accessorie”, per complessivi € 3.424,00.
Deduceva la tardiva iscrizione a ruolo oltre un anno ex art. 25 Dlgs 46/99, la tardiva e irrituale notifica degli atti impugnati nonché, con riferimento al solo avviso di addebito n. 37120230010587556000,
l'avvenuta prescrizione quinquennale maturata il 31/12/2020 ex art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione degli atti impugnati, in quanto negli stessi non venivano specificati i contributi dovuti e venivano addebitate spese di notifica non giustificate. Infine, eccepiva la nullità delle pretese per incertezza dell'importo dovuto. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:“- in via preliminare: sospendere l'intimazione di pagamento e, quindi,
l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria della ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare decaduti, inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”.
L' resisteva al ricorso chiedendo in via preliminare la revoca della sospensiva. Deduceva CP_1
l'infondatezza delle opposizioni avversarie, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo di rigettare i ricorsi perché infondati in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis, sulla eccepita decadenza, la a norma richiamata ex adverso è del tutto inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge
122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
Ed infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, si rammenta che la decadenza per l'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali era stata soppressa dalla D.L.78/2010 del 31.5.2010 convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, che all'articolo
30 intitolato “ Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al comma 10 ha stabilito che CP_1
“l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.”
Mentre l'art. 38 è dedicato alle “Altre disposizioni in materia Tributaria” ed al comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 46/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l' 1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1.1.2004.
Ancora si osserva che l'art. 38 D.L. 31.5.2010 n. 78 conv. Con modificazioni della legge 30.7.2010
n. 122 laddove si legge: “(Altre disposizioni in materia tributaria Omissis) 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. “. (C.f.r. CP_ altresì Circ. n. 108 del 9.8.2010 )
Inoltre, non è intervenuta alcuna decadenza dall'iscrizione a ruolo, in virtù della normativa di cui all'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 46/99 modificato dall'art.38 della legge 27.12.2002
n.289 che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2001” con il “1° gennaio 2003” e dall'art.4 della legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), che ha sostituito il termine del “1° gennaio
2003” con il “1° gennaio 2004”, nonché del successivo articolo 38 comma 12 del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010.
La decadenza è stata, poi, soppressa dalla legge 122/2010, che all'art. 38 comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 45/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1-1-2010 e il 31-12-2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1-1-2004.
Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le ordinarie modalità CP_1
giudiziarie.
Per quanto riguarda il dedotto vizio di motivazione e indicazione generica dei contributi e la mancata indicazione di calcolo degli interessi e sanzioni, le eccezioni sono prive di pregio, essendo stati negli atti impugnati riportati nel dettaglio i contributi omessi, i periodi di riferimento e il richiamo alla disciplina applicata per il calcolo delle sanzioni ( cfr. atti).
Analogamente, per quanto riguarda le spese di notifica che, come correttamente sostenuto dall' , CP_1 vanno a compensare l'ulteriore attività lavorativa svolta dall' per recuperare i credito e inviare CP_1
il titolo esecutivo.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione limitatamente all'avviso di addebito n.
37120230010587556000, come correttamente sostenuto dall' , i contributi a percentuale sul CP_1
reddito annuale devono essere versati, ai sensi del Decreto legge n.63 del 15 aprile 2002, convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF) quindi entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine differito ogni anno a luglio con singoli DPCM).
Nel caso di specie, poiché il reddito del 2017 è stato dichiarato nel 2018 i contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale andavano versati entro il 2.7.2018, come previsto dal legato alla Legge di Bilancio 2017, D.L. 193/2016. Il dies a quo del termine di prescrizione, quindi, era fissato al 2.7.2018 ed è stato interrotto dalla comunicazione di debito notificata a mezzo raccomandata A/R in data 09.06.2022, con cui si contestava l'omissione contributiva e si chiedeva il pagamento della somma di €.22.542,57 ed è stato poi, a fronte del mancato pagamento, notificato in data 16.12.2023
l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della riunione dei giudizi
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite che, tenuto conto CP_1
della riunione dei giudizi, si liquidano in 3.302,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 209/2024 + 260/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marino Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 04.01.2024 e successivamente riuniti, l'epigrafata ricorrente esponeva di avere ricevuto in data 16.12.2023, la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n.
37120230010587556000 per il recupero di “contributi, annualità 2017, oltre sanzioni, interessi e spese accessorie”, per complessivi € 26.091,82 , nonché, la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 37120230010394579000 per il recupero dei “contributi, annualità 2021-2022, oltre sanzioni, interessi e spese accessorie”, per complessivi € 3.424,00.
Deduceva la tardiva iscrizione a ruolo oltre un anno ex art. 25 Dlgs 46/99, la tardiva e irrituale notifica degli atti impugnati nonché, con riferimento al solo avviso di addebito n. 37120230010587556000,
l'avvenuta prescrizione quinquennale maturata il 31/12/2020 ex art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione degli atti impugnati, in quanto negli stessi non venivano specificati i contributi dovuti e venivano addebitate spese di notifica non giustificate. Infine, eccepiva la nullità delle pretese per incertezza dell'importo dovuto. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:“- in via preliminare: sospendere l'intimazione di pagamento e, quindi,
l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria della ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare decaduti, inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”.
L' resisteva al ricorso chiedendo in via preliminare la revoca della sospensiva. Deduceva CP_1
l'infondatezza delle opposizioni avversarie, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo di rigettare i ricorsi perché infondati in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis, sulla eccepita decadenza, la a norma richiamata ex adverso è del tutto inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge
122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
Ed infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, si rammenta che la decadenza per l'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali era stata soppressa dalla D.L.78/2010 del 31.5.2010 convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, che all'articolo
30 intitolato “ Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al comma 10 ha stabilito che CP_1
“l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.”
Mentre l'art. 38 è dedicato alle “Altre disposizioni in materia Tributaria” ed al comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 46/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l' 1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1.1.2004.
Ancora si osserva che l'art. 38 D.L. 31.5.2010 n. 78 conv. Con modificazioni della legge 30.7.2010
n. 122 laddove si legge: “(Altre disposizioni in materia tributaria Omissis) 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. “. (C.f.r. CP_ altresì Circ. n. 108 del 9.8.2010 )
Inoltre, non è intervenuta alcuna decadenza dall'iscrizione a ruolo, in virtù della normativa di cui all'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 46/99 modificato dall'art.38 della legge 27.12.2002
n.289 che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2001” con il “1° gennaio 2003” e dall'art.4 della legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), che ha sostituito il termine del “1° gennaio
2003” con il “1° gennaio 2004”, nonché del successivo articolo 38 comma 12 del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010.
La decadenza è stata, poi, soppressa dalla legge 122/2010, che all'art. 38 comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 45/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1-1-2010 e il 31-12-2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1-1-2004.
Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le ordinarie modalità CP_1
giudiziarie.
Per quanto riguarda il dedotto vizio di motivazione e indicazione generica dei contributi e la mancata indicazione di calcolo degli interessi e sanzioni, le eccezioni sono prive di pregio, essendo stati negli atti impugnati riportati nel dettaglio i contributi omessi, i periodi di riferimento e il richiamo alla disciplina applicata per il calcolo delle sanzioni ( cfr. atti).
Analogamente, per quanto riguarda le spese di notifica che, come correttamente sostenuto dall' , CP_1 vanno a compensare l'ulteriore attività lavorativa svolta dall' per recuperare i credito e inviare CP_1
il titolo esecutivo.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione limitatamente all'avviso di addebito n.
37120230010587556000, come correttamente sostenuto dall' , i contributi a percentuale sul CP_1
reddito annuale devono essere versati, ai sensi del Decreto legge n.63 del 15 aprile 2002, convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF) quindi entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine differito ogni anno a luglio con singoli DPCM).
Nel caso di specie, poiché il reddito del 2017 è stato dichiarato nel 2018 i contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale andavano versati entro il 2.7.2018, come previsto dal legato alla Legge di Bilancio 2017, D.L. 193/2016. Il dies a quo del termine di prescrizione, quindi, era fissato al 2.7.2018 ed è stato interrotto dalla comunicazione di debito notificata a mezzo raccomandata A/R in data 09.06.2022, con cui si contestava l'omissione contributiva e si chiedeva il pagamento della somma di €.22.542,57 ed è stato poi, a fronte del mancato pagamento, notificato in data 16.12.2023
l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della riunione dei giudizi
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite che, tenuto conto CP_1
della riunione dei giudizi, si liquidano in 3.302,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia