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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato nella pubblica udienza del 07 marzo 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1554 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da: nato a [...] S.E. il 26.7.1950 e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luciano Lobina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio racl 1015/2023
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Piras, unitamente e/o disgiuntamente, all'avvocato Alessandro Doa, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui l'opponente risulta Persona_1 affetto da: “spondiloartrosi con discopatie multilivello in obesità lieve (BMI: 31.02 kg/m2); interstiziopatia polmonare fibrosante con dispnea da sforzo in esiti di infezione da COVID 19; ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” e che ha concluso che il medesimo: “attualmente, così come all'epoca della domanda amministrativa (12.07.22), debba essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; pertanto viene confermato il giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della . Parte_2 Sulla scorta della relazione redatta dalla Dott.ssa specialista in Persona_2 neurofisiopatologia, la difesa opponente ha censurato l'operato del consulente tecnico d'ufficio osservando che il quadro clinico di cui è portatore è più grave rispetto a quello Parte_3 accertato dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto inficia la sua capacità di attendere in autonomia gli atti quotidiani della vita. In particolare, la difesa opponente ha allegato che dalla relazione redatta dalla suindicata specialista emerge che i presenta come scarsamente orientato nel tempo e Pt_1 nello spazio, insight assente, non sempre congruo nelle risposte, con deficit prassici ed attentivi, atteggiamento rinunciatario nell'esecuzione dei test, acatisia e che, per tali motivi, necessita di una costante supervisione nella cura della persona e in gran parte delle attività basilari quotidiane, quali la cura della propria persona, l'assunzione dei farmaci, il disbrigo di tutte le pratiche dell'attività quotidiana.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si Parte_3 trova nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, reiterando in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda già proposta nella memoria difensiva depositata per la fase sommaria del presente giudizio e, nel merito, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità reiterata in questa fase del giudizio, sul punto si richiamano le note scritte depositate in data 13 luglio 2023 da parte opponente nonché l'ordinanza resa dalla Dr.ssa Anna Grazia Concu in data 17 luglio 2023 di cui si condivide integralmente il contenuto, che deve intendersi in questa sede riportato. Infatti, nonostante il mero errore materiale commesso da parte opponente nell'indicazione della data di presentazione della domanda amministrativa nel ricorso introduttivo della precedente fase, risulta evidente che il presente procedimento afferisce al verbale di cui al doc. 7 definito il 2 novembre 2022.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante i motivi di opposizione e il deposito di nuova documentazione sanitaria, si è ritenuto necessario richiamare a chiarimenti il consulente tecnico Dottor Persona_1 il quale ha parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'opponente è affetto da: “spondiloartrosi con discopatie multilivello in obesità lieve (BMI: 31.02 kg/m2); interstiziopatia polmonare fibrosante con dispnea da sforzo in esiti di infezione da COVID-19; ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e disturbo neurocognitivo maggiore (MMSE: 8/30) su verosimile base mista”.
Il consulente, rivalutando il caso, anche alla luce della nuova certificazione in atti, ha chiarito che l'opponente, rispetto alla precedente valutazione clinica del 18.10.23, manifesta un significativo peggioramento delle autonomie in ragione della comparsa di un disturbo neurocognitivo maggiore su verosimile base mista.
Il CTU ha spiegato che l'opponente è affetto da un corredo patologico tale da limitarlo in maniera significativa nella sua autonomia personale e che attualmente lo ha portato ad una condizione di dipendenza da terze persone anche per le più banali necessità (lavarsi, vestirsi, alimentarsi ecc.) in cui è aiutato dalla moglie e dalla figlia che si alternano nella sua assistenza.
Tale situazione, secondo il consulente, è confermata dalla somministrazione delle tabelle
ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living): i rispettivi risultati sono stati: 2/6 e 0/5 (tre attività sono state escluse in quanto in passato era stato dichiarato dal ricorrente di non cucinare, di non curare la casa e di non fare il bucato - non per impossibilità - ma perché a tali attività provvedevano altre persone); gli stessi sono indicativi di una disabilità con significativa dipendenza sia nelle attività si base che quelle strumentali della vita quotidiana;
nonché dal MMSE che ha evidenziato un lieve peggioramento rispetto a quanto registrato in data 06.02.24 nella consulenza neurologica in atti.
Conseguentemente, il CTU ha concluso che attualmente ha certamente Parte_1 diritto al riconoscimento della concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto soggetto bisognoso di assistenza continua, perché non in grado di compiere gli atti quotidiani
Quanto alla decorrenza dello stato invalidante, la CTU ha spiegato che tale aggravamento è insorto in epoca successiva alla precedente valutazione peritale, orientativamente, nel mese di febbraio 2024, al momento della valutazione neurologica.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che deve essere considerato Parte_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al mese di gennaio 2024, dal mese di febbraio 2024 presenta, invece, necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti della vita quotidiana e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e coeva alla fase finale dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che debba essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al mese di gennaio 2024, dal mese di febbraio 2024 presenta, invece, necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti della vita quotidiana e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari il 07 marzo 2025 IL G.O.P.
(dott.ssa Silvia Sotgia)