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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 30/2023 promossa da:
Parte_1
,
[...]
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
, in proprio e quale erede di Parte_6 Persona_1
, CP_1
, Controparte_2
; Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , quale erede di CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
; Persona_2
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
Parte_10
, Parte_11
, Parte_12
, Parte_13
, Parte_14
, Parte_15
pagina 1 di 15 tutti con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA, dell'avv. NASCI ROBERTO e AN AN, elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE MAZZINI 9 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. MICELE ANTONELLA APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. DOSSENA AUGUSTO, Controparte_10 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso l'avv. AUFIERO AN, mero domiciliatario APPELLATO Avverso la sentenza parziale n. 1516 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI Gli appellanti così concludevano:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, disporre la riforma della sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile Giudice Unico dott. Alessandra Arceri n. 1516 dell'1 giugno 2022, pubblicata l'8 giugno 2022, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. 10803/2020 nella parte in cui ha disposto la decurtazione degli importi attribuiti a titolo di provvisionale dalla sentenza Tribunale Penale Militare 3 aprile 2007 n. 1 Parte_16 dall'ammontare degli importi attribuiti a titolo di risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire integralmente gli Controparte_10 appellanti del danno non patrimoniale dai medesimi patito;
respingere l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile CP_10 Controparte_10
Giudice Unico dott.ssa Alessandra Arceri n. 1516 dell'1 giugno 2022, pubblicata l'8 giugno 2022, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. 10803/2020 in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello. Gli appellanti chiedono che l'adita Corte di Appello trattenga la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”.
L'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, - rigettare comunque nel merito il gravame avversario in quanto infondato in diritto e, - in riforma integrale della impugnata sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile Giudice Unico dott. Alessandra Arceri n. 1516 del 1° giugno 2022, pubblicata 8 giugno 2022 pronunciata nel giudizio R.G. 10803/2020 e non notificata. In via preliminare, accogliere il presente appello incidentale per tutti i motivi esposti in premessa e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in base ai principi vigenti di diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla Giurisdizione civile. In subordinata ipotesi, nel merito, in accoglimento del presente appello incidentale per tutti i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. e/o ai sensi dell'art. 2953 c.c. l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, azionato nel presente giudizio e per l'effetto, rigettare la domanda degli attori. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione , , , , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_1
Parte_21 Parte_1 Parte_2 Parte_22 Parte_3 Parte_4
, , , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
pagina 2 di 15 , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , , E
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_14 Parte_28 Parte_29
convenivano, avanti al Tribunale di Bologna, la Repubblica Parte_15 Controparte_10 domandando di accertare la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, in relazione agli eccidi perpetrati tra il 29 ed il 30 settembre 1944 e tra il 1° e il 5 ottobre 1944 nella zona ricompresa tra Marzabotto, Monzuno e in provincia di Bologna. Parte_30
Ritenevano che, gli eccidi dettagliatamente descritti in atto di citazione e consistiti, tra gli altri, nell'eliminazione fisica di quasi 800 persone, di cui 316 donne, 142 anziani e 216 bambini sotto i 12 anni, erano stati parte di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich e recepito dalle direttive dal IA . La responsabilità delle singole stragi doveva Persona_3 CP_1 dunque ascriversi al Reich, mentre la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale gravava in capo alla Repubblica Tedesca per effetto del subentro di quest'ultima alla CP_10
Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Qualificavano le stragi compiute dai militari tedeschi quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come definiti dall'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, e la relativa responsabilità quale responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Conseguentemente, domandavano la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e consistiti: nel danno sofferto da coloro che hanno perso tragicamente i loro familiari, a volte dopo aver assistito alla loro esecuzione, altre volte costretti ad assistere allo scempio dei loro corpi, spesso nell'impossibilità di recuperare i cadaveri, sempre con la dolorosa sensazione di essere ingiustamente sopravvissuti;
nel danno patito da chi, inserito in un contesto familiare segnato nel profondo dalla strage, ha dovuto e dovrà fare i conti per tutta la propria vita con i ricordi dei sopravvissuti spesso divenuti parte integrante del patrimonio familiare;
nel danno da lucida agonia sofferto dalle vittime costrette ad attendere per ore la morte ammassate nei cortili delle loro case, nelle chiese, nei cimiteri, negli oratori, ai margini di un bacino per la raccolta delle acque, nella dolorosa consapevolezza di una fine imminente (pag. 24 atto di citazione).
La Repubblica Federale di Germania si costituiva in giudizio eccependo, in primis, la carenza della giurisdizione italiana nelle cause intentate contro lo Stato tedesco a seguito delle violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dai militari tedeschi tra il 1943 e il 1945. Pur nella consapevolezza dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2014, rilevava che la materia trovasse ancora disciplina nella sentenza resa il 03.02.2012 dalla Corte Internazionale di Giustizia, con la quale era stata accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo di rispettare le immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode secondo il diritto internazionale. Nel merito lamentava l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2947, 3 comma, c.c., essendo i fatti di causa già stati accertati con sentenza dal Tribunale Militare di La Spezia e la prescrizione quinquennale, pertanto, decorsa a partire dalla data di irrevocabilità della decisione intervenuta nell'ottobre del 2008. Anche volendo apprezzare la prescrizione decennale imposta dall'art. 2953 c.c., la convenuta riteneva che la relativa decorrenza andasse individuata dalla data in cui la sentenza di accertamento della pagina 3 di 15 responsabilità civile degli imputati e di condanna al risarcimento del danno divenne irrevocabile;
sì che, il relativo diritto, azionato solo nel 2020, era da ritenersi ormai prescritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata dapprima decisa con sentenza non definitiva n.1516/2022 che, ritenuta la propria giurisdizione e respinta l'eccezione di prescrizione delle domande attoree, ha accolto le domande di risarcimento formulate e rimesso la causa in istruttoria per la determinazione degli importi dovuti. In ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione, in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice di primo grado ha negato l'immunità della dalla CP_10 responsabilità civile conseguente alla commissione dei crimini nazisti in territorio italiano e contestualmente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dalle parti attrici. Con sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale n. 238/2014 aveva infatti escluso la compatibilità con il nostro ordinamento della norma consuetudinaria, come interpretata dalla Corte Internazionale di Giustizia, che afferma l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità commessi CP_1 anche sul territorio italiano dalle truppe del Reich, seppure solo quando sia dimostrato che costituivano esecuzione di ordini del potere pubblico, e quindi “acta iure imperii”. Ciò in quanto disposizione manifestamente contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento interno, espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione, posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. Contestualmente, il Tribunale di Bologna ha escluso l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, affermando il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali sancito da norma consuetudinaria internazionale che, benché formatasi successivamente alla commissione dei crimini in oggetto, aveva acquisito portata retroattiva. Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che: nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività, previsto da una norma di legge di rango ordinario – art.11 disp. prel. c.c. - è derogabile da altra norma di pari rango;
la disposizione di cui all'art. 25 Cost., richiamata dalla convenuta, si riferisce al solo campo del diritto penale;
la norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini contro la umanità deve avere applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare la impunità per i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Il carattere retroattivo della norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini di guerra non contrasta d'altro canto con i principi di diritto internazionale, atteso che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art.7, comma 2, senza il vincolo di irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili”. L'acclarata imprescrittibilità del diritto azionato escludeva dunque, secondo il Tribunale, l'applicazione sia della disposizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., che dell'art. 2953 c.c. Precisava, infine, che dalla successiva liquidazione dei danni andava defalcata la provvisionale già percepita in sede penale da alcune delle parti in causa, da rivalutare dall'epoca della loro attribuzione e fino alla data della decisione con applicazione degli indici ISTAT.
pagina 4 di 15 In adesione alla consulenza tecnica espletata, il giudizio è stato poi definito con sentenza n. 1340/2024, che ha condannato la al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti CP_10 Controparte_10 dagli attori.
Avverso la sentenza non definitiva hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , formulando un unico motivo di gravame. Pt_14 Parte_15
Si è costituita nel giudizio la , domandando il rigetto dell'appello Controparte_10 principale e a propria volta impugnando la precedente decisione per quattro ordini di motivi. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 22.10.2024.
*** Con l'unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione per aver disposto la decurtazione degli importi, già liquidati a titolo di provvisionale in sede penale, dal complessivo ammontare del risarcimento loro spettante. In primo luogo, deducono la violazione dell'art. 1292 c.c., sul fondamento che deve essere consentito al creditore di un'obbligazione solidale, che abbia già conseguito un primo titolo esecutivo nei confronti di un debitore solidale, di agire in giudizio per ottenere un secondo titolo esecutivo nei confronti di altro debitore solidale. La scelta, invece, del primo giudice di limitare l'ammontare dell'importo di condanna della ad una somma pari alla differenza tra l'importo Controparte_10 totale, come risultante all'esito delle operazioni di calcolo demandate al consulente tecnico d'ufficio, e l'importo della provvisionale si porrebbe, secondo gli appellanti, in netto contrasto con la norma di cui all'art. 1292 c.c., atteso che, la parcellizzazione del complessivo ammontare risarcitorio tra più condebitori solidali finirebbe per porre a carico dei singoli debitori importi diversi e per trasformare l'obbligazione risarcitoria da solidale a parziaria (pag. 20 atto di appello). Ancora, eccepiscono la violazione dell'art. 1306, secondo comma, c.c., giacché la statuizione del Tribunale Militare di La Spezia del 13 gennaio 2007 n. 1, di condanna degli imputati al pagamento di somme a titolo di provvisionale, integrerebbe sentenza favorevole opponibile ai creditori ai sensi del sopracitato articolo e pertanto opponibile esclusivamente nelle forme di eccezione in senso stretto. In assenza dello specifico esercizio, da parte appellata, della relativa eccezione, il Tribunale non avrebbe potuto consentire a quest'ultima di giovarsi delle statuizioni di condanna poste a carico degli imputati nel giudizio penale.
La ha proposto quattro motivi di appello incidentale, insistendo in Controparte_10 primis sulla propria immunità e sull'assenza di giurisdizione italiana nella causa in oggetto. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha posto a suo fondamento l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, omettendo di considerare che il Tribunale Militare di La Spezia aveva già accertato, con sentenza irrevocabile, i crimini perpetrati dai componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS. Il giudicante pagina 5 di 15 avrebbe dovuto dunque accertare l'intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2947, 3 comma, c.c. Con il terzo motivo impugna la decisione di prime cure per aver erroneamente escluso l'irretroattività del principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini di guerra. Rileva sul punto che l'adeguamento previsto dall'art. 10 Cost. non può operare per le norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, primo tra tutti l'irretroattività delle norme incriminatrici codificato nell'art. 25, 2 comma, Cost. e qualificato dalla Corte costituzionale come “fondamentale principio di civiltà giuridica”. Infine, con l'ultimo motivo nega che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, imposta dall'art. 2953 c.c., possa applicarsi soltanto nei riguardi di quei diritti sorti dalle condanne emesse contro le persone fisiche autrici dei crimini a questi ascritti, e non anche con riferimento alla richiesta risarcitoria vantata nei confronti della . Rammenta sul punto che la sentenza del Controparte_10
Tribunale Militare di La Spezia aveva statuito anche ai fini civilistici, accertando la responsabilità civile degli imputati al risarcimento di un danno determinato, sì che andrebbe applicato, secondo l'appellata, il termine prescrittivo decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Per ordine logico è opportuno esaminare in primo luogo i motivi dell'appello incidentale. Il primo motivo, volto a contestare la giurisdizione della autorità giudiziaria italiana, in ragione del principio di immunità degli Stati riconosciuto dal diritto internazionale è inammissibile perché la sua formulazione non interseca concretamente ed esplicitamente la decisione del primo giudice, limitandosi a costituire una riproposizione delle eccezioni già esposte nel primo grado di giudizio. Anche volendolo ritenere ammissibile, è infondato, perché il giudice ha esaustivamente spiegato le ragioni a fondamento della sua decisione, ravvisabili nell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di immunità e controlimiti, condiviso da questa Corte. Preliminarmente si osserva che non è contestato che la condotta posta in essere dai militari, rientri, secondo la prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020) e le convenzioni internazionali, nei crimini di guerra e contro l'umanità. Lo Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga dell'8 agosto 1945 all'art.6, lett. b), definisce infatti crimini di guerra, ovvero violazione delle leggi e degli usi di guerra, “l'assassinio, il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati o per qualsiasi altro scopo delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano;
l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi;
l'esecuzione di ostaggi;
il saccheggio di beni pubblici o privati;
la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare”; e il testo della Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 all'art. 7 definisce contro l'umanità gli atti di seguito elencati, se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, pagina 6 di 15 religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. Ciò comporta che non possa riconoscersi, per il nostro diritto interno, la immunità della Repubblica federale tedesca: a partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato affermato il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in CP_10 per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”. Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi. Vero è che la Corte Internazionale di Giustizia presso le Nazioni Unite con sentenza del 3 febbraio 2012 ha accertato la responsabilità internazionale dell'Italia per aver violato la norma del diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, affermando che l'esenzione dalla giurisdizione deve essere garantita ad uno Stato per tutti gli acta iure imperii, senza la possibilità che si configurino delle eccezioni nel caso in cui gli atti compiuti costituiscano crimini contro l'umanità, ovvero di guerra, quindi di speciale gravità. La Corte ha escluso che l'immunità degli Stati formi conflitto con il riconoscimento di principi inderogabili. A fronte di tale pronuncia, la vicenda sembrava, dunque, essere giunta una volta per tutte al capolinea. Senonché la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza 238 del 22 ottobre 2014, ha superato indirettamente gli effetti della pronuncia della Corte internazionale di giustizia: ha ammesso di dover pagina 7 di 15 seguire, in base al principio di conformità, l'interpretazione fornita dai giudici dell'Aja della norma consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione di cognizione, ma ha poi affermato che la norma immunitaria, così come interpretata dalla CIG, non potesse fare ingresso nel nostro ordinamento tramite il meccanismo di cui all'art. 10, c. 1, Cost., a fronte del contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., operanti quali controlimiti all'ingresso nel nostro ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute. Altresì, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., la Consulta ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 14 gennaio 2013 n. 5, attraverso il quale l'Italia aveva dato attuazione alla sentenza della CIG, e dell'art. 1 della L. n. 848 del 1957, nella parte in cui, tramite il recepimento dell'art. 94 dello Statuto ONU, obbligava i giudici italiani a conformarsi alla decisione della CIG. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte e univocamente condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, l'art. 10, primo comma, Cost. impone di accertare se una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, come interpretata dall'ordinamento internazionale, possa entrare nell'ordinamento costituzionale in quanto non confliggente con i principi fondamentali e i diritti inviolabili, definiti dalla medesima Corte elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale. Nell'ipotesi di contrasto con questi ultimi deve escludersi l'operatività del rinvio alla norma internazionale che, per la parte confliggente, non entrerà nell'ordinamento italiano. Nel caso di specie, prosegue la Corte, la norma sull'immunità dalla giurisdizione straniera, laddove esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni patiti dalle vittime di crimini contro l'umanità, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale, pacificamente rientrante tra i principi fondamentali e di civiltà giuridica dell'ordinamento costituzionale. Eppure, tale sacrificio non trova giustificazione nella necessità di tutelare un interesse pubblico preminente, quale la funzione sovrana dello Stato straniero e l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Secondo la Corte, infatti, l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano, consentita dagli art. 2 e 24 Cost., protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi in quanto lesivi di diritti inviolabili. Pertanto, impedire la tutela giurisdizionale alle vittime di delicta imperii, allo scopo di non incidere sull'esercizio della potestà di governo, renderebbe del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (art. 2 e art 24 Cost.), allorquando tale potestà sia espressa con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persone, in quanto tali estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo. A partire da tale pronuncia, che si ribadisce essere vincolante nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della norma non conforme al parametro costituzionale evocato, il contrasto irriducibile tra la consuetudine internazionale, come definita dalla CIG, e gli art. 2 e 24 Cost, ha continuato ad impedire l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma immunitaria, laddove estende i suoi effetti alle azioni risarcitorie originate da atti iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. A chiusura definitiva di ogni questione anche il legislatore italiano è intervenuto con D.L. 30 Aprile 2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, al fine di scongiurare possibili contrasti che tale mutato orientamento giurisprudenziale poteva porre all'efficacia dell'accordo di Bonn del 1961, contenente una clausola liberatoria della pagina 8 di 15 a seguito del versamento alla Repubblica italiana di 40 milioni di Controparte_10 marchi in favore di cittadini italiani che per ragione di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste. L'art. 43 del suddetto decreto-legge ha istituito un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Nel rispetto dell'accordo di Bonn, lo Stato si è dunque fatto carico del ristoro dei danni subiti dalle vittime del nazifascismo, prevedendo, quale titolo per l'accesso al fondo, le sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022 ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023. Il decreto ha altresì previsto che le pronunce di condanna acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti. Sulla legittimità costituzionale del predetto articolo si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale, affermando che la disposizione riconosce un diritto soggettivo, pieno e non condizionato e prescrive il soddisfacimento integrale del credito risarcitorio e non un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno (Corte Cost. 159/2023). D'altra parte, secondo la Corte, la scelta dello Stato di farsi carico del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, opera un non irragionevole bilanciamento tra i principi, tutti di rango costituzionale, da un lato, di garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e dall'altro di rispetto degli accordi internazionali adottati in materia (l'Accordo di Bonn 1961).
Ora, accolto il primo motivo di gravame incidentale, e confermata la giurisdizione, occorre esaminare i restanti motivi formulati dalla in tema di imprescrittibilità dei crimini Controparte_10 di guerra e di prescrizione del relativo diritto risarcitorio azionato. Pare opportuno, per ordine logico, esaminare dapprima il terzo motivo, con cui l'appellante incidentale contesta la decisione, per avere applicato retroattivamente ai fatti di causa, commessi prima della sua formazione, la norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. L'appellante non contesta che sussista il principio consuetudinario di imprescrittibilità, limitandosi a contestarne la applicazione retroattiva;
richiama, in contrario, la sentenza n. 772/2021 resa dalla Corte di Appello di Firenze che affrontando il tema ricorda come l'irretroattività delle norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all'allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale Istituto) rappresenti un principio basilare del nostro ordinamento, codificato nell'art. 25, II comma, della Costituzione, qualificato dalla Corte Costituzionale sia come “fondamentale principio di civiltà giuridica” che quale “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” (sentenza n. 394 del 2006, che ha pure indicato che “...il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori pagina 9 di 15 costituzionali”) Configurato in tali termini, il principio di irretroattività della legge incriminatrice si presenta dunque come elemento di resistenza all'ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 della Costituzione non può in effetti operare con riferimento a norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento come espressamente rilevato dalla Corte Costituzionale. Ora, il motivo non pare condivisibile: nelle more del presente giudizio è anche intervenuta la Suprema Corte che con la pronuncia 3642 del 2024 ha cassato la sentenza 722/2021 della Corte di Appello di Firenze – nella parte in cui ha affermato che l'art.25 della Costituzione impone di escludere la retroattività del principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e del correlato diritto al risarcimento del danno – riaffermando principi consolidati nella giurisprudenza del diritto vivente, che depongono in senso contrario, stabilendo:
• che il principio d'irretroattività in Costituzione, all'art. 25, secondo comma, è previsto solo per le sanzioni penali laddove, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cc permette un accertamento “incidentale” della responsabilità penale “astrattamente intesa”, senza quindi che rilevi in concreto il limite costituzionale richiamato;
• che il maggior termine di prescrizione infatti è, per interpretazione pacifica e consolidata, conseguente all'astratta previsione dell'illecito come reato, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (vedi da ultimo Cass. 32021 del 2024);
• che nella stessa logica il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici cosicché, nell'applicazione dell'art.2947 terzo comma cc occorre aver riguardo alla prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente, ai fini del risarcimento civilistico, la norma successiva e riduttiva dei termini della prescrizione penale (vedi Cass. 31378 del 2024, e 6333 del 2018, tra le altre); D'altro canto, già in precedenza il tema della imprescrittibilità dei crimini di guerra e del diritto al risarcimento del danno conseguente era stato approfonditamente trattato dalla giurisprudenza di merito, (vedi, in particolare il Tribunale di Torino, con due sentenze identiche nella motivazione di diritto, largamente intervallate, rispettivamente in data 20.5.2010 e 19.5.2020; da ultimo Trib. Pordenone sentenza 579 del 2023, Tribunale di Firenze, sentenza in data 29.11.2023, Corte di Appello Firenze sentenza 480 del 2011). Il Tribunale di Torino, in particolare, con le pronunce citate aveva approfondito tutti gli aspetti del principio, anche sotto il profilo della sua applicazione retroattiva: il giudice di primo grado ha richiamato ed esplicitamente fatto propri ampi tratti di quella decisione, con una scelta condivisibile, perché la trattazione risulta di una chiarezza e profondità difficilmente superabile, e le argomentazioni, che evidentemente integrano la motivazione del giudice di primo grado, oggetto dell'attuale revisione, Cont non sono affrontate né tanto meno incise dal motivo di appello, con cui la difesa della in buona sostanza si è limitata a richiamare la sentenza 722 della Corte di Appello di Firenze ora cassata. Solo per completezza di motivazione si richiamano i passaggi salienti del percorso seguito dal Tribunale di Torino e fatto proprio dal Tribunale di Bologna, a partire dal rilievo che: l'oggetto della domanda in questa sede civile è un diritto al risarcimento del danno, e non la applicazione di una sanzione penale;
che il sistema risarcitorio civile nel nostro ordinamento è improntato al principio di atipicità dell'illecito (contrariamente a quello penale) e la previsione dell'art.2947 terzo comma cc è
pagina 10 di 15 volta a tutelare più intensamente il danneggiato qualora l'illecito civile costituisca un reato, correlando il termine di prescrizione alla gravità del reato. Quanto al principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, di portata internazionale, il Tribunale ha osservato che, per ragioni storiche evidenti, ossia per impedire che rimanessero impuniti i crimini commessi durante l'ultimo conflitto mondiale, a partire dagli anni 60 del secolo scorso si è avvertita la esigenza di affermare il carattere imprescrittibile di tali crimini, stabilendo quindi un principio di diritto consuetudinario internazionale, poi formalizzato nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. Ha osservato che tali principi, per le intenzioni sottese, ebbero fin dall'origine portata nei fatti retroattiva, consentendo che venissero perseguiti e sanzionati i crimini precedentemente commessi;
che l'esigenza di esplicitare la portata retroattiva del principio non era particolarmente sentita, perché negli ordinamenti di common law non vi era la prescrizione del reato, e anche in Italia la esigenza di una norma speciale non era avvertita, essendo i reati di omicidio e strage puniti con l'ergastolo, e quindi già imprescrittibili, per il disposto dell'art.157 cp nella formulazione allora vigente. Queste osservazioni nel caso di specie sono senz'altro sufficienti a respingere il motivo, ritenendo imprescrittibile l'illecito civile oggetto della domanda risarcitoria, atteso che i reati commessi, che vi hanno dato origine, sono gravissimi, integrando omicidi e stragi, e dunque certamente per quanto detto non erano prescritti nel momento in cui si è affermato il principio consuetudinario di imprescrittibilità dei crimini di guerra, che neppure l'appellante contesta. Era infatti cristallizzato il principio dell'assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005, punibili con la pena dell'ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comportasse di fatto l'irrogazione della pena detentiva temporanea, (vedi tra le altre Cass.Pen. S.U. 19756 del 2015, e 28908 del 2024), e questo in ragione della formulazione dell'art. 157 cp nel testo previgente, che disciplinando la prescrizione esclusivamente in relazione ai reati punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea, ha, per converso, escluso dal relativo ambito di applicazione tutti i delitti per i quali la legge commina la pena perpetua.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale deduce la erroneità della decisione, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata dagli appellanti, omettendo di considerare che nella fattispecie in decisione la punibilità dei crimini perpetrati dai componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS era già stata accertata con sentenza del 13 Gennaio 2007 del Tribunale Militare di La Spezia, la quale aveva dichiarato responsabili degli eccidi 10 delle 17 SS imputate all'esito del processo in cui si erano costituiti parti civili gli enti territoriali e un certo numero di superstiti e familiari delle vittime dell'eccidio. Tutti gli ergastoli inflitti in primo grado sono stati confermati dalla Corte Militare d'Appello di Roma con sentenza del 07 maggio 2008, divenuta irrevocabile nell'ottobre 2008, mentre per il solo imputato che promosse ricorso per Cassazione, la Corte in data 14 gennaio Persona_4
2010 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della morte del reo. In questa sede l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma III, c.c. del diritto al risarcimento del danno, quale conseguenza della punibilità pagina 11 di 15 del reato già accertata con sentenza passata in giudicato. Sostiene che la previsione dell'art. 2947 c.c. si riferisce anche a coloro che sono rimasti estranei nel procedimento penale, come avvenuto nei Cont procedimenti sopra descritti dove la non è stata citata come responsabile civile, (ex pluribus, Cass. n. 28464/2013; Cass. 20437/08; Cass. n. 24347/2014), e richiama l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 21404 del 26/07/2021, che ha espresso e confermato il seguente principio di diritto: “L'art. 2947, comma 3, c.c., [...] si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”. Infine, con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non operante la previsione di cui all'art 2953 c.c., reputando che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, possa applicarsi nei riguardi dei diritti sorti dalle condanne emesse contro le persone fisiche autrici dei crimini a questi ascritti, non invece nei confronti della . Controparte_10
L'appellante sostiene che avendo la sentenza penale militare statuito anche ai fini civili, accertando dunque la responsabilità civile degli imputati al risarcimento di un danno determinato e liquidando in favore della maggior parte delle famiglie che hanno promosso la corrente causa una provvisionale, poi confermata in sede di Appello, decorrerebbe il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (ottobre 2008 – gennaio 2010). Osserva che la Suprema Corte ha precisato, proprio in tema di actio iudicati, che questa operi “anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato.” Inoltre, “la Corte ha più volte precisato che la conversione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato” (Cass. 16289 del 2019; 12253 del 1993; 4965 del 1986). (ex multis cass. Civ. 2003/2017).
Ora, il secondo e quarto motivo si esaminano in unico contesto, perché sono strettamente connessi, riguardando entrambi gli effetti del giudicato interno, rispettivamente penale, e civile, sulla prescrizione dei diritti risarcitori conseguenti ai crimini. Non vi è dubbio che la affermazione della originaria “imprescrittibilità” dei crimini di guerra, cui consegue la imprescrittibilità del diritto civilistico al risarcimento del danno con essi arrecato, non esclude in linea di principio la operatività degli effetti del giudicato, penale e civile, punto di arrivo della giurisdizione interna, disciplinati dalla normativa statuale, e questo anche qualora la condotta giudicata sia ascrivibile ad uno Stato sovrano, nei casi eccezionali in cui è esclusa la immunità. Contrasterebbe infatti con i principi del nostro ordinamento, né avrebbe un senso logico, mantenere l'imprescrittibilità della relativa azione risarcitoria una volta che è stato raggiunto lo scopo, perseguito dalla stessa regola sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra, di impedire l'impunità degli autori, giungendo all'accertamento positivo dei crimini, e delle responsabilità. Dunque, deve riconoscersi che nel momento in cui i responsabili sono stati perseguiti e nei loro confronti è intervenuta sentenza di condanna, penale e civile, passata in giudicato, gli effetti di pagina 12 di 15 quest'ultima si producono, sul piano civilistico, conformemente al dettato normativo di cui agli artt. 2947, III comma, c.c. e 2953 c.c. Non possiamo, quindi e certamente, escludere a priori la rilevanza della normativa interna, che nel definire i molteplici effetti del giudicato, prevede anche che abbia riflesso sulla misura dei termini di prescrizione dei diritti accertati e della loro decorrenza, solo perché oggetto del giudicato è un fatto qualificabile come crimine di guerra ascritto ad uno Stato. Cont Ciò premesso, si osserva tuttavia che la tesi della difesa , calata nella fattispecie, non è Cont condivisibile. La non è stata chiamata a partecipare al giudizio penale, e la sentenza di condanna generica è stata emessa esclusivamente a carico degli imputati, come la provvisionale, cosicché il Cont giudicato non investe direttamente la . Quanto ai “riflessi” del giudicato penale, è vero che il diritto vivente da tempo ha esteso gli effetti dell'art.2947, comma 3 cc senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento, per lo stesso fatto, a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 21404 del 2021; 23872 del 2014; SU 1641 del 2017, nella specie, un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente;
la chiamata per CP_14 responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario, una società per fatto illecito dell'amministratore). Simile evoluzione ha avuto la previsione di cui all'art 2953 c.c., e quindi la estensione degli effetti del giudicato civile a cui consegue la prescrizione decennale da “actio iudicati”, per cui valgono i medesimi criteri: si veda, tra i molti provvedimenti, la recente Ord.10141 del 2022, con cui la Cassazione ha ribadito l'orientamento risalente alla S.U. 1329 del 1967, affermando che: 1) la conversione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2953 cc nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore del danneggiato costituitosi parte civile, si verifica anche rispetto al responsabile civile, abbia o non abbia quest'ultimo partecipato al giudizio penale in cui è stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno;
2) la qualità di debitore solidale del responsabile civile, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 cc, non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale anche del responsabile civile, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale che possiede la pronuncia giurisdizionale. Nella presente causa, tuttavia, si osserva che alla Repubblica Federale Tedesca non viene ascritta una responsabilità indiretta, dipendente dalle condotte di reato riferibili ai sottoposti, già giudicati, ma, premesso che l'accertamento di questi fatti è divenuto irrevocabile in forza del giudicato, si allega una Cont responsabilità autonoma, diretta e propria della come chiaramente risulta dalla citazione in primo grado, laddove si espone che quanto accaduto nella zona tra Marzabotto, Monzuno e Parte_30 si iscrive ad una catena di comando programmata, nel contesto originato dagli ordini di , a Per_3 loro volta fondati sulla Kampfanweiseisung für die Bandenbekampfung in Osten e sul Bandenbekämpfung, direttamente riferibili al Per_5 Cont La stessa difesa della non ha contestato, costituendosi in primo grado, questa ricostruzione fattuale delle responsabilità del Terzo Reich: è quindi ammesso e giudizialmente accertato, che gli eccidi sono stati commessi a seguito dell'attuazione di un preciso piano criminale volto allo sterminio non solo dei partigiani ma anche dei civili, discendente dalle direttive superiori. Gli eccidi e gli altri atti criminali perpetrati ai danni della popolazione civile nel corso del 1944 furono, quindi, parte di un preciso pagina 13 di 15 disegno strategico ideato al vertice del Reich recepito in Italia grazie alle direttive dal IA
, e diligentemente attuato da parte delle truppe tedesche. Pertanto, deve ascriversi al Persona_3 CP_1
Reich la responsabilità diretta anche delle singole stragi. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito dei giudizi penali nei confronti delle persone fisiche che hanno agito riguarda invece esclusivamente le specifiche condotte tenute dagli imputati, oggetto di quel processo penale;
si tratta di condotte, per lo più esecutive di comandi, in talune occasioni anche assunte di iniziativa, comunque a valle e diverse da quelle contestata in questo giudizio Cont alla , quale successore del terzo Reich, a cui come si evince dalla esposizione contenuta nell'atto di citazione in primo grado, si contesta la programmazione e pianificazione, ad opera dei vertici militari, e direttamente del Fuhrer di trattamenti disumani rivolti anche alla popolazione civili. Dunque la punibilità del reato accertato in capo agli esecutori degli ordini, a cui certamente corrisponde anche una responsabilità indiretta dello Stato, non comprende né esaurisce le condotte attribuibili direttamente ed autonomamente allo Stato, quale successore del Terzo Reich, e rispetto alle specifiche ed autonome responsabilità qui fatte valere non si è formato un giudicato, né in sede penale, né in sede Cont civile, e quindi non sono decorsi i termini di prescrizione invocati dalla difesa della . Conclusivamente, tutti i motivi dell'appello incidentale vanno respinti.
Quanto, infine, al motivo di appello principale proposto dalla difesa degli attori, diretto a contestare la sottrazione delle provvisionali a suo tempo concesse in sede penale, dall'ammontare del risarcimento riconosciuto in questa sede, per cui è stata pronunciata condanna, la Corte lo reputa fondato. Tra gli esecutori materiali delle stragi, diretti responsabili, e il terzo Reich, responsabile della programmazione e del comando, vi è un rapporto di solidarietà, atteso che il danno arrecato è unico, e tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione risarcitoria, (vedi la disciplina agli artt.2055 cc, 1292 ss cc) anche se hanno concorso ad arrecare il danno con condotte diverse. La solidarietà comporta infatti che ciascuno degli obbligati è tenuto per l'intero, e che l'adempimento di uno, totale o parziale libera gli altri, in misura corrispondente alla prestazione già eseguita: dunque, solo la prova del pagamento delle provvisionali, avrebbe consentito di ridurre la condanna, che va sempre commisurata all'intero danno provato alla attualità. In tal senso, in contrasto con la precedente ed isolata pronuncia citata dal giudice di primo grado, si è pronunciata di recente la Cassazione 11614 del 2025. “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”. Né rileva, in senso impeditivo dell'accoglimento dell'appello, che nella sentenza definitiva pronunciata nelle more sia stato operato il defalco: in sede di definizione del giudizio, invero, il giudice di primo grado è vincolato al rispetto delle statuizioni della sentenza parziale (vedi Cass.8664 del 2020, 5894 del 2015) e neppure può sospendere il giudizio in attesa dell'odierna decisione, atteso che l'unica possibilità di sospensione del procedimento è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c. Quanto alle spese del grado, si osserva che tenuto conto dell'art.43 del DL 36 del 2022, dovranno essere sostenute dal per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra;
tuttavia in questa Pt_31
pagina 14 di 15 sede per rispetto della norma processuale non possono che essere poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- accoglie l'appello principale proposto e dichiara la debenza dell'intero ammontare del risarcimento del danno riconosciuto in favore delle parti appellanti, senza defalco delle provvisionali;
- respinge l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_10
- conferma nel resto la sentenza, parziale, n. 1516 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna;
- condanna la al rimborso in favore degli appellanti principali delle Controparte_10 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 30/2023 promossa da:
Parte_1
,
[...]
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
, in proprio e quale erede di Parte_6 Persona_1
, CP_1
, Controparte_2
; Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , quale erede di CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
; Persona_2
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
Parte_10
, Parte_11
, Parte_12
, Parte_13
, Parte_14
, Parte_15
pagina 1 di 15 tutti con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA, dell'avv. NASCI ROBERTO e AN AN, elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE MAZZINI 9 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. MICELE ANTONELLA APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. DOSSENA AUGUSTO, Controparte_10 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso l'avv. AUFIERO AN, mero domiciliatario APPELLATO Avverso la sentenza parziale n. 1516 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI Gli appellanti così concludevano:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, disporre la riforma della sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile Giudice Unico dott. Alessandra Arceri n. 1516 dell'1 giugno 2022, pubblicata l'8 giugno 2022, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. 10803/2020 nella parte in cui ha disposto la decurtazione degli importi attribuiti a titolo di provvisionale dalla sentenza Tribunale Penale Militare 3 aprile 2007 n. 1 Parte_16 dall'ammontare degli importi attribuiti a titolo di risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire integralmente gli Controparte_10 appellanti del danno non patrimoniale dai medesimi patito;
respingere l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile CP_10 Controparte_10
Giudice Unico dott.ssa Alessandra Arceri n. 1516 dell'1 giugno 2022, pubblicata l'8 giugno 2022, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. 10803/2020 in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello. Gli appellanti chiedono che l'adita Corte di Appello trattenga la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”.
L'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, - rigettare comunque nel merito il gravame avversario in quanto infondato in diritto e, - in riforma integrale della impugnata sentenza parziale Tribunale di Bologna Sezione Terza Civile Giudice Unico dott. Alessandra Arceri n. 1516 del 1° giugno 2022, pubblicata 8 giugno 2022 pronunciata nel giudizio R.G. 10803/2020 e non notificata. In via preliminare, accogliere il presente appello incidentale per tutti i motivi esposti in premessa e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in base ai principi vigenti di diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla Giurisdizione civile. In subordinata ipotesi, nel merito, in accoglimento del presente appello incidentale per tutti i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. e/o ai sensi dell'art. 2953 c.c. l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, azionato nel presente giudizio e per l'effetto, rigettare la domanda degli attori. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione , , , , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_1
Parte_21 Parte_1 Parte_2 Parte_22 Parte_3 Parte_4
, , , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
pagina 2 di 15 , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , , E
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_14 Parte_28 Parte_29
convenivano, avanti al Tribunale di Bologna, la Repubblica Parte_15 Controparte_10 domandando di accertare la responsabilità dei componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, in relazione agli eccidi perpetrati tra il 29 ed il 30 settembre 1944 e tra il 1° e il 5 ottobre 1944 nella zona ricompresa tra Marzabotto, Monzuno e in provincia di Bologna. Parte_30
Ritenevano che, gli eccidi dettagliatamente descritti in atto di citazione e consistiti, tra gli altri, nell'eliminazione fisica di quasi 800 persone, di cui 316 donne, 142 anziani e 216 bambini sotto i 12 anni, erano stati parte di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich e recepito dalle direttive dal IA . La responsabilità delle singole stragi doveva Persona_3 CP_1 dunque ascriversi al Reich, mentre la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale gravava in capo alla Repubblica Tedesca per effetto del subentro di quest'ultima alla CP_10
Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Qualificavano le stragi compiute dai militari tedeschi quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come definiti dall'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, e la relativa responsabilità quale responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Conseguentemente, domandavano la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e consistiti: nel danno sofferto da coloro che hanno perso tragicamente i loro familiari, a volte dopo aver assistito alla loro esecuzione, altre volte costretti ad assistere allo scempio dei loro corpi, spesso nell'impossibilità di recuperare i cadaveri, sempre con la dolorosa sensazione di essere ingiustamente sopravvissuti;
nel danno patito da chi, inserito in un contesto familiare segnato nel profondo dalla strage, ha dovuto e dovrà fare i conti per tutta la propria vita con i ricordi dei sopravvissuti spesso divenuti parte integrante del patrimonio familiare;
nel danno da lucida agonia sofferto dalle vittime costrette ad attendere per ore la morte ammassate nei cortili delle loro case, nelle chiese, nei cimiteri, negli oratori, ai margini di un bacino per la raccolta delle acque, nella dolorosa consapevolezza di una fine imminente (pag. 24 atto di citazione).
La Repubblica Federale di Germania si costituiva in giudizio eccependo, in primis, la carenza della giurisdizione italiana nelle cause intentate contro lo Stato tedesco a seguito delle violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dai militari tedeschi tra il 1943 e il 1945. Pur nella consapevolezza dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2014, rilevava che la materia trovasse ancora disciplina nella sentenza resa il 03.02.2012 dalla Corte Internazionale di Giustizia, con la quale era stata accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo di rispettare le immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode secondo il diritto internazionale. Nel merito lamentava l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2947, 3 comma, c.c., essendo i fatti di causa già stati accertati con sentenza dal Tribunale Militare di La Spezia e la prescrizione quinquennale, pertanto, decorsa a partire dalla data di irrevocabilità della decisione intervenuta nell'ottobre del 2008. Anche volendo apprezzare la prescrizione decennale imposta dall'art. 2953 c.c., la convenuta riteneva che la relativa decorrenza andasse individuata dalla data in cui la sentenza di accertamento della pagina 3 di 15 responsabilità civile degli imputati e di condanna al risarcimento del danno divenne irrevocabile;
sì che, il relativo diritto, azionato solo nel 2020, era da ritenersi ormai prescritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata dapprima decisa con sentenza non definitiva n.1516/2022 che, ritenuta la propria giurisdizione e respinta l'eccezione di prescrizione delle domande attoree, ha accolto le domande di risarcimento formulate e rimesso la causa in istruttoria per la determinazione degli importi dovuti. In ordine alla questione pregiudiziale di giurisdizione, in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice di primo grado ha negato l'immunità della dalla CP_10 responsabilità civile conseguente alla commissione dei crimini nazisti in territorio italiano e contestualmente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dalle parti attrici. Con sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale n. 238/2014 aveva infatti escluso la compatibilità con il nostro ordinamento della norma consuetudinaria, come interpretata dalla Corte Internazionale di Giustizia, che afferma l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità commessi CP_1 anche sul territorio italiano dalle truppe del Reich, seppure solo quando sia dimostrato che costituivano esecuzione di ordini del potere pubblico, e quindi “acta iure imperii”. Ciò in quanto disposizione manifestamente contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento interno, espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione, posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. Contestualmente, il Tribunale di Bologna ha escluso l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, affermando il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali sancito da norma consuetudinaria internazionale che, benché formatasi successivamente alla commissione dei crimini in oggetto, aveva acquisito portata retroattiva. Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che: nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività, previsto da una norma di legge di rango ordinario – art.11 disp. prel. c.c. - è derogabile da altra norma di pari rango;
la disposizione di cui all'art. 25 Cost., richiamata dalla convenuta, si riferisce al solo campo del diritto penale;
la norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini contro la umanità deve avere applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare la impunità per i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Il carattere retroattivo della norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini di guerra non contrasta d'altro canto con i principi di diritto internazionale, atteso che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art.7, comma 2, senza il vincolo di irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili”. L'acclarata imprescrittibilità del diritto azionato escludeva dunque, secondo il Tribunale, l'applicazione sia della disposizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., che dell'art. 2953 c.c. Precisava, infine, che dalla successiva liquidazione dei danni andava defalcata la provvisionale già percepita in sede penale da alcune delle parti in causa, da rivalutare dall'epoca della loro attribuzione e fino alla data della decisione con applicazione degli indici ISTAT.
pagina 4 di 15 In adesione alla consulenza tecnica espletata, il giudizio è stato poi definito con sentenza n. 1340/2024, che ha condannato la al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti CP_10 Controparte_10 dagli attori.
Avverso la sentenza non definitiva hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , formulando un unico motivo di gravame. Pt_14 Parte_15
Si è costituita nel giudizio la , domandando il rigetto dell'appello Controparte_10 principale e a propria volta impugnando la precedente decisione per quattro ordini di motivi. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 22.10.2024.
*** Con l'unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione per aver disposto la decurtazione degli importi, già liquidati a titolo di provvisionale in sede penale, dal complessivo ammontare del risarcimento loro spettante. In primo luogo, deducono la violazione dell'art. 1292 c.c., sul fondamento che deve essere consentito al creditore di un'obbligazione solidale, che abbia già conseguito un primo titolo esecutivo nei confronti di un debitore solidale, di agire in giudizio per ottenere un secondo titolo esecutivo nei confronti di altro debitore solidale. La scelta, invece, del primo giudice di limitare l'ammontare dell'importo di condanna della ad una somma pari alla differenza tra l'importo Controparte_10 totale, come risultante all'esito delle operazioni di calcolo demandate al consulente tecnico d'ufficio, e l'importo della provvisionale si porrebbe, secondo gli appellanti, in netto contrasto con la norma di cui all'art. 1292 c.c., atteso che, la parcellizzazione del complessivo ammontare risarcitorio tra più condebitori solidali finirebbe per porre a carico dei singoli debitori importi diversi e per trasformare l'obbligazione risarcitoria da solidale a parziaria (pag. 20 atto di appello). Ancora, eccepiscono la violazione dell'art. 1306, secondo comma, c.c., giacché la statuizione del Tribunale Militare di La Spezia del 13 gennaio 2007 n. 1, di condanna degli imputati al pagamento di somme a titolo di provvisionale, integrerebbe sentenza favorevole opponibile ai creditori ai sensi del sopracitato articolo e pertanto opponibile esclusivamente nelle forme di eccezione in senso stretto. In assenza dello specifico esercizio, da parte appellata, della relativa eccezione, il Tribunale non avrebbe potuto consentire a quest'ultima di giovarsi delle statuizioni di condanna poste a carico degli imputati nel giudizio penale.
La ha proposto quattro motivi di appello incidentale, insistendo in Controparte_10 primis sulla propria immunità e sull'assenza di giurisdizione italiana nella causa in oggetto. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha posto a suo fondamento l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, omettendo di considerare che il Tribunale Militare di La Spezia aveva già accertato, con sentenza irrevocabile, i crimini perpetrati dai componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS. Il giudicante pagina 5 di 15 avrebbe dovuto dunque accertare l'intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2947, 3 comma, c.c. Con il terzo motivo impugna la decisione di prime cure per aver erroneamente escluso l'irretroattività del principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini di guerra. Rileva sul punto che l'adeguamento previsto dall'art. 10 Cost. non può operare per le norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, primo tra tutti l'irretroattività delle norme incriminatrici codificato nell'art. 25, 2 comma, Cost. e qualificato dalla Corte costituzionale come “fondamentale principio di civiltà giuridica”. Infine, con l'ultimo motivo nega che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, imposta dall'art. 2953 c.c., possa applicarsi soltanto nei riguardi di quei diritti sorti dalle condanne emesse contro le persone fisiche autrici dei crimini a questi ascritti, e non anche con riferimento alla richiesta risarcitoria vantata nei confronti della . Rammenta sul punto che la sentenza del Controparte_10
Tribunale Militare di La Spezia aveva statuito anche ai fini civilistici, accertando la responsabilità civile degli imputati al risarcimento di un danno determinato, sì che andrebbe applicato, secondo l'appellata, il termine prescrittivo decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Per ordine logico è opportuno esaminare in primo luogo i motivi dell'appello incidentale. Il primo motivo, volto a contestare la giurisdizione della autorità giudiziaria italiana, in ragione del principio di immunità degli Stati riconosciuto dal diritto internazionale è inammissibile perché la sua formulazione non interseca concretamente ed esplicitamente la decisione del primo giudice, limitandosi a costituire una riproposizione delle eccezioni già esposte nel primo grado di giudizio. Anche volendolo ritenere ammissibile, è infondato, perché il giudice ha esaustivamente spiegato le ragioni a fondamento della sua decisione, ravvisabili nell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di immunità e controlimiti, condiviso da questa Corte. Preliminarmente si osserva che non è contestato che la condotta posta in essere dai militari, rientri, secondo la prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020) e le convenzioni internazionali, nei crimini di guerra e contro l'umanità. Lo Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga dell'8 agosto 1945 all'art.6, lett. b), definisce infatti crimini di guerra, ovvero violazione delle leggi e degli usi di guerra, “l'assassinio, il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati o per qualsiasi altro scopo delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano;
l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi;
l'esecuzione di ostaggi;
il saccheggio di beni pubblici o privati;
la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare”; e il testo della Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 all'art. 7 definisce contro l'umanità gli atti di seguito elencati, se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, pagina 6 di 15 religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. Ciò comporta che non possa riconoscersi, per il nostro diritto interno, la immunità della Repubblica federale tedesca: a partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato affermato il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in CP_10 per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”. Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi. Vero è che la Corte Internazionale di Giustizia presso le Nazioni Unite con sentenza del 3 febbraio 2012 ha accertato la responsabilità internazionale dell'Italia per aver violato la norma del diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, affermando che l'esenzione dalla giurisdizione deve essere garantita ad uno Stato per tutti gli acta iure imperii, senza la possibilità che si configurino delle eccezioni nel caso in cui gli atti compiuti costituiscano crimini contro l'umanità, ovvero di guerra, quindi di speciale gravità. La Corte ha escluso che l'immunità degli Stati formi conflitto con il riconoscimento di principi inderogabili. A fronte di tale pronuncia, la vicenda sembrava, dunque, essere giunta una volta per tutte al capolinea. Senonché la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza 238 del 22 ottobre 2014, ha superato indirettamente gli effetti della pronuncia della Corte internazionale di giustizia: ha ammesso di dover pagina 7 di 15 seguire, in base al principio di conformità, l'interpretazione fornita dai giudici dell'Aja della norma consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione di cognizione, ma ha poi affermato che la norma immunitaria, così come interpretata dalla CIG, non potesse fare ingresso nel nostro ordinamento tramite il meccanismo di cui all'art. 10, c. 1, Cost., a fronte del contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., operanti quali controlimiti all'ingresso nel nostro ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute. Altresì, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., la Consulta ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 14 gennaio 2013 n. 5, attraverso il quale l'Italia aveva dato attuazione alla sentenza della CIG, e dell'art. 1 della L. n. 848 del 1957, nella parte in cui, tramite il recepimento dell'art. 94 dello Statuto ONU, obbligava i giudici italiani a conformarsi alla decisione della CIG. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte e univocamente condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, l'art. 10, primo comma, Cost. impone di accertare se una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, come interpretata dall'ordinamento internazionale, possa entrare nell'ordinamento costituzionale in quanto non confliggente con i principi fondamentali e i diritti inviolabili, definiti dalla medesima Corte elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale. Nell'ipotesi di contrasto con questi ultimi deve escludersi l'operatività del rinvio alla norma internazionale che, per la parte confliggente, non entrerà nell'ordinamento italiano. Nel caso di specie, prosegue la Corte, la norma sull'immunità dalla giurisdizione straniera, laddove esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni patiti dalle vittime di crimini contro l'umanità, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale, pacificamente rientrante tra i principi fondamentali e di civiltà giuridica dell'ordinamento costituzionale. Eppure, tale sacrificio non trova giustificazione nella necessità di tutelare un interesse pubblico preminente, quale la funzione sovrana dello Stato straniero e l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Secondo la Corte, infatti, l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano, consentita dagli art. 2 e 24 Cost., protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi in quanto lesivi di diritti inviolabili. Pertanto, impedire la tutela giurisdizionale alle vittime di delicta imperii, allo scopo di non incidere sull'esercizio della potestà di governo, renderebbe del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (art. 2 e art 24 Cost.), allorquando tale potestà sia espressa con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persone, in quanto tali estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo. A partire da tale pronuncia, che si ribadisce essere vincolante nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della norma non conforme al parametro costituzionale evocato, il contrasto irriducibile tra la consuetudine internazionale, come definita dalla CIG, e gli art. 2 e 24 Cost, ha continuato ad impedire l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma immunitaria, laddove estende i suoi effetti alle azioni risarcitorie originate da atti iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. A chiusura definitiva di ogni questione anche il legislatore italiano è intervenuto con D.L. 30 Aprile 2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, al fine di scongiurare possibili contrasti che tale mutato orientamento giurisprudenziale poteva porre all'efficacia dell'accordo di Bonn del 1961, contenente una clausola liberatoria della pagina 8 di 15 a seguito del versamento alla Repubblica italiana di 40 milioni di Controparte_10 marchi in favore di cittadini italiani che per ragione di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste. L'art. 43 del suddetto decreto-legge ha istituito un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Nel rispetto dell'accordo di Bonn, lo Stato si è dunque fatto carico del ristoro dei danni subiti dalle vittime del nazifascismo, prevedendo, quale titolo per l'accesso al fondo, le sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022 ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023. Il decreto ha altresì previsto che le pronunce di condanna acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti. Sulla legittimità costituzionale del predetto articolo si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale, affermando che la disposizione riconosce un diritto soggettivo, pieno e non condizionato e prescrive il soddisfacimento integrale del credito risarcitorio e non un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno (Corte Cost. 159/2023). D'altra parte, secondo la Corte, la scelta dello Stato di farsi carico del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, opera un non irragionevole bilanciamento tra i principi, tutti di rango costituzionale, da un lato, di garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e dall'altro di rispetto degli accordi internazionali adottati in materia (l'Accordo di Bonn 1961).
Ora, accolto il primo motivo di gravame incidentale, e confermata la giurisdizione, occorre esaminare i restanti motivi formulati dalla in tema di imprescrittibilità dei crimini Controparte_10 di guerra e di prescrizione del relativo diritto risarcitorio azionato. Pare opportuno, per ordine logico, esaminare dapprima il terzo motivo, con cui l'appellante incidentale contesta la decisione, per avere applicato retroattivamente ai fatti di causa, commessi prima della sua formazione, la norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. L'appellante non contesta che sussista il principio consuetudinario di imprescrittibilità, limitandosi a contestarne la applicazione retroattiva;
richiama, in contrario, la sentenza n. 772/2021 resa dalla Corte di Appello di Firenze che affrontando il tema ricorda come l'irretroattività delle norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all'allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale Istituto) rappresenti un principio basilare del nostro ordinamento, codificato nell'art. 25, II comma, della Costituzione, qualificato dalla Corte Costituzionale sia come “fondamentale principio di civiltà giuridica” che quale “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” (sentenza n. 394 del 2006, che ha pure indicato che “...il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori pagina 9 di 15 costituzionali”) Configurato in tali termini, il principio di irretroattività della legge incriminatrice si presenta dunque come elemento di resistenza all'ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 della Costituzione non può in effetti operare con riferimento a norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento come espressamente rilevato dalla Corte Costituzionale. Ora, il motivo non pare condivisibile: nelle more del presente giudizio è anche intervenuta la Suprema Corte che con la pronuncia 3642 del 2024 ha cassato la sentenza 722/2021 della Corte di Appello di Firenze – nella parte in cui ha affermato che l'art.25 della Costituzione impone di escludere la retroattività del principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e del correlato diritto al risarcimento del danno – riaffermando principi consolidati nella giurisprudenza del diritto vivente, che depongono in senso contrario, stabilendo:
• che il principio d'irretroattività in Costituzione, all'art. 25, secondo comma, è previsto solo per le sanzioni penali laddove, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cc permette un accertamento “incidentale” della responsabilità penale “astrattamente intesa”, senza quindi che rilevi in concreto il limite costituzionale richiamato;
• che il maggior termine di prescrizione infatti è, per interpretazione pacifica e consolidata, conseguente all'astratta previsione dell'illecito come reato, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (vedi da ultimo Cass. 32021 del 2024);
• che nella stessa logica il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici cosicché, nell'applicazione dell'art.2947 terzo comma cc occorre aver riguardo alla prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente, ai fini del risarcimento civilistico, la norma successiva e riduttiva dei termini della prescrizione penale (vedi Cass. 31378 del 2024, e 6333 del 2018, tra le altre); D'altro canto, già in precedenza il tema della imprescrittibilità dei crimini di guerra e del diritto al risarcimento del danno conseguente era stato approfonditamente trattato dalla giurisprudenza di merito, (vedi, in particolare il Tribunale di Torino, con due sentenze identiche nella motivazione di diritto, largamente intervallate, rispettivamente in data 20.5.2010 e 19.5.2020; da ultimo Trib. Pordenone sentenza 579 del 2023, Tribunale di Firenze, sentenza in data 29.11.2023, Corte di Appello Firenze sentenza 480 del 2011). Il Tribunale di Torino, in particolare, con le pronunce citate aveva approfondito tutti gli aspetti del principio, anche sotto il profilo della sua applicazione retroattiva: il giudice di primo grado ha richiamato ed esplicitamente fatto propri ampi tratti di quella decisione, con una scelta condivisibile, perché la trattazione risulta di una chiarezza e profondità difficilmente superabile, e le argomentazioni, che evidentemente integrano la motivazione del giudice di primo grado, oggetto dell'attuale revisione, Cont non sono affrontate né tanto meno incise dal motivo di appello, con cui la difesa della in buona sostanza si è limitata a richiamare la sentenza 722 della Corte di Appello di Firenze ora cassata. Solo per completezza di motivazione si richiamano i passaggi salienti del percorso seguito dal Tribunale di Torino e fatto proprio dal Tribunale di Bologna, a partire dal rilievo che: l'oggetto della domanda in questa sede civile è un diritto al risarcimento del danno, e non la applicazione di una sanzione penale;
che il sistema risarcitorio civile nel nostro ordinamento è improntato al principio di atipicità dell'illecito (contrariamente a quello penale) e la previsione dell'art.2947 terzo comma cc è
pagina 10 di 15 volta a tutelare più intensamente il danneggiato qualora l'illecito civile costituisca un reato, correlando il termine di prescrizione alla gravità del reato. Quanto al principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, di portata internazionale, il Tribunale ha osservato che, per ragioni storiche evidenti, ossia per impedire che rimanessero impuniti i crimini commessi durante l'ultimo conflitto mondiale, a partire dagli anni 60 del secolo scorso si è avvertita la esigenza di affermare il carattere imprescrittibile di tali crimini, stabilendo quindi un principio di diritto consuetudinario internazionale, poi formalizzato nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. Ha osservato che tali principi, per le intenzioni sottese, ebbero fin dall'origine portata nei fatti retroattiva, consentendo che venissero perseguiti e sanzionati i crimini precedentemente commessi;
che l'esigenza di esplicitare la portata retroattiva del principio non era particolarmente sentita, perché negli ordinamenti di common law non vi era la prescrizione del reato, e anche in Italia la esigenza di una norma speciale non era avvertita, essendo i reati di omicidio e strage puniti con l'ergastolo, e quindi già imprescrittibili, per il disposto dell'art.157 cp nella formulazione allora vigente. Queste osservazioni nel caso di specie sono senz'altro sufficienti a respingere il motivo, ritenendo imprescrittibile l'illecito civile oggetto della domanda risarcitoria, atteso che i reati commessi, che vi hanno dato origine, sono gravissimi, integrando omicidi e stragi, e dunque certamente per quanto detto non erano prescritti nel momento in cui si è affermato il principio consuetudinario di imprescrittibilità dei crimini di guerra, che neppure l'appellante contesta. Era infatti cristallizzato il principio dell'assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005, punibili con la pena dell'ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comportasse di fatto l'irrogazione della pena detentiva temporanea, (vedi tra le altre Cass.Pen. S.U. 19756 del 2015, e 28908 del 2024), e questo in ragione della formulazione dell'art. 157 cp nel testo previgente, che disciplinando la prescrizione esclusivamente in relazione ai reati punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea, ha, per converso, escluso dal relativo ambito di applicazione tutti i delitti per i quali la legge commina la pena perpetua.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale deduce la erroneità della decisione, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata dagli appellanti, omettendo di considerare che nella fattispecie in decisione la punibilità dei crimini perpetrati dai componenti del battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS era già stata accertata con sentenza del 13 Gennaio 2007 del Tribunale Militare di La Spezia, la quale aveva dichiarato responsabili degli eccidi 10 delle 17 SS imputate all'esito del processo in cui si erano costituiti parti civili gli enti territoriali e un certo numero di superstiti e familiari delle vittime dell'eccidio. Tutti gli ergastoli inflitti in primo grado sono stati confermati dalla Corte Militare d'Appello di Roma con sentenza del 07 maggio 2008, divenuta irrevocabile nell'ottobre 2008, mentre per il solo imputato che promosse ricorso per Cassazione, la Corte in data 14 gennaio Persona_4
2010 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della morte del reo. In questa sede l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma III, c.c. del diritto al risarcimento del danno, quale conseguenza della punibilità pagina 11 di 15 del reato già accertata con sentenza passata in giudicato. Sostiene che la previsione dell'art. 2947 c.c. si riferisce anche a coloro che sono rimasti estranei nel procedimento penale, come avvenuto nei Cont procedimenti sopra descritti dove la non è stata citata come responsabile civile, (ex pluribus, Cass. n. 28464/2013; Cass. 20437/08; Cass. n. 24347/2014), e richiama l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 21404 del 26/07/2021, che ha espresso e confermato il seguente principio di diritto: “L'art. 2947, comma 3, c.c., [...] si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”. Infine, con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non operante la previsione di cui all'art 2953 c.c., reputando che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, possa applicarsi nei riguardi dei diritti sorti dalle condanne emesse contro le persone fisiche autrici dei crimini a questi ascritti, non invece nei confronti della . Controparte_10
L'appellante sostiene che avendo la sentenza penale militare statuito anche ai fini civili, accertando dunque la responsabilità civile degli imputati al risarcimento di un danno determinato e liquidando in favore della maggior parte delle famiglie che hanno promosso la corrente causa una provvisionale, poi confermata in sede di Appello, decorrerebbe il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (ottobre 2008 – gennaio 2010). Osserva che la Suprema Corte ha precisato, proprio in tema di actio iudicati, che questa operi “anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato.” Inoltre, “la Corte ha più volte precisato che la conversione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato” (Cass. 16289 del 2019; 12253 del 1993; 4965 del 1986). (ex multis cass. Civ. 2003/2017).
Ora, il secondo e quarto motivo si esaminano in unico contesto, perché sono strettamente connessi, riguardando entrambi gli effetti del giudicato interno, rispettivamente penale, e civile, sulla prescrizione dei diritti risarcitori conseguenti ai crimini. Non vi è dubbio che la affermazione della originaria “imprescrittibilità” dei crimini di guerra, cui consegue la imprescrittibilità del diritto civilistico al risarcimento del danno con essi arrecato, non esclude in linea di principio la operatività degli effetti del giudicato, penale e civile, punto di arrivo della giurisdizione interna, disciplinati dalla normativa statuale, e questo anche qualora la condotta giudicata sia ascrivibile ad uno Stato sovrano, nei casi eccezionali in cui è esclusa la immunità. Contrasterebbe infatti con i principi del nostro ordinamento, né avrebbe un senso logico, mantenere l'imprescrittibilità della relativa azione risarcitoria una volta che è stato raggiunto lo scopo, perseguito dalla stessa regola sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra, di impedire l'impunità degli autori, giungendo all'accertamento positivo dei crimini, e delle responsabilità. Dunque, deve riconoscersi che nel momento in cui i responsabili sono stati perseguiti e nei loro confronti è intervenuta sentenza di condanna, penale e civile, passata in giudicato, gli effetti di pagina 12 di 15 quest'ultima si producono, sul piano civilistico, conformemente al dettato normativo di cui agli artt. 2947, III comma, c.c. e 2953 c.c. Non possiamo, quindi e certamente, escludere a priori la rilevanza della normativa interna, che nel definire i molteplici effetti del giudicato, prevede anche che abbia riflesso sulla misura dei termini di prescrizione dei diritti accertati e della loro decorrenza, solo perché oggetto del giudicato è un fatto qualificabile come crimine di guerra ascritto ad uno Stato. Cont Ciò premesso, si osserva tuttavia che la tesi della difesa , calata nella fattispecie, non è Cont condivisibile. La non è stata chiamata a partecipare al giudizio penale, e la sentenza di condanna generica è stata emessa esclusivamente a carico degli imputati, come la provvisionale, cosicché il Cont giudicato non investe direttamente la . Quanto ai “riflessi” del giudicato penale, è vero che il diritto vivente da tempo ha esteso gli effetti dell'art.2947, comma 3 cc senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento, per lo stesso fatto, a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 21404 del 2021; 23872 del 2014; SU 1641 del 2017, nella specie, un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente;
la chiamata per CP_14 responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario, una società per fatto illecito dell'amministratore). Simile evoluzione ha avuto la previsione di cui all'art 2953 c.c., e quindi la estensione degli effetti del giudicato civile a cui consegue la prescrizione decennale da “actio iudicati”, per cui valgono i medesimi criteri: si veda, tra i molti provvedimenti, la recente Ord.10141 del 2022, con cui la Cassazione ha ribadito l'orientamento risalente alla S.U. 1329 del 1967, affermando che: 1) la conversione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2953 cc nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore del danneggiato costituitosi parte civile, si verifica anche rispetto al responsabile civile, abbia o non abbia quest'ultimo partecipato al giudizio penale in cui è stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno;
2) la qualità di debitore solidale del responsabile civile, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 cc, non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale anche del responsabile civile, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale che possiede la pronuncia giurisdizionale. Nella presente causa, tuttavia, si osserva che alla Repubblica Federale Tedesca non viene ascritta una responsabilità indiretta, dipendente dalle condotte di reato riferibili ai sottoposti, già giudicati, ma, premesso che l'accertamento di questi fatti è divenuto irrevocabile in forza del giudicato, si allega una Cont responsabilità autonoma, diretta e propria della come chiaramente risulta dalla citazione in primo grado, laddove si espone che quanto accaduto nella zona tra Marzabotto, Monzuno e Parte_30 si iscrive ad una catena di comando programmata, nel contesto originato dagli ordini di , a Per_3 loro volta fondati sulla Kampfanweiseisung für die Bandenbekampfung in Osten e sul Bandenbekämpfung, direttamente riferibili al Per_5 Cont La stessa difesa della non ha contestato, costituendosi in primo grado, questa ricostruzione fattuale delle responsabilità del Terzo Reich: è quindi ammesso e giudizialmente accertato, che gli eccidi sono stati commessi a seguito dell'attuazione di un preciso piano criminale volto allo sterminio non solo dei partigiani ma anche dei civili, discendente dalle direttive superiori. Gli eccidi e gli altri atti criminali perpetrati ai danni della popolazione civile nel corso del 1944 furono, quindi, parte di un preciso pagina 13 di 15 disegno strategico ideato al vertice del Reich recepito in Italia grazie alle direttive dal IA
, e diligentemente attuato da parte delle truppe tedesche. Pertanto, deve ascriversi al Persona_3 CP_1
Reich la responsabilità diretta anche delle singole stragi. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito dei giudizi penali nei confronti delle persone fisiche che hanno agito riguarda invece esclusivamente le specifiche condotte tenute dagli imputati, oggetto di quel processo penale;
si tratta di condotte, per lo più esecutive di comandi, in talune occasioni anche assunte di iniziativa, comunque a valle e diverse da quelle contestata in questo giudizio Cont alla , quale successore del terzo Reich, a cui come si evince dalla esposizione contenuta nell'atto di citazione in primo grado, si contesta la programmazione e pianificazione, ad opera dei vertici militari, e direttamente del Fuhrer di trattamenti disumani rivolti anche alla popolazione civili. Dunque la punibilità del reato accertato in capo agli esecutori degli ordini, a cui certamente corrisponde anche una responsabilità indiretta dello Stato, non comprende né esaurisce le condotte attribuibili direttamente ed autonomamente allo Stato, quale successore del Terzo Reich, e rispetto alle specifiche ed autonome responsabilità qui fatte valere non si è formato un giudicato, né in sede penale, né in sede Cont civile, e quindi non sono decorsi i termini di prescrizione invocati dalla difesa della . Conclusivamente, tutti i motivi dell'appello incidentale vanno respinti.
Quanto, infine, al motivo di appello principale proposto dalla difesa degli attori, diretto a contestare la sottrazione delle provvisionali a suo tempo concesse in sede penale, dall'ammontare del risarcimento riconosciuto in questa sede, per cui è stata pronunciata condanna, la Corte lo reputa fondato. Tra gli esecutori materiali delle stragi, diretti responsabili, e il terzo Reich, responsabile della programmazione e del comando, vi è un rapporto di solidarietà, atteso che il danno arrecato è unico, e tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione risarcitoria, (vedi la disciplina agli artt.2055 cc, 1292 ss cc) anche se hanno concorso ad arrecare il danno con condotte diverse. La solidarietà comporta infatti che ciascuno degli obbligati è tenuto per l'intero, e che l'adempimento di uno, totale o parziale libera gli altri, in misura corrispondente alla prestazione già eseguita: dunque, solo la prova del pagamento delle provvisionali, avrebbe consentito di ridurre la condanna, che va sempre commisurata all'intero danno provato alla attualità. In tal senso, in contrasto con la precedente ed isolata pronuncia citata dal giudice di primo grado, si è pronunciata di recente la Cassazione 11614 del 2025. “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”. Né rileva, in senso impeditivo dell'accoglimento dell'appello, che nella sentenza definitiva pronunciata nelle more sia stato operato il defalco: in sede di definizione del giudizio, invero, il giudice di primo grado è vincolato al rispetto delle statuizioni della sentenza parziale (vedi Cass.8664 del 2020, 5894 del 2015) e neppure può sospendere il giudizio in attesa dell'odierna decisione, atteso che l'unica possibilità di sospensione del procedimento è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c. Quanto alle spese del grado, si osserva che tenuto conto dell'art.43 del DL 36 del 2022, dovranno essere sostenute dal per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra;
tuttavia in questa Pt_31
pagina 14 di 15 sede per rispetto della norma processuale non possono che essere poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- accoglie l'appello principale proposto e dichiara la debenza dell'intero ammontare del risarcimento del danno riconosciuto in favore delle parti appellanti, senza defalco delle provvisionali;
- respinge l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_10
- conferma nel resto la sentenza, parziale, n. 1516 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna;
- condanna la al rimborso in favore degli appellanti principali delle Controparte_10 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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