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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 2819/2024 al Ruolo Generale e. vertente tra
avv. Roberto Grasso) Parte_1
-ATTORE- e e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
(avv. Roberto Pietro Sidoti)
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“La difesa del signor si riporta integralmente ai propri atti difensivi e precisa le Parte_1 conclusioni come meglio descritte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nonché nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Si precisa peraltro che qualora venisse accolta la domanda della
, circa la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, la presente difesa insiste Controparte_3 per la condanna alle spese di lite”
e per essa, quale mandataria, : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
IN VIA PRELIMINARE IN RITO
2) Disporre la riunione del presente procedimento al procedimento recante R.G. 3436/24, promosso dalla Sig.ra e pendente dinnanzi a codesto ill.mo Tribunale, al presente Parte_2 procedimento, in quanto entrambi hanno ad oggetto l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo n.
434/2024;
NEL MERITO
3) accertata la rinuncia da parte di al decreto ingiuntivo n. 852/2024 del Controparte_3
Tribunale di Modena nei confronti del Sig. per l'effetto, Parte_1
4) disporre l'estinzione del presente giudizio di opposizione, con compensazione delle spese di lite.”.
***************
e per essa, quale mandataria, ha ottenuto nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di -nonchè di il DI n. 434/2024 Tribunale Modena. Parte_1 Persona_1
ha proposto opposizione, tra l'altro sostenendo che il credito ingiunto aveva già formato Parte_1 oggetto di pregressa ingiunzione, ottenuta nei propri confronti dal dante causa dell'attuale ingiungente.
L'ingiungente, costituita, riconosciuta la fondatezza di tale difesa, ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 434/2024 (reso in procedimento n. 852/2024 RG) del Tribunale di Modena nei confronti dell'odierno opponente, sicché la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 19 dicembre 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) Sulla questione della riunione del presente procedimento a quello sub n°3436/24 RG, avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla coingiunta si è già nel frattempo pronunciato il Parte_2
Presidente competente, negando la riunione (v. suo provvedimento 8 febbraio 2025, in atti).
2) La presente decisione, del resto, non ha punti in comune con quella da rendersi nell'altro procedimento.
Nel presente, infatti, occorre soltanto provvedere in relazione al fatto, riconosciuto dalla convenuta, che il credito portato nell'ingiunzione qui opposta aveva già formato oggetto di precedente decreto ingiuntivo, ottenuto dalla sua dante causa.
La convenuta ha dichiarato, in conseguenza di ciò, di rinunciare all'ingiunzione qui opposta.
3) In realtà, la pronuncia da rendersi nel caso di specie è quella di revoca del decreto ingiuntivo a cagione della improponibilità della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio, determinata dalla violazione della regola del "ne bis in idem", derivata dall'art.39 cpc, che è considerata norma di ordine pubblico processuale, ostativa a che “il medesimo giudice, o giudici diversi, statuiscano due volte sulla stessa domanda”, e che pertanto “determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso” (così, ex multis, Cass.
n°7813 del 2014).
4) Poiché il riconoscimento dell'errore è avvenuto ad opposizione già proposta;
posto che già in astratto la circostanza che si sia trattato di errore scusabile non rientra nel perimetro dei fatti legittimanti la compensazione delle spese di lite, tassativamente elencati dall'art.92 co.2° cpc;
risulta inevitabile la condanna della convenuta al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio di opposizione
Spese che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, tenuto conto dell'importo ingiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
1) REVOCA il decreto ingiuntivo.
3) CONDANNA e per essa, quale mandataria, , al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi
€.286,50 per esborsi ed €.
2.905 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 16 settembre 2023
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-