TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 24/09/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8403 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. SABINA SILVIO, presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.7.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile ex l. 118/71). L' si costituiva resistendo alla pretesa. CP_2
In corso di causa è stato disposto il rinnovo della perizia, avendo parte ricorrente lamentato errori e lacune nella perizia del ctu della fase atp, ed avendo prospettato un quadro patologico più ampio e grave di quello rappresentato dal CTU della fase atp, depositando all'uopo anche nuova documentazione medica.
Letta la perizia depositata dal ctu della presente fase, dott.ssa , lette le note scritte Persona_1 depositate dalle parti per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza depositata all'esito della trattazione scritta.
Ciò posto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissenso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si espone.
Il CTU nominato nella presente fase, dott.ssa , all'esito della visita peritale effettuata sulla Per_1
persona della ricorrente e della valutazione della documentazione depositata in atti, ha affermato che la sig.ra , di anni 48 al momento della visita, è affetta da: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA, Pt_1
DIA CON MINIMO SHUNTO SIN-DX, SPONDILOARTROSI DIFFUSA IN SOGGETTO CON
OBESITÀ DI I GRADO, FIBROMIALGIA, DIABETE MELLITO TIPO II IN TERAPIA MEDICA,
ESITI DI TIROIDECTOMIA PER GOZZO MULTINODULARE IN ATTUALE TERAPIA
MEDICA, ISTERECTOMIA + ANNESSIECTOMIA PER FIBROMIOMA UTERINO”.
La ctu ha chiarito che la ricorrente è affetta da un quadro patologico caratterizzato da malattie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessa diversi distretti anatomici.
In dettaglio, quanto alla patologia cardiaca, la ctu ha chiarito che “…quadro cardiologico di cardiopatia ipertensiva con DIA (difetto del setto inter atriale) con minimo shunt sinistro-destro, come da ultima relazione specialistica del 31.01.25. Trattasi di una patologia congenita dovuta ad una comunicazione patologica che causa difetto del setto interatriale attraverso il quale il sangue può fluire in entrambe le direzioni. lo shunt predominante è quello sinistro-destro. Inizialmente è asintomatico, mentre la sintomatologia è caratterizzata da astenia, dispnea da sforzo, palpitazioni, sovraccarico destro e BBDx completo. Oltre alla documentazione citata, in atti vi è valutazione specialistica datata 10.09.21 e contenuta nella cartella clinica numero 3006 relativo al ricovero per la patologia ginecologica: in tale certificazione si conferma sostanzialmente il quadro clinico di cui la
ricorrente è affetta, inoltre, è riportata anche esame ecocardiografico in cui non si segnalano alterazioni morfo-strutturali della camere cardiache con normale cinesi del ventricolo sinistro, viceversa, alla valutazione doppler si segnala una insufficienza mitralica lieve, mentre per la patologia congenita viene descritta con piccola evidenza di jet colorimetro in corrispondenza del SIA come da verosimile shunt sin-dx non significativo. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, di converso, fa riferimento ad episodi di tachicardia. Clinicamente non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione, MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare con FVT normo-trasmesso. Non si rilevano soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del
30% (cod. 6441). Per tale patologia si è scelto il valore massimo in quanto in esso è valutato anche il DIA”.
La ctu ha poi osservato che la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II, rilevando che in atti vi è unica valutazione del settembre 2024 in cui si conferma la diagnosi, e che non vi sono valutazioni clinico-strumentali in cui si descrivano complicanze micro o macro-angiopatiche. Ha quindi precisato che all'esame obiettivo non si rilevano elementi riconducibili ad una neuropatia diabetica con ROT normo-vivaci e simmetrici e pallestesia nella norma e che pertanto le si può riconoscere una percentuale invalidante del 20% (cod. 9309, D.M. 05.02.92).
Quanto alla patologia osteoarticolare, la ctu chiarisce che la periziata presentaun quadro clinico riconducibile ad una verosimile spondiloartrosi che si manifesta prevalentemente con rachialgia diffusa: in atti vi è valutazione radiografica del dicembre 2020 in cui si reperta una trocoscoliosi dorsale destroconvessa e una spondiloartrosi osteofitosica dorsale, mentre, sul versante clinico la valutazione ortopedica del dicembre 2022 fa riferimento ad una sintomatologia antalgica diffusa secondaria ad una probabile fibromialgia, quest'ultima confermata dalla valutazione reumatologica del marzo 2025. Dopo attenta e dettagliata analisi la ctu quindi ritiene di attribuire alla ricorrente, per tale patologia una percentuale invalidante del 40% (cod. 7105, D.M. 05.02.92), valore massimo in quanto è valutata sia la componente articolare e metabolica sia quella relativa alla fibromialgia. Quanto alla tiroidectomia per gozzo multinodualre che la ricorrente ha avuto nel 2016, la ctu evidenzia che nella relazione di dimissione del 22.07.2016 non si fa riferimento a complicanze chirurgiche e che la ricorrente attualmente è in terapia sostitutiva e che clinicamente non si rilevano linfoadenopatie laterocervicali, nè disfagia, pertanto, il tutto non è, secondo la ctu, meritevole di valutazione medico-legale.
Per quanto riguarda infine l'esito dell'intervento di isterectomia e annessiectomia, come riportata dalla cartella clinica numero 3006, la ctu osserva che stato effettuato per diagnosi di fibroleiomioma nel miometrio come da referto istologico contenuto nella citata cartella clinica, che attualmente la ricorrente fa riferimento a metrorragia e che clinicamente non si segnalano grossolane tumefazioni a livello pelvico. Per tale patologia pertanto la CTU riconosce una percentuale invalidante del 25%
(cod. 6003, D.M. 05.02.92).
Ha concluso ritenendo che, in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, debba riconoscersi in capo alla parte una invalidità pari al 75% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 21.10.2022, con obbligo di revisione fissato a mesi dodici dalla visita effettuata, ossia marzo 2026.
La valutazione espressa dal CTU appare ben motivata e coerente con gli atti di causa, e viene pertanto qui integralmente condivisa e fatta propria, ritenendosi più congrua alle condizioni della ricorrente rispetto a quella operata dal ctu della fase atp, dott. il quale aveva riconosciuto un'invalidità Per_2
pari al 71%.
Va infine osservato che la ricorrente ha anche depositato certificazione attestante il possesso del requisito economico (v. certificazione dell'Agenzia delle entrate e atto notorio allegato alle note scritte di udienza). Sussistono pertanto i requisiti per la prestazione richiesta e il ricorso merita accoglimento.
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 10676/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità, essendo invalida al 75% dalla domanda amministrativa, con revisione a Marzo
2026;
condanna l' al pagamento delle spese di entrambe le fasi, che si liquidano nella CP_2
complessiva somma di € 2.697,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 20/10/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo