CASS
Sentenza 30 giugno 2022
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 25015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25015 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EN DY nato a [...] il [...] AN HO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi udito il difensore;
udito l'Avvocato CHIODI EMILIO CARLO il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26 Ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona in data 14 gennaio 2020, esclusa l' aggravante di cui all' art. 629 comma 3 n. 3 quater c.p. ed esclusa per entrambi gli imputati la contestata recidiva nonché l' aggravante ex art. 628 comma 3 n. 2 c.p. e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 6 c.p. , condannava WE EN e AS GR in relazione al reato di cui al capo b) riqualificato quale ipotesi di estorsione rispettivamente alla pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa ed alla pena anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25015 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/04/2022 500,00 di multa. La corte di appello nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado riteneva comprovato che gli imputati, in concorso fra loro, avevano estorto delle somme di denaro alla persona offesa AN ZO che avevano fatto fermare alla guida della propria autovettura sul presupposto del danneggiamento del mezzo a bordo della quale si trovavano gli imputati. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 2.1. WE EN formula cinque motivi. Con un primo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa assume che la corte territoriale aveva trascurato di considerare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da AN ZO sia rispetto alla denunzia originaria sia nel corso dell'escussione dibattimentale, omettendo di effettuare una adeguata disamina della attendibilità del narrato del predetto. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione di una minaccia nell' accezione di cui all' art. 629 c.p. Rileva che, sulla scorta di quanto riferito dalla medesima vittima, difettava la prova certa della minaccia necessaria ai fini della integrazione del reato di cui all' art. 629 c.p. Con un terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo b). Evidenzia che nel caso in esame la condotta dell'imputato andava scissa in due fasi una prima qualificabile come ipotesi di tentata truffa ed una seconda, riguardante il momento del prelievo della somma di euro 30,00 ad opera della persona offesa dallo sportello bancomat, da qualificare come ipotesi di furto con strappo. Con il quarto motivo lamenta violazione in legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.
2. c.p. Rileva che nel caso in esame andava esclusa l'aggravante delle più persone riunite posto che l'imputato, in relazione all' impossessamento delle somme, non aveva svolto alcun ruolo attivo. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis. cod. pen. Osserva, ancora, che i giudici di merito nel negare la concessione delle circostanze di cui all' art. 62 bis cod. pen. avevano esclusivamente considerato la mancanza di una condotta collaborativa ovvero di segni di resipiscenza, non considerando che trattavasi di elementi che non potevano in alcun modo incidere sulla concessione dell'invocato beneficio. 2.2. GR AS, con un unico motivo articolato, in più censure lamenta vizio di motivazione anche per travisamento della prova in punto di affermazione della responsabilità 2 dell'imputato. Assume che la corte territoriale, nel pervenire alla conferma della affermazione della responsabilità del ricorrente, aveva del tutto trascurato di considerare le macroscopiche lacune, le incongruenze e la contraddittorietà della versione resa in un primo momento della persona offesa ed omesso di motivare in ordine al contrasto netto fra le differenti versioni rese dalla vittima. Si àuole, altresì, del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Il ricorso di WE EN. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AN ZO, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità 3 l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo ed in linea con la valutazione già operata dai giudici di primo grado - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal GR, pure valutate talune contraddizioni, erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili avendo, peraltro, trovato conferma in quanto riferito dalla madre dello stesso e sulla scorta dell' intervento degli operanti che avevano sorpreso gli imputati a bordo della autovettura Renault Modus, chiarendo pure le ragioni delle irrilevanza della censura, in questa sede pedissequamente riproposta, circa le differenze fra la versione resa dalla persona offesa nel corso del dibattimento e quella resa in istruttoria 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno, invero, evidenziato come la condotta posta in essere dagli imputati andava qualificata come ipotesi di estorsione e non già truffa, risultando che i ricorrenti avevano gravemente minacciato la vittima al fine di farsi consegnare una somma di denaro. Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale parte ricorrente muove delle censure generiche senza confrontarsi adeguatamente con l'iter argomentativo dei giudici di merito e sollecita, in modo inammissibile, una rivalutazione del compendio istruttorio certamente non consentita in questa sede. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto censure in fatto non previamente dedotte con l'atto di appello. 2.4. Le censure formulate con il quinto motivo sono manifestamente infondate. Occorre rilevare, in primo luogo, che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., 4 evidenziando, fra l' altro, la mancanza di elementi di segno favorevole nonché la sussistenza di plurimi precedenti. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Deve, altresì, rilevarsi che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 3. Il ricorso di NI GR. 3.1. Osserva la Corte che le censure proposte sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Richiamate le considerazioni formulate al §.
2.1. in relazione all' analogo motivo proposto da WE EN va osservato che la questione dell' attendibilità narrato della persona offesa è stata esaminata dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie e che risultano idonee a resistere alle censure di parte ricorrente, peraltro dal contenuto aspecifico. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè i ricorrente non si confrontano in alcun modo con gli effettivi ed ampli argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Va, infine, osservato che a fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in quanto conforme ai principi richiamati al §. 2.4., priva di pregio alcuno è da ritenere la generica censura circa il vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5 !ere Estensore 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi udito il difensore;
udito l'Avvocato CHIODI EMILIO CARLO il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26 Ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona in data 14 gennaio 2020, esclusa l' aggravante di cui all' art. 629 comma 3 n. 3 quater c.p. ed esclusa per entrambi gli imputati la contestata recidiva nonché l' aggravante ex art. 628 comma 3 n. 2 c.p. e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 6 c.p. , condannava WE EN e AS GR in relazione al reato di cui al capo b) riqualificato quale ipotesi di estorsione rispettivamente alla pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa ed alla pena anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25015 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/04/2022 500,00 di multa. La corte di appello nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado riteneva comprovato che gli imputati, in concorso fra loro, avevano estorto delle somme di denaro alla persona offesa AN ZO che avevano fatto fermare alla guida della propria autovettura sul presupposto del danneggiamento del mezzo a bordo della quale si trovavano gli imputati. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 2.1. WE EN formula cinque motivi. Con un primo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa assume che la corte territoriale aveva trascurato di considerare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da AN ZO sia rispetto alla denunzia originaria sia nel corso dell'escussione dibattimentale, omettendo di effettuare una adeguata disamina della attendibilità del narrato del predetto. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione di una minaccia nell' accezione di cui all' art. 629 c.p. Rileva che, sulla scorta di quanto riferito dalla medesima vittima, difettava la prova certa della minaccia necessaria ai fini della integrazione del reato di cui all' art. 629 c.p. Con un terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo b). Evidenzia che nel caso in esame la condotta dell'imputato andava scissa in due fasi una prima qualificabile come ipotesi di tentata truffa ed una seconda, riguardante il momento del prelievo della somma di euro 30,00 ad opera della persona offesa dallo sportello bancomat, da qualificare come ipotesi di furto con strappo. Con il quarto motivo lamenta violazione in legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.
2. c.p. Rileva che nel caso in esame andava esclusa l'aggravante delle più persone riunite posto che l'imputato, in relazione all' impossessamento delle somme, non aveva svolto alcun ruolo attivo. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis. cod. pen. Osserva, ancora, che i giudici di merito nel negare la concessione delle circostanze di cui all' art. 62 bis cod. pen. avevano esclusivamente considerato la mancanza di una condotta collaborativa ovvero di segni di resipiscenza, non considerando che trattavasi di elementi che non potevano in alcun modo incidere sulla concessione dell'invocato beneficio. 2.2. GR AS, con un unico motivo articolato, in più censure lamenta vizio di motivazione anche per travisamento della prova in punto di affermazione della responsabilità 2 dell'imputato. Assume che la corte territoriale, nel pervenire alla conferma della affermazione della responsabilità del ricorrente, aveva del tutto trascurato di considerare le macroscopiche lacune, le incongruenze e la contraddittorietà della versione resa in un primo momento della persona offesa ed omesso di motivare in ordine al contrasto netto fra le differenti versioni rese dalla vittima. Si àuole, altresì, del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Il ricorso di WE EN. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AN ZO, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità 3 l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo ed in linea con la valutazione già operata dai giudici di primo grado - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal GR, pure valutate talune contraddizioni, erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili avendo, peraltro, trovato conferma in quanto riferito dalla madre dello stesso e sulla scorta dell' intervento degli operanti che avevano sorpreso gli imputati a bordo della autovettura Renault Modus, chiarendo pure le ragioni delle irrilevanza della censura, in questa sede pedissequamente riproposta, circa le differenze fra la versione resa dalla persona offesa nel corso del dibattimento e quella resa in istruttoria 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno, invero, evidenziato come la condotta posta in essere dagli imputati andava qualificata come ipotesi di estorsione e non già truffa, risultando che i ricorrenti avevano gravemente minacciato la vittima al fine di farsi consegnare una somma di denaro. Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale parte ricorrente muove delle censure generiche senza confrontarsi adeguatamente con l'iter argomentativo dei giudici di merito e sollecita, in modo inammissibile, una rivalutazione del compendio istruttorio certamente non consentita in questa sede. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto censure in fatto non previamente dedotte con l'atto di appello. 2.4. Le censure formulate con il quinto motivo sono manifestamente infondate. Occorre rilevare, in primo luogo, che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., 4 evidenziando, fra l' altro, la mancanza di elementi di segno favorevole nonché la sussistenza di plurimi precedenti. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Deve, altresì, rilevarsi che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 3. Il ricorso di NI GR. 3.1. Osserva la Corte che le censure proposte sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Richiamate le considerazioni formulate al §.
2.1. in relazione all' analogo motivo proposto da WE EN va osservato che la questione dell' attendibilità narrato della persona offesa è stata esaminata dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie e che risultano idonee a resistere alle censure di parte ricorrente, peraltro dal contenuto aspecifico. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè i ricorrente non si confrontano in alcun modo con gli effettivi ed ampli argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Va, infine, osservato che a fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in quanto conforme ai principi richiamati al §. 2.4., priva di pregio alcuno è da ritenere la generica censura circa il vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5 !ere Estensore 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022