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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice AO IR TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1709/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA MUZZU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2022 ha convenuto l al fine di sentir Parte_1 CP_1 dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 16112716 del 9.03.2022, con cui è stata richiesta la restituzione della somma di € 28.190,96 percepita nel periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019 in riferimento alla pensione n. , sul presupposto del trasferimento all'estero del beneficiario. NumeroDiCarta_1
Ha dedotto il ricorrente a sostegno della propria domanda la carenza dei requisiti formali e motivazionali del provvedimento, l'illegittimità dello stesso per assenza del presupposto e l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi contenuta.
Alla prima udienza del 15.06.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dell' , costituitosi con successiva memoria del 18.10.2023, con la quale ha eccepito CP_1 l'incompetenza territoriale del giudice adito ed ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato in quanto conseguito al trasferimento all'estero del beneficiario, come da dichiarazione consolare depositata.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'esito dello scambio di note ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Va preliminarmente superata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto eccepita dall' con CP_1 memoria difensiva depositata tardivamente (18.10.2023) e non sollevata da questo giudice entro il pagina 1 di 2 limite dell'udienza di cui all'art. 420 cpc, così come disposto dall'art. 428 cpc ai sensi del quale
“Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420”.
Nel merito, è emerso in giudizio che il provvedimento impugnato, con cui ha richiesto la CP_1 restituzione di ratei pensionistici per € 28.190,96 in riferimento al periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019, si è basato sul presupposto del trasferimento all'estero del ricorrente a partire dall'anno 2000.
Tale presupposto, oltre a non essere stato provato dall , si è rivelato altresì errato, avendo l'ente CP_1 consolare rettificato tale dato dichiarando che l'anno di espatrio risale invece al 2019.
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese, che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 28.190,96; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme di cui al CP_1 provvedimento n. 16112716 del 9.03.2022, pari ad € 28.190,96 e relativa alla pensione n. AS-7300- 04014383 per il periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019; condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 26/11/2025
Il giudice
AO IR TR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice AO IR TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1709/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA MUZZU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2022 ha convenuto l al fine di sentir Parte_1 CP_1 dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 16112716 del 9.03.2022, con cui è stata richiesta la restituzione della somma di € 28.190,96 percepita nel periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019 in riferimento alla pensione n. , sul presupposto del trasferimento all'estero del beneficiario. NumeroDiCarta_1
Ha dedotto il ricorrente a sostegno della propria domanda la carenza dei requisiti formali e motivazionali del provvedimento, l'illegittimità dello stesso per assenza del presupposto e l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi contenuta.
Alla prima udienza del 15.06.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dell' , costituitosi con successiva memoria del 18.10.2023, con la quale ha eccepito CP_1 l'incompetenza territoriale del giudice adito ed ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato in quanto conseguito al trasferimento all'estero del beneficiario, come da dichiarazione consolare depositata.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'esito dello scambio di note ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Va preliminarmente superata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto eccepita dall' con CP_1 memoria difensiva depositata tardivamente (18.10.2023) e non sollevata da questo giudice entro il pagina 1 di 2 limite dell'udienza di cui all'art. 420 cpc, così come disposto dall'art. 428 cpc ai sensi del quale
“Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420”.
Nel merito, è emerso in giudizio che il provvedimento impugnato, con cui ha richiesto la CP_1 restituzione di ratei pensionistici per € 28.190,96 in riferimento al periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019, si è basato sul presupposto del trasferimento all'estero del ricorrente a partire dall'anno 2000.
Tale presupposto, oltre a non essere stato provato dall , si è rivelato altresì errato, avendo l'ente CP_1 consolare rettificato tale dato dichiarando che l'anno di espatrio risale invece al 2019.
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese, che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 28.190,96; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme di cui al CP_1 provvedimento n. 16112716 del 9.03.2022, pari ad € 28.190,96 e relativa alla pensione n. AS-7300- 04014383 per il periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019; condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 26/11/2025
Il giudice
AO IR TR
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