Articolo 4 della Legge 17 ottobre 2014, n. 167
Articolo 3
Versione
15 novembre 2014
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 novembre 2014