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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Sara Pozzetti Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
) CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...], residente in [...], Loc. Canova n. 17 contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.25.
In particolare, parte ricorrente insiste per la pronuncia di interdizione (già in atti visto del PM, nulla oppone).
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il figlio della ha presentato domanda di interdizione, allegando le Pt_1 ingravescenti condizioni di salute della madre.
Verificato il contraddittorio, a seguito di riassegnazione alla scrivente, già disposto l'esame, quindi acquisita e discussa la documentazione complessivamente prodotta, la causa – precisate le conclusioni
– veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1954), vedova, già invalida totale (con dichiarazione di permanente e totale CP_1 inabilità lavorativa e impossibilità di deambulare), non autosufficiente, viene seguita per ogni necessità quotidiana dal figlio;
a partire dal 30.11.21 è stata inserita in residenza protetta. Dall'esame del verbale di accertamento dell'invalidità (29.8.2018), si apprende che la donna risulta, dal 2017, affetta da grave decadimento cognitivo (Alzheimer) in fase di progressivo deterioramento (ferma anamnesi familiare positiva per demenza): in particolare, “(…) compromissione delle funzioni esecutive, mnesiche e linguistiche con franco coinvolgimento del magazzino semantico con completa perdita di alcuni concetti”; riporta, inoltre, la relazione del centro disturbi cognitivi e demenze (ASL
Asti, 4.7.2019) “(…) paziente irrequieta, scarsamente collaborante (…) appetito eccessivo mangia in maniera compulsiva dei fiori in giardino ed un sigaro (…) il quadro clinico e neuropsicologico è suggestivo per demenza fronto-temporale”; da ultimo, le condizioni di grave deterioramento cognitivo e non autosufficienza della donna sono state confermate, altresì, dal direttore della struttura (dott.
) che ha specificato nella propria relazione di aggiornamento che: “(…) la paziente ha Per_1 necessità dell'operatore per essere imboccata;
viene immobilizzata in carrozzina con il supporto di due operatori (…) risulta dipendente in tutte le attività della vita quotidiana” (relazione 2.11.25).
Quadro di incapacità che ha trovato conferma dai riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 16.7.25): nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, beneficianda non trasportabile) la donna non è apparsa in grado di recepire/esprimere messaggi di sorta: accompagnata dagli operatori della struttura, la si è presentata in una sedia a rotelle, la bocca parzialmente CP_1 aperta, gli occhi che si muovevano a tratti, senza alcun collegamento con le domande che le sono state rivolte.
Le risultanze acquisite consentono, pertanto, di verificare che la beneficianda risulta affetto da una grave disabilità, progressivamente e, a quanto consta, irreversibilmente ingravescente;
la non CP_1 riesce ad interloquire, non è in grado di provvedere a se stessa, né di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione. Sicchè lo strumento più idoneo ad assicurare protezione all'incapace appare, nel caso in esame, la pronuncia di interdizione, sia in considerazione della irreversibilità della patologia;
sia in considerazione della natura della patologia che integra una totale incapacità di intendere e volere, non lasciando apprezzabili spazi di autonomia, neppure in ambiti specifici;
sia, infine, in considerazione della necessità di amministrare il relativo patrimonio.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione. Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia pagina 2 di 3 l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore (provvisorio): in primis, considerata la definizione del processo;
soprattutto, trattandosi di competenza – come più in generale in ordine alla gestione della tutela - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in [...], Loc. CP_1
Canova n. 17 presso la residenza “Casa Mia”;
- spese irripetibili.
Asti, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Sara Pozzetti Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
) CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...], residente in [...], Loc. Canova n. 17 contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.25.
In particolare, parte ricorrente insiste per la pronuncia di interdizione (già in atti visto del PM, nulla oppone).
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il figlio della ha presentato domanda di interdizione, allegando le Pt_1 ingravescenti condizioni di salute della madre.
Verificato il contraddittorio, a seguito di riassegnazione alla scrivente, già disposto l'esame, quindi acquisita e discussa la documentazione complessivamente prodotta, la causa – precisate le conclusioni
– veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1954), vedova, già invalida totale (con dichiarazione di permanente e totale CP_1 inabilità lavorativa e impossibilità di deambulare), non autosufficiente, viene seguita per ogni necessità quotidiana dal figlio;
a partire dal 30.11.21 è stata inserita in residenza protetta. Dall'esame del verbale di accertamento dell'invalidità (29.8.2018), si apprende che la donna risulta, dal 2017, affetta da grave decadimento cognitivo (Alzheimer) in fase di progressivo deterioramento (ferma anamnesi familiare positiva per demenza): in particolare, “(…) compromissione delle funzioni esecutive, mnesiche e linguistiche con franco coinvolgimento del magazzino semantico con completa perdita di alcuni concetti”; riporta, inoltre, la relazione del centro disturbi cognitivi e demenze (ASL
Asti, 4.7.2019) “(…) paziente irrequieta, scarsamente collaborante (…) appetito eccessivo mangia in maniera compulsiva dei fiori in giardino ed un sigaro (…) il quadro clinico e neuropsicologico è suggestivo per demenza fronto-temporale”; da ultimo, le condizioni di grave deterioramento cognitivo e non autosufficienza della donna sono state confermate, altresì, dal direttore della struttura (dott.
) che ha specificato nella propria relazione di aggiornamento che: “(…) la paziente ha Per_1 necessità dell'operatore per essere imboccata;
viene immobilizzata in carrozzina con il supporto di due operatori (…) risulta dipendente in tutte le attività della vita quotidiana” (relazione 2.11.25).
Quadro di incapacità che ha trovato conferma dai riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 16.7.25): nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, beneficianda non trasportabile) la donna non è apparsa in grado di recepire/esprimere messaggi di sorta: accompagnata dagli operatori della struttura, la si è presentata in una sedia a rotelle, la bocca parzialmente CP_1 aperta, gli occhi che si muovevano a tratti, senza alcun collegamento con le domande che le sono state rivolte.
Le risultanze acquisite consentono, pertanto, di verificare che la beneficianda risulta affetto da una grave disabilità, progressivamente e, a quanto consta, irreversibilmente ingravescente;
la non CP_1 riesce ad interloquire, non è in grado di provvedere a se stessa, né di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione. Sicchè lo strumento più idoneo ad assicurare protezione all'incapace appare, nel caso in esame, la pronuncia di interdizione, sia in considerazione della irreversibilità della patologia;
sia in considerazione della natura della patologia che integra una totale incapacità di intendere e volere, non lasciando apprezzabili spazi di autonomia, neppure in ambiti specifici;
sia, infine, in considerazione della necessità di amministrare il relativo patrimonio.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione. Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia pagina 2 di 3 l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore (provvisorio): in primis, considerata la definizione del processo;
soprattutto, trattandosi di competenza – come più in generale in ordine alla gestione della tutela - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in [...], Loc. CP_1
Canova n. 17 presso la residenza “Casa Mia”;
- spese irripetibili.
Asti, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3