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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Edoardo Righetti e dall'avv. Elisabetta Grego, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.12.2024, ha citato in giudizio l' rappresentando che: Parte_1 CP_1
- era stata assunta presso Fondazione Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio in data 30.01.2018 con contratto a tempo indeterminato, livello III del CCNL Commercio e svolgeva prevalentemente attività di educatrice;
- nel mese di agosto 2022 scopriva di essere incinta e la data presunta del parto era stata individuata nel
24.03.2023 ma la gravidanza manifestava una serie di gravi problematicità;
- in data 17.10.2022, all'esito dei controlli effettuati, l'Ospedale Buzzi di Milano accertava lo stato di
“gravidanza a rischio” determinato dalla “positività AB anti Kell” e da un “pregresso cerchiaggio cervicale”;
- in data 18.10.2022, inoltrava, per il tramite del patronato di Piacenza, domanda di congedo di CP_2
maternità anticipata per gravidanza a rischio;
- il personale che aveva seguito la sua posizione le chiedeva la sola produzione del certificato di maternità a rischio, rilasciato dall'Ospedale lombardo, e le faceva compilare il modulo da trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza con la domanda di astensione anticipata dall'attività lavorativa per gravi complicanze della gestazione;
- in data 03.03.2023, nasceva la figlia, Persona_1
- in data 21.03.2023, presentava domanda di maternità ordinaria e, il successivo 20.06.2023, domanda di congedo parentale per il periodo 25 giugno 2023/30 settembre 2023;
- il 27.04.2023, l'ufficio Ammortizzatori Sociali di Piacenza le chiedeva la trasmissione del
“provvedimento di interdizione anticipata per “gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose” rilasciato dall'azienda Sanitaria Locale (o dalla Direzione Territoriale Competente art. 17, comma 3 D.lgs. 151/2001 come modificato dal. Decreto-legge n. 5/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012) oppure Provvedimento di interdizione anticipata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudiziale alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Direzione
Territoriale del Lavoro (Art. 17 comma 4, del D.lgs. 151/2001 come modificato dal decreto-legge n.
5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012)”;
- in data 05.05.2023, trasmetteva l'unico documento in suo possesso (ossia il certificato di gravidanza a rischio) ma l' le comunicava che non si trattava del documento corretto;
CP_1
- con provvedimento datato 08.08.2023 (spedito tramite raccomandata a/r n. 66489480425-3) e ricevuto il successivo 01.09.2023, l' rigettava la domanda di congedo di maternità dal 17.10.2022 CP_1
2/12 al 23.01.2023 per il seguente motivo: “Periodo non autorizzato. Documentazione richiesta non pervenuta”;
- in seguito, la Fondazione Caritas le chiedeva la restituzione della somma anticipata per conto dell'Ente previdenziale nel periodo contestato, pari ad € 5.459,66;
- in data 29.11.2023, promuoveva ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' di rigetto CP_1
della domanda di congedo per maternità anticipata ma il Comitato Provinciale di Piacenza, con provvedimento del 19.12.2023, rigettava le domande da lei proposte.
Deduceva, in via preliminare incidentale, che l' aveva violato i termini previsti dal CP_1
“Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”. Sosteneva, da questo punto di vista, che la richiesta della documentazione che l' riteneva mancante avrebbe dovuto essere formulata entro 22,5 giorni dalla CP_1
ricezione della domanda (23=55/2) avvenuta il 18.10.2022, ovvero entro il 10.11.2022, laddove, invece, la stessa era pervenuta solo in data 27.04.2023, in un momento in cui non era più possibile fornire quanto richiesto. Eccepiva, inoltre, un difetto di motivazione del provvedimento con cui l' aveva rigettato il ricorso amministrativo. Nel merito, rappresentava la fondatezza del diritto CP_1
dalla stessa vantato laddove, dalla documentazione medica in suo possesso, emergeva in ogni caso la presenza di gravi complicanze della gravidanza, tali da non consentire lo svolgimento di nessuna attività lavorativa.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_3
eccepiva, in via preliminare: da un lato, la carenza di giurisdizione del Giudice adito in ordine agli assunti vizi formali (carenza di motivazione) del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo;
dall'altro, l'intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970; dall'altro lato ancora, la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennità di maternità. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il riconoscimento del diritto alla prestazione oggetto di causa era subordinato, dalla legge, alla sussistenza dei requisiti dalla stessa specificatamente e chiaramente indicati e, per provare la loro ricorrenza, era prevista come necessaria ed indispensabile la produzione del provvedimento di interdizione anticipata rilasciato o dall'Azienda Sanitaria Locale, oppure dalla Direzione Territoriale del Lavoro (che, nel caso di specie, era pacificamente mancante).
1.2) Con ordinanza del 21.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 19.06.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
3/12 2) L' ha eccepito, in via preliminare, che fosse decaduta dall'esercizio CP_1 Parte_1 dell'azione giudiziaria volta a ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del congedo di maternità anticipata per gravidanza a rischio individuando, nella soglia massima di 300 giorni dalla presentazione della domanda, il limite interno oltre al quale “non [sarebbe] possibile spostare in avanti il dies a quo ai finii del computo dell'anno di decadenza”.
Com'è noto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni non pensionistiche, l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di un anno che decorre, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Occorre, poi, considerare che, per le prestazioni riconosciute solo in parte, i termini di decadenza decorrono dal riconoscimento parziale della prestazione, ovvero dal pagamento della sorte. Questa regola è stata introdotta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, e si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Nel caso di specie, come emerge dai documenti prodotti, sia con la domanda promossa in data
18.10.2022, che in quella successiva del 21.03.2023, ha chiesto il “congedo di Parte_1 maternità e paternità – domanda per i lavoratori dipendenti”; solo il successivo 01.09.2023, ha appreso che la domanda di congedo di maternità era stata riconosciuta solo parzialmente poiché, per il periodo compreso tra il 17.10.2022 e il 23.01.2023, l' negava l'esistenza del diritto per carenza CP_1 della documentazione prodotta. Tuttavia, non esistendo un provvedimento ufficiale in cui l' CP_1
riconosceva - sebbene parzialmente - il diritto al congedo di maternità, non è possibile eccepire alla ricorrente la decadenza dall'azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione residua.
Alle medesime conclusioni si giunge anche facendo riferimento al secondo dies a quo individuato dalla legge, il cd. pagamento della sorte: l'indennità di maternità è stata anticipata dal datore di lavoro per conto dell' ma quest'ultimo non ha indicato in quale data ha restituito alla Fondazione Caritas CP_1
Diocesana le somme spettanti alla lavoratrice.
2.1) Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata.
Come noto, l'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva della retribuzione prevista dagli artt. 16 e
22 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
4/12 della maternità e della paternità), da pagarsi alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio. Il relativo termine prescrizionale è fissato in un anno dall'art. 6 della L. n. 138/1943.
In punto di decorrenza di tale termine (determinabile dal principio generale ex art. 2935 c.c., che la riconnette al momento di azionabilità effettiva del diritto), non può che richiamarsi l'indirizzo ormai consolidatosi di legittimità, per cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui i ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l' , CP_1
dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass., n. 2865/2004), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012, secondo cui, in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della L. n. 533/1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c..
Deve invero ritenersi ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del R.D. L. n.
1827/1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso dell'iter prescrizionale resta sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato, cosicché la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della L. n. 138/1943 e 15 della L. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della L. n. 533/1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della L. n. 88/1989 (ex multis, Cass., n. 24031/2017, che richiama altresì SS.UU. 5572/2012).
Costituisce inoltre jus receptum, secondo indirizzi pienamente trasponibili al caso in lite, che gli atti interruttivi della prescrizione hanno valenza recettizia, richiedendosi cioè per la loro efficacia la reale conoscenza (pur legale, non necessariamente materiale) dell'atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore, sicché in ipotesi di domanda giudiziale proposta nelle forme del rito lavoro,
l'effetto interruttivo si produrrà con la notifica dell'atto al convenuto (ex plurimis, Cass., nn.
14862/2009, 22238/2007, 6343/2004; in tal senso, sempre Cass., n. 24031/2017, secondo cui è la stessa
Corte costituzionale ad affermare, proprio con riferimento alla prescrizione fissata dall'art. 6, ultimo comma, della L. n. 138/1943, che l'effetto interruttivo connesso alla domanda giudiziale delle ivi previste prestazioni assicurative si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice adito e che all'applicazione di tale regola non sono di ostacolo le modalità e i tempi della procedura speciale del lavoro avendo queste un' incidenza sul termine prescrizionale (appena 5 giorni nel massimo) di modestia tale da non importare la violazione
5/12 dei diritti di difesa del creditore (Corte Cost. sent. n. 1021 del 1988, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, sollevata dal giudice remittente in riferimento ai precetti degli artt. 3 e 38 Cost.).
Traslando tali coordinate al caso di specie, avuto riguardo ad una litispendenza documentata verso l' il 17.12.2024, valorizzando il periodo massimo di 300 giorni dall'istanza (di cui 120 per silenzio CP_1
rifiuto e 180 per silenzio rigetto), in difetto di ulteriori esiti da parte dell'Ente previdenziale, è evidente come la prestazione non fosse ancora prescritta all'epoca di notifica del ricorso.
2.2) Com'è noto, l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dispone: “
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma
2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12”.
Per quanto riguarda l' , in caso di maternità si presenta una relazione trilaterale: da una parte, il CP_1
datore di lavoro è tenuto ad anticipare, per conto dell' , le somme alla lavoratrice;
dall'altra, la CP_1
lavoratrice, che deve inoltrare una domanda all' ; conseguentemente, attraverso le denunce CP_1
UNIEMENS, il datore di lavoro verrà rimborsato dall' delle somme anticipate, anche in modalità CP_1
compensatorie di proprie obbligazioni contributive.
In uno scenario fisiologico, la diligenza di tutti e tre i protagonisti della vicenda garantisce il corretto funzionamento del sistema, che ha come scopo la tutela della maternità.
Anche nella presente causa vi è da chiedersi quale parte possa considerarsi meno diligente, poiché è intorno alla diligenza e al principio di buona fede che debbono tracciarsi le coordinate giuridiche solutorie della questione.
Anzitutto, alla lavoratrice può muoversi rimprovero di scarsa diligenza, laddove la stessa, debitamente assistita da un patronato, non ha regolarmente presentato alla ITL, ovvero all'ASL, la domanda di interdizione anticipata dal lavoro.
L' , dal canto suo, ha consentito l'erogazione della prestazione, nella modalità anticipatoria CP_1
datoriale, e non ha tempestivamente attivato alcun controllo - che avrebbe certamente evitato il fenomeno -, non ha segnalato anomalie procedurali, ingenerando nella lavoratrice il ragionevole
6/12 convincimento di buona fede della non necessità di un documentazione ulteriore, oltre al certificato di maternità a rischio, rilasciato dall'Ospedale Buzzi di Milano in data 17.10.2022, potendo la lavoratrice ipotizzare una trasmissione all' degli atti necessari da parte dell'ASL. Solo molto tempo dopo, CP_1
ossia in data 27.04.2023, quando la ricorrente aveva già presentato domanda di maternità ordinaria,
l'anomalia è stata riscontrata dall' . CP_1
Ma anche il datore di lavoro, Fondazione Caritas Diocesana, che ha erogato in anticipazione l'indennità
e ha provveduto alla predisposizione della busta paga e alla corresponsione retributiva alla lavoratrice, avrebbe potuto rilevare la mancanza della documentazione presso l'ASL, ovvero presso l'ITL, formalmente necessaria. Proprio in virtù del meccanismo anticipatorio sopra descritto, la prospettiva di far valere nei confronti dell' un credito in compensazione onerava sin dal principio CP_1
anche la datrice di lavoro della verifica della assoluta regolarità della posizione della propria dipendente. Sebbene l'adempimento fosse a carico della lavoratrice, al datore di lavoro spettava il compito di accertare l'avvenuta presentazione della domanda al momento dell'elaborazione della busta paga dove figurava l'indennità di maternità anticipata. Infatti, essendo l'indennità anticipata dalla datrice che ne risponde, una prassi di diligenza e coordinamento della gestione delle paghe avrebbe richiesto di verificare la presenza della documentazione prevista dalla legge al fine di incorrere in meccanismi restitutori, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò premesso, vi è da ritenere che nulla possa essere preteso e chiesto in restituzione dall' per CP_1
l'indennità di maternità corrisposta in anticipazione in favore della lavoratrice ricorrente,
[...]
, ad opera della datrice Fondazione Caritas Diocesana. Parte_1
Rileva, anzitutto, certamente la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, l' , sulla CP_1
base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione è stata percepita dalla beneficiaria come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo, e non può lontanamente parlarsi di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali.
Invero, in sede di bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, è prioritario evitare che gravi sulla persona un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda, più in generale assumendo rilievo la considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligata nell'esercizio della pretesa restitutoria.
Il caso de quo interessa una donna lavoratrice, dipendente della Fondazione Caritas Diocesana, con la mansione di educatrice di infanzia professionale, per la quale il recupero di € 5.459,66, in ipotesi a
7/12 mezzo rateizzazione, rappresenta una aggressione patrimoniale grave, e la differenza retributiva trattenuta nel tempo con plausibilità eroderebbe la funzione tracciata dall'art. 36 Cost..
La situazione in esame intercetta, tra altro, un particolare momento storico e il giudice non può non calarsi in esso e rendersene interprete: traendo dati, solo ad es., dalla Fondazione Magna Carta, la natalità in Italia sta vivendo “un inverno demografico da anni”. Questa la testimonianza dei dati sulla natalità in Italia raccolti e diffusi da Istat. Una tendenza che sul lungo termine non potrà che rendere insostenibili le fondamenta del sistema di welfare del Paese. A meno nascite corrispondono meno scuole, meno servizi, sempre meno prospettive per il futuro. L'obiettivo è comprendere quali sono le ragioni del calo della tendenza demografica in Italia (calo delle nascite) con approccio scientifico, attraverso la realizzazione di ricerche che mettano al centro, in primo luogo, le persone. Solo indagando quelli che sono i timori e le paure più profonde che spingono sempre meno donne e uomini a mettere al mondo nuove vite sarà possibile strutturare delle proposte in grado di invertire il trend negativo delle nascite (https://perunaprimaverademografica.fondazionemagnacarta.it/; si considerino anche i dati Istat, ricavabili dal recentissimo, ossa del 21.05.2025, aggiornamento di cui al "Rapporto annuale 2025 -
ISTAT", da ultimo rifuso in – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. Edizione 2025 CP_4
– Istat). È certamente paradossale, in particolare in questo momento, avanzare da parte dell' una CP_1
ingente pretesa restitutoria verso una donna che, nel 2022/2023, ha affrontato con successo una gravidanza a rischio.
Una pretesa restitutoria di una prestazione indiscutibilmente dovuta, sul piano del diritto sostanziale, in ordine ad un beneficio di natura indisponibile, impedito nel suo maturarsi da una negligenza formale in situazione di evidente buona fede e affidamento, affidamento protratto nel tempo fino alla tardiva restitutoria dell'aprile 2023, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Certamente si versa in una particolare situazione personale della debitrice immediatamente vulnerata dal forte impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita della stessa.
Deve poi essere sottolineata la natura previdenziale della prestazione. Così la Corte Costituzionale, con sent. n. 8/2023, evidenza “anzitutto le prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore nazionale dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica”, entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza Corte Costituzionale n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni
8/12 non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - - in CP_5 caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali)”.
Per quel che riguarda gli indebiti pensionistici, la disciplina normativa applicabile discende dall'art. 52 della L. n. 88/1989, che costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico. Nella sua formulazione iniziale, la norma prevedeva, al comma 2, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa al pensionato percettore ha poi subito una contrazione ad opera dell'art. 13 della L. n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'articolo 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 39/1993, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass., n. 17417/2016 e, in continuità, fra le tante, Cass., n. 5984/2022).
Nel caso concreto, pertanto, vi è ritenere realizzata realizzatasi una ipotesi di irripetibilità, poiché, da un lato, l'ente erogatore avrebbe versato in errore attribuendo la prestazione in difetto della documentazione necessaria;
dall'altro, non può riscontrarsi alcun dolo dell'interessata, la quale, peraltro, ha affidato la predisposizione della pratica in oggetto ad un patronato.
Non si è, dunque, al di fuori del raggio di azione di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento nazionale,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata.
“Il perno della disciplina”, per il Giudice delle Leggi “risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ.. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto
9/12 obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale” (Corte Costituzionale, sent. n. 8/2023).
Rispetto a tali coordinate generali, la Corte Costituzionale procede a indagare, quindi, “le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo”, rilevando che
“i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano l'attribuzione indebita”.
Infatti, “l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ.. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge
o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed
è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali”, “similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta”, “l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” e in questa direttrice, per la Corte Costituzionale, “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ.”.
Orbene, se in ipotesi si ritenesse la prestazione erroneamente erogata ripetibile, non potrebbe, nel caso concreto, essere negata alla lavoratrice la fondatezza di una pretesa risarcitoria di valore pari - e con approssimazione per difetto - alla prestazione ricevuta e rivendicata restitutoriamente dall' , ed è CP_1
solo questa ulteriore prospettiva rimediale che supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, come osservato dalla Corte Costituzionale.
Giova, peraltro, menzionare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III, con ord. n. 11219 del
26.04.2024: “in ogni caso - e più in generale - l'orientamento espresso con la richiamata pronuncia non pare in assoluto condivisibile al Collegio. Esso orientamento si traduce, infatti, in una incondizionata apertura all'operatività, nell'ordinamento italiano, di un istituto ad esso sconosciuto, consistente nella Verwirkung del diritto tedesco, quale consumazione del diritto collegato all'inattività
10/12 (Rechtsverschweigung) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione, in particolare, in materia di perdita del “praemium inventionis” (§ 971), della provvigione del mediatore
(§654) e del diritto al pagamento della clausola penale (§339). Questo istituto trova fondamento nel principio, basato sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, comporta che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela giudiziaria, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto. Sebbene anche nell'ordinamento italiano analoghe conseguenze siano state talora collegate da questa Corte a fattispecie peculiari (le più numerose delle quali si collocano nell'ambito del diritto del lavoro e concernono il ritardo del datore di lavoro nel contestare la giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 cod. civ. o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto: v. ad es., Cass. civ., Sez. lav., n. 23739 del 2008; Cass. civ. Sez. lav., n. 9883 del 2017; Cass. civ. Sez. lav., n. 6900 del 2016), tuttavia nel nostro ordinamento non può darsi ingresso in via generale al principio della Verwirkung. La clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso
e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la
11/12 conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale
(in tal senso, Cass. 15/03/2004, n. 5240; Cass. 15/10/2013, n. 23382; Cass- 28/01/2020, n. 1888).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, da un lato, deve escludersi che l'inerzia della
SP per quanto prolungata, avesse concretato una violazione del dovere di buona fede cui collegare il rifiuto di tutela giurisdizionale;
dall'altro lato, deve altresì escludersi che il diritto di credito fosse stato implicitamente rinunciato, con conseguente necessità di rigettare il motivo di ricorso in esame”.
Su questo versante, dunque, il percorso argomentativo è più difficoltoso, ma non per questo, nel caso concreto, impercorribile, valorizzando la soggettività, pubblica, del creditore, la corresponsione dell'indennità in supposta carenza della documentazione necessaria, il suo perdurare nel tempo, la assoluta buona fede della accipiens, la gravità del danno omissivamente provocato.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, ciò che comporta: da un lato, l'accertamento della infondatezza della pretesa ripetitoria di indebito dell' rispetto a quanto corrisposto a titolo di congedo di CP_1
maternità anticipata per gravidanza a rischio nel periodo compreso tra il 17.10.2022 ed il 23.01.2023 ottobre 2022 e il 23 gennaio 2023; dall'altro, la condanna dell' al pagamento a favore del datore CP_1
di lavoro (Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio) delle mensilità maturate nel periodo di astensione anticipata per maternità a rischio (dal 17.10.2022 al 23.01.2023) e dalla medesima corrisposte a titolo di indennità per maternità a rischio.
3) La complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il congedo di maternità anticipata per Parte_1
gravidanza a rischio nel periodo compreso tra il 17.10.2022 e il 23.01.2023;
2. condanna l' al pagamento a favore del datore di lavoro (Fondazione Autonoma Caritas CP_1
Diocesana di Piacenza e Bobbio) delle mensilità maturate nel periodo di astensione anticipata per maternità a rischio (dal 17.10.2022 al 23.01.2023) e dalla medesima corrisposte a titolo di indennità per maternità a rischio, oltre interessi legali;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 20.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Edoardo Righetti e dall'avv. Elisabetta Grego, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.12.2024, ha citato in giudizio l' rappresentando che: Parte_1 CP_1
- era stata assunta presso Fondazione Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio in data 30.01.2018 con contratto a tempo indeterminato, livello III del CCNL Commercio e svolgeva prevalentemente attività di educatrice;
- nel mese di agosto 2022 scopriva di essere incinta e la data presunta del parto era stata individuata nel
24.03.2023 ma la gravidanza manifestava una serie di gravi problematicità;
- in data 17.10.2022, all'esito dei controlli effettuati, l'Ospedale Buzzi di Milano accertava lo stato di
“gravidanza a rischio” determinato dalla “positività AB anti Kell” e da un “pregresso cerchiaggio cervicale”;
- in data 18.10.2022, inoltrava, per il tramite del patronato di Piacenza, domanda di congedo di CP_2
maternità anticipata per gravidanza a rischio;
- il personale che aveva seguito la sua posizione le chiedeva la sola produzione del certificato di maternità a rischio, rilasciato dall'Ospedale lombardo, e le faceva compilare il modulo da trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza con la domanda di astensione anticipata dall'attività lavorativa per gravi complicanze della gestazione;
- in data 03.03.2023, nasceva la figlia, Persona_1
- in data 21.03.2023, presentava domanda di maternità ordinaria e, il successivo 20.06.2023, domanda di congedo parentale per il periodo 25 giugno 2023/30 settembre 2023;
- il 27.04.2023, l'ufficio Ammortizzatori Sociali di Piacenza le chiedeva la trasmissione del
“provvedimento di interdizione anticipata per “gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose” rilasciato dall'azienda Sanitaria Locale (o dalla Direzione Territoriale Competente art. 17, comma 3 D.lgs. 151/2001 come modificato dal. Decreto-legge n. 5/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012) oppure Provvedimento di interdizione anticipata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudiziale alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Direzione
Territoriale del Lavoro (Art. 17 comma 4, del D.lgs. 151/2001 come modificato dal decreto-legge n.
5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012)”;
- in data 05.05.2023, trasmetteva l'unico documento in suo possesso (ossia il certificato di gravidanza a rischio) ma l' le comunicava che non si trattava del documento corretto;
CP_1
- con provvedimento datato 08.08.2023 (spedito tramite raccomandata a/r n. 66489480425-3) e ricevuto il successivo 01.09.2023, l' rigettava la domanda di congedo di maternità dal 17.10.2022 CP_1
2/12 al 23.01.2023 per il seguente motivo: “Periodo non autorizzato. Documentazione richiesta non pervenuta”;
- in seguito, la Fondazione Caritas le chiedeva la restituzione della somma anticipata per conto dell'Ente previdenziale nel periodo contestato, pari ad € 5.459,66;
- in data 29.11.2023, promuoveva ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' di rigetto CP_1
della domanda di congedo per maternità anticipata ma il Comitato Provinciale di Piacenza, con provvedimento del 19.12.2023, rigettava le domande da lei proposte.
Deduceva, in via preliminare incidentale, che l' aveva violato i termini previsti dal CP_1
“Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”. Sosteneva, da questo punto di vista, che la richiesta della documentazione che l' riteneva mancante avrebbe dovuto essere formulata entro 22,5 giorni dalla CP_1
ricezione della domanda (23=55/2) avvenuta il 18.10.2022, ovvero entro il 10.11.2022, laddove, invece, la stessa era pervenuta solo in data 27.04.2023, in un momento in cui non era più possibile fornire quanto richiesto. Eccepiva, inoltre, un difetto di motivazione del provvedimento con cui l' aveva rigettato il ricorso amministrativo. Nel merito, rappresentava la fondatezza del diritto CP_1
dalla stessa vantato laddove, dalla documentazione medica in suo possesso, emergeva in ogni caso la presenza di gravi complicanze della gravidanza, tali da non consentire lo svolgimento di nessuna attività lavorativa.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_3
eccepiva, in via preliminare: da un lato, la carenza di giurisdizione del Giudice adito in ordine agli assunti vizi formali (carenza di motivazione) del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo;
dall'altro, l'intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970; dall'altro lato ancora, la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennità di maternità. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il riconoscimento del diritto alla prestazione oggetto di causa era subordinato, dalla legge, alla sussistenza dei requisiti dalla stessa specificatamente e chiaramente indicati e, per provare la loro ricorrenza, era prevista come necessaria ed indispensabile la produzione del provvedimento di interdizione anticipata rilasciato o dall'Azienda Sanitaria Locale, oppure dalla Direzione Territoriale del Lavoro (che, nel caso di specie, era pacificamente mancante).
1.2) Con ordinanza del 21.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 19.06.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
3/12 2) L' ha eccepito, in via preliminare, che fosse decaduta dall'esercizio CP_1 Parte_1 dell'azione giudiziaria volta a ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del congedo di maternità anticipata per gravidanza a rischio individuando, nella soglia massima di 300 giorni dalla presentazione della domanda, il limite interno oltre al quale “non [sarebbe] possibile spostare in avanti il dies a quo ai finii del computo dell'anno di decadenza”.
Com'è noto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni non pensionistiche, l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di un anno che decorre, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Occorre, poi, considerare che, per le prestazioni riconosciute solo in parte, i termini di decadenza decorrono dal riconoscimento parziale della prestazione, ovvero dal pagamento della sorte. Questa regola è stata introdotta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, e si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Nel caso di specie, come emerge dai documenti prodotti, sia con la domanda promossa in data
18.10.2022, che in quella successiva del 21.03.2023, ha chiesto il “congedo di Parte_1 maternità e paternità – domanda per i lavoratori dipendenti”; solo il successivo 01.09.2023, ha appreso che la domanda di congedo di maternità era stata riconosciuta solo parzialmente poiché, per il periodo compreso tra il 17.10.2022 e il 23.01.2023, l' negava l'esistenza del diritto per carenza CP_1 della documentazione prodotta. Tuttavia, non esistendo un provvedimento ufficiale in cui l' CP_1
riconosceva - sebbene parzialmente - il diritto al congedo di maternità, non è possibile eccepire alla ricorrente la decadenza dall'azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione residua.
Alle medesime conclusioni si giunge anche facendo riferimento al secondo dies a quo individuato dalla legge, il cd. pagamento della sorte: l'indennità di maternità è stata anticipata dal datore di lavoro per conto dell' ma quest'ultimo non ha indicato in quale data ha restituito alla Fondazione Caritas CP_1
Diocesana le somme spettanti alla lavoratrice.
2.1) Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata.
Come noto, l'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva della retribuzione prevista dagli artt. 16 e
22 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
4/12 della maternità e della paternità), da pagarsi alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio. Il relativo termine prescrizionale è fissato in un anno dall'art. 6 della L. n. 138/1943.
In punto di decorrenza di tale termine (determinabile dal principio generale ex art. 2935 c.c., che la riconnette al momento di azionabilità effettiva del diritto), non può che richiamarsi l'indirizzo ormai consolidatosi di legittimità, per cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui i ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l' , CP_1
dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass., n. 2865/2004), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012, secondo cui, in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della L. n. 533/1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c..
Deve invero ritenersi ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del R.D. L. n.
1827/1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso dell'iter prescrizionale resta sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato, cosicché la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della L. n. 138/1943 e 15 della L. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della L. n. 533/1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della L. n. 88/1989 (ex multis, Cass., n. 24031/2017, che richiama altresì SS.UU. 5572/2012).
Costituisce inoltre jus receptum, secondo indirizzi pienamente trasponibili al caso in lite, che gli atti interruttivi della prescrizione hanno valenza recettizia, richiedendosi cioè per la loro efficacia la reale conoscenza (pur legale, non necessariamente materiale) dell'atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore, sicché in ipotesi di domanda giudiziale proposta nelle forme del rito lavoro,
l'effetto interruttivo si produrrà con la notifica dell'atto al convenuto (ex plurimis, Cass., nn.
14862/2009, 22238/2007, 6343/2004; in tal senso, sempre Cass., n. 24031/2017, secondo cui è la stessa
Corte costituzionale ad affermare, proprio con riferimento alla prescrizione fissata dall'art. 6, ultimo comma, della L. n. 138/1943, che l'effetto interruttivo connesso alla domanda giudiziale delle ivi previste prestazioni assicurative si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice adito e che all'applicazione di tale regola non sono di ostacolo le modalità e i tempi della procedura speciale del lavoro avendo queste un' incidenza sul termine prescrizionale (appena 5 giorni nel massimo) di modestia tale da non importare la violazione
5/12 dei diritti di difesa del creditore (Corte Cost. sent. n. 1021 del 1988, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, sollevata dal giudice remittente in riferimento ai precetti degli artt. 3 e 38 Cost.).
Traslando tali coordinate al caso di specie, avuto riguardo ad una litispendenza documentata verso l' il 17.12.2024, valorizzando il periodo massimo di 300 giorni dall'istanza (di cui 120 per silenzio CP_1
rifiuto e 180 per silenzio rigetto), in difetto di ulteriori esiti da parte dell'Ente previdenziale, è evidente come la prestazione non fosse ancora prescritta all'epoca di notifica del ricorso.
2.2) Com'è noto, l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dispone: “
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma
2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12”.
Per quanto riguarda l' , in caso di maternità si presenta una relazione trilaterale: da una parte, il CP_1
datore di lavoro è tenuto ad anticipare, per conto dell' , le somme alla lavoratrice;
dall'altra, la CP_1
lavoratrice, che deve inoltrare una domanda all' ; conseguentemente, attraverso le denunce CP_1
UNIEMENS, il datore di lavoro verrà rimborsato dall' delle somme anticipate, anche in modalità CP_1
compensatorie di proprie obbligazioni contributive.
In uno scenario fisiologico, la diligenza di tutti e tre i protagonisti della vicenda garantisce il corretto funzionamento del sistema, che ha come scopo la tutela della maternità.
Anche nella presente causa vi è da chiedersi quale parte possa considerarsi meno diligente, poiché è intorno alla diligenza e al principio di buona fede che debbono tracciarsi le coordinate giuridiche solutorie della questione.
Anzitutto, alla lavoratrice può muoversi rimprovero di scarsa diligenza, laddove la stessa, debitamente assistita da un patronato, non ha regolarmente presentato alla ITL, ovvero all'ASL, la domanda di interdizione anticipata dal lavoro.
L' , dal canto suo, ha consentito l'erogazione della prestazione, nella modalità anticipatoria CP_1
datoriale, e non ha tempestivamente attivato alcun controllo - che avrebbe certamente evitato il fenomeno -, non ha segnalato anomalie procedurali, ingenerando nella lavoratrice il ragionevole
6/12 convincimento di buona fede della non necessità di un documentazione ulteriore, oltre al certificato di maternità a rischio, rilasciato dall'Ospedale Buzzi di Milano in data 17.10.2022, potendo la lavoratrice ipotizzare una trasmissione all' degli atti necessari da parte dell'ASL. Solo molto tempo dopo, CP_1
ossia in data 27.04.2023, quando la ricorrente aveva già presentato domanda di maternità ordinaria,
l'anomalia è stata riscontrata dall' . CP_1
Ma anche il datore di lavoro, Fondazione Caritas Diocesana, che ha erogato in anticipazione l'indennità
e ha provveduto alla predisposizione della busta paga e alla corresponsione retributiva alla lavoratrice, avrebbe potuto rilevare la mancanza della documentazione presso l'ASL, ovvero presso l'ITL, formalmente necessaria. Proprio in virtù del meccanismo anticipatorio sopra descritto, la prospettiva di far valere nei confronti dell' un credito in compensazione onerava sin dal principio CP_1
anche la datrice di lavoro della verifica della assoluta regolarità della posizione della propria dipendente. Sebbene l'adempimento fosse a carico della lavoratrice, al datore di lavoro spettava il compito di accertare l'avvenuta presentazione della domanda al momento dell'elaborazione della busta paga dove figurava l'indennità di maternità anticipata. Infatti, essendo l'indennità anticipata dalla datrice che ne risponde, una prassi di diligenza e coordinamento della gestione delle paghe avrebbe richiesto di verificare la presenza della documentazione prevista dalla legge al fine di incorrere in meccanismi restitutori, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò premesso, vi è da ritenere che nulla possa essere preteso e chiesto in restituzione dall' per CP_1
l'indennità di maternità corrisposta in anticipazione in favore della lavoratrice ricorrente,
[...]
, ad opera della datrice Fondazione Caritas Diocesana. Parte_1
Rileva, anzitutto, certamente la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, l' , sulla CP_1
base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione è stata percepita dalla beneficiaria come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo, e non può lontanamente parlarsi di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali.
Invero, in sede di bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, è prioritario evitare che gravi sulla persona un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda, più in generale assumendo rilievo la considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligata nell'esercizio della pretesa restitutoria.
Il caso de quo interessa una donna lavoratrice, dipendente della Fondazione Caritas Diocesana, con la mansione di educatrice di infanzia professionale, per la quale il recupero di € 5.459,66, in ipotesi a
7/12 mezzo rateizzazione, rappresenta una aggressione patrimoniale grave, e la differenza retributiva trattenuta nel tempo con plausibilità eroderebbe la funzione tracciata dall'art. 36 Cost..
La situazione in esame intercetta, tra altro, un particolare momento storico e il giudice non può non calarsi in esso e rendersene interprete: traendo dati, solo ad es., dalla Fondazione Magna Carta, la natalità in Italia sta vivendo “un inverno demografico da anni”. Questa la testimonianza dei dati sulla natalità in Italia raccolti e diffusi da Istat. Una tendenza che sul lungo termine non potrà che rendere insostenibili le fondamenta del sistema di welfare del Paese. A meno nascite corrispondono meno scuole, meno servizi, sempre meno prospettive per il futuro. L'obiettivo è comprendere quali sono le ragioni del calo della tendenza demografica in Italia (calo delle nascite) con approccio scientifico, attraverso la realizzazione di ricerche che mettano al centro, in primo luogo, le persone. Solo indagando quelli che sono i timori e le paure più profonde che spingono sempre meno donne e uomini a mettere al mondo nuove vite sarà possibile strutturare delle proposte in grado di invertire il trend negativo delle nascite (https://perunaprimaverademografica.fondazionemagnacarta.it/; si considerino anche i dati Istat, ricavabili dal recentissimo, ossa del 21.05.2025, aggiornamento di cui al "Rapporto annuale 2025 -
ISTAT", da ultimo rifuso in – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. Edizione 2025 CP_4
– Istat). È certamente paradossale, in particolare in questo momento, avanzare da parte dell' una CP_1
ingente pretesa restitutoria verso una donna che, nel 2022/2023, ha affrontato con successo una gravidanza a rischio.
Una pretesa restitutoria di una prestazione indiscutibilmente dovuta, sul piano del diritto sostanziale, in ordine ad un beneficio di natura indisponibile, impedito nel suo maturarsi da una negligenza formale in situazione di evidente buona fede e affidamento, affidamento protratto nel tempo fino alla tardiva restitutoria dell'aprile 2023, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Certamente si versa in una particolare situazione personale della debitrice immediatamente vulnerata dal forte impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita della stessa.
Deve poi essere sottolineata la natura previdenziale della prestazione. Così la Corte Costituzionale, con sent. n. 8/2023, evidenza “anzitutto le prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore nazionale dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica”, entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza Corte Costituzionale n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni
8/12 non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - - in CP_5 caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali)”.
Per quel che riguarda gli indebiti pensionistici, la disciplina normativa applicabile discende dall'art. 52 della L. n. 88/1989, che costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico. Nella sua formulazione iniziale, la norma prevedeva, al comma 2, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa al pensionato percettore ha poi subito una contrazione ad opera dell'art. 13 della L. n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'articolo 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 39/1993, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass., n. 17417/2016 e, in continuità, fra le tante, Cass., n. 5984/2022).
Nel caso concreto, pertanto, vi è ritenere realizzata realizzatasi una ipotesi di irripetibilità, poiché, da un lato, l'ente erogatore avrebbe versato in errore attribuendo la prestazione in difetto della documentazione necessaria;
dall'altro, non può riscontrarsi alcun dolo dell'interessata, la quale, peraltro, ha affidato la predisposizione della pratica in oggetto ad un patronato.
Non si è, dunque, al di fuori del raggio di azione di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento nazionale,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata.
“Il perno della disciplina”, per il Giudice delle Leggi “risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ.. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto
9/12 obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale” (Corte Costituzionale, sent. n. 8/2023).
Rispetto a tali coordinate generali, la Corte Costituzionale procede a indagare, quindi, “le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo”, rilevando che
“i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano l'attribuzione indebita”.
Infatti, “l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ.. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge
o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed
è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali”, “similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta”, “l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” e in questa direttrice, per la Corte Costituzionale, “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ.”.
Orbene, se in ipotesi si ritenesse la prestazione erroneamente erogata ripetibile, non potrebbe, nel caso concreto, essere negata alla lavoratrice la fondatezza di una pretesa risarcitoria di valore pari - e con approssimazione per difetto - alla prestazione ricevuta e rivendicata restitutoriamente dall' , ed è CP_1
solo questa ulteriore prospettiva rimediale che supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, come osservato dalla Corte Costituzionale.
Giova, peraltro, menzionare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III, con ord. n. 11219 del
26.04.2024: “in ogni caso - e più in generale - l'orientamento espresso con la richiamata pronuncia non pare in assoluto condivisibile al Collegio. Esso orientamento si traduce, infatti, in una incondizionata apertura all'operatività, nell'ordinamento italiano, di un istituto ad esso sconosciuto, consistente nella Verwirkung del diritto tedesco, quale consumazione del diritto collegato all'inattività
10/12 (Rechtsverschweigung) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione, in particolare, in materia di perdita del “praemium inventionis” (§ 971), della provvigione del mediatore
(§654) e del diritto al pagamento della clausola penale (§339). Questo istituto trova fondamento nel principio, basato sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, comporta che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela giudiziaria, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto. Sebbene anche nell'ordinamento italiano analoghe conseguenze siano state talora collegate da questa Corte a fattispecie peculiari (le più numerose delle quali si collocano nell'ambito del diritto del lavoro e concernono il ritardo del datore di lavoro nel contestare la giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 cod. civ. o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto: v. ad es., Cass. civ., Sez. lav., n. 23739 del 2008; Cass. civ. Sez. lav., n. 9883 del 2017; Cass. civ. Sez. lav., n. 6900 del 2016), tuttavia nel nostro ordinamento non può darsi ingresso in via generale al principio della Verwirkung. La clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso
e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la
11/12 conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale
(in tal senso, Cass. 15/03/2004, n. 5240; Cass. 15/10/2013, n. 23382; Cass- 28/01/2020, n. 1888).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, da un lato, deve escludersi che l'inerzia della
SP per quanto prolungata, avesse concretato una violazione del dovere di buona fede cui collegare il rifiuto di tutela giurisdizionale;
dall'altro lato, deve altresì escludersi che il diritto di credito fosse stato implicitamente rinunciato, con conseguente necessità di rigettare il motivo di ricorso in esame”.
Su questo versante, dunque, il percorso argomentativo è più difficoltoso, ma non per questo, nel caso concreto, impercorribile, valorizzando la soggettività, pubblica, del creditore, la corresponsione dell'indennità in supposta carenza della documentazione necessaria, il suo perdurare nel tempo, la assoluta buona fede della accipiens, la gravità del danno omissivamente provocato.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, ciò che comporta: da un lato, l'accertamento della infondatezza della pretesa ripetitoria di indebito dell' rispetto a quanto corrisposto a titolo di congedo di CP_1
maternità anticipata per gravidanza a rischio nel periodo compreso tra il 17.10.2022 ed il 23.01.2023 ottobre 2022 e il 23 gennaio 2023; dall'altro, la condanna dell' al pagamento a favore del datore CP_1
di lavoro (Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio) delle mensilità maturate nel periodo di astensione anticipata per maternità a rischio (dal 17.10.2022 al 23.01.2023) e dalla medesima corrisposte a titolo di indennità per maternità a rischio.
3) La complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il congedo di maternità anticipata per Parte_1
gravidanza a rischio nel periodo compreso tra il 17.10.2022 e il 23.01.2023;
2. condanna l' al pagamento a favore del datore di lavoro (Fondazione Autonoma Caritas CP_1
Diocesana di Piacenza e Bobbio) delle mensilità maturate nel periodo di astensione anticipata per maternità a rischio (dal 17.10.2022 al 23.01.2023) e dalla medesima corrisposte a titolo di indennità per maternità a rischio, oltre interessi legali;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 20.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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