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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9566 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 30/09/2025 dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 18931/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bisogno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, RT
e
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
CONTUMACI
OGGETTO: previdenza integrativa. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi scritti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 24/5/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e il RT [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 esponendo:
- di essere stato assunto alle dipendenze di GI RT [...]
sin dall'1/6/2010, con assunzione convenzionale dal 23/10/2001, CP_3 con inquadramento di operatore di esercizio, per lo svolgimento delle mansioni di autista di pullman/bus;
- che era stata disposta d'ufficio la sua adesione al fondo di previdenza integrativo denominato , in ottemperanza al disposto di cui CP all'articolo 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri, introdotto dall'accordo di rinnovo del 28/11/2015;
- che con lettera del 27/7/2023 il gli aveva comunicato di avere CP riscontrato delle anomalie, per omesso versamento della contribuzione aggiuntiva;
- che in data 28/10/2024, a seguito della cessazione dell'attività aziendale, per la perdita dell'appalto con Roma Capitale, aveva rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 29/10/2024;
- che, successivamente, aveva mutato denominazione Controparte_3 in mantenendo inalterati gli altri dati identificativi;
RT
- che in data 11/2/2025 aveva avviato la composizione RT negoziata della crisi, domandando a questo Tribunale la conferma delle misure protettive ex art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 14/2019, effettivamente confermate con provvedimento del 6/3/2025 per la durata di 120 gg.;
- che dall'estratto conto contributivo aggiornato al 19/5/2025 risultava che, dal momento dell'iscrizione, il 14/9/2017, e fino al 31/10/2024, non era stata versata al Fondo alcuna somma in suo favore, con un ammanco CP registrato di € 639,40;
- che a nulla erano valsi i solleciti nei confronti della società datrice di lavoro. Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente ha concluso domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo accertamento della adesione contrattuale e/o della iscrizione del IG. al Fondo PRIAMO – Fondo Pensione Parte_1
Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - a far data dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 ai fini della previdenza integrativa in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri con onere a carico della (GI RT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di CP_4 versare la quota di iscrizione ed i contributi aggiuntivi periodici previsti dalla detta contrattazione collettiva;
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente 2 al versamento a carico della (GI ed in RT CP_4 favore del Fondo PRIAMO – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote maturate in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 a titolo di contribuzione aggiuntiva pari complessivamente ad € 639,40 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
B) accertare e dichiarare l'inadempimento della RT
(GI , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 all'obbligo di versare al Fondo o, in subordine, in favore del IG. CP
, gli emolumenti a titolo di contribuzione aggiuntiva Parte_1
(previdenza integrativa) in forza dell'art. 38 lettera a) del CCNL Autoferrotranvieri con decorrenza dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 pari ad €. 639,40; C) accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal IG.
a causa del detto inadempimento;
D) per l'effetto degli Parte_1 accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare la (GI , in persona del suo RT CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Fondo o, CP in subordine in favore del IG. , della somma di € 639,40 Parte_1
(maturata dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso condannare la (GI , in persona del legale RT CP_4 rappresentante pro tempore, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
F) condannare la (GI RT
a risarcire il danno da ritardo pari agli incrementi che la CP_4 somma di € 639,40 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, la RT
e il omettevano di costituirsi in giudizio, di talché Controparte_2 debbono entrambe essere qui dichiarate contumaci. La controversia, ritenuta di natura documentale, era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo;
indi, udita la discussione orale di parte ricorrente, trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo.
2.1 È documentato in atti che il ricorrente sia stato iscritto d'ufficio al Fondo Pensione Priamo con decorrenza dal 14/9/2017, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri, e che la società
3 datrice di lavoro GI alla data di RT Controparte_3 introduzione del giudizio non avesse ancora provveduto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi per il periodo dal 14/9/2017 al 28/10/2024, data di cessazione del rapporto di lavoro. Invero, dall'estratto conto contributivo (documento n. 11) emerge che dall'iscrizione d'ufficio del 14/9/2017 il datore di lavoro abbia omesso di corrispondere al Fondo Pensione Priamo tutti i versamenti relativi al dipendente odierno ricorrente, che risultano per ciascuna mensilità con la dicitura “stato: attenzione”, che corrisponde alla assenza di flussi in entrata. 2.2 L'obbligo di versamento discende dall'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, che ha previsto, all'art. 38, rubricato “Welfare”, la destinazione di una somma annua di 100 € di costo aziendale per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, da porsi a carico delle imprese, con decorrenza dal luglio 2017, “allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale”, da versarsi al Fondo . CP
Alla lett. a) della norma è, invero, previsto: “a) Previdenza Integrativa. Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo . Per i lavoratori iscritti a CP
alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale CP contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a , tale CP contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende”. 2.3 Il ricorrente non aveva in precedenza aderito al Fondo Parte_2
, di talché la sua iscrizione è avvenuta d'ufficio, al mero fine CP dell'accantonamento del “Welfare” previsto dall'art. 38, lett. a), CCNL. Dalla documentazione versata in atti emerge l'inadempimento datoriale, non risultando il versamento della quota “Welfare” in favore del lavoratore ricorrente per tutto il periodo dal settembre 2017 all'ottobre 2024, per un importo complessivo omesso, risultante dall'estratto conto rilasciato dal Fondo, di € 639,40. D'altro canto, la società datrice di lavoro, rimanendo contumace, ha omesso di dimostrare, come era suo onere, di aver adempiuto all'obbligazione su di essa gravante. In accoglimento delle domande avanzate di cui ai capi A)-D) delle conclusioni del ricorso, deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la CP_1
quale datore di lavoro, sia rimasta inadempiente all'obbligo di versamento
[...] al Fondo Pensione Priamo delle somme a titolo di “Welfare”, previste dall'art. 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri per il lavoratore , con Parte_1 conseguente sua condanna al versamento di quanto spettante, come correttamente calcolato nell'importo complessivo di € 639,40, sulla scorta dell'estratto conto contributivo rilasciato dal Fondo, oltre interessi al tasso legale 4 sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo. 2.4 Di contro, parte ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova che consenta di accogliere le domande formulate ai successivi capi E) e F) delle conclusioni del ricorso, di guisa da poter ricostruire, anche in via equitativa, la posizione contributiva che il ricorrente avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati tempestivamente eseguiti e da calcolare l'eventuale danno da ritardo da lui subito. Non resta che respingere i capi di domanda, in quanto risultati sforniti di supporto probatorio.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e devono essere distratte in favore del procuratore Avv. Patrizia Bisogno, dichiaratosi antistatario. Nulla a disporsi per le spese del , rimasto Controparte_2 contumace, il cui comportamento è andato esente da censure.
P.Q.M.
Udita la discussione orale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della GI e del RT Controparte_3 [...]
, condanna la società a regolarizzare la Controparte_2 RT posizione previdenziale individuale del ricorrente accesa Parte_1
d'ufficio presso il Fondo Pensione Priamo e, per l'effetto, a versare al Fondo Pensione Priamo, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 639,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la alla refusione a parte ricorrente delle spese RT di lite, che liquida in complessivi € 251,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Patrizia Bisogno. Nulla a provvedersi sulle spese del , rimasto Controparte_2 contumace. Roma, 30 settembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio mirato dott. Simone Petrilli.
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Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 30/09/2025 dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 18931/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bisogno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, RT
e
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
CONTUMACI
OGGETTO: previdenza integrativa. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi scritti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 24/5/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e il RT [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 esponendo:
- di essere stato assunto alle dipendenze di GI RT [...]
sin dall'1/6/2010, con assunzione convenzionale dal 23/10/2001, CP_3 con inquadramento di operatore di esercizio, per lo svolgimento delle mansioni di autista di pullman/bus;
- che era stata disposta d'ufficio la sua adesione al fondo di previdenza integrativo denominato , in ottemperanza al disposto di cui CP all'articolo 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri, introdotto dall'accordo di rinnovo del 28/11/2015;
- che con lettera del 27/7/2023 il gli aveva comunicato di avere CP riscontrato delle anomalie, per omesso versamento della contribuzione aggiuntiva;
- che in data 28/10/2024, a seguito della cessazione dell'attività aziendale, per la perdita dell'appalto con Roma Capitale, aveva rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 29/10/2024;
- che, successivamente, aveva mutato denominazione Controparte_3 in mantenendo inalterati gli altri dati identificativi;
RT
- che in data 11/2/2025 aveva avviato la composizione RT negoziata della crisi, domandando a questo Tribunale la conferma delle misure protettive ex art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 14/2019, effettivamente confermate con provvedimento del 6/3/2025 per la durata di 120 gg.;
- che dall'estratto conto contributivo aggiornato al 19/5/2025 risultava che, dal momento dell'iscrizione, il 14/9/2017, e fino al 31/10/2024, non era stata versata al Fondo alcuna somma in suo favore, con un ammanco CP registrato di € 639,40;
- che a nulla erano valsi i solleciti nei confronti della società datrice di lavoro. Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente ha concluso domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo accertamento della adesione contrattuale e/o della iscrizione del IG. al Fondo PRIAMO – Fondo Pensione Parte_1
Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - a far data dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 ai fini della previdenza integrativa in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri con onere a carico della (GI RT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di CP_4 versare la quota di iscrizione ed i contributi aggiuntivi periodici previsti dalla detta contrattazione collettiva;
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente 2 al versamento a carico della (GI ed in RT CP_4 favore del Fondo PRIAMO – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote maturate in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 a titolo di contribuzione aggiuntiva pari complessivamente ad € 639,40 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
B) accertare e dichiarare l'inadempimento della RT
(GI , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 all'obbligo di versare al Fondo o, in subordine, in favore del IG. CP
, gli emolumenti a titolo di contribuzione aggiuntiva Parte_1
(previdenza integrativa) in forza dell'art. 38 lettera a) del CCNL Autoferrotranvieri con decorrenza dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024 pari ad €. 639,40; C) accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal IG.
a causa del detto inadempimento;
D) per l'effetto degli Parte_1 accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare la (GI , in persona del suo RT CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Fondo o, CP in subordine in favore del IG. , della somma di € 639,40 Parte_1
(maturata dal 14.09.2017 sino al 31.10.2024) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso condannare la (GI , in persona del legale RT CP_4 rappresentante pro tempore, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
F) condannare la (GI RT
a risarcire il danno da ritardo pari agli incrementi che la CP_4 somma di € 639,40 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, la RT
e il omettevano di costituirsi in giudizio, di talché Controparte_2 debbono entrambe essere qui dichiarate contumaci. La controversia, ritenuta di natura documentale, era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo;
indi, udita la discussione orale di parte ricorrente, trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo.
2.1 È documentato in atti che il ricorrente sia stato iscritto d'ufficio al Fondo Pensione Priamo con decorrenza dal 14/9/2017, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri, e che la società
3 datrice di lavoro GI alla data di RT Controparte_3 introduzione del giudizio non avesse ancora provveduto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi per il periodo dal 14/9/2017 al 28/10/2024, data di cessazione del rapporto di lavoro. Invero, dall'estratto conto contributivo (documento n. 11) emerge che dall'iscrizione d'ufficio del 14/9/2017 il datore di lavoro abbia omesso di corrispondere al Fondo Pensione Priamo tutti i versamenti relativi al dipendente odierno ricorrente, che risultano per ciascuna mensilità con la dicitura “stato: attenzione”, che corrisponde alla assenza di flussi in entrata. 2.2 L'obbligo di versamento discende dall'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, che ha previsto, all'art. 38, rubricato “Welfare”, la destinazione di una somma annua di 100 € di costo aziendale per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, da porsi a carico delle imprese, con decorrenza dal luglio 2017, “allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale”, da versarsi al Fondo . CP
Alla lett. a) della norma è, invero, previsto: “a) Previdenza Integrativa. Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo . Per i lavoratori iscritti a CP
alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale CP contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a , tale CP contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende”. 2.3 Il ricorrente non aveva in precedenza aderito al Fondo Parte_2
, di talché la sua iscrizione è avvenuta d'ufficio, al mero fine CP dell'accantonamento del “Welfare” previsto dall'art. 38, lett. a), CCNL. Dalla documentazione versata in atti emerge l'inadempimento datoriale, non risultando il versamento della quota “Welfare” in favore del lavoratore ricorrente per tutto il periodo dal settembre 2017 all'ottobre 2024, per un importo complessivo omesso, risultante dall'estratto conto rilasciato dal Fondo, di € 639,40. D'altro canto, la società datrice di lavoro, rimanendo contumace, ha omesso di dimostrare, come era suo onere, di aver adempiuto all'obbligazione su di essa gravante. In accoglimento delle domande avanzate di cui ai capi A)-D) delle conclusioni del ricorso, deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la CP_1
quale datore di lavoro, sia rimasta inadempiente all'obbligo di versamento
[...] al Fondo Pensione Priamo delle somme a titolo di “Welfare”, previste dall'art. 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri per il lavoratore , con Parte_1 conseguente sua condanna al versamento di quanto spettante, come correttamente calcolato nell'importo complessivo di € 639,40, sulla scorta dell'estratto conto contributivo rilasciato dal Fondo, oltre interessi al tasso legale 4 sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo. 2.4 Di contro, parte ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova che consenta di accogliere le domande formulate ai successivi capi E) e F) delle conclusioni del ricorso, di guisa da poter ricostruire, anche in via equitativa, la posizione contributiva che il ricorrente avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati tempestivamente eseguiti e da calcolare l'eventuale danno da ritardo da lui subito. Non resta che respingere i capi di domanda, in quanto risultati sforniti di supporto probatorio.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e devono essere distratte in favore del procuratore Avv. Patrizia Bisogno, dichiaratosi antistatario. Nulla a disporsi per le spese del , rimasto Controparte_2 contumace, il cui comportamento è andato esente da censure.
P.Q.M.
Udita la discussione orale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della GI e del RT Controparte_3 [...]
, condanna la società a regolarizzare la Controparte_2 RT posizione previdenziale individuale del ricorrente accesa Parte_1
d'ufficio presso il Fondo Pensione Priamo e, per l'effetto, a versare al Fondo Pensione Priamo, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 639,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la alla refusione a parte ricorrente delle spese RT di lite, che liquida in complessivi € 251,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Patrizia Bisogno. Nulla a provvedersi sulle spese del , rimasto Controparte_2 contumace. Roma, 30 settembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio mirato dott. Simone Petrilli.
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