CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2848/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17453/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153151675000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2661/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.07120250153151675000, relativa al mancato pagamento di tassa auto 2020 per il veicolo targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate SI in data 25/09/2025 a mezzo PEC, per un importo totale comprensivo di spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione di € 439,27.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti dalla Regione Campania e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando la regolarità dell'attività di sua competenza.
Si è costituita la Regione Campania che fornisce la prova della notifica dell'avviso di accertamento nn.
064255023623, di cui al veicolo TG. Targa_1, anno d'imposta 2020, notificato il 2.8.2023.
.All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge la corretta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
In particolare In relazione al veicolo targato Targa_1 risulta notificato l'avviso n. 064255023623 relativo all'anno di imposta 2020 in data 2.8.2023.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
La cartella impugnata risulta pertanto legittimamente emessa in presenza del titolo presupposto correttamente notificato senza che possa ritenersi maturata la successiva prescrizione triennale alla data del 25.9.2025 di notifica dell'atto oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 250,00 in favore della parte resistente cosituita oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17453/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153151675000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2661/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.07120250153151675000, relativa al mancato pagamento di tassa auto 2020 per il veicolo targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate SI in data 25/09/2025 a mezzo PEC, per un importo totale comprensivo di spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione di € 439,27.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti dalla Regione Campania e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando la regolarità dell'attività di sua competenza.
Si è costituita la Regione Campania che fornisce la prova della notifica dell'avviso di accertamento nn.
064255023623, di cui al veicolo TG. Targa_1, anno d'imposta 2020, notificato il 2.8.2023.
.All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge la corretta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
In particolare In relazione al veicolo targato Targa_1 risulta notificato l'avviso n. 064255023623 relativo all'anno di imposta 2020 in data 2.8.2023.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
La cartella impugnata risulta pertanto legittimamente emessa in presenza del titolo presupposto correttamente notificato senza che possa ritenersi maturata la successiva prescrizione triennale alla data del 25.9.2025 di notifica dell'atto oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 250,00 in favore della parte resistente cosituita oltre accessori di legge se dovuti