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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dottssa. Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3589/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TOSI SOFIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
UR chiedeva – previa emissione di ordini di protezione, in ragione delle condotte Parte_1 violente e persecutorie del resistente – dichiararsi la decadenza di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore (05.07.2014), nata dalla relazione more Persona_1 uxorio con il medesimo;
l'affidamento super-esclusivo della bambina;
la collocazione della minore presso di sé; di onerare del contributo paterno al mantenimento della figlia nella Controparte_1 misura di € 300,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile
1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva l'emissione degli opportuni provvedimenti a tutela della minore, disponendo la presa in carico della stessa da parte del competente Servizio Sociale, l'eventuale previsione di visite protette, un'indagine sulla capacità genitoriale del padre e la previsione di un percorso per il sostegno alla genitorialità a favore di
. CP_1
A fondamento della domanda la ricorrente poneva le condotte minacciose, violente e persecutorie poste in essere da in proprio danno, le comunicazioni minacciose inviate anche ai parenti CP_1 della ricorrente e alla madre del nuovo compagno;
inoltre, adduceva il disinteresse del padre verso la figlia che chiedeva di vedere sporadicamente, solo per tentare di carpire contatti con essa ricorrente.
Nella contumacia del resistente, con provvedimento del 6.12.2023 - considerate verosimili le circostanze riferite in ricorso, trovando esse puntuale riscontro nell'atto di denuncia querela sporta dalla oltre che nei messaggi inviati alla stessa dal resistente, contenenti gravi minacce in danno Pt_1 della donna e del suo nuovo compagno – emetteva ordine di protezione intimando all CP_1
, per un periodo di 6 mesi a far data dalla esecuzione, di cessare ogni condotta minatoria e
[...] violenta nei confronti della ricorrente;
di non avvicinarsi alla casa della predetta, Parte_1 sita in Bellaria-Igea Marina (RN), via G. Rossa n. 16, al luogo di lavoro della predetta, all'istituto scolastico della figlia e comunque a tutti i luoghi frequentati dalla ricorrente e dai parenti prossimi;
incaricava il S.S. territorialmente competente di organizzare visite protette tra il resistente e la figlia minore, qualora questi lo richieda, curando di non fare incontrare i genitori.
Venivano poi adottati i ss provvedimenti provvisori e urgenti: a) affida la figlia minore in via super- esclusiva alla madre, presso la quale resterà collocata;
b) il padre potrà vederla, ove Per_1 manifesterà tale desiderio, per il tramite del S.S., che verificherà l'opportunità della visita, in modalità protetta;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 comprensivi delle spese straordinarie;
poi, fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 5.6.2025.
In data 4.6.25 si costituiva il quale, dichiarava di trovarsi in stato detentivo e Controparte_1 pertanto, di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e chiedeva di presenziare all'udienza e pertanto, la causa veniva rinviata per consentire la traduzione del resistente detenuto in udienza.
All'udienza del 26.9.2025 parte ricorrente insisteva per l'affidamento super-esclusivo della minore, rinunciando solo alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
parte resistente invece ribadiva di aver avuto contezza del procedimento in ritardo e spiegava di voler vedere la bambina;
di averla sentita l'ultima volta a marzo, quando lei scoppiava a piangere;
poi spiegava di averle scritto delle lettere dal carcere, che sembrerebbe non aver mai ricevuto;
infine, riferiva che la bambina avrebbe detto all'Assistente sociale di voler vedere il padre, cosa che poi l'AS gli avrebbe riportato. Parte resistente, infine, non si opponeva all'affido super-esclusivo di alla madre, in Per_1 considerazione dello stato di detenzione ma insisteva per l'esercizio del diritto di visita anche attraverso il SS. Il Giudice, quindi tratteneva la causa per la decisione.
Preso atto dell'accordo delle parti in merito all'affido super-esclusivo della minore alla Per_1 madre, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione di , Il Collegio dispone: l'affidamento CP_1 super-esclusivo della minore (5.7.14) alla madre presso la quale rimarrà Per_1 Parte_1 collocata.
2 Quanto alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlia, in ragione dello stato detentivo di e delle condotte pregiudizievoli dallo stesso CP_1 in precedenza tenute, occorre incaricare i SS sociali di organizzare videochiamate padre-figlia dal carcere una volta a settimana e di predisporre per il periodo successivo alla scarcerazione di CP_1 un calendario delle visite padre-figlia in modalità protetta, con facoltà di liberalizzarle o interromperle se disturbanti.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, tenuto conto della giovane età e della capacità lavorativa del resistente solo temporaneamente limitata a causa dello stato detentivo, si ritiene equo porre a carico di ai sensi dell'art. 337 ter c.c., CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre , Persona_1 Parte_1 con la quale vivrà, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Conferma l'incarico ai SS territorialmente competenti per il monitoraggio;
Incarica i SS sociali di organizzare videochiamate padre-figlia dal carcere una volta a settimana e di predisporre per il periodo successivo alla scarcerazione di un calendario delle visite padre- CP_1 figlia in modalità protetta, con facoltà di liberalizzarle o interromperle se disturbanti;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna ,da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, stante Controparte_1
l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro 3.700 Pt_1
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dottssa. Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3589/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SUCCI BEATRICE
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TOSI SOFIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
UR chiedeva – previa emissione di ordini di protezione, in ragione delle condotte Parte_1 violente e persecutorie del resistente – dichiararsi la decadenza di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore (05.07.2014), nata dalla relazione more Persona_1 uxorio con il medesimo;
l'affidamento super-esclusivo della bambina;
la collocazione della minore presso di sé; di onerare del contributo paterno al mantenimento della figlia nella Controparte_1 misura di € 300,00 da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile
1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva l'emissione degli opportuni provvedimenti a tutela della minore, disponendo la presa in carico della stessa da parte del competente Servizio Sociale, l'eventuale previsione di visite protette, un'indagine sulla capacità genitoriale del padre e la previsione di un percorso per il sostegno alla genitorialità a favore di
. CP_1
A fondamento della domanda la ricorrente poneva le condotte minacciose, violente e persecutorie poste in essere da in proprio danno, le comunicazioni minacciose inviate anche ai parenti CP_1 della ricorrente e alla madre del nuovo compagno;
inoltre, adduceva il disinteresse del padre verso la figlia che chiedeva di vedere sporadicamente, solo per tentare di carpire contatti con essa ricorrente.
Nella contumacia del resistente, con provvedimento del 6.12.2023 - considerate verosimili le circostanze riferite in ricorso, trovando esse puntuale riscontro nell'atto di denuncia querela sporta dalla oltre che nei messaggi inviati alla stessa dal resistente, contenenti gravi minacce in danno Pt_1 della donna e del suo nuovo compagno – emetteva ordine di protezione intimando all CP_1
, per un periodo di 6 mesi a far data dalla esecuzione, di cessare ogni condotta minatoria e
[...] violenta nei confronti della ricorrente;
di non avvicinarsi alla casa della predetta, Parte_1 sita in Bellaria-Igea Marina (RN), via G. Rossa n. 16, al luogo di lavoro della predetta, all'istituto scolastico della figlia e comunque a tutti i luoghi frequentati dalla ricorrente e dai parenti prossimi;
incaricava il S.S. territorialmente competente di organizzare visite protette tra il resistente e la figlia minore, qualora questi lo richieda, curando di non fare incontrare i genitori.
Venivano poi adottati i ss provvedimenti provvisori e urgenti: a) affida la figlia minore in via super- esclusiva alla madre, presso la quale resterà collocata;
b) il padre potrà vederla, ove Per_1 manifesterà tale desiderio, per il tramite del S.S., che verificherà l'opportunità della visita, in modalità protetta;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 comprensivi delle spese straordinarie;
poi, fissava per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 5.6.2025.
In data 4.6.25 si costituiva il quale, dichiarava di trovarsi in stato detentivo e Controparte_1 pertanto, di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e chiedeva di presenziare all'udienza e pertanto, la causa veniva rinviata per consentire la traduzione del resistente detenuto in udienza.
All'udienza del 26.9.2025 parte ricorrente insisteva per l'affidamento super-esclusivo della minore, rinunciando solo alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
parte resistente invece ribadiva di aver avuto contezza del procedimento in ritardo e spiegava di voler vedere la bambina;
di averla sentita l'ultima volta a marzo, quando lei scoppiava a piangere;
poi spiegava di averle scritto delle lettere dal carcere, che sembrerebbe non aver mai ricevuto;
infine, riferiva che la bambina avrebbe detto all'Assistente sociale di voler vedere il padre, cosa che poi l'AS gli avrebbe riportato. Parte resistente, infine, non si opponeva all'affido super-esclusivo di alla madre, in Per_1 considerazione dello stato di detenzione ma insisteva per l'esercizio del diritto di visita anche attraverso il SS. Il Giudice, quindi tratteneva la causa per la decisione.
Preso atto dell'accordo delle parti in merito all'affido super-esclusivo della minore alla Per_1 madre, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione di , Il Collegio dispone: l'affidamento CP_1 super-esclusivo della minore (5.7.14) alla madre presso la quale rimarrà Per_1 Parte_1 collocata.
2 Quanto alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlia, in ragione dello stato detentivo di e delle condotte pregiudizievoli dallo stesso CP_1 in precedenza tenute, occorre incaricare i SS sociali di organizzare videochiamate padre-figlia dal carcere una volta a settimana e di predisporre per il periodo successivo alla scarcerazione di CP_1 un calendario delle visite padre-figlia in modalità protetta, con facoltà di liberalizzarle o interromperle se disturbanti.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, tenuto conto della giovane età e della capacità lavorativa del resistente solo temporaneamente limitata a causa dello stato detentivo, si ritiene equo porre a carico di ai sensi dell'art. 337 ter c.c., CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre , Persona_1 Parte_1 con la quale vivrà, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Conferma l'incarico ai SS territorialmente competenti per il monitoraggio;
Incarica i SS sociali di organizzare videochiamate padre-figlia dal carcere una volta a settimana e di predisporre per il periodo successivo alla scarcerazione di un calendario delle visite padre- CP_1 figlia in modalità protetta, con facoltà di liberalizzarle o interromperle se disturbanti;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna ,da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, stante Controparte_1
l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro 3.700 Pt_1
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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