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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Via Marco Besso 10, nello studio dell'Avv. PAOLO MARINI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario DONATELLA
PALMIERI, ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16.10.2024 , in qualità di erede di Parte_1
, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio Persona_1 diritto al riconoscimento jure successionis dei ratei maturati in capo a Persona_1 della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/71, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa n. 1790/2021 del 02.10.2023 dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme spettanti, oltre interessi legali e spese di lite, da CP_1 distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a liquidare alla ricorrente le somme CP_1 dovute in ragione della prestazione spettante a , a seguito di verifiche Persona_1 sulla posizione debitoria del dante causa, in data 22 settembre 2025, al netto degli indebiti ,per un totale pari ad euro 2.490,43.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente non ha contestato né la quantificazione delle somme effettuata da né la sussistenza del CP_1 credito di posto in compensazione, ha dato atto dell'avvenuto pagamento di tutte le CP_1 somme per cui è causa (anche se successivamente alla notifica del ricorso) e si è associato alla richiesta di di declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_1
Pertanto, il processo è stato deciso.
3. Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che lo stesso Istituto ha allegato di aver provveduto al pagamento CP_1 soltanto in data 22.09.2025, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta in data 7.11.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 22/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Via Marco Besso 10, nello studio dell'Avv. PAOLO MARINI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario DONATELLA
PALMIERI, ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16.10.2024 , in qualità di erede di Parte_1
, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio Persona_1 diritto al riconoscimento jure successionis dei ratei maturati in capo a Persona_1 della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/71, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa n. 1790/2021 del 02.10.2023 dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme spettanti, oltre interessi legali e spese di lite, da CP_1 distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a liquidare alla ricorrente le somme CP_1 dovute in ragione della prestazione spettante a , a seguito di verifiche Persona_1 sulla posizione debitoria del dante causa, in data 22 settembre 2025, al netto degli indebiti ,per un totale pari ad euro 2.490,43.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente non ha contestato né la quantificazione delle somme effettuata da né la sussistenza del CP_1 credito di posto in compensazione, ha dato atto dell'avvenuto pagamento di tutte le CP_1 somme per cui è causa (anche se successivamente alla notifica del ricorso) e si è associato alla richiesta di di declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_1
Pertanto, il processo è stato deciso.
3. Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che lo stesso Istituto ha allegato di aver provveduto al pagamento CP_1 soltanto in data 22.09.2025, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta in data 7.11.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 22/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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