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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il patrocinio dell'avv. Umberto Barbensi e da Parte_1 Parte_2
e con il patrocinio dell'avv. Gianluca Boirivant
[...] Parte_3
con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(c.f./p.i. ) titolare della omonima impresa individuale CP_1 C.F._1
con sede in VIA DEL PIANO 16 NT FI;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito ma è comparso personalmente all'udienza del 7.01.2025
fissata per la sua audizione, nonché alla successiva dell'8.01.2025, e ha dedotto:
pagina 1 di 5 -di non essere soggetto a liquidazione giudiziale per mancato superamento delle soglie, producendo,
tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dichiarazione sottoscritta dal rag. Per_1
attestante il mancato superamento delle soglie relative all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi
[...]
e, quanto, all'ammontare dei debiti, la loro quantificazione in € 335.000 relativamente ai debiti verso l e i creditori istanti;
Controparte_2
-l'inattendibilità e inadeguatezza della documentazione prodotta ai ricorrenti;
-la limitatezza del termine per preparare la difesa ridotto, ai sensi dell'art. 41 comma 2 CCII, a 5
giorni;
-la mancanza di delega scritta dell'avv. Barbensi ai fini della sostituzione dell'avv. Boirivant
all'udienza del 7.01.2025 e dell'avv. Borivant ai fini della sostituzione dell'avv. Barbensi all'udienza dell'8.01.2025;
Rilevato che il giudice alla prima udienza del 7.01.2025, fissata con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 41 comma 2 CCII, stante l'urgenza dovuta all'essere stata l'impresa cancellata dal registro delle imprese in data 10.01.2024, ha disposto rinvio all'udienza dell'8.01.2025, autorizzando le parti a integrare la documentazione;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII:
in particolare quanto alle soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), CCII, risulta superato il limite di €
500.000 relativo all'ammontare dei debiti, atteso che oltre ai crediti delle ricorrenti, risultanti da titoli esecutivi giudiziali, per € 69.951,51 € 35.982,85, € 24.755,17, Parte_1 Parte_2
€ 9.213,49), risultano i seguenti altri debiti: Parte_3
nei confronti dell per € 270.739,60 come da elenco cartelle/avvisi Controparte_2
acquisito presso l;
Controparte_2
pagina 2 di 5 nei confronti di per circa € 196.136,69 come da decreto ingiuntivo n. Controparte_3
4277/2018 e atto di precetto prodotti dalle ricorrenti per € 246.357,79 detratta la somma di € 50.221,10
ricevuta nella procedura esecutiva immobiliare 290/2019 presso il Tribunale di Livorno, sulla base di progetto di distribuzione 11.03.2022 allegato dal debitore;
il decreto ingiuntivo è stato opposto con atto di citazione del novembre 2018 (prodotto dal debitore) da e dalla debitrice in solido CP_1
, ma l'opposizione è stata rigettata con sentenza 3903/2023 del Tribunale di Firenze Parte_4
(prodotta dalle ricorrenti);
nei confronti di per € 5.244,20 come da decreto ingiuntivo 138/2024 e atto di intervento Parte_5
nella procedura esecutiva immobiliare n. 475/2019 del Tribunale di Firenze, prodotti dalle ricorrenti;
nei confronti dell'avv. per € 67.591 76 oltre spese come da decreto ingiuntivo del Controparte_4
5.11.2013 confermato con ordinanza del Tribunale di Firenze e atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 475/2019 del Tribunale di Firenze, prodotti dalle ricorrenti;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale;
-dall'esposizione debitoria sopra descritta;
-dalla pendenza di esecuzioni immobiliari, come sopra richiamate;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
pagina 3 di 5 DICHIARA
l'apertura della Controparte_5
nei confronti di (c.f./p.i. ) titolare della omonima CP_1 C.F._1
impresa individuale con sede in VIA DEL PIANO 16 NT FI
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatrice la dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Controparte_6
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 8.05.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/01/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il patrocinio dell'avv. Umberto Barbensi e da Parte_1 Parte_2
e con il patrocinio dell'avv. Gianluca Boirivant
[...] Parte_3
con il quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(c.f./p.i. ) titolare della omonima impresa individuale CP_1 C.F._1
con sede in VIA DEL PIANO 16 NT FI;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito ma è comparso personalmente all'udienza del 7.01.2025
fissata per la sua audizione, nonché alla successiva dell'8.01.2025, e ha dedotto:
pagina 1 di 5 -di non essere soggetto a liquidazione giudiziale per mancato superamento delle soglie, producendo,
tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dichiarazione sottoscritta dal rag. Per_1
attestante il mancato superamento delle soglie relative all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi
[...]
e, quanto, all'ammontare dei debiti, la loro quantificazione in € 335.000 relativamente ai debiti verso l e i creditori istanti;
Controparte_2
-l'inattendibilità e inadeguatezza della documentazione prodotta ai ricorrenti;
-la limitatezza del termine per preparare la difesa ridotto, ai sensi dell'art. 41 comma 2 CCII, a 5
giorni;
-la mancanza di delega scritta dell'avv. Barbensi ai fini della sostituzione dell'avv. Boirivant
all'udienza del 7.01.2025 e dell'avv. Borivant ai fini della sostituzione dell'avv. Barbensi all'udienza dell'8.01.2025;
Rilevato che il giudice alla prima udienza del 7.01.2025, fissata con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 41 comma 2 CCII, stante l'urgenza dovuta all'essere stata l'impresa cancellata dal registro delle imprese in data 10.01.2024, ha disposto rinvio all'udienza dell'8.01.2025, autorizzando le parti a integrare la documentazione;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII:
in particolare quanto alle soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), CCII, risulta superato il limite di €
500.000 relativo all'ammontare dei debiti, atteso che oltre ai crediti delle ricorrenti, risultanti da titoli esecutivi giudiziali, per € 69.951,51 € 35.982,85, € 24.755,17, Parte_1 Parte_2
€ 9.213,49), risultano i seguenti altri debiti: Parte_3
nei confronti dell per € 270.739,60 come da elenco cartelle/avvisi Controparte_2
acquisito presso l;
Controparte_2
pagina 2 di 5 nei confronti di per circa € 196.136,69 come da decreto ingiuntivo n. Controparte_3
4277/2018 e atto di precetto prodotti dalle ricorrenti per € 246.357,79 detratta la somma di € 50.221,10
ricevuta nella procedura esecutiva immobiliare 290/2019 presso il Tribunale di Livorno, sulla base di progetto di distribuzione 11.03.2022 allegato dal debitore;
il decreto ingiuntivo è stato opposto con atto di citazione del novembre 2018 (prodotto dal debitore) da e dalla debitrice in solido CP_1
, ma l'opposizione è stata rigettata con sentenza 3903/2023 del Tribunale di Firenze Parte_4
(prodotta dalle ricorrenti);
nei confronti di per € 5.244,20 come da decreto ingiuntivo 138/2024 e atto di intervento Parte_5
nella procedura esecutiva immobiliare n. 475/2019 del Tribunale di Firenze, prodotti dalle ricorrenti;
nei confronti dell'avv. per € 67.591 76 oltre spese come da decreto ingiuntivo del Controparte_4
5.11.2013 confermato con ordinanza del Tribunale di Firenze e atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 475/2019 del Tribunale di Firenze, prodotti dalle ricorrenti;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale;
-dall'esposizione debitoria sopra descritta;
-dalla pendenza di esecuzioni immobiliari, come sopra richiamate;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
pagina 3 di 5 DICHIARA
l'apertura della Controparte_5
nei confronti di (c.f./p.i. ) titolare della omonima CP_1 C.F._1
impresa individuale con sede in VIA DEL PIANO 16 NT FI
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatrice la dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Controparte_6
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 8.05.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/01/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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