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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4556/2021 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4556/2021 R.G. riservata in decisione in data 3.8.2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI Parte_1 C.F._1
ANNALISA e con domicilio eletto in Codogno (LO), Via G. Garibaldi n. 30
RICORRENTE
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 CP_1 coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio contratto in data 20.09.2014 in Inverno e Monteleone
(PV), atto registrato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Inverno e Monteleone (PV) al N. 3 Parte 1 Anno
2014;
pagina 1 di 7 2) Affidare alla Sig.ra in via esclusiva il figlio minore per i motivi tutti già Parte_1 Persona_1 esposti in narrativa o, in subordine, mantenere il minore affidato all'Ente con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo previo accordo rispettivamente con la moglie o con l'Ente ed esclusivamente attraverso incontri protetti;
3) Porre a carico del marito un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio CP_1 [...] pari ad €. 500,00 =, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, sportive ed in genere straordinarie Per_1 documentate sostenute e da sostenersi a favore del minore;
4) Porre a carico del marito , un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie Sig.ra CP_1
pari ad €. 300,00 =, atteso che attualmente la medesima non ha un'occupazione Parte_1 essendo intervenuto il licenziamento senza preavviso dal datore di lavoro presso cui era occupata (e per cui pende una causa per il recupero del TFR e delle ultime due mensilità), così come già indicato nell'ultima relazione dei Servizi depositata;
5) Ove il marito risultasse inadempiente, porre a carico della nonna paterna gli CP_1 Parte_2 assegni di mantenimento a favore di e del figlio ai sensi dell'art. 316-bis c.c., Parte_1 Persona_1 così come ribadito anche dall'ordinanza Cass. n. 30368/2022 del 17 ottobre 2022, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, sportive ed in genere straordinarie documentate sostenute e da sostenersi a favore del minore;
5) Disporre l'addebito per colpa in capo al marito . CP_1
6) Con vittoria di spese, onorari e diritti del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato la sussistenza delle condizioni per pronunziare la richiesta separazione stante l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro cessata sin dal mese di dicembre del 2018 quando, a seguito delle gravi aggressioni fisiche subite da parte della ricorrente e poste in essere dal marito, la stessa insieme al figlio minore veniva collocata presso una Comunità protetta.
In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente nella propria domanda di addebito della separazione, il comportamento processuale del resistente, rimasto contumace dopo la partecipazione alla sola udienza presidenziale, e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni costituiscono tutti elementi che provano la mancanza, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito proposta dalla moglie, va sottolineato che la Corte di
Cassazione ha di recente riaffermato il principio di diritto per cui “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare di per se stesse non
pagina 2 di 7 solo la pronuncia di separazione personale in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 31351 del
24 ottobre 2022, cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza nr. 31901 del 10 dicembre 2018).
Pertanto, in caso di violenza deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il
Giudice è obbligato, in questo caso, al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Un comportamento violento, e si consideri che per la Suprema Corte è tale anche un singolo episodio di percosse (cfr. Cass. Civ. ordinanza 27766 del 22/09/2022), è considerato infatti in sé e per sé inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda dell'attrice di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Infatti, dalla documentazione in atti (v. querele agli atti e in particolare del 10.12.2018, verbali di accesso al PS e decreto del TM di Milano del 17.1.2019) è emersa la sistematica condotta violenta assunta dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sfociata nell'ultimo episodio di aggressione, confermato anche dal figlio minore agli assistenti sociali, a seguito del quale la sig.ra veniva collocata insieme a quest'ultimo in una comunità Parte_1 protetta.
Il Collegio ritiene, dunque, che sia stata fornita la prova della violazione, da parte del marito, dei doveri che stanno a base dell'unione coniugale, nonché la prova del nesso causale tra tale violazione e il fallimento del matrimonio, non essendo certo tollerabile per la moglie proseguire in una convivenza tanto pericolosa per sé e per la crescita del figlio.
In merito alle condizioni di affido e al regime di frequentazione con il minore
Va premesso che, con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 17.1.2019 veniva disposto, in via provvisoria, l'affido del figlio minore della coppia (nato il [...]) al Comune di Pavia e venivano, Persona_1 altresì, previsti incontri padre-figlio da svolgersi esclusivamente in modalità protetta, provvedimento integralmente confermato con ordinanza presidenziale del 26.4.2022, visto anche l'accordo della ricorrente sul punto.
Ebbene, nel corso del giudizio è emersa, da un lato, l'adeguatezza della figura materna nel sostenere il figlio e rispetto ai compiti di crescita e di accudimento dello stesso oltre che la piena collaborazione da questa mostrata Per_ nei confronti dei servizi sociali, costantemente aggiornati sulle questioni personali nonché concernenti il figlio
(v. relazioni dei servizi sociali agli atti e in particolare del 15.6.2023); dall'altro, tuttavia, si è assistito ad un progressivo disinvestimento del padre nella relazione con il figlio e, infine, alla totale interruzione dei rapporti tra pagina 3 di 7 loro a causa della irreperibilità del sig. che ha interrotto qualsiasi comunicazione con gli operatori dei CP_1 servizi sociali e con il minore, senza fornire alcuna spiegazione (v. ordinanze del 26.10.2022 e 30.11.2022).
La condotta paterna ha, del resto, determinato gravi ripercussioni negative sul benessere psico-fisico del minore il quale ha espresso la profonda delusione provata per il comportamento del padre - con cui aveva progettato le vacanze e che aveva provato ripetutamente a contattare senza ricevere alcuna risposta - e la progressiva sfiducia nei suoi confronti tramutatasi in una definitiva resa rispetto alla possibilità di coltivare la relazione con lui, espressa con le seguenti verbalizzazioni, “Ho atteso troppo tempo per niente, lui ha bruciato tutte le possibilità, ha buttato nella spazzatura le mie emozioni (…)ho capito sulla mia pelle da quest'esperienza che le persone non possono cambiare”(v. relazioni del 30.9.2022). La condotta paterna ha, del resto, reso necessario attivare un supporto psicologico per il minore.
Da tutto quanto evidenziato, considerata l'adeguatezza materna nel sostenere il figlio e l'atteggiamento di piena collaborazione dalla stessa assunto, considerato, altresì, il persistente disinteresse sia morale che materiale del padre verso il minore, il Collegio ritiene corretto revocare l'affido all'ente e disporre il suo affido esclusivo alla madre la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Va, inoltre, confermato l'incarico ai servizi sociali competenti demandando agli stessi il compito di mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare e proseguire con gli interventi in atto in funzione di sostegno, in particolare con il supporto psicologico per il minore.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio va, inoltre, rimesso ai servizi sociali il compito di valutare l'opportunità di riattivare gli incontri tra loro, previa valutazione della rispondenza all'interesse e al desiderio del minore e del reale investimento del padre nel recupero della relazione con lui e laddove lo stesso ne faccia espressa richiesta;
incontri che dovranno svolgersi, in ogni caso, inizialmente presso uno spazio neutro in modalità osservata e protetta.
Sul mantenimento del figlio minore
Con riferimento al contributo chiesto dall'attrice a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, secondo quanto indicato anche nelle ultime relazioni trasmesse dai servizi sociali, è, allo stato, priva di una stabile occupazione e percettrice della in precedenza, la stessa aveva lavorato per un periodo Org_1 come operaia, con retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro (v. verbale di udienza del 22.3.2022). La stessa è, inoltre, residente insieme al figlio in un immobile messole, solo temporaneamente, a disposizione dall'Ente gestore Org della Comunità di accoglienza per cui intende presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio pagina 4 di 7 Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'esatta posizione reddituale del resistente il quale, tuttavia, all'udienza presidenziale del 22.3.2022 alla quale era personalmente comparso, aveva dichiarato di essere privo di stabile occupazione e di convivere con l'attuale compagna anch'essa disoccupata (v. verbale di udienza).
Sulla base degli elementi di giudizio indicati, non potendosi, nel caso di specie, valutare l'esatta posizione reddituale del resistente, quanto alla misura del contributo da porre a suo carico per il mantenimento del figlio, nonostante l'assenza di documentazione reddituale riferibile al primo, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa, non risultando, del resto, verosimile che il resistente sia del tutto privo di capacità patrimoniale.
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, valutato che gli oneri di cura e assistenza del figlio gravano in via esclusiva sulla madre, tenuto, altresì, conto delle difficoltà incontrate dalla ricorrente per ottenere dal resistente il rimborso delle spese sostenute per il minore, con necessità di azionare plurimi giudizi, il Collegio ritiene corretto porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento del figlio comprensivo di ogni spesa (medica, scolastica ecc.) perché da un lato il meccanismo dei rimborsi pro-quota appare nel caso di specie, considerata l'irreperibilità di fatto del resistente, di assai difficile attuazione e perché, dall'altro lato, la madre, in caso di mancato rimborso, dovrebbe continuare a costituirsi titoli giudiziali per le diverse spese, con conseguenti inutili costi e ritardi: pare dunque opportuna una forfettizzazione delle spese, che vengono comprese nell'assegno mensile.
Pertanto, il Tribunale ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile onnicomprensiva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, quella di € 400,00 (quattrocento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Va, altresì, previsto che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente volta a porre a carico della nonna paterna sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in caso di inadempimento del Parte_2 padre, dovendo la relativa domanda essere, eventualmente, formulata in via autonoma in apposito giudizio e posto che, in ogni caso, l'obbligo degli ascendenti è sussidiario rispetto a quello dei genitori ed investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado.
Sulla domanda di mantenimento per sé della ricorrente
La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 300,00 da porre a carico del resistente, adducendo la sopravvenuta sua situazione di disoccupazione a seguito del licenziamento subito.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non vi siano le condizioni per il riconoscimento del richiesto mantenimento vista l'assenza di prova in ordine al tenore di vita coniugale e alla disparità reddituale esistente tra i coniugi pagina 5 di 7 e considerato che, pacificamente, la ricorrente è dotata di capacità lavorativa, come dimostrato nel corso del giudizio in cui ha svolto regolare attività, sia pure tramite contratti a termine ovvero come colf, e al momento sta in ogni caso percependo l'indennità di disoccupazione.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite va considerata la soccombenza prevalente del resistente, posto che la soccombenza della ricorrente è limitata alla domanda di mantenimento per sé e di condanna della nonna paterna a versare il mantenimento per il minore. Risulta, dunque, corretta la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna del resistente, soccombente, a rifondere all'attrice la rimanente quota di due terzi, che viene liquidata, in dispositivo, in base all'attività defensionale in concreto espletata. La condanna va pronunciata a favore dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione delle spese avviene in dispositivo senza riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, che riguarda il solo compenso da liquidare al difensore. Il Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della Suprema Corte che, innovando rispetto al precedente, ha precisato che non deve esserci coincidenza tra quanto l'Erario paga al difensore (i cui compensi devono essere dimezzati ai sensi della predetta norma) e quanto la parte soccombente deve versare allo Stato, osservando quanto segue: "Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 30.10.2023 al Tribunale di Pavia, così decide:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Inverno e Parte_1 CP_1
Monteleone in data 20.9.2014 (matrimonio trascritto al Comune di Inverno e Monteleone, parte I, Registro degli atti di matrimonio anno 2014);
3) addebita la separazione a CP_1
4) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Inverno e Monteleone di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa con delega esclusiva a quest'ultima per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, la salute e la residenza;
pagina 6 di 7 6) conferma l'incarico ai servizi sociali competenti demandando agli stessi il compito di mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare e proseguire con gli interventi in atto, in particolare con il supporto psicologico al minore, come indicato nelle ultime relazioni trasmesse;
7) dispone che l'eventuale ripresa degli incontri padre-figlio avvenga in forma protetta in base a tempi e modalità da concordare con i servizi sociali, secondo quanto indicato in motivazione;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile, comprensiva di ogni spesa, di € 400,00
(quattrocento,00), da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a dicembre 2024;
9) dispone che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
10) rigetta la domanda della ricorrente volta a porre a carico della nonna paterna l'obbligo di versare il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal resistente, in caso di suo inadempimento;
11) rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
12) compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
la restante quota, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
[...] rimborso spese generali nella misura del 15 %;
Dispone che la Cancelleria comunichi questa sentenza ai servizi sociali competenti per il Comune di Lodi
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2023
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4556/2021 R.G. riservata in decisione in data 3.8.2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI Parte_1 C.F._1
ANNALISA e con domicilio eletto in Codogno (LO), Via G. Garibaldi n. 30
RICORRENTE
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 CP_1 coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio contratto in data 20.09.2014 in Inverno e Monteleone
(PV), atto registrato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Inverno e Monteleone (PV) al N. 3 Parte 1 Anno
2014;
pagina 1 di 7 2) Affidare alla Sig.ra in via esclusiva il figlio minore per i motivi tutti già Parte_1 Persona_1 esposti in narrativa o, in subordine, mantenere il minore affidato all'Ente con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo previo accordo rispettivamente con la moglie o con l'Ente ed esclusivamente attraverso incontri protetti;
3) Porre a carico del marito un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio CP_1 [...] pari ad €. 500,00 =, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, sportive ed in genere straordinarie Per_1 documentate sostenute e da sostenersi a favore del minore;
4) Porre a carico del marito , un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie Sig.ra CP_1
pari ad €. 300,00 =, atteso che attualmente la medesima non ha un'occupazione Parte_1 essendo intervenuto il licenziamento senza preavviso dal datore di lavoro presso cui era occupata (e per cui pende una causa per il recupero del TFR e delle ultime due mensilità), così come già indicato nell'ultima relazione dei Servizi depositata;
5) Ove il marito risultasse inadempiente, porre a carico della nonna paterna gli CP_1 Parte_2 assegni di mantenimento a favore di e del figlio ai sensi dell'art. 316-bis c.c., Parte_1 Persona_1 così come ribadito anche dall'ordinanza Cass. n. 30368/2022 del 17 ottobre 2022, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche, sportive ed in genere straordinarie documentate sostenute e da sostenersi a favore del minore;
5) Disporre l'addebito per colpa in capo al marito . CP_1
6) Con vittoria di spese, onorari e diritti del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato la sussistenza delle condizioni per pronunziare la richiesta separazione stante l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro cessata sin dal mese di dicembre del 2018 quando, a seguito delle gravi aggressioni fisiche subite da parte della ricorrente e poste in essere dal marito, la stessa insieme al figlio minore veniva collocata presso una Comunità protetta.
In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente nella propria domanda di addebito della separazione, il comportamento processuale del resistente, rimasto contumace dopo la partecipazione alla sola udienza presidenziale, e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni costituiscono tutti elementi che provano la mancanza, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito proposta dalla moglie, va sottolineato che la Corte di
Cassazione ha di recente riaffermato il principio di diritto per cui “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare di per se stesse non
pagina 2 di 7 solo la pronuncia di separazione personale in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 31351 del
24 ottobre 2022, cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza nr. 31901 del 10 dicembre 2018).
Pertanto, in caso di violenza deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il
Giudice è obbligato, in questo caso, al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Un comportamento violento, e si consideri che per la Suprema Corte è tale anche un singolo episodio di percosse (cfr. Cass. Civ. ordinanza 27766 del 22/09/2022), è considerato infatti in sé e per sé inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda dell'attrice di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Infatti, dalla documentazione in atti (v. querele agli atti e in particolare del 10.12.2018, verbali di accesso al PS e decreto del TM di Milano del 17.1.2019) è emersa la sistematica condotta violenta assunta dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sfociata nell'ultimo episodio di aggressione, confermato anche dal figlio minore agli assistenti sociali, a seguito del quale la sig.ra veniva collocata insieme a quest'ultimo in una comunità Parte_1 protetta.
Il Collegio ritiene, dunque, che sia stata fornita la prova della violazione, da parte del marito, dei doveri che stanno a base dell'unione coniugale, nonché la prova del nesso causale tra tale violazione e il fallimento del matrimonio, non essendo certo tollerabile per la moglie proseguire in una convivenza tanto pericolosa per sé e per la crescita del figlio.
In merito alle condizioni di affido e al regime di frequentazione con il minore
Va premesso che, con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 17.1.2019 veniva disposto, in via provvisoria, l'affido del figlio minore della coppia (nato il [...]) al Comune di Pavia e venivano, Persona_1 altresì, previsti incontri padre-figlio da svolgersi esclusivamente in modalità protetta, provvedimento integralmente confermato con ordinanza presidenziale del 26.4.2022, visto anche l'accordo della ricorrente sul punto.
Ebbene, nel corso del giudizio è emersa, da un lato, l'adeguatezza della figura materna nel sostenere il figlio e rispetto ai compiti di crescita e di accudimento dello stesso oltre che la piena collaborazione da questa mostrata Per_ nei confronti dei servizi sociali, costantemente aggiornati sulle questioni personali nonché concernenti il figlio
(v. relazioni dei servizi sociali agli atti e in particolare del 15.6.2023); dall'altro, tuttavia, si è assistito ad un progressivo disinvestimento del padre nella relazione con il figlio e, infine, alla totale interruzione dei rapporti tra pagina 3 di 7 loro a causa della irreperibilità del sig. che ha interrotto qualsiasi comunicazione con gli operatori dei CP_1 servizi sociali e con il minore, senza fornire alcuna spiegazione (v. ordinanze del 26.10.2022 e 30.11.2022).
La condotta paterna ha, del resto, determinato gravi ripercussioni negative sul benessere psico-fisico del minore il quale ha espresso la profonda delusione provata per il comportamento del padre - con cui aveva progettato le vacanze e che aveva provato ripetutamente a contattare senza ricevere alcuna risposta - e la progressiva sfiducia nei suoi confronti tramutatasi in una definitiva resa rispetto alla possibilità di coltivare la relazione con lui, espressa con le seguenti verbalizzazioni, “Ho atteso troppo tempo per niente, lui ha bruciato tutte le possibilità, ha buttato nella spazzatura le mie emozioni (…)ho capito sulla mia pelle da quest'esperienza che le persone non possono cambiare”(v. relazioni del 30.9.2022). La condotta paterna ha, del resto, reso necessario attivare un supporto psicologico per il minore.
Da tutto quanto evidenziato, considerata l'adeguatezza materna nel sostenere il figlio e l'atteggiamento di piena collaborazione dalla stessa assunto, considerato, altresì, il persistente disinteresse sia morale che materiale del padre verso il minore, il Collegio ritiene corretto revocare l'affido all'ente e disporre il suo affido esclusivo alla madre la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Va, inoltre, confermato l'incarico ai servizi sociali competenti demandando agli stessi il compito di mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare e proseguire con gli interventi in atto in funzione di sostegno, in particolare con il supporto psicologico per il minore.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio va, inoltre, rimesso ai servizi sociali il compito di valutare l'opportunità di riattivare gli incontri tra loro, previa valutazione della rispondenza all'interesse e al desiderio del minore e del reale investimento del padre nel recupero della relazione con lui e laddove lo stesso ne faccia espressa richiesta;
incontri che dovranno svolgersi, in ogni caso, inizialmente presso uno spazio neutro in modalità osservata e protetta.
Sul mantenimento del figlio minore
Con riferimento al contributo chiesto dall'attrice a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, secondo quanto indicato anche nelle ultime relazioni trasmesse dai servizi sociali, è, allo stato, priva di una stabile occupazione e percettrice della in precedenza, la stessa aveva lavorato per un periodo Org_1 come operaia, con retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro (v. verbale di udienza del 22.3.2022). La stessa è, inoltre, residente insieme al figlio in un immobile messole, solo temporaneamente, a disposizione dall'Ente gestore Org della Comunità di accoglienza per cui intende presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio pagina 4 di 7 Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'esatta posizione reddituale del resistente il quale, tuttavia, all'udienza presidenziale del 22.3.2022 alla quale era personalmente comparso, aveva dichiarato di essere privo di stabile occupazione e di convivere con l'attuale compagna anch'essa disoccupata (v. verbale di udienza).
Sulla base degli elementi di giudizio indicati, non potendosi, nel caso di specie, valutare l'esatta posizione reddituale del resistente, quanto alla misura del contributo da porre a suo carico per il mantenimento del figlio, nonostante l'assenza di documentazione reddituale riferibile al primo, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa, non risultando, del resto, verosimile che il resistente sia del tutto privo di capacità patrimoniale.
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, valutato che gli oneri di cura e assistenza del figlio gravano in via esclusiva sulla madre, tenuto, altresì, conto delle difficoltà incontrate dalla ricorrente per ottenere dal resistente il rimborso delle spese sostenute per il minore, con necessità di azionare plurimi giudizi, il Collegio ritiene corretto porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento del figlio comprensivo di ogni spesa (medica, scolastica ecc.) perché da un lato il meccanismo dei rimborsi pro-quota appare nel caso di specie, considerata l'irreperibilità di fatto del resistente, di assai difficile attuazione e perché, dall'altro lato, la madre, in caso di mancato rimborso, dovrebbe continuare a costituirsi titoli giudiziali per le diverse spese, con conseguenti inutili costi e ritardi: pare dunque opportuna una forfettizzazione delle spese, che vengono comprese nell'assegno mensile.
Pertanto, il Tribunale ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile onnicomprensiva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, quella di € 400,00 (quattrocento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Va, altresì, previsto che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente volta a porre a carico della nonna paterna sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in caso di inadempimento del Parte_2 padre, dovendo la relativa domanda essere, eventualmente, formulata in via autonoma in apposito giudizio e posto che, in ogni caso, l'obbligo degli ascendenti è sussidiario rispetto a quello dei genitori ed investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado.
Sulla domanda di mantenimento per sé della ricorrente
La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 300,00 da porre a carico del resistente, adducendo la sopravvenuta sua situazione di disoccupazione a seguito del licenziamento subito.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non vi siano le condizioni per il riconoscimento del richiesto mantenimento vista l'assenza di prova in ordine al tenore di vita coniugale e alla disparità reddituale esistente tra i coniugi pagina 5 di 7 e considerato che, pacificamente, la ricorrente è dotata di capacità lavorativa, come dimostrato nel corso del giudizio in cui ha svolto regolare attività, sia pure tramite contratti a termine ovvero come colf, e al momento sta in ogni caso percependo l'indennità di disoccupazione.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite va considerata la soccombenza prevalente del resistente, posto che la soccombenza della ricorrente è limitata alla domanda di mantenimento per sé e di condanna della nonna paterna a versare il mantenimento per il minore. Risulta, dunque, corretta la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna del resistente, soccombente, a rifondere all'attrice la rimanente quota di due terzi, che viene liquidata, in dispositivo, in base all'attività defensionale in concreto espletata. La condanna va pronunciata a favore dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione delle spese avviene in dispositivo senza riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, che riguarda il solo compenso da liquidare al difensore. Il Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della Suprema Corte che, innovando rispetto al precedente, ha precisato che non deve esserci coincidenza tra quanto l'Erario paga al difensore (i cui compensi devono essere dimezzati ai sensi della predetta norma) e quanto la parte soccombente deve versare allo Stato, osservando quanto segue: "Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 30.10.2023 al Tribunale di Pavia, così decide:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Inverno e Parte_1 CP_1
Monteleone in data 20.9.2014 (matrimonio trascritto al Comune di Inverno e Monteleone, parte I, Registro degli atti di matrimonio anno 2014);
3) addebita la separazione a CP_1
4) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Inverno e Monteleone di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa con delega esclusiva a quest'ultima per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, la salute e la residenza;
pagina 6 di 7 6) conferma l'incarico ai servizi sociali competenti demandando agli stessi il compito di mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare e proseguire con gli interventi in atto, in particolare con il supporto psicologico al minore, come indicato nelle ultime relazioni trasmesse;
7) dispone che l'eventuale ripresa degli incontri padre-figlio avvenga in forma protetta in base a tempi e modalità da concordare con i servizi sociali, secondo quanto indicato in motivazione;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile, comprensiva di ogni spesa, di € 400,00
(quattrocento,00), da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a dicembre 2024;
9) dispone che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
10) rigetta la domanda della ricorrente volta a porre a carico della nonna paterna l'obbligo di versare il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal resistente, in caso di suo inadempimento;
11) rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
12) compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
la restante quota, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
[...] rimborso spese generali nella misura del 15 %;
Dispone che la Cancelleria comunichi questa sentenza ai servizi sociali competenti per il Comune di Lodi
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2023
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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