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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5654 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Valenti, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione con provvedimento del 4.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.08.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale con addebito al marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Grottaferrata (RM) il 15.02.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (5.03.2006), (19.05.2008) e (4.01.2012). Per_1 Per_2 Per_3 In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva che:
“1. sia dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per grave violazione dei doveri coniugali;
2. l'abitazione adibita a residenza coniugale corrente in Grottaferrata, alla via XXVI
Maggio, 67 sia assegnata alla moglie che vi abiterà con le figlie unitamente ai beni mobili che la corredano, dando atto che il marito ha già lasciato la predetta abitazione portando con se gli oggetti personali.
3. le minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 54/2006, vengono affidati congiuntamente ai coniugi con collocazione presso la casa coniugale in
Grottaferrata alla via XXIV Maggio 67;
4. il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo assenso della sig.ra ed in ogni caso durante il periodo che va dal 15 settembre al 15 Parte_1
giugno il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 21.30, prelevandole dalla scuola e riconducendole presso la casa materna, mentre nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre sempre il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 21.30 prelevandole però, stante la sospensione dell'attività scolastica, presso la casa materna ed ivi riconducendole, nonché a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle ore 19.30, prelevandole dalla casa materna ed ivi riconducendole;
5. ai fini del mantenimento delle minori, il padre corrisponderà alla sig.ra
[...] presso il di lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1000,00 ( mille,00) Parte_1
per ciascun figlio. Il versamento potrà essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora comunicherà al marito;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT;
6. il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese per vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici;
7. le spese relative alle minori, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, nello specifico:
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
− scolastiche ovvero libri scolastici, buoni pasto, tasse per iscrizione a scuole pubbliche o rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
− spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la necessaria attrezzatura;
− spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche.
− Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN.
8. l'esercizio della potestà genitoriale sulle figlie rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
9. le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre con la madre, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, così la Pasqua ed il
Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dalle figlie per metà con un genitore e per la restante parte con l'altro, salvo diverso accordo;
10. durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se i figli per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo, ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo lettera raccomandata e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove le minori verranno condotte;
11. le minori non potranno recarsi all'estero se non previo consenso reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che le accompagna comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerli;
12. il giorno del compleanno delle minori i genitori le terranno con sé l'uno dalle 16.00 alle
22.00, l'altro dalle 10.00 alle 16.00 in modo alternato negli anni.
13. durante il periodo scolastico in caso di scioperi, assemblee ed altre cause che determinino la sospensione dell'attività scolastica le minori trascorreranno la mattinata con il padre o con la madre in modo alternato;
14. il marito corrisponderà per il mantenimento della moglie la somma di euro 1000,00 mensili entro il 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi secondo Istat.
Con salvezza di ogni diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2021 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva anch'egli Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, formulando le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Grottaferrata (RM) alla Via XXIV Maggio n.67, è assegnata in uso al padre che vi vivrà assieme alle figlie;
la moglie se ne allontanerà, asportando tutti gli effetti personali. Per_
3) Le figlie minori, , e saranno affidate in via esclusiva al padre Per_2 Persona_4 presso il quale saranno collocate in via prevalente nell'abitazione in Grottaferrata (RM) alla
Via XXIV Maggio n.67;
4) La IG.ra potrà vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana Parte_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 20, previo accordo con il IG. con CP_1
riaccompagnamento presso la casa paterna;
5) La madre avrà con sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera quando le riaccompagnerà dal padre, escludendo il pernotto finché non sarà valutata la capacità genitoriale della IG.ra mezzo CTU. Parte_1
Per_ 6) Durante le vacanze natalizie, , e trascorreranno, ad anni Per_2 Persona_4 alterni, con l'un genitore la sera del 24 dicembre, con l'altro il periodo dal 25 dicembre alle ore
11 al 31 dicembre alle ore 11 della mattina ed il periodo dal 31 dicembre dopo le 11 al 06 gennaio sera per cena con l'altro, scambiandosi i giorni per l'anno successivo: per il 24 dicembre 2021 le minori saranno con il padre per l'ora di cena e senza pernotto;
Per_ 7) per quanto attiene le vacanze pasquali, , e trascorreranno tre Per_2 Persona_4
giorni comprendenti la Santa Pasqua fino alle 21 con il padre e tre giorni comprendenti il
Lunedì in Albis dalle 11 con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo;
8) durante le vacanze estive, la IG.ra potrà tenere con sé le figlie per 7 giorni Parte_1
consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto;
9) La IG.ra corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € Parte_1
750,00 al IG. o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà, entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Velletri;
10) I coniugi si prestano fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità, per quanto occorrer possa. In via subordinata, nell'inauspicata ipotesi in cui le minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, all'esito dell'esame delle risultanze della CTU, le condizioni siano così stabilite:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La villa di proprietà della società , sita in Parte_2
Grottaferrata (RM) alla Via XXIV Maggio n.67, è assegnata in uso alla madre che vi vivrà assieme alle figlie;
il padre se ne allontanerà, asportando tutti gli effetti personali, tenendo presente la proprietà dell'immobile come esposto in narrativa;
Per_ 3) Le figlie minori , e saranno affidate congiuntamente ad Per_2 Persona_4 entrambi i genitori con collocamento in via prevalente presso la madre nell'abitazione in
Grottaferrata (RM) alla Via Nicola Martellotta n.10;
4) Il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana CP_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 20, previo accordo con la IG.ra con Parte_1
riaccompagnamento presso la casa materna con possibilità di pernotto;
5) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con la madre la sera del 24 dicembre, con il padre il periodo dal 25 dicembre alle ore 11 al 31 dicembre alle ore
11 della mattina ed il periodo dal 31 dicembre dopo le 11 al 06 gennaio sera per cena con la madre, scambiandosi i giorni per l'anno successivo;
Per_ 6) Per quanto attiene le vacanze pasquali, , e trascorreranno tre Per_2 Persona_4
giorni comprendenti la Santa Pasqua fino alle 21 con il padre e tre giorni comprendenti il
Lunedì in Albis dalle 11 con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo;
7) Durante le vacanze estive, il IG. potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni CP_1
consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto;
8) Il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € CP_1
600,00 alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà;
9) I coniugi si prestano fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità, per quanto occorrer possa.”
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 27.01.2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c. Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con istanza depositata in data 22.07.2022 chiedeva, ai sensi dell'art. 709, Controparte_1
comma 4, c.p.c. la modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti ed il relativo sub- procedimento si definiva con ordinanza emessa in data 23.12.2022.
Con sentenza non definitiva n. 1913/2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more della fase istruttoria i coniugi raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale nei seguenti termini:
“1) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori. continuerà Per_3 Per_2 Per_2
Per_ a vivere unitamente alla sorella più grande , maggiorenne, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione di Grottaferrata, Via Nicola Martellotta n.10, mentre con Per_3 collocazione presso l'abitazione della madre in Grottaferrata, Via XXIV Maggio n. 67. Ciascun genitore avrà la facoltà, previo accordo, di vedere la figlia collocata presso l'altro, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze della medesima. In caso di disaccordo il genitore non collocatario avrà con sé le figlie minori nei fine settimana, alternandoli con l'altro, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica;
un giorno a settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 21,30, allorchè la riaccompagnerà presso la casa del genitore collocatario;
due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, nel periodo che concorderà con l'altro genitore entro il mese di maggio;
il 24 o il 25 dicembre di ogni anno, alternando con l'altro così come il restante periodo di ferie natalizie, dal 26/12 al 31/12 e dal
1/1 al 6/1, salvo diversi accordi tra i coniugi;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno un periodo che comprenda la domenica pasquale o il lunedì dell'GE
(Pasquetta); le festività del 1^ maggio e del 1^ novembre, alternando di anno in anno, quelle del
25 aprile e del 2 giugno;
il compleanno delle figlie ad anni alterni;
2) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli indirizzi dove dimoreranno con le figlie nel periodo estivo ed a consentirne il contatto telefonico quotidiano;
3) In caso di malattia o di malessere di rilievo delle figlie, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente per mezzo del telefono l'altro genitore al fine di garantire la presenza e concordare, senza indugio, le necessarie iniziative da intraprendere, garantendogli in ogni caso l'accesso alla documentazione medica completa;
4) I genitori s'impegnano a partecipare entrambi, con il limite di eventuali impedimenti lavorativi, a tutti gli eventi di rilievo nella vita scolastica, extrascolastica e religiosa delle figlie minori;
5) Il marito corrisponderà alla moglie la somma di € 300,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , e provvederà al mantenimento diretto delle figlie Per_3
e presso di lui collocate. Il contributo economico corrisposto dal marito per il Per_2
mantenimento della figlia dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, con Per_3
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) la casa familiare di Grottaferrata, Via XXIV Maggio, 67, distinta al Catasto fabbricati del
Comune di Grottaferrata al foglio 7, particella 505, sub 502, cat. A/7, classe 4, vani 12,5, rendita catastale 2.291,78 (villa) foglio 7, particella 833, sub 501, cat. A/4, classe 01, vani 2,5, rendita catastale 161, 39 (dependance); foglio 7, particelle 3255 e 3280 distinti al Catasto terreni (corte esclusiva e terreni) è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto e sarà posta in vendita non appena sarà disponibile la sentenza che omologa le condizioni di separazione. Le parti convengono che con il prezzo ricavato dalla vendita, il sig. CP_1 si impegna ed obbliga ad acquistare un'abitazione da intestare alla sig.ra
[...] [...] del valore approssimativo di € 250.000,00. Detto accordo patrimoniale costituisce Parte_1
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. In alternativa la sig.ra otrà scegliere di avere il corrispettivo in denaro;
Parte_1
7) La sig.ra si impegna ed obbliga a cedere il proprio diritto di proprietà Parte_1
sulla casa di IL (Roma), Via Piana, 13 censita in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, particella 295, sub 9 graffato con il sub 12, cat. A/2, classe 2, vani 5, rendita catastale
198,84, alla figlia , mantenendo a proprio favore il diritto di abitazione. Il sig. Per_3 CP_1 si impegna ed obbliga a cancellare l'iscrizione ipotecaria su detto immobile. Detto
[...]
accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) le spese straordinarie, da concordarsi previamente tra i coniugi, scolastiche, sanitarie, ludico-formative e sportive delle figlie saranno sostenute dai coniugi in parti uguali come da
Protocollo del Tribunale di Velletri;
9) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno adottate da ciascuno dei genitori nel relativo periodo di spettanza e convivenza con le figlie;
10) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i proventi del lavoro personale;
11) le parti si impegnano a rimettere reciprocamente ed accettare le denunce-querele sporte;
12) la moto AR SO sarà trasferita a mezzo della procedura di pignoramento mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Velletri di cui al N. R.G.E. 2409/2024 al sig.
il quale con l'assegnazione della medesima dichiarerà di rinunciare a tutti i Controparte_1
Per_ crediti scaduti per mantenimento delle figlie e a carico della moglie fino alla Per_2
sentenza che omologa le suddette condizioni. La sig.ra a sua volta, dichiara che Parte_1
nulla deve avere a titolo di mantenimento della minore . Per_3
PIANO GENITORIALE
I genitori di e intendono integrare la disciplina dei loro assetti personali e Per_2 Per_3
patrimoniali di cui sopra, con una serie di impegni da loro concordati al fine di mantenere una comunicazione funzionale ed essere allo stesso tempo collaborativi, avendo il precipuo interesse che le minori sviluppino con la crescita le proprie attitudini. Per loro volontà tale piano dovrà essere attuato nel principio interesse di una crescita armoniosa e rispettosa di e , Per_2 Per_3
favorendo le loro inclinazioni e aspettative e, pertanto, i medesimi dichiarano espressamente:
- di voler eseguire puntualmente ed esattamente le condizioni di separazione convenute ed il piano genitoriale;
- di contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano le figlie;
- di condividere con l'altro genitore tutte le informazioni che riguardano le figlie (scuola, università, insegnanti, amici, attività, ecc.);
- di essere flessibili e sostenere la relazione delle figlie con l'altro genitore, che non dovrà mai essere squalificato, né dovrà essere controllato nella comunicazione tra lo stesso e le figlie, evitando anche inutili quanto non costruttive interferenze nella costruzione del rapporto interpersonale;
- e avranno diritto alla bigenitorialità che nell'accordo dei coniugi dovrà Per_2 Per_3
consistere, nello specifico, nello sviluppo di una relazione significativa con entrambi i genitori, nell'evitare qualsiasi forma di coinvolgimento in loro discussioni, nel non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro e non essere usate come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
SALUTE
- i coniugi concordano di avvalersi dell'assistenza pediatrica pubblica, continuando a far seguire e dagli specialisti che le hanno attualmente in cura. Nel caso in cui Per_2 Per_3 dovessero insorgere particolari patologie o necessari accertamenti clinici, i coniugi sin da ora concordano di avvalersi di specialisti privati, suddividendosi la spesa;
- i genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche;
- in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
Per_
- il genitore che programma gli appuntamenti per e/o informerà l'altro genitore Per_2 non appena avrà la data e il luogo in modo tale da garantire all'altro la possibilità di partecipare, anche da remoto;
FORMAZIONE DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE
- ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, all'università, alla salute e alla sicurezza delle figlie e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e con qualsiasi operatore/institore che si occupi delle ragazze. L'accesso alle informazioni di natura didattica delle minori è garantito dalla possibilità per entrambi di consultare il registro elettronico tramite piattaforma resa disponibile dalla scuola, di cui entrambi dichiarano di aver già le credenziali;
- frequenta il terzo anno del Liceo Classico Linguistico Scienze Umane e Sociali Per_2
“Marco Tullio Cicerone” di AS e LA frequenta la seconda media inferiore dell'Istituto
“Giovanni Falcone” di Grottaferrata.
- i genitori si impegnano a garantire a e il supporto necessario nello studio ed Per_2 Per_3
a valutare l'eventuale ricorso a insegnanti e tutor per il sostegno e l'approfondimento in caso di necessità;
- Entrambe i genitori devono assicurarsi della sicurezza informatica e digitale, non devono essere pubblicate foto o video su siti internet e social network senza il consenso di entrambe i genitori;
- i genitori sono d'accordo che e seguiranno la religione cattolica o scelgano Per_2 Per_3 autonomamente qualsiasi forma di fede religiosa, nel rispetto dell'integrità fisica e morale;
- entrambi i genitori, previo accordo sulla spesa straordinaria, possono iscrivere la minori e permettergli di partecipare ad attività extra-curriculari laddove e mostreranno Per_2 Per_3
maggiore inclinazione o che sceglieranno con suddivisione della spesa. INCONTRI, VISITE E TEMPO LIBERO
- il genitore collocatario accompagnerà le minori alle attività e provvederà a tutte le sue necessità;
- quando e si sposteranno da una casa all'altra è utile che portino con sé una Per_2 Per_3
nota di accompagnamento che includa le informazioni necessarie per la somministrazione di farmaci con i relativi dosaggi, i compiti da svolgere a casa ed i progetti scolastici, le attività ludico-formative, nonché sportive con il relativo equipaggiamento, gli appuntamenti con i relativi orari;
- il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali della figlia collocata presso di lui;
- ogni genitore si assicurerà che le figlie abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore;
- il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia presso l'abitazione del genitore collocatario, aspettandola al portone d'ingresso dell'edificio. Alla fine della frequentazione il genitore riaccompagnerà la minore presso il portone, assicurandosi della presenza dell'altro genitore in casa ed evitando che la medesima entri da sola, quanto meno fino a quando non sarà più grande;
- se un genitore ha più di 60 minuti di ritardo, senza alcun preavviso o preavvisi la propria presenza oltre le due ore, il genitore che ha con sé la figlia potrà fare altri piani con lei, salvo che il ritardo non sia al medesimo imputabile;
- questo accordo può essere modificato. Le modifiche possono essere effettuate in forma scritta, firmate da entrambe le parti.”.
In ragione di ciò, con provvedimento del 4.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle nome imperative e all'ordine pubblico, possano essere posta a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5654/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti di cui in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5654 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Valenti, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione con provvedimento del 4.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.08.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale con addebito al marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Grottaferrata (RM) il 15.02.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le figlie (5.03.2006), (19.05.2008) e (4.01.2012). Per_1 Per_2 Per_3 In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva che:
“1. sia dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per grave violazione dei doveri coniugali;
2. l'abitazione adibita a residenza coniugale corrente in Grottaferrata, alla via XXVI
Maggio, 67 sia assegnata alla moglie che vi abiterà con le figlie unitamente ai beni mobili che la corredano, dando atto che il marito ha già lasciato la predetta abitazione portando con se gli oggetti personali.
3. le minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 54/2006, vengono affidati congiuntamente ai coniugi con collocazione presso la casa coniugale in
Grottaferrata alla via XXIV Maggio 67;
4. il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo assenso della sig.ra ed in ogni caso durante il periodo che va dal 15 settembre al 15 Parte_1
giugno il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 21.30, prelevandole dalla scuola e riconducendole presso la casa materna, mentre nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre sempre il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 21.30 prelevandole però, stante la sospensione dell'attività scolastica, presso la casa materna ed ivi riconducendole, nonché a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle ore 19.30, prelevandole dalla casa materna ed ivi riconducendole;
5. ai fini del mantenimento delle minori, il padre corrisponderà alla sig.ra
[...] presso il di lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1000,00 ( mille,00) Parte_1
per ciascun figlio. Il versamento potrà essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora comunicherà al marito;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT;
6. il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese per vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici;
7. le spese relative alle minori, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, nello specifico:
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
− scolastiche ovvero libri scolastici, buoni pasto, tasse per iscrizione a scuole pubbliche o rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
− spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la necessaria attrezzatura;
− spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche.
− Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN.
8. l'esercizio della potestà genitoriale sulle figlie rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
9. le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre con la madre, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, così la Pasqua ed il
Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dalle figlie per metà con un genitore e per la restante parte con l'altro, salvo diverso accordo;
10. durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se i figli per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo, ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo lettera raccomandata e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove le minori verranno condotte;
11. le minori non potranno recarsi all'estero se non previo consenso reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che le accompagna comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerli;
12. il giorno del compleanno delle minori i genitori le terranno con sé l'uno dalle 16.00 alle
22.00, l'altro dalle 10.00 alle 16.00 in modo alternato negli anni.
13. durante il periodo scolastico in caso di scioperi, assemblee ed altre cause che determinino la sospensione dell'attività scolastica le minori trascorreranno la mattinata con il padre o con la madre in modo alternato;
14. il marito corrisponderà per il mantenimento della moglie la somma di euro 1000,00 mensili entro il 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi secondo Istat.
Con salvezza di ogni diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2021 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva anch'egli Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, formulando le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Grottaferrata (RM) alla Via XXIV Maggio n.67, è assegnata in uso al padre che vi vivrà assieme alle figlie;
la moglie se ne allontanerà, asportando tutti gli effetti personali. Per_
3) Le figlie minori, , e saranno affidate in via esclusiva al padre Per_2 Persona_4 presso il quale saranno collocate in via prevalente nell'abitazione in Grottaferrata (RM) alla
Via XXIV Maggio n.67;
4) La IG.ra potrà vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana Parte_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 20, previo accordo con il IG. con CP_1
riaccompagnamento presso la casa paterna;
5) La madre avrà con sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera quando le riaccompagnerà dal padre, escludendo il pernotto finché non sarà valutata la capacità genitoriale della IG.ra mezzo CTU. Parte_1
Per_ 6) Durante le vacanze natalizie, , e trascorreranno, ad anni Per_2 Persona_4 alterni, con l'un genitore la sera del 24 dicembre, con l'altro il periodo dal 25 dicembre alle ore
11 al 31 dicembre alle ore 11 della mattina ed il periodo dal 31 dicembre dopo le 11 al 06 gennaio sera per cena con l'altro, scambiandosi i giorni per l'anno successivo: per il 24 dicembre 2021 le minori saranno con il padre per l'ora di cena e senza pernotto;
Per_ 7) per quanto attiene le vacanze pasquali, , e trascorreranno tre Per_2 Persona_4
giorni comprendenti la Santa Pasqua fino alle 21 con il padre e tre giorni comprendenti il
Lunedì in Albis dalle 11 con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo;
8) durante le vacanze estive, la IG.ra potrà tenere con sé le figlie per 7 giorni Parte_1
consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto;
9) La IG.ra corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di € Parte_1
750,00 al IG. o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà, entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Velletri;
10) I coniugi si prestano fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità, per quanto occorrer possa. In via subordinata, nell'inauspicata ipotesi in cui le minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, all'esito dell'esame delle risultanze della CTU, le condizioni siano così stabilite:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La villa di proprietà della società , sita in Parte_2
Grottaferrata (RM) alla Via XXIV Maggio n.67, è assegnata in uso alla madre che vi vivrà assieme alle figlie;
il padre se ne allontanerà, asportando tutti gli effetti personali, tenendo presente la proprietà dell'immobile come esposto in narrativa;
Per_ 3) Le figlie minori , e saranno affidate congiuntamente ad Per_2 Persona_4 entrambi i genitori con collocamento in via prevalente presso la madre nell'abitazione in
Grottaferrata (RM) alla Via Nicola Martellotta n.10;
4) Il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana CP_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 20, previo accordo con la IG.ra con Parte_1
riaccompagnamento presso la casa materna con possibilità di pernotto;
5) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con la madre la sera del 24 dicembre, con il padre il periodo dal 25 dicembre alle ore 11 al 31 dicembre alle ore
11 della mattina ed il periodo dal 31 dicembre dopo le 11 al 06 gennaio sera per cena con la madre, scambiandosi i giorni per l'anno successivo;
Per_ 6) Per quanto attiene le vacanze pasquali, , e trascorreranno tre Per_2 Persona_4
giorni comprendenti la Santa Pasqua fino alle 21 con il padre e tre giorni comprendenti il
Lunedì in Albis dalle 11 con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo;
7) Durante le vacanze estive, il IG. potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni CP_1
consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto;
8) Il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € CP_1
600,00 alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà;
9) I coniugi si prestano fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità, per quanto occorrer possa.”
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 27.01.2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c. Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con istanza depositata in data 22.07.2022 chiedeva, ai sensi dell'art. 709, Controparte_1
comma 4, c.p.c. la modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti ed il relativo sub- procedimento si definiva con ordinanza emessa in data 23.12.2022.
Con sentenza non definitiva n. 1913/2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more della fase istruttoria i coniugi raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale nei seguenti termini:
“1) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori. continuerà Per_3 Per_2 Per_2
Per_ a vivere unitamente alla sorella più grande , maggiorenne, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione di Grottaferrata, Via Nicola Martellotta n.10, mentre con Per_3 collocazione presso l'abitazione della madre in Grottaferrata, Via XXIV Maggio n. 67. Ciascun genitore avrà la facoltà, previo accordo, di vedere la figlia collocata presso l'altro, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze della medesima. In caso di disaccordo il genitore non collocatario avrà con sé le figlie minori nei fine settimana, alternandoli con l'altro, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica;
un giorno a settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 21,30, allorchè la riaccompagnerà presso la casa del genitore collocatario;
due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, nel periodo che concorderà con l'altro genitore entro il mese di maggio;
il 24 o il 25 dicembre di ogni anno, alternando con l'altro così come il restante periodo di ferie natalizie, dal 26/12 al 31/12 e dal
1/1 al 6/1, salvo diversi accordi tra i coniugi;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno un periodo che comprenda la domenica pasquale o il lunedì dell'GE
(Pasquetta); le festività del 1^ maggio e del 1^ novembre, alternando di anno in anno, quelle del
25 aprile e del 2 giugno;
il compleanno delle figlie ad anni alterni;
2) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli indirizzi dove dimoreranno con le figlie nel periodo estivo ed a consentirne il contatto telefonico quotidiano;
3) In caso di malattia o di malessere di rilievo delle figlie, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente per mezzo del telefono l'altro genitore al fine di garantire la presenza e concordare, senza indugio, le necessarie iniziative da intraprendere, garantendogli in ogni caso l'accesso alla documentazione medica completa;
4) I genitori s'impegnano a partecipare entrambi, con il limite di eventuali impedimenti lavorativi, a tutti gli eventi di rilievo nella vita scolastica, extrascolastica e religiosa delle figlie minori;
5) Il marito corrisponderà alla moglie la somma di € 300,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , e provvederà al mantenimento diretto delle figlie Per_3
e presso di lui collocate. Il contributo economico corrisposto dal marito per il Per_2
mantenimento della figlia dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, con Per_3
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) la casa familiare di Grottaferrata, Via XXIV Maggio, 67, distinta al Catasto fabbricati del
Comune di Grottaferrata al foglio 7, particella 505, sub 502, cat. A/7, classe 4, vani 12,5, rendita catastale 2.291,78 (villa) foglio 7, particella 833, sub 501, cat. A/4, classe 01, vani 2,5, rendita catastale 161, 39 (dependance); foglio 7, particelle 3255 e 3280 distinti al Catasto terreni (corte esclusiva e terreni) è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto e sarà posta in vendita non appena sarà disponibile la sentenza che omologa le condizioni di separazione. Le parti convengono che con il prezzo ricavato dalla vendita, il sig. CP_1 si impegna ed obbliga ad acquistare un'abitazione da intestare alla sig.ra
[...] [...] del valore approssimativo di € 250.000,00. Detto accordo patrimoniale costituisce Parte_1
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. In alternativa la sig.ra otrà scegliere di avere il corrispettivo in denaro;
Parte_1
7) La sig.ra si impegna ed obbliga a cedere il proprio diritto di proprietà Parte_1
sulla casa di IL (Roma), Via Piana, 13 censita in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, particella 295, sub 9 graffato con il sub 12, cat. A/2, classe 2, vani 5, rendita catastale
198,84, alla figlia , mantenendo a proprio favore il diritto di abitazione. Il sig. Per_3 CP_1 si impegna ed obbliga a cancellare l'iscrizione ipotecaria su detto immobile. Detto
[...]
accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) le spese straordinarie, da concordarsi previamente tra i coniugi, scolastiche, sanitarie, ludico-formative e sportive delle figlie saranno sostenute dai coniugi in parti uguali come da
Protocollo del Tribunale di Velletri;
9) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno adottate da ciascuno dei genitori nel relativo periodo di spettanza e convivenza con le figlie;
10) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i proventi del lavoro personale;
11) le parti si impegnano a rimettere reciprocamente ed accettare le denunce-querele sporte;
12) la moto AR SO sarà trasferita a mezzo della procedura di pignoramento mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Velletri di cui al N. R.G.E. 2409/2024 al sig.
il quale con l'assegnazione della medesima dichiarerà di rinunciare a tutti i Controparte_1
Per_ crediti scaduti per mantenimento delle figlie e a carico della moglie fino alla Per_2
sentenza che omologa le suddette condizioni. La sig.ra a sua volta, dichiara che Parte_1
nulla deve avere a titolo di mantenimento della minore . Per_3
PIANO GENITORIALE
I genitori di e intendono integrare la disciplina dei loro assetti personali e Per_2 Per_3
patrimoniali di cui sopra, con una serie di impegni da loro concordati al fine di mantenere una comunicazione funzionale ed essere allo stesso tempo collaborativi, avendo il precipuo interesse che le minori sviluppino con la crescita le proprie attitudini. Per loro volontà tale piano dovrà essere attuato nel principio interesse di una crescita armoniosa e rispettosa di e , Per_2 Per_3
favorendo le loro inclinazioni e aspettative e, pertanto, i medesimi dichiarano espressamente:
- di voler eseguire puntualmente ed esattamente le condizioni di separazione convenute ed il piano genitoriale;
- di contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano le figlie;
- di condividere con l'altro genitore tutte le informazioni che riguardano le figlie (scuola, università, insegnanti, amici, attività, ecc.);
- di essere flessibili e sostenere la relazione delle figlie con l'altro genitore, che non dovrà mai essere squalificato, né dovrà essere controllato nella comunicazione tra lo stesso e le figlie, evitando anche inutili quanto non costruttive interferenze nella costruzione del rapporto interpersonale;
- e avranno diritto alla bigenitorialità che nell'accordo dei coniugi dovrà Per_2 Per_3
consistere, nello specifico, nello sviluppo di una relazione significativa con entrambi i genitori, nell'evitare qualsiasi forma di coinvolgimento in loro discussioni, nel non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro e non essere usate come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
SALUTE
- i coniugi concordano di avvalersi dell'assistenza pediatrica pubblica, continuando a far seguire e dagli specialisti che le hanno attualmente in cura. Nel caso in cui Per_2 Per_3 dovessero insorgere particolari patologie o necessari accertamenti clinici, i coniugi sin da ora concordano di avvalersi di specialisti privati, suddividendosi la spesa;
- i genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche;
- in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
Per_
- il genitore che programma gli appuntamenti per e/o informerà l'altro genitore Per_2 non appena avrà la data e il luogo in modo tale da garantire all'altro la possibilità di partecipare, anche da remoto;
FORMAZIONE DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE
- ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, all'università, alla salute e alla sicurezza delle figlie e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e con qualsiasi operatore/institore che si occupi delle ragazze. L'accesso alle informazioni di natura didattica delle minori è garantito dalla possibilità per entrambi di consultare il registro elettronico tramite piattaforma resa disponibile dalla scuola, di cui entrambi dichiarano di aver già le credenziali;
- frequenta il terzo anno del Liceo Classico Linguistico Scienze Umane e Sociali Per_2
“Marco Tullio Cicerone” di AS e LA frequenta la seconda media inferiore dell'Istituto
“Giovanni Falcone” di Grottaferrata.
- i genitori si impegnano a garantire a e il supporto necessario nello studio ed Per_2 Per_3
a valutare l'eventuale ricorso a insegnanti e tutor per il sostegno e l'approfondimento in caso di necessità;
- Entrambe i genitori devono assicurarsi della sicurezza informatica e digitale, non devono essere pubblicate foto o video su siti internet e social network senza il consenso di entrambe i genitori;
- i genitori sono d'accordo che e seguiranno la religione cattolica o scelgano Per_2 Per_3 autonomamente qualsiasi forma di fede religiosa, nel rispetto dell'integrità fisica e morale;
- entrambi i genitori, previo accordo sulla spesa straordinaria, possono iscrivere la minori e permettergli di partecipare ad attività extra-curriculari laddove e mostreranno Per_2 Per_3
maggiore inclinazione o che sceglieranno con suddivisione della spesa. INCONTRI, VISITE E TEMPO LIBERO
- il genitore collocatario accompagnerà le minori alle attività e provvederà a tutte le sue necessità;
- quando e si sposteranno da una casa all'altra è utile che portino con sé una Per_2 Per_3
nota di accompagnamento che includa le informazioni necessarie per la somministrazione di farmaci con i relativi dosaggi, i compiti da svolgere a casa ed i progetti scolastici, le attività ludico-formative, nonché sportive con il relativo equipaggiamento, gli appuntamenti con i relativi orari;
- il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali della figlia collocata presso di lui;
- ogni genitore si assicurerà che le figlie abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore;
- il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia presso l'abitazione del genitore collocatario, aspettandola al portone d'ingresso dell'edificio. Alla fine della frequentazione il genitore riaccompagnerà la minore presso il portone, assicurandosi della presenza dell'altro genitore in casa ed evitando che la medesima entri da sola, quanto meno fino a quando non sarà più grande;
- se un genitore ha più di 60 minuti di ritardo, senza alcun preavviso o preavvisi la propria presenza oltre le due ore, il genitore che ha con sé la figlia potrà fare altri piani con lei, salvo che il ritardo non sia al medesimo imputabile;
- questo accordo può essere modificato. Le modifiche possono essere effettuate in forma scritta, firmate da entrambe le parti.”.
In ragione di ciò, con provvedimento del 4.02.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle nome imperative e all'ordine pubblico, possano essere posta a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5654/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti di cui in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi