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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10593 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a Palermo in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Scarpulla, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio UE Orlando n. 27, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Tamburello, presso il cui studio a Palermo, via
Carducci n. 2, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. In sede di atti introduttivi entrambe le parti avevano proposto domande di addebito della separazione;
nel corso del giudizio, tuttavia, non hanno articolato specifici mezzi di prova, nè hanno più coltivato le domande, così dimostrando carenza di interesse ed implicita volontà di rinuncia.
3. Il procedimento si è, piuttosto, incentrato sulla valutazione dell'affidamento del figlio minore UE, nato a [...] il [...].
Per riassumere l'evoluzione del lungo ed articolato giudizio, che ha visto anche l'instaurazione di sub-procedimenti, va ricordato che con ordinanza presidenziale del
15/04/2022 veniva previsto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi presso lo Spazio
Neutro, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'onere per il ricorrente di versare alla resistente un contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione del Servizio del 19/07/2022 emergeva l'atteggiamento oppositivo del minore nei confronti del padre, ascrivibile anche all'aspra conflittualità tra i genitori.
Pertanto, con ordinanza del 03/10/2022 il Giudice istruttore dava incarico al Centro di
Psicologia per la Cura dei Legami Familiari dell'Asp di Palermo al fine di avviare un percorso di sostegno e rafforzamento delle capacità genitoriali delle parti nell'esclusivo interesse del figlio minore.
Con relazione del 18/01/2023 il Servizio evidenziava una ripresa dei rapporti padre-figlio e l'assenza di elementi di criticità per UE.
Nel frattempo, interveniva un fatto nuovo, ossia il trasferimento di UE presso la casa del padre ed il rifiuto del medesimo di incontrare la madre.
All'udienza del 11/10/2023 veniva, pertanto, disposto l'ascolto di UE, il quale dichiarava di aver avuto un litigio con la madre e confermava di voler rimanere a vivere con il padre.
Il Giudice istruttore, evidenziando il repentino cambiamento dell'assetto di vita del minore
(che in una prima fase aveva vissuto con la madre e si era rifiutato di vedere il padre, per poi adottare il medesimo copione al contrario), proponeva al ragazzo l'eventuale avvio di un percorso di sostegno ed al contempo sollecitava i genitori a mitigare la conflittualità ed intraprendere un dialogo costruttivo anche per evitare situazioni di polarizzazione ai danni del figlio.
2 Alla successiva udienza le parti aderivano all'individuazione di un professionista privato che li sostenesse nella ricerca di un equilibrio familiare volto al benessere dell'intero nucleo ed il procedimento, pertanto, veniva rinviato.
Nel frattempo, nell'ambito del sub-procedimento di modifica, il Giudice istruttore con ordinanza del 07/05/2024:
- disponeva il mutamento della dimora prevalente del figlio dalla madre al padre,
- prevedeva il diritto di visita della madre due pomeriggi alla settimana ed, a settimane alterne, un week end dal venerdì sera alla domenica sera, secondo modalità che saranno concordate tra le parti, tenuto conto della volontà di UE,
- revocava l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo, via V.53 n. 28, originariamente disposta in favore di , Controparte_1
- poneva a carico di , a decorrere dal mese di novembre 2023 (data di Controparte_1 deposito del ricorso di modifica), l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
- revocava, a decorrere dal mese di novembre 2023, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno previsto con l'ordinanza presidenziale a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Dopodichè, esaurita l'istruttoria e conclusi tutti gli interventi nell'interesse del nucleo, la causa veniva assunta in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce delle dichiarazioni del minore e delle complessive emergenze dell'articolato iter istruttorio, va confermato l'affidamento congiunto di UE ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre secondo quanto sopra previsto.
Il Collegio condivide l'opportunità che l'intero nucleo familiare prosegua il percorso di sostegno al fine di mitigare la conflittualità e creare le condizioni per una serena crescita del minore.
5. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via V. 53 n. 28, va confermata l'ordinanza del Giudice istruttore del 07/05/2024 con cui è stata revocata l'assegnazione della casa alla resistente, la quale ha effettivamente lasciato l'immobile e consegnato le chiavi al ricorrente, come risulta dal verbale di udienza del 10/04/2024.
3 Pertanto, risulta superflua la richiesta formulata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di una controversia con la resistente e la proprietà dell'immobile in capo al padre del ricorrente, che gliel'ha messa già a disposizione.
6. Quanto al mantenimento del minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
(classe 1971) lavora alle dipendenze della società “Alioto s.p.a.”. Parte_1
Dalla documentazione allegata risulta:
- modello 730/2021: reddito € 21.598,00 – imposta netta € 3.175,00;
- certificazione unica 2022: reddito € 21.844,87 – imposta netta € 3.311.06;
- certificazione unica 2023: reddito € 22.061,78 – imposta netta € 2.761,98.
E' proprietario di un immobile sito in via dell'Orsa Minore n. 168.
(classe 1973) esercita la professione di avvocato;
Controparte_1
Dai modelli persone fisiche risulta:
- anno imposta 2019: reddito regime forfetario: € 35.843,00; imposta sostitutiva € 4.925,00;
- anno imposta 2020: reddito regime forfetario: € 34.148,00; imposta sostitutiva € 4.326,00;
- anno imposta 2021: reddito regime forfetario: € 26.380,00; imposta sostitutiva € 3.202,00;
- anno imposta 2022: reddito regime forfetario: € 53.075,00; imposta sostitutiva € 7.460,00;
La stessa vive in un immobile di sua proprietà, gravato da un mutuo con rata mensile di €
365,00 circa al mese;
sostiene, poi, le spese per i contributi alla cassa forense e per il godimento di una stanza di uno studio legale (circostanza non contestata).
La stessa, infine, si è dichiarata disponibile a rinunciare alla sua quota del 50% dell'Assegno unico per il figlio minore.
4 In conclusione, alla luce delle disponibilità reddituali delle parti (di cui va fatta una media degli ultimi anni di imposta), delle proprietà in capo al ricorrente (che può godere anche di quelle dei suoi genitori), degli oneri gravanti sulla resistente e della rinuncia da parte della stessa alla sua quota dell'Assegno unico, ritiene il Tribunale congruo confermare l'assegno di € 300,00 al mese a carico della resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
7. Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione dell'autovettura formulata dal ricorrente;
infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; non è possibile, pertanto, cumulare in un unico processo la domanda di separazione (soggetta al rito camerale) con le domande di divisione di beni immobili, di restituzione di denaro o beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio (soggette a rito ordinario), trattandosi di domande non legate tra loro da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
8. Avuto riguardo alla natura del giudizio, al complessivo esito ed alla reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo in data il 07/08/1971 ) e , C.F._1 Controparte_1
nata a [...] in data [...] ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 14/06/2003.
2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore UE, nato a [...] il [...], con domicilio prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
5 Tribunale del 02/07/2019 ed oltre al 100% dell'Assegno unico, stante la rinuncia della resistente alla sua quota parte.
4) Conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione formulata dal ricorrente.
5) Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di assegnazione dell'autovettura.
6) Compensa interamente le spese processuali.
7) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 44, p. II, serie A, vol. 2297, dell'anno 2003).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10593 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a Palermo in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Scarpulla, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio UE Orlando n. 27, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Tamburello, presso il cui studio a Palermo, via
Carducci n. 2, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. In sede di atti introduttivi entrambe le parti avevano proposto domande di addebito della separazione;
nel corso del giudizio, tuttavia, non hanno articolato specifici mezzi di prova, nè hanno più coltivato le domande, così dimostrando carenza di interesse ed implicita volontà di rinuncia.
3. Il procedimento si è, piuttosto, incentrato sulla valutazione dell'affidamento del figlio minore UE, nato a [...] il [...].
Per riassumere l'evoluzione del lungo ed articolato giudizio, che ha visto anche l'instaurazione di sub-procedimenti, va ricordato che con ordinanza presidenziale del
15/04/2022 veniva previsto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi presso lo Spazio
Neutro, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'onere per il ricorrente di versare alla resistente un contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione del Servizio del 19/07/2022 emergeva l'atteggiamento oppositivo del minore nei confronti del padre, ascrivibile anche all'aspra conflittualità tra i genitori.
Pertanto, con ordinanza del 03/10/2022 il Giudice istruttore dava incarico al Centro di
Psicologia per la Cura dei Legami Familiari dell'Asp di Palermo al fine di avviare un percorso di sostegno e rafforzamento delle capacità genitoriali delle parti nell'esclusivo interesse del figlio minore.
Con relazione del 18/01/2023 il Servizio evidenziava una ripresa dei rapporti padre-figlio e l'assenza di elementi di criticità per UE.
Nel frattempo, interveniva un fatto nuovo, ossia il trasferimento di UE presso la casa del padre ed il rifiuto del medesimo di incontrare la madre.
All'udienza del 11/10/2023 veniva, pertanto, disposto l'ascolto di UE, il quale dichiarava di aver avuto un litigio con la madre e confermava di voler rimanere a vivere con il padre.
Il Giudice istruttore, evidenziando il repentino cambiamento dell'assetto di vita del minore
(che in una prima fase aveva vissuto con la madre e si era rifiutato di vedere il padre, per poi adottare il medesimo copione al contrario), proponeva al ragazzo l'eventuale avvio di un percorso di sostegno ed al contempo sollecitava i genitori a mitigare la conflittualità ed intraprendere un dialogo costruttivo anche per evitare situazioni di polarizzazione ai danni del figlio.
2 Alla successiva udienza le parti aderivano all'individuazione di un professionista privato che li sostenesse nella ricerca di un equilibrio familiare volto al benessere dell'intero nucleo ed il procedimento, pertanto, veniva rinviato.
Nel frattempo, nell'ambito del sub-procedimento di modifica, il Giudice istruttore con ordinanza del 07/05/2024:
- disponeva il mutamento della dimora prevalente del figlio dalla madre al padre,
- prevedeva il diritto di visita della madre due pomeriggi alla settimana ed, a settimane alterne, un week end dal venerdì sera alla domenica sera, secondo modalità che saranno concordate tra le parti, tenuto conto della volontà di UE,
- revocava l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo, via V.53 n. 28, originariamente disposta in favore di , Controparte_1
- poneva a carico di , a decorrere dal mese di novembre 2023 (data di Controparte_1 deposito del ricorso di modifica), l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
- revocava, a decorrere dal mese di novembre 2023, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno previsto con l'ordinanza presidenziale a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Dopodichè, esaurita l'istruttoria e conclusi tutti gli interventi nell'interesse del nucleo, la causa veniva assunta in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce delle dichiarazioni del minore e delle complessive emergenze dell'articolato iter istruttorio, va confermato l'affidamento congiunto di UE ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre secondo quanto sopra previsto.
Il Collegio condivide l'opportunità che l'intero nucleo familiare prosegua il percorso di sostegno al fine di mitigare la conflittualità e creare le condizioni per una serena crescita del minore.
5. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via V. 53 n. 28, va confermata l'ordinanza del Giudice istruttore del 07/05/2024 con cui è stata revocata l'assegnazione della casa alla resistente, la quale ha effettivamente lasciato l'immobile e consegnato le chiavi al ricorrente, come risulta dal verbale di udienza del 10/04/2024.
3 Pertanto, risulta superflua la richiesta formulata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di una controversia con la resistente e la proprietà dell'immobile in capo al padre del ricorrente, che gliel'ha messa già a disposizione.
6. Quanto al mantenimento del minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
(classe 1971) lavora alle dipendenze della società “Alioto s.p.a.”. Parte_1
Dalla documentazione allegata risulta:
- modello 730/2021: reddito € 21.598,00 – imposta netta € 3.175,00;
- certificazione unica 2022: reddito € 21.844,87 – imposta netta € 3.311.06;
- certificazione unica 2023: reddito € 22.061,78 – imposta netta € 2.761,98.
E' proprietario di un immobile sito in via dell'Orsa Minore n. 168.
(classe 1973) esercita la professione di avvocato;
Controparte_1
Dai modelli persone fisiche risulta:
- anno imposta 2019: reddito regime forfetario: € 35.843,00; imposta sostitutiva € 4.925,00;
- anno imposta 2020: reddito regime forfetario: € 34.148,00; imposta sostitutiva € 4.326,00;
- anno imposta 2021: reddito regime forfetario: € 26.380,00; imposta sostitutiva € 3.202,00;
- anno imposta 2022: reddito regime forfetario: € 53.075,00; imposta sostitutiva € 7.460,00;
La stessa vive in un immobile di sua proprietà, gravato da un mutuo con rata mensile di €
365,00 circa al mese;
sostiene, poi, le spese per i contributi alla cassa forense e per il godimento di una stanza di uno studio legale (circostanza non contestata).
La stessa, infine, si è dichiarata disponibile a rinunciare alla sua quota del 50% dell'Assegno unico per il figlio minore.
4 In conclusione, alla luce delle disponibilità reddituali delle parti (di cui va fatta una media degli ultimi anni di imposta), delle proprietà in capo al ricorrente (che può godere anche di quelle dei suoi genitori), degli oneri gravanti sulla resistente e della rinuncia da parte della stessa alla sua quota dell'Assegno unico, ritiene il Tribunale congruo confermare l'assegno di € 300,00 al mese a carico della resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
7. Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione dell'autovettura formulata dal ricorrente;
infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; non è possibile, pertanto, cumulare in un unico processo la domanda di separazione (soggetta al rito camerale) con le domande di divisione di beni immobili, di restituzione di denaro o beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio (soggette a rito ordinario), trattandosi di domande non legate tra loro da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
8. Avuto riguardo alla natura del giudizio, al complessivo esito ed alla reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo in data il 07/08/1971 ) e , C.F._1 Controparte_1
nata a [...] in data [...] ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 14/06/2003.
2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore UE, nato a [...] il [...], con domicilio prevalente presso il padre e con diritto di visita da parte della madre, secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
5 Tribunale del 02/07/2019 ed oltre al 100% dell'Assegno unico, stante la rinuncia della resistente alla sua quota parte.
4) Conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione formulata dal ricorrente.
5) Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di assegnazione dell'autovettura.
6) Compensa interamente le spese processuali.
7) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 44, p. II, serie A, vol. 2297, dell'anno 2003).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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