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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SI EL, Presidente FELTRIN MARIO, Relatore PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 317/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERONA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2015
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12276201400001003000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate SC (all'epoca Equitalia Servizi di SC spa), Ricorrente_1notificava il 1.12.2014 a , titolare dell'omonima impresa individuale cancellata dal registro Imprese in data 18.1.2001, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento allo stesso notificate tra il 2000 ed il 2005, afferenti le annualità 1994, 1996, 1997 e 1998, per un valore complessivo di
€ 282.196,88. Ricorrente_1Il impugnava l'atto de quo avanti la CTP di Verona, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/97:
2) mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Si costituivano in giudizio l' ADE e l'ADER di Verona, contestando puntualmente i due motivi d'impugnazione in relazione alle questioni di rispettiva competenza. Il giudice adito, con sentenza n. 305/2015, respingeva il ricorso, ritenendo il termine prescrizionale del credito decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., a decorrere dalla definitività del ruolo. Tale definitività, secondo i giudici di prime cure, si verifica con la regolare notifica della cartella/ruolo e la mancata impugnazione della stessa da parte del contribuente. Il contribuente impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto, ribadendo le argomentazioni esposte in primo grado. L'appello veniva respinto con sentenza n. 21, depositata il 4.1.2021. La sentenza di secondo grado veniva impugnata dal Ricorrente_1 in Cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza n. 21/2019 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 472/97, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cpc, per avere i giudici del gravame applicato la prescrizione decennale anche alle sanzioni irrogate contestualmente ai tributi ed agli interessi. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23099, depositata il 26.8.2024, accoglieva il ricorso con rinvio. Dichiarava, altresì, cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella relativa all'anno d'imposta 1996 di € 1.326,92. Il Ricorrente_1 deposita, pertanto, atto di riassunzione della causa, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado n. 305/2015. In sede di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Verona, l'ufficio deduce che, pur comparendo tra le parti evocate nel giudizio di rinvio, é rimasto estraneo al giudizio di legittimità poiché il ricorso in Cassazione non é stato allo stesso notificato (trattasi, infatti, di mera intimazione). Conseguentemente, secondo l'ufficio, l'inesistenza della notifica del ricorso in Cassazione avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello limitatamente agli effetti del “decisum” a favore dell'ADE. Si costituisce, altresì, l'ADER, chiedendo il rigetto dell'appello del Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 alla sentenza di primo grado n. 315/2015 va accolto limitatamente al motivo d'impugnazione avente ad oggetto gli interessi disciplinati, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23099/2024, da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4 c.c.. Secondo gli ER, infatti, l' obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Tutte le altre questioni di merito afferenti la definitività dei ruoli, non sottoposte al vaglio della Suprema Corte, rendono definitiva la pretesa impositiva a cui é stata data esecuzione all' ADER da parte dell' ADE di Verona. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del giudizio di rinvio oltreché di quello di legittimità.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, dichiara prescritti gli interessi per il decorso del termine quinquennale. Respinge per il resto. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SI EL, Presidente FELTRIN MARIO, Relatore PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 317/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERONA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2015
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12276201400001003000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate SC (all'epoca Equitalia Servizi di SC spa), Ricorrente_1notificava il 1.12.2014 a , titolare dell'omonima impresa individuale cancellata dal registro Imprese in data 18.1.2001, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento allo stesso notificate tra il 2000 ed il 2005, afferenti le annualità 1994, 1996, 1997 e 1998, per un valore complessivo di
€ 282.196,88. Ricorrente_1Il impugnava l'atto de quo avanti la CTP di Verona, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/97:
2) mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Si costituivano in giudizio l' ADE e l'ADER di Verona, contestando puntualmente i due motivi d'impugnazione in relazione alle questioni di rispettiva competenza. Il giudice adito, con sentenza n. 305/2015, respingeva il ricorso, ritenendo il termine prescrizionale del credito decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., a decorrere dalla definitività del ruolo. Tale definitività, secondo i giudici di prime cure, si verifica con la regolare notifica della cartella/ruolo e la mancata impugnazione della stessa da parte del contribuente. Il contribuente impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto, ribadendo le argomentazioni esposte in primo grado. L'appello veniva respinto con sentenza n. 21, depositata il 4.1.2021. La sentenza di secondo grado veniva impugnata dal Ricorrente_1 in Cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza n. 21/2019 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 472/97, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cpc, per avere i giudici del gravame applicato la prescrizione decennale anche alle sanzioni irrogate contestualmente ai tributi ed agli interessi. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23099, depositata il 26.8.2024, accoglieva il ricorso con rinvio. Dichiarava, altresì, cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella relativa all'anno d'imposta 1996 di € 1.326,92. Il Ricorrente_1 deposita, pertanto, atto di riassunzione della causa, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado n. 305/2015. In sede di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Verona, l'ufficio deduce che, pur comparendo tra le parti evocate nel giudizio di rinvio, é rimasto estraneo al giudizio di legittimità poiché il ricorso in Cassazione non é stato allo stesso notificato (trattasi, infatti, di mera intimazione). Conseguentemente, secondo l'ufficio, l'inesistenza della notifica del ricorso in Cassazione avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello limitatamente agli effetti del “decisum” a favore dell'ADE. Si costituisce, altresì, l'ADER, chiedendo il rigetto dell'appello del Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 alla sentenza di primo grado n. 315/2015 va accolto limitatamente al motivo d'impugnazione avente ad oggetto gli interessi disciplinati, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23099/2024, da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4 c.c.. Secondo gli ER, infatti, l' obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Tutte le altre questioni di merito afferenti la definitività dei ruoli, non sottoposte al vaglio della Suprema Corte, rendono definitiva la pretesa impositiva a cui é stata data esecuzione all' ADER da parte dell' ADE di Verona. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del giudizio di rinvio oltreché di quello di legittimità.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, dichiara prescritti gli interessi per il decorso del termine quinquennale. Respinge per il resto. Spese compensate.