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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 809/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TARDANICO NICOLA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. MAIO ROBERTO
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 11.05.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. 114399 con la quale ha ingiunto il pagamento di Euro
18.506,60 a titolo di sanzioni e oneri accessori, per omesso versamento delle ritenute previdenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83 in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto, in via preliminare, la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento per: mancanza di valida sottoscrizione;
omessa sottoscrizione nei rispettivi atti originali;
omessa indicazione dell'ufficio dell'amministrazione che ha formato gli atti e della circostanza che gli stessi sono conservati, negli archivi informatici, in originale.
Ha aggiunto, in ogni caso, di non avere mai ricevuto l'atto di accertamento n.
1500.05/16/2017.0172147 citato nell'impugnata ordinanza, prodromico alla stessa.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa, avendo provveduto a corrispondere ad CP_ le dovute ritenute previdenziali e assistenziali, nell'ambito della procedura della cd. rottamazione ter, ben prima della ricezione del provvedimento contestato.
Ha chiesto, in via subordinata, di ridurre la sanzione applicata al minimo edittale. CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che le omissioni che avevano dato origine alla sanzione – non contestate – risalivano al periodo
12/2012-11/2013 e risultavano dagli stessi Uniemens trasmessi dalla ricorrente.
Ha sostenuto di aver correttamente notificato l'atto di accertamento delle violazioni e di aver interrotto la prescrizione con una diffida e due avvisi di addebito.
Ha negato l'esistenza dei vizi formali indicati in ricorso, ritenuti in ogni caso irrilevanti.
Ha sottolineato come le sanzioni fossero escluse dalle procedure di cd. rottamazione, relative alle somme di natura contributiva.
Ha sostenuto, infine, di aver applicato correttamente i criteri di quantificazione degli importi dovuti ai sensi dell'art. 11 l. 689/81, chiedendo in ogni caso in via subordinata di rideterminare eventualmente il dovuto in misura non inferiore al minimo edittale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Pacifiche le omissioni contributive che hanno dato origine alla sanzione in contesa, la domanda principale di parte ricorrente non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto si osserva che risultano infondate le censure di carattere formale sollevate con riferimento all'ordinanza ingiunzione e al sotteso atto di accertamento.
Invero:
a) l'art. 3, comma 2, d.lgs. 179/2016 - che consente alle pubbliche amministrazioni di inserire sui documenti prodotti tramite sistemi informatizzati l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - non è affatto stato abrogato dall'art. 64 d.lgs. 179/2016, che ha eliminato solo il comma 1 della norma;
2 b) il richiamo all'omessa sottoscrizione sugli atti originali e all'omesso avviso della disponibilità degli originali stessi presso gli archivi è del tutto inconferente, trattandosi appunto di documenti formati tramite sistemi informatizzati e, dunque, nativi digitali;
c) l'ufficio dell'amministrazione che ha formato gli atti è chiaramente indicato, sia nell'ordinanza ingiunzione che nell'atto di accertamento.
Quanto alle doglianze relative alla mancata notifica dell'atto di accertamento n.
1500.05/06/2017.0172147, le stesse sono smentite dal documento prodotto quale allegato CP_ n. 3 da con riferimento al quale parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione.
In ordine, invece, all'adesione alla procedura di cd. rottamazione ter citata in ricorso, deve rilevarsi come la stessa non risulti rilevante ai fini dell'accoglimento dell'opposizione.
Infatti:
- come puntualmente osservato in memoria, la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 d.l. 119/2018 era esperibile esclusivamente con riferimento a debiti di natura previdenziale (come in effetti è stato fatto dalla ricorrente) e non alle sanzioni derivanti da illeciti;
- il pagamento dei contributi, anche attraverso la procedura speciale, avrebbe potuto determinare l'estinzione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis,
d.l. 463/83, solo laddove avvenuto nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento
(situazione non verificatasi nella fattispecie in esame, ove le istanze di rottamazione sono state presentate tutte oltre il trimestre).
Ne consegue la legittimità della sanzione, in punto di an.
2 - Può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente di riduzione al minimo edittale – come modificato nelle more dall'art. 23 del d.l. 48/2023 – della sanzione applicata.
Considerando i parametri di cui all'art. 11 l. 689/81 (e in particolare la gravità della violazione, l'attività di eliminazione delle conseguenze della stessa e le condizioni economiche dell'autore), non può non rilevarsi: che gli illeciti sono consistiti in omissioni mensili inferiori ai 100 Euro;
che la ricorrente ha aderito, seppur tardivamente, alla procedura di definizione agevolata dei carichi previdenziali;
che la si trova nelle Pt_1 condizioni di accesso al patrocinio a Spese dello Stato.
3 Ne consegue la rideterminazione della sanzione nell'importo di Euro 1660,81.
3 – Le spese di lite, considerato che la domanda proposta in via principale è stata rigettata, mentre è stata accolta la subordinata, con importante rideterminazione della sanzione originariamente applicata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: CP_ in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione applicata da con ordinanza ingiunzione n. OI-000114399 del 23.03.2022 nella misura di Euro
1660,81; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/09/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TARDANICO NICOLA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. MAIO ROBERTO
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 11.05.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. 114399 con la quale ha ingiunto il pagamento di Euro
18.506,60 a titolo di sanzioni e oneri accessori, per omesso versamento delle ritenute previdenziali in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83 in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto, in via preliminare, la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento per: mancanza di valida sottoscrizione;
omessa sottoscrizione nei rispettivi atti originali;
omessa indicazione dell'ufficio dell'amministrazione che ha formato gli atti e della circostanza che gli stessi sono conservati, negli archivi informatici, in originale.
Ha aggiunto, in ogni caso, di non avere mai ricevuto l'atto di accertamento n.
1500.05/16/2017.0172147 citato nell'impugnata ordinanza, prodromico alla stessa.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa, avendo provveduto a corrispondere ad CP_ le dovute ritenute previdenziali e assistenziali, nell'ambito della procedura della cd. rottamazione ter, ben prima della ricezione del provvedimento contestato.
Ha chiesto, in via subordinata, di ridurre la sanzione applicata al minimo edittale. CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che le omissioni che avevano dato origine alla sanzione – non contestate – risalivano al periodo
12/2012-11/2013 e risultavano dagli stessi Uniemens trasmessi dalla ricorrente.
Ha sostenuto di aver correttamente notificato l'atto di accertamento delle violazioni e di aver interrotto la prescrizione con una diffida e due avvisi di addebito.
Ha negato l'esistenza dei vizi formali indicati in ricorso, ritenuti in ogni caso irrilevanti.
Ha sottolineato come le sanzioni fossero escluse dalle procedure di cd. rottamazione, relative alle somme di natura contributiva.
Ha sostenuto, infine, di aver applicato correttamente i criteri di quantificazione degli importi dovuti ai sensi dell'art. 11 l. 689/81, chiedendo in ogni caso in via subordinata di rideterminare eventualmente il dovuto in misura non inferiore al minimo edittale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Pacifiche le omissioni contributive che hanno dato origine alla sanzione in contesa, la domanda principale di parte ricorrente non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto si osserva che risultano infondate le censure di carattere formale sollevate con riferimento all'ordinanza ingiunzione e al sotteso atto di accertamento.
Invero:
a) l'art. 3, comma 2, d.lgs. 179/2016 - che consente alle pubbliche amministrazioni di inserire sui documenti prodotti tramite sistemi informatizzati l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - non è affatto stato abrogato dall'art. 64 d.lgs. 179/2016, che ha eliminato solo il comma 1 della norma;
2 b) il richiamo all'omessa sottoscrizione sugli atti originali e all'omesso avviso della disponibilità degli originali stessi presso gli archivi è del tutto inconferente, trattandosi appunto di documenti formati tramite sistemi informatizzati e, dunque, nativi digitali;
c) l'ufficio dell'amministrazione che ha formato gli atti è chiaramente indicato, sia nell'ordinanza ingiunzione che nell'atto di accertamento.
Quanto alle doglianze relative alla mancata notifica dell'atto di accertamento n.
1500.05/06/2017.0172147, le stesse sono smentite dal documento prodotto quale allegato CP_ n. 3 da con riferimento al quale parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione.
In ordine, invece, all'adesione alla procedura di cd. rottamazione ter citata in ricorso, deve rilevarsi come la stessa non risulti rilevante ai fini dell'accoglimento dell'opposizione.
Infatti:
- come puntualmente osservato in memoria, la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 d.l. 119/2018 era esperibile esclusivamente con riferimento a debiti di natura previdenziale (come in effetti è stato fatto dalla ricorrente) e non alle sanzioni derivanti da illeciti;
- il pagamento dei contributi, anche attraverso la procedura speciale, avrebbe potuto determinare l'estinzione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis,
d.l. 463/83, solo laddove avvenuto nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento
(situazione non verificatasi nella fattispecie in esame, ove le istanze di rottamazione sono state presentate tutte oltre il trimestre).
Ne consegue la legittimità della sanzione, in punto di an.
2 - Può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente di riduzione al minimo edittale – come modificato nelle more dall'art. 23 del d.l. 48/2023 – della sanzione applicata.
Considerando i parametri di cui all'art. 11 l. 689/81 (e in particolare la gravità della violazione, l'attività di eliminazione delle conseguenze della stessa e le condizioni economiche dell'autore), non può non rilevarsi: che gli illeciti sono consistiti in omissioni mensili inferiori ai 100 Euro;
che la ricorrente ha aderito, seppur tardivamente, alla procedura di definizione agevolata dei carichi previdenziali;
che la si trova nelle Pt_1 condizioni di accesso al patrocinio a Spese dello Stato.
3 Ne consegue la rideterminazione della sanzione nell'importo di Euro 1660,81.
3 – Le spese di lite, considerato che la domanda proposta in via principale è stata rigettata, mentre è stata accolta la subordinata, con importante rideterminazione della sanzione originariamente applicata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: CP_ in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione applicata da con ordinanza ingiunzione n. OI-000114399 del 23.03.2022 nella misura di Euro
1660,81; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/09/2025 il Giudice del lavoro
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