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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 10899/2023 R.G. Aff. Cont.
Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura Parte 1
,
speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso come da procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 11. Con ricorso depositato in data 6.12.2023, premetteva che in data 18.5.2023, con sentenza n. 1818/2023 emessa da questo Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, veniva dichiarato il suo diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati alle dipendenze del CP_1 on qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo, nonché il diritto della stessa alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 21, mesi 1 e giorni 20 e collocazione nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023 e con condanna del CP 1 al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione nel quinquennio antecedente alla data del 6.7.2022, previo scomputo delle somme già percepite;
che la sentenza, veniva notificata al CP 1 resistente in data 25.5.2023 e passava in giudicato in data 18.9.2023, come da attestazione della Cancelleria di questo Tribunale di
Foggia Sezione Lavoro, del 5.12.2023; che dalla data di notifica, decorrevano i 120 giorni previsti per legge, ma non veniva data esecuzione spontanea alle decisione.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. condanni il Controparte_1
[...] in persona del CP 2 pro-tempore, legale rappresentante, - a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 13.405,64 quale differenza tra gli stipendi spettanti per le qualifiche ricoperte e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente con decorrenza giuridica dal
13.01.2000 e economica dal 06.07.2017 (somma calcolata sino al 30.09.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, - b) a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 21/27 con decorrenza temporale dal 11.07.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale successiva;
...”.
Vinte le spese di lite. Cont Costituitisi in giudizio, il eccepiva che la sentenza n. 1818/2023 veniva eseguita dall'Istituto
Comprensivo "G. Mendes" di Casalnuovo Monterotaro mediante l'adozione del provvedimento n.
360 del 30.1.2024, con il quale veniva riconosciuta una complessiva anzianità di anni 20 mesi 2 e giorni 13 con inquadramento della ricorrente nella fascia stipendiale 15/20 fino al 28.2.2023 e nella fascia 21/27 dall' 1.3.2023; che il decreto veniva vistato e registrato dalla Controparte_3
[...] e dalla stessa applicato;
che, con la rata di luglio 2024, veniva corrisposta la somma complessiva di euro 6.061,32 a titolo di differenze retributive dovute dall' 1.9.2021 al 28.2.2023.
Contestava, inoltre, i calcoli prospettati dalla parte ricorrente ritenendo che non essendo stati
-
impugnati i decreti di ricostruzione carriera aventi n. 66 del 23/10/2009 e n. 301 del 28/4/2022 - le differenze retributive debbano essere calcolate a decorrere dall'1°.
9.2021 e che, di conseguenza, andava detratta, dal predetto calcolo, la somma di euro 7.343,12 poiché ricadente nell'arco temporale
6.7.2017 31.8.2021; altresì, affermava che doveva essere detratta l'ulteriore somma di euro 1.796,72 calcolata per il periodo 1.3.2023 - 30.9.2023 poiché, con il decreto n. 360 del 30.1.2024 la ricorrente
è stata inquadrata nella fascia 21/27 in forza della riconosciuta anzianità disposta in sentenza.
Ritenuta corretta la somma quantificata a titolo di differenze retributiva, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. Rinviene dall'attuale giudicato l'indiscutibile diritto della ricorrente: 1) ad ottenere una ricostruzione integrale della carriera dal punto di vista giuridico considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati alle dipendenze del CP 1 con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo;
2) vedersi collocata nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023; 3) vedersi riconosciuta una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 dall' 1.9.2021; 4) percepire le differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione quinquennale dichiarata in sentenza.
2.2. Il Controparte_1 ha dedotto e documentato che con decreto n. 360 del
30.01.2024 l'Istituto Comprensivo Statale "G. Mendes" ha provveduto alla ricostruzione carriera della ricorrente attribuendole una anzianità di servizio, alla data del 01.09.2021 di anni 20 mesi 2 e giorni 13 e che, con cedolino paga relativo alla mensilità di luglio 2024, è stata riconosciuta alla parte la somma complessiva di euro 6.061,52 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza del decreto 302 del 2.5.2022 (oggetto dell'impugnativa) ed il successivo decreto 360 del 30.1.2024.
2.3. Giova, tuttavia, evidenziare che la ricostruzione carriera, così come effettuata dall'Amministrazione convenuta, risulta essere difforme a quanto stabilito nella sentenza n.
1818/2023, la quale ha espressamente stabilito il riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 dall' 1.9.2021 e delle differenze retributive dal 6.7.2017.
Vi è però da rilevare che la difesa del CP 1 ha dedotto che con decreto n. 360 del 30.1.2024 in effetti ha provveduto a riconoscere alla Sig.ra Pt 1 alla data del 1/9/2021 - data del passaggio - la complessiva anzianità di anni 20 mesi 2 e giorni 13 inquadrandola nella 3^ fascia stipendiale - 15/20 prevista dal CCNL 6/12/2022 e ha riconosciuto la fascia 21/27 a decorrere dal giorni successivo a tale scadenza e, quindi, con decorrenza 1/3/2023.
Tuttavia ha espressamente dedotto anche: "In questa sede si dichiara che il decreto sarà unicamente riformato per attribuire la corretta anzianità alla data del 1/9/2021, stabilita in sentenza pari ad anni
21 mesi 1 e giorni 20 impropriamente ridotta di n. 1 anno per effetto della sterilizzazione dell'anno
2013, che invece la sentenza ha considerato.".
Pertanto su tale punto di domanda è cessata la res controversa, avendo l'amministrazione riconosciuto l'anzianità specificatamente pretesa da parte attrice e manifestato il suo intento di uniformarsi, anche se non ha dato prova in giudizio di averlo fatto, sicché vi è condanna ad eseguire il giudicato con attribuzione di anni 21 mesi 1 e giorni 20 di anzianità.
Quanto invece alle differenze retributive, si rileva che l'istante ha quantificato le stesse in €. 13.405,64 dal 06.07.2017 al 30.09.2023 al lordo, oltre accessori di legge e per sentenza dalle singole scadenze al saldo effettivo, come dal seguente specifico conteggio (doc. 6): Allegato C
1
2
LA SE - elaborazione differenze dal 6 luglio 2017 al 30 settembre 2023
Importi mensili Differenza Mensilità Anno Spettante erogato mensile
Tuglio 1.203,74 1.203,74 0,00
1.444,49 1.444,49 0,00 agosto settembre 1.444,49 1.444,49 0,00 ottobre 1.444,49 1.444,49 0,00 novembre 1.444,49 1.444,49 0,00 dicembre 1.444,49 1.444,49 0,00
49,08 Tredicesima 1.444,49 1.395,40
Gennaio 1.444,49 1.444,49 0,00 febbraio 1.444,49 1.444,49 0,00
marzo 1.444,49 1.444,49 0,00 aprile 1.444,49 1.444,49 0,00 maggio 1.444,49 1.444,49 0,00 giugno 1.494,49 1.494,49 0,00 luglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre 1.494,49 1.494,49 0,00 novembre 1.494,49 1.494.49 0,00 dicembre¹ 1.707,45 1.449,78 257,66
Tredicesima 1.707,45 1.449,78 257,66
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66 giugno 1.707,45 1.449,78 257,66
2019 luglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00
1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre novembre¹ 1.707,45 1.449,78 257,66 dicembre 1.707,45 1.449,78 257,66 Tredicesima 1.707,45 1.449,78 257,66
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66
1.707,45 1.449,78 257,66 giugno
Tuglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00
1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre
1.707,45 1.449,78 257,66 novembre¹
1.707,45 1.449,78 257,66 dicembre
1.707,45 1.552,55 154,90 Tredicesima
A Riportare 5.099,60
- Temp. Assistente amministrativo
- rientro nella mansione di collaboratore scolastico Allegato C LA SE - elaborazione differenze dal 6 luglio 2017 al 30 settembre 2023
Importi mensili Differenza Anno Mensilità Spettante erogato mensile
Riporto 5.099,60
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66 giugno 1.707,45 1.449,78 257,66 luglio³ 1.780,37 1.449,78 330,59 agosto 1.816,84 1.449,78 367,05
settembre 1.816.84 1.294,32 522,52
1.816,84 1.294,32 522,52 ottobre
1.816,84 1.294,32 522,52 novembre
1.816,84 1.294,32 522,52 dicembre
1.816,84 1.350,93 465,91 Tredicesima Gennaio 1.816,84 1.294,32 522,52 febbraio 1.816,84 1.449,78 367,05 marzo 1.816,84 1.449,78 367,05 aprile 1.816,84 1.449,78 367,05
1.816,84 1.449,78 367,05 maggio³ 1.611,91 -1.611,91 giugno 1.816,84 1.597,70 219,14
1.816,84 1.597,70 219,14 luglio
1.816,84 1.597,70 agosto 219,14
1.816,84 1.597,70 219,14 settembre 533,11 -533,11 ottobre 1.816,84 1.597,70 219,14 novembre 1.816,84 1.597,70 219,14
dicembre 1.816,84 1.597,70 219,14
Tredicesima 1.816,84 1.714,90 101,94 Gennaio 1.885,84 1.657,70 228,13 febbraio 1.900,00 1.675,40 224,59 marzo 1.900,00 1.675,40 224,59 aprile 1.900,00 1.675,40 224,59 maggio 1.900,00 1.675,40 224,59 giugno 1.900,00 1.675,40 224,59 luglio 1.900,00 1.675,40 224,59
1.900,00 1.675,40 224,59 agosto
1.900,00 1.675,40 224,59 settembre
13.405,64 Totale
3 = passaggio a fascia retributiva 21 - 27 (11 luglio)
4 = passaggio ad assistente amministrativo (1 settembre)
5 = Arretrati ricostruzione carriera A.C. e A.P. Il CP 1 ha contestato l'esattezza di tali conteggi, deducendone l'erroneità: "La prima domanda proposta dalla ricorrente, e accolta dalla sentenza, era finalizzata alla integrale valutazione del servizio pre- ruolo e di ruolo svolto nella carriera inferiore al momento del passaggio - 1/9/2021 - nel ruolo superiore. Questo comporta che la ricostruzione della carriera, disposta con il decreto n. 66 del 23/10/2009, e la progressione economica della carriera, disposta con il decreto n. 301 del
28/4/2022, nel ruolo di collaboratore scolastico non sono state impugnate e che la carriera in qualità di collaboratore scolastica è stata correttamente regolata secondo le norme del diritto scolastico. La conseguenza è che le eventuali differenze retributive da calcolarsi devono decorrere dal /1/9/2021 e non dal 9/7/2017 come fatto dalla ricorrente in quanto il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 è stato correttamente retribuito. D'altra parte, questo arco temporale esula sia dalla domanda giudiziale proposta che dalla sentenza adottata da codesto Tribunale. Quindi dal calcolo effettuato va espunta la somma di € 7.343,12 quale somma non dovuta in forza della sentenza perché ricadente nell'arco temporale 6/7/2017 31/8/2021 ed erroneamente inclusa nel calcolo delle differenze retributive
-
elaborate da parte ricorrente.".
L'eccezione di parte resistente coglie nel segno dell'erroneità del conteggio. Anche se con una ragione che va più correttamente puntualizzata.
Va premesso che le differenze retributive pretese sono state riconosciute dalla sentenza n. 1818/2023 che ha statuito: “condanna del CP 1 al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione nel quinquennio antecedente alla data del 6.7.2022, previo scomputo delle somme già percepite".
Il Ministero sostiene che "il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 è stato correttamente retribuito.". L'asserzione è fondata.
Infatti, dall'esame del conteggio elaborato dallo stesso ricorrente e su riportato si evince chiaramente che le differenze pretese per il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 non sono dovute per il ricalcolo della retribuzione in ragione della ricostruzione economica dell'anzianità tenendo conto per intero dei cd. servizi pre-ruolo. Esse sono invece rivenienti dalla differenza tra la retribuzione spettante come Collaboratore Amministrativo e quella invece spettante (nei periodi evidenziati con la nota
"1") per le differenti e superiori mansioni di Assistente Amministrativo.
Orbene, già un confronto tra le buste paga allegate in atti per i suddetti periodi e le retribuzioni riportate come erogate già deporrebbe per un'inesattezza dei calcoli essendo le retribuzioni riportate per i periodi di lavoro come Assistente Amministrativo superiori alle "somme erogate" in base al conteggio.
Ma soprattutto, vi è da rilevare che in base alla causa petendi e al petitum dell'odierna domanda, basata poi su un giudicato, le differenze retributive chieste derivano “solo e soltanto" dal differenziale
"- tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire - tenuto conto dell'anzianità riconosciuta dal giudicato di 21 anni, 1 mese e 20 gg. alla data del 01.09.2021 con la qualifica prima di collaboratrice scolastica a tempo determinato e poi a tempo indeterminato dal 13.01.2000 all'01.09.2021 e poi con la qualifica di assistente amministrativo dal 01.09.2021 in poi, il tutto come risulta dalla storia lavorativa desumibile dai decreti prodotti nel fascicolo di parte del giudizio precedente rgl 5599/2022
(doc. 4)
- e quanto ricevuto, come stipendio, durante tutto il periodo dei rapporti a termine e di ruolo e sino al 30.09.2023 (data di chiusura dei conteggi depositati in atti) (doc. 5), e, comunque, sotto il profilo economico nei limiti della prescrizione accertata nel giudicato de quo e cioè dal 06.07.2017 in poi
(doc. 7);".
Nella qualificazione di causa petendi e petitum nel ricorso introduttivo del giudizio, che cristallizza la domanda non più modificabile, non vi è quindi la differenza dovuta in ragione delle maggiori su somme dovute in base alle superiori mansioni espletate, ma solo la differenza in ragione della non riconosciuta anzianità completa per i periodi di pre-ruolo. Inoltre, giudicato della sentenza riconosceva il diritto alla ricostruzione della carriera per i servizi pre ruolo "con la qualifica di collaboratore amministrativo” senza menzione di periodi con diversa e superiore qualifica e riconosce la differenze maturate in ragione della maggiore anzianità “in relazione ai predetti periodi di servizio": accerta e dichiara il diritto di SE LA alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIM con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 21, mesi 1 e giorni 20 e collocazione nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023;
- per l'effetto, condanna il MIM al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
Sicché, le differenze calcolate mese per mese, nel conteggio per le mansioni superiori di assistente amministrativo devono essere detratte alla somma pretesa da parte istante.
Quindi va detratta, al calcolo della somma pretesa di E. 13.405,64 la somma di E. 6.579,00 con un residuo di E. 6.826,00, cui va ancora detratta la somma già pagata alla dipendente.
Non è invece fondata l'eccezione di non debenza della somma di E. 1.796,72 calcolata per il periodo
1/3/2023 - 30/9/2023 che secondo il MIM non sarebbe dovuto perché “il decreto 360 del 30/1/2024, all'art. 7, inquadra la ricorrente nella fascia 21/27 in forza della riconosciuta anzianità disposta in sentenza e quindi nessuna somma è dovuta.".
Il decreto inquadra la ricorrente nella fascia 21/27 dal 1.3.2023: Art. 7
A decorrere dall'01/03/2023 matura il passaggio alla successiva posizione stipendiale per compiuta anzianità di anni 21 e mesi 0 e giorni 0
Per la 4° posizione stipendiale di cui al CCNL 06/12/2022, dal 01/06/2022 compete il seguente trattamento economico:
Stipendio annuo lordo
€ 22.799,94
Compenso Individuale Accessorio
€961,20
Indennità di vacanza contrattuale
€ 114,00
€ 23.875,14 Totale
altri assegni previsti per legge.
Laddove in effetti, come si è già visto, lo stesso ministero, in memoria di costituzione ha dedotto: “si dichiara che il decreto sarà unicamente riformato per attribuire la corretta anzianità alla data del
1/9/2021, stabilita in sentenza pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 impropriamente ridotta di n. 1 anno per effetto della sterilizzazione dell'anno 2013, che invece la sentenza ha considerato.".
Ne deriva che la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguente condanna dell'Amministrazione al riconoscimento della predetta anzianità di servizio e al pagamento dell'importo complessivo di euro E. 6.826,00 calcolato sulla base dei conteggi allegati in ricorso e che mettono a confronto le paghe spettati contrattualmente in virtù della progressione economica, come se la ricorrente fosse a tempo indeterminato con effetti economici dal 6.7.2017, e quelle effettivamente percepite, con detrazione della somma pari ad euro 6.061,52 già riconosciuta in capo alla ricorrente.
Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36°, della L. n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10899/2023, proposto
Parte 1 nei confronti del CP_1, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, da eccezione e difesa, così provvede: - in esecuzione del giudicato inter partes, condanna il CP 1 a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 21/27 con decorrenza temporale dal 11.07.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale successiva;
- in esecuzione del giudicato inter partes, condanna il CP 1 a corrispondere alla ricorrente la somma di E. 6.826,00, con detrazione della somma pari ad euro 6.061,52 già versata alla ricorrente, quale differenza tra gli stipendi spettanti e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente (nei limiti della prescrizione e sino al 30.09.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
- condanna il CP 1 resistente alla refusione delle spese di lite, aumentate del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, liquidate in euro 2.964,50 oltre contributo unificato pari ad € 118,50 nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv.
Marco Dibitonto, per dichiarato anticipo.
Foggia, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc del 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 10899/2023 R.G. Aff. Cont.
Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura Parte 1
,
speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso come da procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 11. Con ricorso depositato in data 6.12.2023, premetteva che in data 18.5.2023, con sentenza n. 1818/2023 emessa da questo Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, veniva dichiarato il suo diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati alle dipendenze del CP_1 on qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo, nonché il diritto della stessa alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 21, mesi 1 e giorni 20 e collocazione nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023 e con condanna del CP 1 al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione nel quinquennio antecedente alla data del 6.7.2022, previo scomputo delle somme già percepite;
che la sentenza, veniva notificata al CP 1 resistente in data 25.5.2023 e passava in giudicato in data 18.9.2023, come da attestazione della Cancelleria di questo Tribunale di
Foggia Sezione Lavoro, del 5.12.2023; che dalla data di notifica, decorrevano i 120 giorni previsti per legge, ma non veniva data esecuzione spontanea alle decisione.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. condanni il Controparte_1
[...] in persona del CP 2 pro-tempore, legale rappresentante, - a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 13.405,64 quale differenza tra gli stipendi spettanti per le qualifiche ricoperte e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente con decorrenza giuridica dal
13.01.2000 e economica dal 06.07.2017 (somma calcolata sino al 30.09.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, - b) a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 21/27 con decorrenza temporale dal 11.07.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale successiva;
...”.
Vinte le spese di lite. Cont Costituitisi in giudizio, il eccepiva che la sentenza n. 1818/2023 veniva eseguita dall'Istituto
Comprensivo "G. Mendes" di Casalnuovo Monterotaro mediante l'adozione del provvedimento n.
360 del 30.1.2024, con il quale veniva riconosciuta una complessiva anzianità di anni 20 mesi 2 e giorni 13 con inquadramento della ricorrente nella fascia stipendiale 15/20 fino al 28.2.2023 e nella fascia 21/27 dall' 1.3.2023; che il decreto veniva vistato e registrato dalla Controparte_3
[...] e dalla stessa applicato;
che, con la rata di luglio 2024, veniva corrisposta la somma complessiva di euro 6.061,32 a titolo di differenze retributive dovute dall' 1.9.2021 al 28.2.2023.
Contestava, inoltre, i calcoli prospettati dalla parte ricorrente ritenendo che non essendo stati
-
impugnati i decreti di ricostruzione carriera aventi n. 66 del 23/10/2009 e n. 301 del 28/4/2022 - le differenze retributive debbano essere calcolate a decorrere dall'1°.
9.2021 e che, di conseguenza, andava detratta, dal predetto calcolo, la somma di euro 7.343,12 poiché ricadente nell'arco temporale
6.7.2017 31.8.2021; altresì, affermava che doveva essere detratta l'ulteriore somma di euro 1.796,72 calcolata per il periodo 1.3.2023 - 30.9.2023 poiché, con il decreto n. 360 del 30.1.2024 la ricorrente
è stata inquadrata nella fascia 21/27 in forza della riconosciuta anzianità disposta in sentenza.
Ritenuta corretta la somma quantificata a titolo di differenze retributiva, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. Rinviene dall'attuale giudicato l'indiscutibile diritto della ricorrente: 1) ad ottenere una ricostruzione integrale della carriera dal punto di vista giuridico considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati alle dipendenze del CP 1 con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo;
2) vedersi collocata nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023; 3) vedersi riconosciuta una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 dall' 1.9.2021; 4) percepire le differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione quinquennale dichiarata in sentenza.
2.2. Il Controparte_1 ha dedotto e documentato che con decreto n. 360 del
30.01.2024 l'Istituto Comprensivo Statale "G. Mendes" ha provveduto alla ricostruzione carriera della ricorrente attribuendole una anzianità di servizio, alla data del 01.09.2021 di anni 20 mesi 2 e giorni 13 e che, con cedolino paga relativo alla mensilità di luglio 2024, è stata riconosciuta alla parte la somma complessiva di euro 6.061,52 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza del decreto 302 del 2.5.2022 (oggetto dell'impugnativa) ed il successivo decreto 360 del 30.1.2024.
2.3. Giova, tuttavia, evidenziare che la ricostruzione carriera, così come effettuata dall'Amministrazione convenuta, risulta essere difforme a quanto stabilito nella sentenza n.
1818/2023, la quale ha espressamente stabilito il riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 dall' 1.9.2021 e delle differenze retributive dal 6.7.2017.
Vi è però da rilevare che la difesa del CP 1 ha dedotto che con decreto n. 360 del 30.1.2024 in effetti ha provveduto a riconoscere alla Sig.ra Pt 1 alla data del 1/9/2021 - data del passaggio - la complessiva anzianità di anni 20 mesi 2 e giorni 13 inquadrandola nella 3^ fascia stipendiale - 15/20 prevista dal CCNL 6/12/2022 e ha riconosciuto la fascia 21/27 a decorrere dal giorni successivo a tale scadenza e, quindi, con decorrenza 1/3/2023.
Tuttavia ha espressamente dedotto anche: "In questa sede si dichiara che il decreto sarà unicamente riformato per attribuire la corretta anzianità alla data del 1/9/2021, stabilita in sentenza pari ad anni
21 mesi 1 e giorni 20 impropriamente ridotta di n. 1 anno per effetto della sterilizzazione dell'anno
2013, che invece la sentenza ha considerato.".
Pertanto su tale punto di domanda è cessata la res controversa, avendo l'amministrazione riconosciuto l'anzianità specificatamente pretesa da parte attrice e manifestato il suo intento di uniformarsi, anche se non ha dato prova in giudizio di averlo fatto, sicché vi è condanna ad eseguire il giudicato con attribuzione di anni 21 mesi 1 e giorni 20 di anzianità.
Quanto invece alle differenze retributive, si rileva che l'istante ha quantificato le stesse in €. 13.405,64 dal 06.07.2017 al 30.09.2023 al lordo, oltre accessori di legge e per sentenza dalle singole scadenze al saldo effettivo, come dal seguente specifico conteggio (doc. 6): Allegato C
1
2
LA SE - elaborazione differenze dal 6 luglio 2017 al 30 settembre 2023
Importi mensili Differenza Mensilità Anno Spettante erogato mensile
Tuglio 1.203,74 1.203,74 0,00
1.444,49 1.444,49 0,00 agosto settembre 1.444,49 1.444,49 0,00 ottobre 1.444,49 1.444,49 0,00 novembre 1.444,49 1.444,49 0,00 dicembre 1.444,49 1.444,49 0,00
49,08 Tredicesima 1.444,49 1.395,40
Gennaio 1.444,49 1.444,49 0,00 febbraio 1.444,49 1.444,49 0,00
marzo 1.444,49 1.444,49 0,00 aprile 1.444,49 1.444,49 0,00 maggio 1.444,49 1.444,49 0,00 giugno 1.494,49 1.494,49 0,00 luglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre 1.494,49 1.494,49 0,00 novembre 1.494,49 1.494.49 0,00 dicembre¹ 1.707,45 1.449,78 257,66
Tredicesima 1.707,45 1.449,78 257,66
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66 giugno 1.707,45 1.449,78 257,66
2019 luglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00
1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre novembre¹ 1.707,45 1.449,78 257,66 dicembre 1.707,45 1.449,78 257,66 Tredicesima 1.707,45 1.449,78 257,66
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66
1.707,45 1.449,78 257,66 giugno
Tuglio 1.494,49 1.494,49 0,00 agosto 1.494,49 1.494,49 0,00 settembre 1.494,49 1.494,49 0,00
1.494,49 1.494,49 0,00 ottobre
1.707,45 1.449,78 257,66 novembre¹
1.707,45 1.449,78 257,66 dicembre
1.707,45 1.552,55 154,90 Tredicesima
A Riportare 5.099,60
- Temp. Assistente amministrativo
- rientro nella mansione di collaboratore scolastico Allegato C LA SE - elaborazione differenze dal 6 luglio 2017 al 30 settembre 2023
Importi mensili Differenza Anno Mensilità Spettante erogato mensile
Riporto 5.099,60
Gennaio 1.707,45 1.449,78 257,66 febbraio 1.707,45 1.449,78 257,66 marzo 1.707,45 1.449,78 257,66 aprile 1.707,45 1.449,78 257,66 maggio 1.707,45 1.449,78 257,66 giugno 1.707,45 1.449,78 257,66 luglio³ 1.780,37 1.449,78 330,59 agosto 1.816,84 1.449,78 367,05
settembre 1.816.84 1.294,32 522,52
1.816,84 1.294,32 522,52 ottobre
1.816,84 1.294,32 522,52 novembre
1.816,84 1.294,32 522,52 dicembre
1.816,84 1.350,93 465,91 Tredicesima Gennaio 1.816,84 1.294,32 522,52 febbraio 1.816,84 1.449,78 367,05 marzo 1.816,84 1.449,78 367,05 aprile 1.816,84 1.449,78 367,05
1.816,84 1.449,78 367,05 maggio³ 1.611,91 -1.611,91 giugno 1.816,84 1.597,70 219,14
1.816,84 1.597,70 219,14 luglio
1.816,84 1.597,70 agosto 219,14
1.816,84 1.597,70 219,14 settembre 533,11 -533,11 ottobre 1.816,84 1.597,70 219,14 novembre 1.816,84 1.597,70 219,14
dicembre 1.816,84 1.597,70 219,14
Tredicesima 1.816,84 1.714,90 101,94 Gennaio 1.885,84 1.657,70 228,13 febbraio 1.900,00 1.675,40 224,59 marzo 1.900,00 1.675,40 224,59 aprile 1.900,00 1.675,40 224,59 maggio 1.900,00 1.675,40 224,59 giugno 1.900,00 1.675,40 224,59 luglio 1.900,00 1.675,40 224,59
1.900,00 1.675,40 224,59 agosto
1.900,00 1.675,40 224,59 settembre
13.405,64 Totale
3 = passaggio a fascia retributiva 21 - 27 (11 luglio)
4 = passaggio ad assistente amministrativo (1 settembre)
5 = Arretrati ricostruzione carriera A.C. e A.P. Il CP 1 ha contestato l'esattezza di tali conteggi, deducendone l'erroneità: "La prima domanda proposta dalla ricorrente, e accolta dalla sentenza, era finalizzata alla integrale valutazione del servizio pre- ruolo e di ruolo svolto nella carriera inferiore al momento del passaggio - 1/9/2021 - nel ruolo superiore. Questo comporta che la ricostruzione della carriera, disposta con il decreto n. 66 del 23/10/2009, e la progressione economica della carriera, disposta con il decreto n. 301 del
28/4/2022, nel ruolo di collaboratore scolastico non sono state impugnate e che la carriera in qualità di collaboratore scolastica è stata correttamente regolata secondo le norme del diritto scolastico. La conseguenza è che le eventuali differenze retributive da calcolarsi devono decorrere dal /1/9/2021 e non dal 9/7/2017 come fatto dalla ricorrente in quanto il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 è stato correttamente retribuito. D'altra parte, questo arco temporale esula sia dalla domanda giudiziale proposta che dalla sentenza adottata da codesto Tribunale. Quindi dal calcolo effettuato va espunta la somma di € 7.343,12 quale somma non dovuta in forza della sentenza perché ricadente nell'arco temporale 6/7/2017 31/8/2021 ed erroneamente inclusa nel calcolo delle differenze retributive
-
elaborate da parte ricorrente.".
L'eccezione di parte resistente coglie nel segno dell'erroneità del conteggio. Anche se con una ragione che va più correttamente puntualizzata.
Va premesso che le differenze retributive pretese sono state riconosciute dalla sentenza n. 1818/2023 che ha statuito: “condanna del CP 1 al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo nei limiti della prescrizione nel quinquennio antecedente alla data del 6.7.2022, previo scomputo delle somme già percepite".
Il Ministero sostiene che "il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 è stato correttamente retribuito.". L'asserzione è fondata.
Infatti, dall'esame del conteggio elaborato dallo stesso ricorrente e su riportato si evince chiaramente che le differenze pretese per il periodo dal 6/7/2017 al 31/8/2021 non sono dovute per il ricalcolo della retribuzione in ragione della ricostruzione economica dell'anzianità tenendo conto per intero dei cd. servizi pre-ruolo. Esse sono invece rivenienti dalla differenza tra la retribuzione spettante come Collaboratore Amministrativo e quella invece spettante (nei periodi evidenziati con la nota
"1") per le differenti e superiori mansioni di Assistente Amministrativo.
Orbene, già un confronto tra le buste paga allegate in atti per i suddetti periodi e le retribuzioni riportate come erogate già deporrebbe per un'inesattezza dei calcoli essendo le retribuzioni riportate per i periodi di lavoro come Assistente Amministrativo superiori alle "somme erogate" in base al conteggio.
Ma soprattutto, vi è da rilevare che in base alla causa petendi e al petitum dell'odierna domanda, basata poi su un giudicato, le differenze retributive chieste derivano “solo e soltanto" dal differenziale
"- tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire - tenuto conto dell'anzianità riconosciuta dal giudicato di 21 anni, 1 mese e 20 gg. alla data del 01.09.2021 con la qualifica prima di collaboratrice scolastica a tempo determinato e poi a tempo indeterminato dal 13.01.2000 all'01.09.2021 e poi con la qualifica di assistente amministrativo dal 01.09.2021 in poi, il tutto come risulta dalla storia lavorativa desumibile dai decreti prodotti nel fascicolo di parte del giudizio precedente rgl 5599/2022
(doc. 4)
- e quanto ricevuto, come stipendio, durante tutto il periodo dei rapporti a termine e di ruolo e sino al 30.09.2023 (data di chiusura dei conteggi depositati in atti) (doc. 5), e, comunque, sotto il profilo economico nei limiti della prescrizione accertata nel giudicato de quo e cioè dal 06.07.2017 in poi
(doc. 7);".
Nella qualificazione di causa petendi e petitum nel ricorso introduttivo del giudizio, che cristallizza la domanda non più modificabile, non vi è quindi la differenza dovuta in ragione delle maggiori su somme dovute in base alle superiori mansioni espletate, ma solo la differenza in ragione della non riconosciuta anzianità completa per i periodi di pre-ruolo. Inoltre, giudicato della sentenza riconosceva il diritto alla ricostruzione della carriera per i servizi pre ruolo "con la qualifica di collaboratore amministrativo” senza menzione di periodi con diversa e superiore qualifica e riconosce la differenze maturate in ragione della maggiore anzianità “in relazione ai predetti periodi di servizio": accerta e dichiara il diritto di SE LA alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIM con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 13.1.2000 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 21, mesi 1 e giorni 20 e collocazione nella fascia stipendiale 15/20 con scadenza 28.2.2023;
- per l'effetto, condanna il MIM al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
Sicché, le differenze calcolate mese per mese, nel conteggio per le mansioni superiori di assistente amministrativo devono essere detratte alla somma pretesa da parte istante.
Quindi va detratta, al calcolo della somma pretesa di E. 13.405,64 la somma di E. 6.579,00 con un residuo di E. 6.826,00, cui va ancora detratta la somma già pagata alla dipendente.
Non è invece fondata l'eccezione di non debenza della somma di E. 1.796,72 calcolata per il periodo
1/3/2023 - 30/9/2023 che secondo il MIM non sarebbe dovuto perché “il decreto 360 del 30/1/2024, all'art. 7, inquadra la ricorrente nella fascia 21/27 in forza della riconosciuta anzianità disposta in sentenza e quindi nessuna somma è dovuta.".
Il decreto inquadra la ricorrente nella fascia 21/27 dal 1.3.2023: Art. 7
A decorrere dall'01/03/2023 matura il passaggio alla successiva posizione stipendiale per compiuta anzianità di anni 21 e mesi 0 e giorni 0
Per la 4° posizione stipendiale di cui al CCNL 06/12/2022, dal 01/06/2022 compete il seguente trattamento economico:
Stipendio annuo lordo
€ 22.799,94
Compenso Individuale Accessorio
€961,20
Indennità di vacanza contrattuale
€ 114,00
€ 23.875,14 Totale
altri assegni previsti per legge.
Laddove in effetti, come si è già visto, lo stesso ministero, in memoria di costituzione ha dedotto: “si dichiara che il decreto sarà unicamente riformato per attribuire la corretta anzianità alla data del
1/9/2021, stabilita in sentenza pari ad anni 21 mesi 1 e giorni 20 impropriamente ridotta di n. 1 anno per effetto della sterilizzazione dell'anno 2013, che invece la sentenza ha considerato.".
Ne deriva che la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguente condanna dell'Amministrazione al riconoscimento della predetta anzianità di servizio e al pagamento dell'importo complessivo di euro E. 6.826,00 calcolato sulla base dei conteggi allegati in ricorso e che mettono a confronto le paghe spettati contrattualmente in virtù della progressione economica, come se la ricorrente fosse a tempo indeterminato con effetti economici dal 6.7.2017, e quelle effettivamente percepite, con detrazione della somma pari ad euro 6.061,52 già riconosciuta in capo alla ricorrente.
Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36°, della L. n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10899/2023, proposto
Parte 1 nei confronti del CP_1, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, da eccezione e difesa, così provvede: - in esecuzione del giudicato inter partes, condanna il CP 1 a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 21/27 con decorrenza temporale dal 11.07.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale successiva;
- in esecuzione del giudicato inter partes, condanna il CP 1 a corrispondere alla ricorrente la somma di E. 6.826,00, con detrazione della somma pari ad euro 6.061,52 già versata alla ricorrente, quale differenza tra gli stipendi spettanti e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente (nei limiti della prescrizione e sino al 30.09.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
- condanna il CP 1 resistente alla refusione delle spese di lite, aumentate del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, liquidate in euro 2.964,50 oltre contributo unificato pari ad € 118,50 nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv.
Marco Dibitonto, per dichiarato anticipo.
Foggia, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc del 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Beatrice Notarnicola