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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21566 2025 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21566 2025 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6083/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione sopra indicata e ne ha chiesto l'annullamento in difetto di notifica degli atti prodromici ed eccepito inoltre la decadenza come sostanziale conseguenza della omessa notifica.
Vinte la spese.
Costituitasi la parte resistente GE.SE.T. ITALIA SPA ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Ha prodotto documentazione.
Il 21/11/25 la ricorrente ha depositato in atti istanza di rateizzazione del debito e chiesto l'estinzione del giudizio con spese compensate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sollecita la declaratoria di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Da tanto ne sarebbe derivata anche la decadenza da parte dell'Ente impositore.
La resistente GE.SE.T. ITALIA SPA in sede di costituzione ha prodotto la documentazione dalla quale risultano regolarmente effettuate le notificazioni degli atti presupposti ricostruendone anche la scansione temporale così da fugare ogni dubbio anche sulla agitata decadenza. Più precisamente: l'atto impugnato è stato preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 20220645500014837, notificata il -5.12.2022 ex art 139 II c. c. p.c. a mani di Nominativo_1 tale qualificatasi come familiare convivente, a tanto seguiva anche la spedizione della relativa raccomandata informativa;
tanto avveniva sulla base del notificato avv. acc. n. 276,
(notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, il -5.12.2019, ovvero nei 10 giorni successivi alla spedizione della cad); il testè richiamato accertamento seguiva l'avviso di pagamento n. 659, la cui notifica, per compiuta giacenza, si era perfezionata il 25.11.2018, nei 10 giorni successivi alla spedizione della cad.
Parte ricorrente nulla ha eccepito in relazione alla rituale produzione documentale.
Ne discende che anche l'eccezione di decadenza risulta infondata essendo stati rispettati i termini di legge per ciascun atto di volta in volta notificato.
Va infine evidenziato che per la mancata impugnazione degli atti presupposti -in particolare della intimazione di pagamento- il credito è da considerarsi definitivo. (cfr., ex plurimis, CC 20476/25 indicata anche da parte resistente).
Sulla istanza di rateizzazione, della quale si ignora l'esito e gli sviluppi in ordine agli eventuali pagamenti, va evidenziato che agli atti non è stata formalizzata, per quanto può rilevare, l'accettazione da parte dell'ente impositore della formulata istanza di estinzione ex art 46 d.l.gvo 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo ex art. 46 D.l.g.vo 546/92. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente GE.SE.T. ITALIA SPA in persona del suo L.R. p.t. P.I. P.IVA_1 e C.F. P.IVA_2 per €. 450,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4% e rimborso spese ex art 2 DM 55/2014 in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025 IL GM Giovanni Battista De Simone - firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21566 2025 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21566 2025 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6083/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione sopra indicata e ne ha chiesto l'annullamento in difetto di notifica degli atti prodromici ed eccepito inoltre la decadenza come sostanziale conseguenza della omessa notifica.
Vinte la spese.
Costituitasi la parte resistente GE.SE.T. ITALIA SPA ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Ha prodotto documentazione.
Il 21/11/25 la ricorrente ha depositato in atti istanza di rateizzazione del debito e chiesto l'estinzione del giudizio con spese compensate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sollecita la declaratoria di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Da tanto ne sarebbe derivata anche la decadenza da parte dell'Ente impositore.
La resistente GE.SE.T. ITALIA SPA in sede di costituzione ha prodotto la documentazione dalla quale risultano regolarmente effettuate le notificazioni degli atti presupposti ricostruendone anche la scansione temporale così da fugare ogni dubbio anche sulla agitata decadenza. Più precisamente: l'atto impugnato è stato preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 20220645500014837, notificata il -5.12.2022 ex art 139 II c. c. p.c. a mani di Nominativo_1 tale qualificatasi come familiare convivente, a tanto seguiva anche la spedizione della relativa raccomandata informativa;
tanto avveniva sulla base del notificato avv. acc. n. 276,
(notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, il -5.12.2019, ovvero nei 10 giorni successivi alla spedizione della cad); il testè richiamato accertamento seguiva l'avviso di pagamento n. 659, la cui notifica, per compiuta giacenza, si era perfezionata il 25.11.2018, nei 10 giorni successivi alla spedizione della cad.
Parte ricorrente nulla ha eccepito in relazione alla rituale produzione documentale.
Ne discende che anche l'eccezione di decadenza risulta infondata essendo stati rispettati i termini di legge per ciascun atto di volta in volta notificato.
Va infine evidenziato che per la mancata impugnazione degli atti presupposti -in particolare della intimazione di pagamento- il credito è da considerarsi definitivo. (cfr., ex plurimis, CC 20476/25 indicata anche da parte resistente).
Sulla istanza di rateizzazione, della quale si ignora l'esito e gli sviluppi in ordine agli eventuali pagamenti, va evidenziato che agli atti non è stata formalizzata, per quanto può rilevare, l'accettazione da parte dell'ente impositore della formulata istanza di estinzione ex art 46 d.l.gvo 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo ex art. 46 D.l.g.vo 546/92. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente GE.SE.T. ITALIA SPA in persona del suo L.R. p.t. P.I. P.IVA_1 e C.F. P.IVA_2 per €. 450,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4% e rimborso spese ex art 2 DM 55/2014 in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025 IL GM Giovanni Battista De Simone - firma digitale