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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa AO CO ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Lorenza Parte_1 P.IVA_1
Chiodini, del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata in Via della Pace n. 8, a Medicina, presso l'avv. Lorenza Chiodini, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ) con il patrocinio degli avv.ti Catia AR e Giovanna Controparte_1 P.IVA_2
TO OS, elettivamente domiciliata in Via Arona n.6, a Milano, presso gli avv.ti Catia
AR e Giovanna TO, come da procura agli atti;
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione: In via pregiudiziale - Si solleva eccezione di incompetenza territoriale all'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Milano in quanto considerata la falsità del doc. 3 allegato al ricorso per D.I. all'interno del doc. 1 di controparte ed il suo disconoscimento (a cui non è seguita istanza di verificazione da parte avversa) pertanto privo di valore ai fini del giudizio e l'esistenza dell'unico contratto valido di cui al doc. 7 di codesta difesa - di cui si è depositato originale all'udienza del 21.11.2023 - in cui non sono riportate nel retro le clausole vessatorie, pur se doppiamente sottoscritte da soggetto autorizzato a firmare, ma che non è il legale rappresentante dei . Se si applica l'art. 19 (foro generale delle persone giuridiche) la competenza, a Parte_1 seguito di riforma Cartabia, è del Giudice di Pace di Ravenna (dove aveva ed ha sede ), se si applica l'art. Parte_1 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) la competenza, a seguito di riforma Cartabia, è del Giudice di pace di Imola (dove è sorta obbligazione/firmato il contratto) o Giudice di Pace di Imola e Ravenna (dove doveva eseguirsi obbligazione). In via preliminare - Si solleva eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. in relazione ai crediti richiesti poiché sono decorsi più di 5 anni in un contratto che doveva essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi. Nel merito - Revocare o comunque dichiarare inefficace, anche se del caso parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 9887/2023 del 31/05/2023, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, anche alla luce del disconoscimento sia della conformità della copia all'originale (di cui non vi è stata esibizione o proposizione di istanza di verificazione) che del contenuto e dell'autenticità delle firme apposte nel doc. 3 allegato al fascicolo per ricorso per D.I. prodotto al doc. 1 di controparte. - Dichiarare inadempiente CP_1 al contratto sottoscritto tra le parti in data 31.08.2016 in quanto ha sospeso ogni fornitura, dopo non aver addebitato il e
[...] Pt_2 per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi in € 1.016,66 (pari a 6 mesi di fornitura per € 169,44) o in via equitativa dal Giudice. - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.”. Per il convenuto opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in rito, in fatto ed in diritto, e rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione così giudicare: In via preliminare: -concedere ex art. 648 CpC la provvisoria esecutorietà del decreto opposto -atteso sia che l'opposizione non è fondata né su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, sia che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata, meramente pretestuosa e dilatoria;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla CP_2 avverso il decreto ingiuntivo in atti, emesso dal Tribunale Civile di Milano, e ritualmente notificato, in forza delle circostanze di
[...] fatto e di diritto, nonché delle eccezioni riportate in narrativa e, per l'effetto, confermare il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali ex DM 10.03.2014 n. 55 e ss. mm. nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui nel corso del presente Giudizio dovesse emergere che il quantum dovuto alla
sia diverso rispetto al quantum portato dal decreto ingiuntivo in atti ed opposto, con sentenza condannare parte Controparte_1 opponente a corrispondere a tale quantum maggiorato dei relativi interessi dalla data della decisione al saldo. In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali ex DM 10.03.2014 n. 55 e ss. mm. In via istruttoria: - si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare l'esibizione ex art 210 cpc del Libro Iva Acquisti/ Registro fornitori della oggi in Parte_1 CP_2 copia autentica notarile, per il periodo agosto/settembre 2016 inerente alla data di emissione della fattura”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/07/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9887/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
31/05/2023 in favore di per l'importo di euro 6.100,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, portato dalla fattura n.161047846 del 31/08/2016 emessa a titolo di corrispettivo per i servizi di informazioni economiche rese in esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data
31/08/2016.
Come motivi di opposizione, ha allegato sinteticamente che: a) le parti Parte_1 hanno pattuito come modalità di pagamento dei corrispettivi il bancario di 4 rate scadenti a Pt_3 ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017 e che il conto corrente bancario dell'opponente era capiente per adempiere i pagamenti;
b) non ha mai richiesto i pagamenti alla banca CP_1 dell'opponente (la cui autorizzazione era stata già fornita con il contratto – doc. 7 opponente) che a febbraio 2017 si è vista improvvisamente interrompere il servizio senza alcuna motivazione;
c) in data
12/12/2017 ha inviato per il tramite del proprio legale due proposte transattive, la prima Parte_1 prevedeva il pagamento di euro 1.016,67 (ossia 6100:36= 169,44*6) per i soli sei mesi effettivi di utilizzo e, l'altra prevedeva il pagamento delle quattro rate per poter usufruire nuovamente del servizio;
d) non avendo ricevuto alcun riscontro dall'opposta, in data 15/12/2017 ha inviato il contratto Parte_1
– medio tempore reperito – stipulato in data 31/08/2016 in cui le parti hanno concordato il pagamento di euro 5.000,00 (oltre iva) da parte di per 36 mesi di utilizzo della licenza di marketing plus e Parte_1 come modalità di pagamento il in tre rate a 60/90 e 120 giorni fine mese;
e) l'interruzione Pt_3 immotivata del servizio da parte di ha creato un danno a che da un giorno all'altro non CP_1 Parte_1 ha potuto più fare affidamento sulla banca dati dell'opposta necessaria per poter fare le opportune verifiche sui propri clienti;
f) dal 2016 ad oggi, non ha più richiesto il pagamento della fattura, CP_1
2 pertanto il credito deve considerarsi prescritto ai sensi dell'art 2948 cc essendo trascorsi più di 5 anni e trattandosi di un rapporto contrattuale da cui sono scaturiti pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi;
g) la fattura prodotta da (doc 2) non è mai stata ricevuta da e in ogni caso reca CP_1 Parte_1 un errore nelle modalità di pagamento indicando il bonifico bancario e non il come pattuito in Pt_2 contratto;
h) il contratto prodotto dall'opposta sin dalla procedura monitoria (doc. 3 opposta) deve essere ritenuto falso, poiché da un lato le firme apposte sono identiche e sovrapponibili, è in contrasto con il doc. 7 prodotto da ed, infine, è firmato dal legale rappresentante che nel periodo in cui Parte_1 venne stipulato il contratto era in ferie;
per tali ragioni viene formalmente disconosciuto;
i) nel contratto prodotto da , il sig. ha doppiamente firmato la clausola vessatoria relativa al Parte_1 Pt_4 foro competente, tuttavia manca la pagina in cui è contenuta la clausola per esteso, per tale ragione non
è dato sapere se il Foro di Milano sia il foro corretto dovendosi in ogni caso applicare l'art 20 cpc ai sensi del quale è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (Imola) o quello in cui deve essere eseguita (Imola o Ravenna).
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano dovendosi applicare l'art 20 cpc;
- in via preliminare, dichiarare il debito prescritto ai sensi dell'art. 2948 cc;
- nel merito, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- dichiarare inadempiente e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1
pari ad euro 1.016,66 (pari a 6 mesi di fornitura per euro 169,44).
[...]
Si è tempestivamente costituita in giudizio in data 20/10/2023 allegando Controparte_1 sinteticamente che: a) l'eccezione di incompetenza territoriale articolata da parte opponente non è stata validamente formulata non essendo stati presi in esame tutti i fori territorialmente ed eventualmente competenti, essendo stato invocato unicamente l'art 20 cpc;
b) in ogni caso, trattandosi di controversia inerente il diritto di un'obbligazione cd portable, avente ad oggetto una somma di denaro determinata,
è competente il Tribunale del luogo ove ha sede il creditore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 cpc e 1182 cc;
c) il contratto intercorso tra le parti è quello prodotto da sin dalla CP_1 procedura monitoria (doc. 3) e non quello versato in atti dall'opponente che, peraltro, rappresenta solo la copia per , riporta la firma di uno station manager e difetta di tutti i dati essenziali;
d) pur CP_1 volendo assumere che la modalità di pagamento concordata tra le parti fosse il , non è Pt_2 CP_1 mai stata autorizzata a richiedere i pagamenti alla banca dell'opponente; e) il prezzo indicato nel doc. 7 dell'opponente non può essere inteso per tutta la durata del servizio (ossia 36 mesi) essendo stata prevista la possibilità di una disdetta annuale;
f) parte opponente con la missiva del 22/11/2017 oltre ad aver riconosciuto il debito ha, altresì, confessato di aver ricevuto la fattura ingiunta, contrariamente a
3 quanto sostenuto nel proprio atto di citazione;
g) il disconoscimento del contratto prodotto da CP_1 non è stato correttamente formulato dovendo riferirsi a tutti gli organi amministrativi;
h) ha CP_1 effettuato solleciti di pagamento anche dopo il 2016, come peraltro emerge dal riscontro dell'opponente del 16/03/2017, ed ha proposto a quest'ultima un piano di rientro che non è mai stato restituito firmato;
i) il rapporto contrattuale in essere tra le parti, non richiede la forma scritta pertanto anche in assenza del contratto, parte opponente è tenuta ad adempiere alla sua obbligazione di pagamento avendo parte opposta comunque fornito la prova della fonte negoziale delle fatture e dell'adempimento delle proprie obbligazioni negoziali;
l) non è intervenuta alcuna prescrizione del credito, in quanto trattasi del pagamento di un servizio come da fattura, soggetto ad un termine di prescrizione decennale e non di un pagamento periodico.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - nel merito, respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, qualora il quantum dovuto a fosse differente da quello portato CP_1 dal Decreto ingiuntivo, condannare al pagamento maggiorato dei relativi Parte_1 interessi dalla decisione al saldo.
All'esito della prima udienza di trattazione, il giudice, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini perentori per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc.
Maturati i termini per le preclusioni assertive e istruttorie, il giudice ha rigettato le prove costituende articolate dalle parti e non ha disposto l'ordine di esibizione ex art 210 cpc. La causa è stata rinviata all'udienza di discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies, comma 3 cpc.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, poiché non articolata rispetto a tutti i fori alternativamente competenti, avendo preso in considerazione unicamente l'art 20 cpc.
Come noto, nel primo atto difensivo, l'attore in opposizione (nella sua qualità di convenuto sostanziale)
– nelle cause relative ai diritti di obbligazione - è tenuto a formulare l'eccezione di incompetenza territoriale avuto riguardo a tutti i criteri di collegamento previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc. Qualora quest'ultimo abbia omesso o ritardato la contestazione nei termini suddetti, l'eccezione deve essere rigettata e la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito dall'opposto (attore in senso sostanziale).
4 Come chiarito dalla Suprema Corte: (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018 (Rv. 649456 - 01)
“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa
a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”.
In ogni caso, anche qualora l'eccezione fosse stata correttamente sollevata, nel caso di specie, il
Tribunale di Milano – comunque competente in forza della pattuizione del foro convenzionale esclusivo – deve ritenersi territorialmente competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di una controversia relativa a diritti di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata nel proprio ammontare e quindi liquida, da adempiersi presso il domicilio del creditore ai sensi dell'1182 comma 3 cc., avendo la società opposta prodotto sin dalla procedura monitoria la relativa fattura.
È orientamento giurisprudenziale consolidato che “il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione della parte attrice. Invero occorre tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'art. 20 cod. proc. civ. non può influire
l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. n. 8189/2012; n. 10966/2003; n. 10226/2001); in senso analogo, in relazione al luogo dell'adempimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la determinazione del forum destinatae solutionis deve essere effettuato – non già sulla base del quid disputandum – bensì in relazione al thema decidendum proposto dall'attore, e, quindi, alla stregua delle allegazioni in fatto prospettate nella domanda in astratto” (Cass. Sez. VI, ord. 2/10/2014 n.
20866).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, è principio consolidato quello per cui “Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro.
Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne
5 abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita
"ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021).
Deve osservarsi che, nel caso di specie, l'ammontare del credito azionato risulta – dalle allegazioni dell'opposta in seno al ricorso monitorio e dalla documentazione versata agli atti a supporto – determinato nel suo ammontare con sufficiente certezza e quindi liquido. A fronte di quanto sopra, sono prive di rilievo, in ordine alla decisione sulla questione pregiudiziale della competenza territoriale, le contestazioni del debitore circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito.
Passando al merito del giudizio, deve, innanzitutto, dichiararsi altresì infondata l'eccezione di prescrizione del credito oggetto del contendere atteso che, come correttamente dedotto da parte opposta, al credito azionato, di natura contrattuale, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. trattandosi del pagamento di un'unica fattura per la fornitura di un servizio non avente carattere periodico.
Ancora, privo di pregio e irrilevante è il disconoscimento, da parte dell'opponente, della scrittura privata nella quale è contenuto il contratto prodotto da , non essendo stato tale disconoscimento CP_1 perché non correttamente articolato e generico.
In primo luogo, deve rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7240 del 14/03/2019).
In secondo luogo, il disconoscimento di una scrittura privata – pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali per la proposizione – deve essere sorretto da motivazioni specifiche e circostanziate. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente
l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la
6 sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Diversamente, nel caso di specie, l'opponente si è limitata ad eccepire che “si contesta il documento n.
3 che sarebbe secondo controparte il contratto sottoscritto tra le parti, in quanto lo stesso è palesemente un falso, non solo perché in contrasto con il doc. 7 prodotto dall'odierno opponente, ma perché si vede ictu oculi che le due firme sono una il copia incolla dell'altro, poiché sono identiche e sovrapponibili, quanto è fatto notorio che due firme non sono mai una identica all'altra. Oltre a ciò si aggiunga che il 31.08.2016 il legale rappresentante della , era in ferie, Parte_1 CP_3 come tutti gli anni, e non era in sede per firmare, ma aveva delegato un dipendente di sua fiducia e station manager, , che ha appunto sottoscritto il doc. 7” . Persona_1
A ben vedere, dunque, l'opponente non ha contestato realmente l'attribuibilità della sottoscrizione alla legale rappresentante della stessa ( , avendo piuttosto dedotto ed eccepito (nella prima CP_3 difesa utile successiva al deposito della scrittura da disconoscere) da un lato, che il 31/08/2016 il legale rappresentante di fosse assente perché in ferie, come ogni anno, e che fosse stato delegato alla Parte_1 firma il sig. e, dall'altro, che le due firme in calce al contratto sono “una il copia incolla Persona_1 dell'altra, poiché sono identiche e sovrapponibili, quanto è fatto notorio che due firme non sono mai una identica all'altra”.
Ciò posto, ritiene la scrivente che, avuto riguardo al tenore complessivo delle difese svolte da Parte_1
e nonostante l'allegazione della falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata prodotta da
, il disconoscimento non sia stato correttamente proposto. CP_1
Del resto, deve evidenziarsi che, vertendosi in materia di contratto di appalto di servizi, il quale, come noto, è un contratto a forma libera e non necessita, dunque, della forma scritta ad substantiam, né ad probationem, la prova dell'autenticità della sottoscrizione della legale rappresentante non inficia, in ogni caso, che possa ritenersi raggiunta processualmente la dimostrazione della sussistenza del contratto stipulato tra le parti e della sua validità, né, a ben vedere e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti anche successivamente al sorgere del rapporto, dell'oggetto dello stesso, anche avuto riguardo al corrispettivo allegato dall'opposta.
Ed invero, giova evidenziare che costituisce – unitamente alle emergenze processuali complessivamente considerate – un'ulteriore prova dei termini dell'accordo tra le parti il doc. 3 prodotto dalla stessa opponente, ovverosia la comunicazione del 22/11/2017 inviata dal legale di al legale di , nel periodo immediatamente successivo al verificarsi delle circostanze Parte_1 CP_1 patologiche del rapporto contrattuale, nella quale si legge “La mia cliente mi riferisce che la fattura n.
7 161047846 del 31.08.2016 di € 6.100,00 è stata emessa da per la fornitura di un Controparte_1 accesso ad una banca dati on line e tale importo doveva essere, per contratto, corrisposto in 4 rate mensili (ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017) tramite RID/SEPA.
La mia cliente ha sempre avuto nel conto la liquidità per corrispondere tali somme, ma non si capisce per quale motivo non abbia mai presentato le richieste di pagamento alla banca Controparte_1 indicata in contratto, ragion per cui il mancato pagamento del è legato ad un errore di Pt_2 [...]
e non è da imputarsi alla mia assistita. […]”; che il prezzo del servizio fosse di euro CP_1
5.000,00 annui oltre iva, pertanto, era circostanza conosciuta e accettata da quale corrispettivo Parte_1 per l'erogazione del servizio di accesso alla banca dati on line contenente informazioni commerciali su soggetti operanti sul mercato (cfr. nello stesso senso anche la comunicazione sub doc. 4 di parte opponente).
In sostanza, a fronte della puntuale allegazione, da parte della società opposta, del rapporto contrattuale dedotto in atti si è limitata a disconoscere il contratto prodotto in atti senza Parte_1 però contestare la sussistenza del rapporto negoziale ma allegando unicamente, entro il termine delle preclusioni assertive, l'interruzione del servizio da parte di a partire da febbraio 2017. CP_1
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente, inoltre, la sussistenza dell'allegato inadempimento dell'opponente e si evince, anzi, come fosse ben consapevole di non aver adempiuto alla Parte_1 propria obbligazione di pagamento, nonostante avesse ricevuto la fattura oggetto di ingiunzione emessa da in anticipo e per l'intera annualità e nonostante si fosse avvalsa del servizio offerto CP_1 dall'opposta (doc. 3 opponente).
Da quanto sopra discende che, tenuto conto che si evince dagli atti che il contratto tra le parti non è più proseguito a seguito dell'insorgere della controversia in ordine all'inadempimento di oggetto Parte_1 del presente giudizio, deve ritenersi la stessa comunque dovuta a corrispondere l'importo fatturato in relazione alla prima annualità, il cui pagamento era previsto come anticipato, secondo le rate indicate dalla stessa opponente, e non è mai stato effettuato, né essendo stata provata da parte opponente altro fatto estintivo dell'obbligazione dell'opposta.
Infatti, la circostanza allegata da per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire con Parte_1 Pt_2
(come previsto nel doc. 7) e non abbia richiesto il pagamento alla banca, non può essere CP_1 considerato un fatto estintivo della pretesa di pagamento facente capo a quest'ultima. Peraltro, Parte_1 non ha neanche fornito la prova di aver autorizzato a richiedere alla propria banca i predetti CP_1 pagamenti.
Giova rammentare che, secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
8 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Il pagamento della fattura ingiunta risulta, pertanto, dovuto e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9887/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 31/05/2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 22.7.2025
La Giudice
(AO CO)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa AO CO ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Lorenza Parte_1 P.IVA_1
Chiodini, del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata in Via della Pace n. 8, a Medicina, presso l'avv. Lorenza Chiodini, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ) con il patrocinio degli avv.ti Catia AR e Giovanna Controparte_1 P.IVA_2
TO OS, elettivamente domiciliata in Via Arona n.6, a Milano, presso gli avv.ti Catia
AR e Giovanna TO, come da procura agli atti;
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione: In via pregiudiziale - Si solleva eccezione di incompetenza territoriale all'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Milano in quanto considerata la falsità del doc. 3 allegato al ricorso per D.I. all'interno del doc. 1 di controparte ed il suo disconoscimento (a cui non è seguita istanza di verificazione da parte avversa) pertanto privo di valore ai fini del giudizio e l'esistenza dell'unico contratto valido di cui al doc. 7 di codesta difesa - di cui si è depositato originale all'udienza del 21.11.2023 - in cui non sono riportate nel retro le clausole vessatorie, pur se doppiamente sottoscritte da soggetto autorizzato a firmare, ma che non è il legale rappresentante dei . Se si applica l'art. 19 (foro generale delle persone giuridiche) la competenza, a Parte_1 seguito di riforma Cartabia, è del Giudice di Pace di Ravenna (dove aveva ed ha sede ), se si applica l'art. Parte_1 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) la competenza, a seguito di riforma Cartabia, è del Giudice di pace di Imola (dove è sorta obbligazione/firmato il contratto) o Giudice di Pace di Imola e Ravenna (dove doveva eseguirsi obbligazione). In via preliminare - Si solleva eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. in relazione ai crediti richiesti poiché sono decorsi più di 5 anni in un contratto che doveva essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi. Nel merito - Revocare o comunque dichiarare inefficace, anche se del caso parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 9887/2023 del 31/05/2023, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, anche alla luce del disconoscimento sia della conformità della copia all'originale (di cui non vi è stata esibizione o proposizione di istanza di verificazione) che del contenuto e dell'autenticità delle firme apposte nel doc. 3 allegato al fascicolo per ricorso per D.I. prodotto al doc. 1 di controparte. - Dichiarare inadempiente CP_1 al contratto sottoscritto tra le parti in data 31.08.2016 in quanto ha sospeso ogni fornitura, dopo non aver addebitato il e
[...] Pt_2 per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi in € 1.016,66 (pari a 6 mesi di fornitura per € 169,44) o in via equitativa dal Giudice. - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.”. Per il convenuto opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in rito, in fatto ed in diritto, e rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione così giudicare: In via preliminare: -concedere ex art. 648 CpC la provvisoria esecutorietà del decreto opposto -atteso sia che l'opposizione non è fondata né su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, sia che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata, meramente pretestuosa e dilatoria;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla CP_2 avverso il decreto ingiuntivo in atti, emesso dal Tribunale Civile di Milano, e ritualmente notificato, in forza delle circostanze di
[...] fatto e di diritto, nonché delle eccezioni riportate in narrativa e, per l'effetto, confermare il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali ex DM 10.03.2014 n. 55 e ss. mm. nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui nel corso del presente Giudizio dovesse emergere che il quantum dovuto alla
sia diverso rispetto al quantum portato dal decreto ingiuntivo in atti ed opposto, con sentenza condannare parte Controparte_1 opponente a corrispondere a tale quantum maggiorato dei relativi interessi dalla data della decisione al saldo. In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali ex DM 10.03.2014 n. 55 e ss. mm. In via istruttoria: - si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare l'esibizione ex art 210 cpc del Libro Iva Acquisti/ Registro fornitori della oggi in Parte_1 CP_2 copia autentica notarile, per il periodo agosto/settembre 2016 inerente alla data di emissione della fattura”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/07/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9887/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
31/05/2023 in favore di per l'importo di euro 6.100,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, portato dalla fattura n.161047846 del 31/08/2016 emessa a titolo di corrispettivo per i servizi di informazioni economiche rese in esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data
31/08/2016.
Come motivi di opposizione, ha allegato sinteticamente che: a) le parti Parte_1 hanno pattuito come modalità di pagamento dei corrispettivi il bancario di 4 rate scadenti a Pt_3 ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017 e che il conto corrente bancario dell'opponente era capiente per adempiere i pagamenti;
b) non ha mai richiesto i pagamenti alla banca CP_1 dell'opponente (la cui autorizzazione era stata già fornita con il contratto – doc. 7 opponente) che a febbraio 2017 si è vista improvvisamente interrompere il servizio senza alcuna motivazione;
c) in data
12/12/2017 ha inviato per il tramite del proprio legale due proposte transattive, la prima Parte_1 prevedeva il pagamento di euro 1.016,67 (ossia 6100:36= 169,44*6) per i soli sei mesi effettivi di utilizzo e, l'altra prevedeva il pagamento delle quattro rate per poter usufruire nuovamente del servizio;
d) non avendo ricevuto alcun riscontro dall'opposta, in data 15/12/2017 ha inviato il contratto Parte_1
– medio tempore reperito – stipulato in data 31/08/2016 in cui le parti hanno concordato il pagamento di euro 5.000,00 (oltre iva) da parte di per 36 mesi di utilizzo della licenza di marketing plus e Parte_1 come modalità di pagamento il in tre rate a 60/90 e 120 giorni fine mese;
e) l'interruzione Pt_3 immotivata del servizio da parte di ha creato un danno a che da un giorno all'altro non CP_1 Parte_1 ha potuto più fare affidamento sulla banca dati dell'opposta necessaria per poter fare le opportune verifiche sui propri clienti;
f) dal 2016 ad oggi, non ha più richiesto il pagamento della fattura, CP_1
2 pertanto il credito deve considerarsi prescritto ai sensi dell'art 2948 cc essendo trascorsi più di 5 anni e trattandosi di un rapporto contrattuale da cui sono scaturiti pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi;
g) la fattura prodotta da (doc 2) non è mai stata ricevuta da e in ogni caso reca CP_1 Parte_1 un errore nelle modalità di pagamento indicando il bonifico bancario e non il come pattuito in Pt_2 contratto;
h) il contratto prodotto dall'opposta sin dalla procedura monitoria (doc. 3 opposta) deve essere ritenuto falso, poiché da un lato le firme apposte sono identiche e sovrapponibili, è in contrasto con il doc. 7 prodotto da ed, infine, è firmato dal legale rappresentante che nel periodo in cui Parte_1 venne stipulato il contratto era in ferie;
per tali ragioni viene formalmente disconosciuto;
i) nel contratto prodotto da , il sig. ha doppiamente firmato la clausola vessatoria relativa al Parte_1 Pt_4 foro competente, tuttavia manca la pagina in cui è contenuta la clausola per esteso, per tale ragione non
è dato sapere se il Foro di Milano sia il foro corretto dovendosi in ogni caso applicare l'art 20 cpc ai sensi del quale è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (Imola) o quello in cui deve essere eseguita (Imola o Ravenna).
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano dovendosi applicare l'art 20 cpc;
- in via preliminare, dichiarare il debito prescritto ai sensi dell'art. 2948 cc;
- nel merito, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- dichiarare inadempiente e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1
pari ad euro 1.016,66 (pari a 6 mesi di fornitura per euro 169,44).
[...]
Si è tempestivamente costituita in giudizio in data 20/10/2023 allegando Controparte_1 sinteticamente che: a) l'eccezione di incompetenza territoriale articolata da parte opponente non è stata validamente formulata non essendo stati presi in esame tutti i fori territorialmente ed eventualmente competenti, essendo stato invocato unicamente l'art 20 cpc;
b) in ogni caso, trattandosi di controversia inerente il diritto di un'obbligazione cd portable, avente ad oggetto una somma di denaro determinata,
è competente il Tribunale del luogo ove ha sede il creditore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 cpc e 1182 cc;
c) il contratto intercorso tra le parti è quello prodotto da sin dalla CP_1 procedura monitoria (doc. 3) e non quello versato in atti dall'opponente che, peraltro, rappresenta solo la copia per , riporta la firma di uno station manager e difetta di tutti i dati essenziali;
d) pur CP_1 volendo assumere che la modalità di pagamento concordata tra le parti fosse il , non è Pt_2 CP_1 mai stata autorizzata a richiedere i pagamenti alla banca dell'opponente; e) il prezzo indicato nel doc. 7 dell'opponente non può essere inteso per tutta la durata del servizio (ossia 36 mesi) essendo stata prevista la possibilità di una disdetta annuale;
f) parte opponente con la missiva del 22/11/2017 oltre ad aver riconosciuto il debito ha, altresì, confessato di aver ricevuto la fattura ingiunta, contrariamente a
3 quanto sostenuto nel proprio atto di citazione;
g) il disconoscimento del contratto prodotto da CP_1 non è stato correttamente formulato dovendo riferirsi a tutti gli organi amministrativi;
h) ha CP_1 effettuato solleciti di pagamento anche dopo il 2016, come peraltro emerge dal riscontro dell'opponente del 16/03/2017, ed ha proposto a quest'ultima un piano di rientro che non è mai stato restituito firmato;
i) il rapporto contrattuale in essere tra le parti, non richiede la forma scritta pertanto anche in assenza del contratto, parte opponente è tenuta ad adempiere alla sua obbligazione di pagamento avendo parte opposta comunque fornito la prova della fonte negoziale delle fatture e dell'adempimento delle proprie obbligazioni negoziali;
l) non è intervenuta alcuna prescrizione del credito, in quanto trattasi del pagamento di un servizio come da fattura, soggetto ad un termine di prescrizione decennale e non di un pagamento periodico.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - nel merito, respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, qualora il quantum dovuto a fosse differente da quello portato CP_1 dal Decreto ingiuntivo, condannare al pagamento maggiorato dei relativi Parte_1 interessi dalla decisione al saldo.
All'esito della prima udienza di trattazione, il giudice, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini perentori per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc.
Maturati i termini per le preclusioni assertive e istruttorie, il giudice ha rigettato le prove costituende articolate dalle parti e non ha disposto l'ordine di esibizione ex art 210 cpc. La causa è stata rinviata all'udienza di discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies, comma 3 cpc.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, poiché non articolata rispetto a tutti i fori alternativamente competenti, avendo preso in considerazione unicamente l'art 20 cpc.
Come noto, nel primo atto difensivo, l'attore in opposizione (nella sua qualità di convenuto sostanziale)
– nelle cause relative ai diritti di obbligazione - è tenuto a formulare l'eccezione di incompetenza territoriale avuto riguardo a tutti i criteri di collegamento previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc. Qualora quest'ultimo abbia omesso o ritardato la contestazione nei termini suddetti, l'eccezione deve essere rigettata e la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito dall'opposto (attore in senso sostanziale).
4 Come chiarito dalla Suprema Corte: (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018 (Rv. 649456 - 01)
“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa
a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”.
In ogni caso, anche qualora l'eccezione fosse stata correttamente sollevata, nel caso di specie, il
Tribunale di Milano – comunque competente in forza della pattuizione del foro convenzionale esclusivo – deve ritenersi territorialmente competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di una controversia relativa a diritti di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata nel proprio ammontare e quindi liquida, da adempiersi presso il domicilio del creditore ai sensi dell'1182 comma 3 cc., avendo la società opposta prodotto sin dalla procedura monitoria la relativa fattura.
È orientamento giurisprudenziale consolidato che “il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione della parte attrice. Invero occorre tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'art. 20 cod. proc. civ. non può influire
l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. n. 8189/2012; n. 10966/2003; n. 10226/2001); in senso analogo, in relazione al luogo dell'adempimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la determinazione del forum destinatae solutionis deve essere effettuato – non già sulla base del quid disputandum – bensì in relazione al thema decidendum proposto dall'attore, e, quindi, alla stregua delle allegazioni in fatto prospettate nella domanda in astratto” (Cass. Sez. VI, ord. 2/10/2014 n.
20866).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, è principio consolidato quello per cui “Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro.
Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne
5 abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita
"ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021).
Deve osservarsi che, nel caso di specie, l'ammontare del credito azionato risulta – dalle allegazioni dell'opposta in seno al ricorso monitorio e dalla documentazione versata agli atti a supporto – determinato nel suo ammontare con sufficiente certezza e quindi liquido. A fronte di quanto sopra, sono prive di rilievo, in ordine alla decisione sulla questione pregiudiziale della competenza territoriale, le contestazioni del debitore circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito.
Passando al merito del giudizio, deve, innanzitutto, dichiararsi altresì infondata l'eccezione di prescrizione del credito oggetto del contendere atteso che, come correttamente dedotto da parte opposta, al credito azionato, di natura contrattuale, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. trattandosi del pagamento di un'unica fattura per la fornitura di un servizio non avente carattere periodico.
Ancora, privo di pregio e irrilevante è il disconoscimento, da parte dell'opponente, della scrittura privata nella quale è contenuto il contratto prodotto da , non essendo stato tale disconoscimento CP_1 perché non correttamente articolato e generico.
In primo luogo, deve rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7240 del 14/03/2019).
In secondo luogo, il disconoscimento di una scrittura privata – pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali per la proposizione – deve essere sorretto da motivazioni specifiche e circostanziate. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente
l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la
6 sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Diversamente, nel caso di specie, l'opponente si è limitata ad eccepire che “si contesta il documento n.
3 che sarebbe secondo controparte il contratto sottoscritto tra le parti, in quanto lo stesso è palesemente un falso, non solo perché in contrasto con il doc. 7 prodotto dall'odierno opponente, ma perché si vede ictu oculi che le due firme sono una il copia incolla dell'altro, poiché sono identiche e sovrapponibili, quanto è fatto notorio che due firme non sono mai una identica all'altra. Oltre a ciò si aggiunga che il 31.08.2016 il legale rappresentante della , era in ferie, Parte_1 CP_3 come tutti gli anni, e non era in sede per firmare, ma aveva delegato un dipendente di sua fiducia e station manager, , che ha appunto sottoscritto il doc. 7” . Persona_1
A ben vedere, dunque, l'opponente non ha contestato realmente l'attribuibilità della sottoscrizione alla legale rappresentante della stessa ( , avendo piuttosto dedotto ed eccepito (nella prima CP_3 difesa utile successiva al deposito della scrittura da disconoscere) da un lato, che il 31/08/2016 il legale rappresentante di fosse assente perché in ferie, come ogni anno, e che fosse stato delegato alla Parte_1 firma il sig. e, dall'altro, che le due firme in calce al contratto sono “una il copia incolla Persona_1 dell'altra, poiché sono identiche e sovrapponibili, quanto è fatto notorio che due firme non sono mai una identica all'altra”.
Ciò posto, ritiene la scrivente che, avuto riguardo al tenore complessivo delle difese svolte da Parte_1
e nonostante l'allegazione della falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata prodotta da
, il disconoscimento non sia stato correttamente proposto. CP_1
Del resto, deve evidenziarsi che, vertendosi in materia di contratto di appalto di servizi, il quale, come noto, è un contratto a forma libera e non necessita, dunque, della forma scritta ad substantiam, né ad probationem, la prova dell'autenticità della sottoscrizione della legale rappresentante non inficia, in ogni caso, che possa ritenersi raggiunta processualmente la dimostrazione della sussistenza del contratto stipulato tra le parti e della sua validità, né, a ben vedere e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti anche successivamente al sorgere del rapporto, dell'oggetto dello stesso, anche avuto riguardo al corrispettivo allegato dall'opposta.
Ed invero, giova evidenziare che costituisce – unitamente alle emergenze processuali complessivamente considerate – un'ulteriore prova dei termini dell'accordo tra le parti il doc. 3 prodotto dalla stessa opponente, ovverosia la comunicazione del 22/11/2017 inviata dal legale di al legale di , nel periodo immediatamente successivo al verificarsi delle circostanze Parte_1 CP_1 patologiche del rapporto contrattuale, nella quale si legge “La mia cliente mi riferisce che la fattura n.
7 161047846 del 31.08.2016 di € 6.100,00 è stata emessa da per la fornitura di un Controparte_1 accesso ad una banca dati on line e tale importo doveva essere, per contratto, corrisposto in 4 rate mensili (ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017) tramite RID/SEPA.
La mia cliente ha sempre avuto nel conto la liquidità per corrispondere tali somme, ma non si capisce per quale motivo non abbia mai presentato le richieste di pagamento alla banca Controparte_1 indicata in contratto, ragion per cui il mancato pagamento del è legato ad un errore di Pt_2 [...]
e non è da imputarsi alla mia assistita. […]”; che il prezzo del servizio fosse di euro CP_1
5.000,00 annui oltre iva, pertanto, era circostanza conosciuta e accettata da quale corrispettivo Parte_1 per l'erogazione del servizio di accesso alla banca dati on line contenente informazioni commerciali su soggetti operanti sul mercato (cfr. nello stesso senso anche la comunicazione sub doc. 4 di parte opponente).
In sostanza, a fronte della puntuale allegazione, da parte della società opposta, del rapporto contrattuale dedotto in atti si è limitata a disconoscere il contratto prodotto in atti senza Parte_1 però contestare la sussistenza del rapporto negoziale ma allegando unicamente, entro il termine delle preclusioni assertive, l'interruzione del servizio da parte di a partire da febbraio 2017. CP_1
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente, inoltre, la sussistenza dell'allegato inadempimento dell'opponente e si evince, anzi, come fosse ben consapevole di non aver adempiuto alla Parte_1 propria obbligazione di pagamento, nonostante avesse ricevuto la fattura oggetto di ingiunzione emessa da in anticipo e per l'intera annualità e nonostante si fosse avvalsa del servizio offerto CP_1 dall'opposta (doc. 3 opponente).
Da quanto sopra discende che, tenuto conto che si evince dagli atti che il contratto tra le parti non è più proseguito a seguito dell'insorgere della controversia in ordine all'inadempimento di oggetto Parte_1 del presente giudizio, deve ritenersi la stessa comunque dovuta a corrispondere l'importo fatturato in relazione alla prima annualità, il cui pagamento era previsto come anticipato, secondo le rate indicate dalla stessa opponente, e non è mai stato effettuato, né essendo stata provata da parte opponente altro fatto estintivo dell'obbligazione dell'opposta.
Infatti, la circostanza allegata da per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire con Parte_1 Pt_2
(come previsto nel doc. 7) e non abbia richiesto il pagamento alla banca, non può essere CP_1 considerato un fatto estintivo della pretesa di pagamento facente capo a quest'ultima. Peraltro, Parte_1 non ha neanche fornito la prova di aver autorizzato a richiedere alla propria banca i predetti CP_1 pagamenti.
Giova rammentare che, secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
8 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Il pagamento della fattura ingiunta risulta, pertanto, dovuto e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9887/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 31/05/2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 22.7.2025
La Giudice
(AO CO)
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