Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10009
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inadempienze paterne economiche e ai diritti di visita

    Il Collegio ritiene che, nonostante le condotte paterne da stigmatizzare, non vi sia una tale inidoneità genitoriale da giustificare la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, considerate le peculiarità del contesto familiare, la distanza geografica e le competenze genitoriali riconosciute al padre. Le indagini dei servizi sociali hanno confermato adeguate capacità genitoriali in entrambi i genitori.

  • Accolto
    Interesse delle minori e consolidamento delle abitudini di vita

    Il Collegio conferma il collocamento prevalente delle minori presso la madre, dato che è il genitore di riferimento nella loro quotidianità e le minori sono positivamente inserite nel contesto di AN dal 2021.

  • Altro
    Regime di frequentazione padre/figlie secondo calendario proposto dalla madre

    Il Collegio conferma nelle sue linee essenziali l'assetto organizzativo vigente, stabilito con provvedimento del 27/11/2023, ritenendolo rispondente all'interesse delle minori. Vengono aggiunti pernottamenti infrasettimanali continuativi presso il padre e un pomeriggio infrasettimanale di rientro presso la madre durante i 10 giorni di permanenza paterna a AN. Si mantiene uno spazio di frequentazione a Milano.

  • Rigettato
    Richiesta contributo paterno di € 2.000,00 mensili

    Il Collegio ridetermina il contributo paterno in € 500,00 mensili, tenendo conto del consolidamento dell'attività lavorativa e dell'incremento del patrimonio immobiliare della madre, delle variazioni nella situazione lavorativa del padre e delle maggiori spese di mantenimento diretto delle minori e di trasferimento.

  • Rigettato
    Richiesta del 70% delle spese straordinarie a carico del padre

    Il Collegio pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.

  • Altro
    Rigetto di tutte le domande avversarie

    Le domande del padre relative all'affidamento paritario e al mantenimento sono state in parte accolte (affidamento condiviso) e in parte rigettate o rideterminate (mantenimento).

  • Accolto
    Richiesta di affidamento condiviso

    Il Collegio conferma l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, dato che entrambi sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali e capaci di assumere decisioni nell'interesse delle figlie.

  • Rigettato
    Richiesta di collocamento paritario a settimane alterne

    Il Collegio conferma il collocamento prevalente presso la madre, ritenendo che non vi siano le condizioni per un collocamento paritario a settimane alterne, data la consolidata residenza delle minori a AN e l'inserimento nel contesto locale.

  • Rigettato
    Richiesta di residenza anagrafica presso il padre

    Il Collegio dispone che il collocamento prevalente presso la madre avvenga anche ai fini della residenza anagrafica.

  • Altro
    Richiesta di regime di frequentazione padre/figlie (subordinato)

    Il Collegio conferma il calendario stabilito con provvedimento del 27/11/2023, con alcune modifiche relative ai pernottamenti infrasettimanali e al rientro pomeridiano presso la madre, ritenendolo rispondente all'interesse delle minori.

  • Rigettato
    Richiesta contributo perequativo materno di € 600,00 mensili

    Il Collegio pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili, rideterminando così il contributo paterno.

  • Rigettato
    Richiesta di ripartizione spese straordinarie proporzionale ai redditi

    Il Collegio pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.

  • Accolto
    Conferma affidamento condiviso

    Il Collegio conferma l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, dato che entrambi sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali e capaci di assumere decisioni nell'interesse delle figlie.

  • Accolto
    Conferma collocamento prevalente presso la madre

    Il Collegio conferma il collocamento prevalente delle minori presso la madre, dato che è il genitore di riferimento nella loro quotidianità e le minori sono positivamente inserite nel contesto di AN dal 2021.

  • Altro
    Regime di frequentazione padre-figlie secondo calendario proposto dalla Curatrice

    Il Collegio conferma il calendario stabilito con provvedimento del 27/11/2023, con alcune modifiche relative ai pernottamenti infrasettimanali e al rientro pomeridiano presso la madre, ritenendolo rispondente all'interesse delle minori.

  • Rigettato
    Richiesta contributo paterno di € 700,00 mensili

    Il Collegio ridetermina il contributo paterno in € 500,00 mensili, tenendo conto del consolidamento dell'attività lavorativa e dell'incremento del patrimonio immobiliare della madre, delle variazioni nella situazione lavorativa del padre e delle maggiori spese di mantenimento diretto delle minori e di trasferimento.

  • Rigettato
    Richiesta del 60% delle spese straordinarie a carico del padre

    Il Collegio pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10009
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10009
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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