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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10009 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29982/2022 R.G.
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AT NA Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Di PP VA Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
10/12/2025, promossa con ricorso depositato in data 29/07/2022 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Missaglia Daniela, presso il cui studio – sito in Milano, via
Mascagni n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Piazza Carlo, presso il cui studio – sito in Milano, piazza S.
CE OM n. 3 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
C.F. ), Curatrice speciale delle minori (nata il CP_2 C.F._3 Per_1
10/03/2017) e (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minori Persona_2 ammesse al patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con le delibere n. 2024/4474 e n. 2024/4476 emesse dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 04/07/2024;
pagina 1 di 23 OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“I. Nel merito 1) Dare atto che, con sentenza non definitiva n. 5486/2023 emessa da Codesto Ill.mo Tribunale il 28.6.2023 e pubblicata il 3.7.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Enna, il
4.6.2023, dai IGnori e Parte_1 Controparte_1 Per_
2) Disporre l'affidamento super esclusivo, o quantomeno esclusivo, delle minori e alla Persona_2 CP_ IG alla luce delle gravissime e totali inadempienze del IGnor ai provvedimenti Parte_1 economici in vigore e al suo continuo sottrarsi al rispetto delle regole relative ai diritti di visita. Per_
3) Confermare il collocamento prevalente delle minori e presso la madre nell'abitazione sita Persona_2 in AN, Via Filadelfo Fichera n. 12, ove la IG e le minori già risiedono dal mese di marzo Pt_1
2021, a seguito di autorizzazione al trasferimento contenuta nell'ordinanza presidenziale del procedimento di separazione, confermata dai provvedimenti provvisori del presente procedimento.
4) Disporre un regime di frequentazione padre/figlie che risponda all'interesse delle minori secondo il seguente calendario, così come proposto dalla IG all'udienza del 13.11.2024: Pt_1
a) a weekend alternati fissi su AN dal giovedì dopo la scuola al martedì con riaccompagnamento a scuola, con abolizione dei trasferimenti a Milano.
In subordine,
b) confermare la regolamentazione definita dalla Dott.ssa Giannelli nell'ordinanza del 27.11.2023 e precisamente il padre potrà stare con le figlie minori: - primo mese: i) per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre. - secondo mese: ii) durante un fine settimana a Milano, prescrivendo al CP_ IGnor di indicare esattamente il weekend prescelto con almeno due mesi di anticipo e con spese di viaggio a carico del padre cui spetterà il prelievo delle figlie a AN e il loro riaccompagnamento presso la casa materna, precisando che la mancata comunicazione nel termine predetto, determinerà la decadenza dal diritto di poter vedere le figlie a Milano;
iii) durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre alle ore 19:30; CP_ c) Specificare l'onere del IGnor di fornire alla IG – in coerenza con questo schema – il Pt_1 calendario ordinario delle sue visite in via anticipata entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno per i sei mesi successivi: in difetto sarà la IG a poterlo redigere, senza possibilità di deroghe da parte del Pt_1 CP_ IGnor pagina 2 di 23 Il padre potrà altresì vedere le figlie: - durante le vacanze scolastiche estive - con la precisazione che queste riguarderanno i mesi di luglio e agosto (quando sarà sospesa la regolamentazione ordinaria, che sarà in vigore fino al mese di giugno e da settembre inclusi) - il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
precisare altresì che laddove non si raggiunga tale accordo, la IG CP_
avrà facoltà di indicare al IGnor le sue tre settimane di spettanza durante i mesi di luglio e Pt_1 agosto, e questi non potrà modificare le date;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1 gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle prossime vacanze natalizie (fine 2025/inizio 2026) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 6 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 6 gennaio 2024; - durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2026 il padre avrà il secondo periodo); 5) Disporre che il IGnor versi alla IG , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 delle figlie, la somma mensile di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuna figlia), o altra somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il versamento del
70% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo del Tribunale di Milano che si intende ivi integralmente richiamato. 6) Nella denegata ipotesi in cui le frequentazioni padre/figlie avvengano anche a Milano, disporre che il
IGnor sostenga integralmente le spese di viaggio delle figlie minori (AN - Milano e Controparte_1
Milano - AN);
7) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti.
8) Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
9) Rigettare tutte le domande avversarie, anche quelle avanzate in via istruttoria.
II. In via istruttoria Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore adito:
1) Ammettere prova per interpello, per interrogatorio libero della IG e per testi sui Parte_1 capitoli di prova come articolati dal numero 1 al numero 18 con i testi specificamente indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e che si riportano di seguito: - IG residente in [...]
Etneo (CT), Via Novaluce 67; - IGnor residente in [...]. Testimone_2
2) Rigettare le richieste istruttorie e di prova formulate da controparte;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere la IG a prova contraria su tutti i capitoli formulati da Parte_1 controparte e ammessi, nonché con i capitoli a prova contraria formulati nella presente memoria e con i testi sopra indicati e che si riportano di seguito: - IG residente in [...]
Novaluce 67; - IG residente in [...]; - IGnor Testimone_3 Testimone_2 residente in [...]; - Questore della Provincia di Milano o, in ogni caso, un suo delegato intervenuto sul luogo, Milano, Via F. Sforza n. 5, in data 11.09.2019, 12.09.2019 e 29.02.2020.
pagina 3 di 23 3) Rigettare le domande istruttorie avversarie, in particolare quella relativa all'aggiornamento/supplemento della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e quella relativa alla CTU contabile per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa.
4) Dichiarare inammissibili, per tutti i motivi dedotti in narrativa, i documenti audio di cui al capitolo di prova CP_ 12 della seconda memoria istruttoria del IGnor
5) Ordinare al IGnor ex art. 210 c.p.c., la produzione: a) delle ultime tre dichiarazioni Controparte_1 dei redditi e delle ultime tre Certificazioni Uniche;
b) dell'attuale contratto di lavoro regolarmente datato e sottoscritto da tutte le parti contrattuali;
c) della documentazione di tutti gli introiti percepiti negli ultimi tre anni;
d) della visura camerale storica, delibere assembleari relative al bilancio approvato degli ultimi tre anni e del bilancio d'esercizio relativo agli ultimi tre anni della Società f) degli estratti conto Parte_2 corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, anche cointestati, anche all'estero, riconducibili allo stesso,
e/o sui quali lo stesso ha ad operare a far data dal gennaio 2018 ad oggi, in particolare CP_3
, ; g) degli estratti conto Controparte_4 CP_5 Controparte_6 relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, dal mese di gennaio 2018 ad oggi;
h) delle assicurazioni, azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. CP_ 6) Disporre nei confronti della Società di cui il IGnor è amministratore unico e socio, Parte_2
l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.: a) degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, anche all'estero, intestati e/o cointestati alla Società e/o comunque riconducibili alla Società Parte_2 stessa, direttamente e/o per delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi;
b) degli Parte_2 estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', intestati e/o cointestati alla
Società e/o comunque riconducibili alla stessa, direttamente e/o per Parte_2 Parte_3 delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi;
c) dei bilanci d'esercizio della Società Parte_2 degli ultimi tre anni;
d) dei bilanci di derivazione contabile della Società degli ultimi tre anni. Parte_2
7) Disporre nei confronti dell'istituto bancario Fineco Bank, ove il IGnor risulta titolare Controparte_1 di conto corrente, nonché nei confronti di ogni altro istituto bancario ove si verifichi che il IGnor
[...] risulti titolare di qualsivoglia rapporto, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.: a) degli estratti CP_1 conto corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, intestati e/o cointestati al IGnor e/o Controparte_1 comunque riconducibili al IGnor stesso, direttamente e/o per delega o procura, a far data Controparte_1 dal gennaio 2018 ad oggi;
b) degli estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD,
CARTASI', intestati e/o cointestati al IGnor e/o comunque riconducibili al IGnor Controparte_1 [...] stesso, direttamente e/o per delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi. CP_1
8) Disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del IGnor CP_1 nonché della con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali,
[...] Parte_3 assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico: conti correnti - conti deposito titoli e/o obbligazioni - conto deposito a risparmio libero/vincolato - rapporti fiduciari ex legge n. 1966/1939 - gestione collettiva di risparmio - gestione patrimoniale - certificati di deposito e buoni fruttiferi - portafoglio - conto terzi individuale/globale - dopo incasso - cessione indisponibile - cassette di sicurezza - depositi chiusi - contratti derivati - carte di credito/debito - garanzie - crediti - finanziamenti - fondi pensione - patto compensativo - pagina 4 di 23 finanziamenti in pool - partecipazione - prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - acquisto e vendita di oro e metalli preziosi - money transfer - operazione extraconto - altri rapporti) intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2018 e fino all'attualità, in Italia e/o all'estero, prevendendo che l'indagine sia CP_ estesa anche alla famiglia d'origine del IGnor in particolare ai IGnori CP_7 CP_8
e
[...] Controparte_9
9) Delegare, allo scopo, per le sopra indicate indagini, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza, con accesso all'Anagrafe dei Rapporti in uso al Corpo, istituita ai sensi dell'art. 37, 4° comma, del DL 04/07/2006 n. 223, convertito in legge 04/08/2006, n. 248 che ha modificato l'art. 7, commi 6 e 11 del DPR
n. 605 del 29/09/1973 ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (banca dati SERPICO per
CCIAA - ACI/PRA - SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle , agli istituti di CP_10 credito, alle compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio indicato dal Tribunale. 10) Disporre ogni altra indagine ritenuta opportuna ed indispensabile per accertare la reale capacità economica del IGnor Controparte_1
In ogni caso
12) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e sanzione ex artt. 91 e 96, I e III comma, c.p.c.”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- nel merito in via principale:
- dare atto che con la sentenza non definitiva n. 5486/2023, emessa il 28.06.2023, pubblicata il 03.07.2023, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
Affidamento e custodia delle minori:
- nel merito in via principale: Per_
- disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento delle minori e a entrambi i genitori;
Per_2
- disporre che le minori saranno domiciliate presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori stesse;
- disporre che le minori avranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre a Milano;
Per_
- disporre che le minori e trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne, con Per_2 trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola (ovvero con prelevamento delle minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica);
- In subordine in punto frequentazioni ordinarie: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la Per_ residenza anagrafica delle minori a AN, disporre che nell'arco di quattro settimane le minori e frequenteranno il padre per 10 giorni consecutivi a AN (dal venerdì alla domenica della Per_2 pagina 5 di 23 settimana successiva), oltre a un fine settimana a Milano, non immediatamente successivo al fine settimana trascorsa a AN, dal venerdì prima di cena, quando la madre accompagnerà le figlie presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre accompagnerà le minori all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN;
- In ulteriore subordine in punto frequentazioni ordinarie: sempre nel caso in cui dovesse essere confermata la residenza anagrafica delle minori a AN, disporre che le minori trascorreranno due settimane consecutive alternate con ciascun genitore, con trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola (ovvero con prelevamento delle minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica);
- disporre che i periodi di frequentazione del padre da parte delle figlie coincideranno con i compleanni di queste ultime;
in ogni caso consentendo al padre di partecipare ai relativi festeggiamenti;
CP_
- disporre che i costi di trasferimento Milano-AN-Milano e i costi di alloggio che il sig. dovrà sostenere per la frequentazione delle figlie a AN saranno a carico della sig.ra , prevedendo che la Pt_1 CP_ stessa rimborsi il costo del biglietto aereo acquistato dal sig. entro il limite di € 500,00 o comunque in CP_ quella diversa somma coerente ai costi medi dei voli aerei per la suddetta tratta, nonché rimborsi al sig. il costo di una pigione nella misura non inferiore a € 600,00/mese;
- In ogni caso: Per_
-disporre che le festività pasquali verranno trascorse da e per l'intero periodo, ad anni alterni, un Per_2 anno con il padre e l'altro anno con la madre;
- disporre che durante le vacanze scolastiche estive le minori trascorreranno la metà dell'intero periodo con ciascun genitore, prevedendo, su un arco temporale di 4 mesi (giugno, luglio, agosto e settembre), la presenza Per_ di e con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi alternati di mese in mese, da concordare Per_2 entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari;
- disporre che durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
Mantenimento delle minori: CP_
- disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo Pt_1 perequativo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), indicizzati annualmente secondo ISTAT, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- in via subordinata in punto mantenimento, disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento delle Per_ figlie e in forma diretta per il periodo di permanenza delle minori presso di sé senza necessità di Per_2 alcun contributo perequativo;
- disporre che le spese per le minori eccedenti l'ordinaria amministrazione, saranno ripartite tra i genitori in misura proporzionale ai redditi di ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano del Novembre 2017.
- disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlati alla presenza della prole dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori. pagina 6 di 23 - In via istruttoria:
A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., finora non ammessi, con i testi ivi indicati, che di seguito si ripropongono integralmente:
1. Vero che in data 12 ottobre 2018 l'odierna ricorrente IG.ra , alla presenza della suocera IG.ra Parte_1 CP_8
, durante una discussione col marito ed odierno resistente IG. , presso l'allora
[...] Controparte_1 abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, afferrava un barattolo di vetro contenente un chilo di zucchero e lo scagliava contro il sig. provocandogli una ferita al capo che lo Controparte_1 costringeva a trascorrere la notte in ospedale in osservazione come si evince dalla certificazione medica (allegato n. 24) e dalla documentazione fotografica allegata alla presente memoria (allegato B), che si rammostra al teste;
2. Vero che la mattina del 11 settembre 2019, l'odierno resistente IG. , Controparte_1 al proprio risveglio presso l'allora abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, dopo aver preso antibiotici e antidolorifici, gli veniva detto dalla moglie sig.ra anch'essa ivi presente Parte_1 di abbandonare definitivamente ed immediatamente la casa familiare;
3. Vero che la sera del 12 settembre 2019, il IG. , d'intesa con gli agenti di Polizia intervenuti all'interno dell'abitazione Controparte_1 familiare dei coniugi sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, andava a dormire presso un CP_11 appartamento che la di lui madre aveva preso in locazione in Milano Corso di Porta OM n. 54, lasciando quindi libera la menzionata casa familiare;
4. Vero che la mattina del 13 settembre 2019 il sig. CP_1
, odierno resistente, chiamava e chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine presso l'allora abitazione
[...] familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, a fronte della decisione della moglie di abbandonare il domicilio domestico insieme alle figlie;
5. Vero che la mattina del 13 settembre 2019 dopo l'intervento delle forze dell'ordine (allertate dal IG. ) intervenute presso l'ex casa coniugale dei coniugi Controparte_1
sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, gli stessi concordavano che la sig.ra sarebbe Parte_4 Pt_1 andata a stare per una settimana in Milano a casa del di lei fratello IG. ;
6. Vero che la Testimone_2 mattina del 13 settembre 2019 dopo l'intervento delle forze dell'ordine (allertate dal IG. ) Controparte_1 ed intervenute presso l'ex casa coniugale dei coniugi sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, Parte_4 CP_ gli stessi concordavano che da quel giorno il sig. avrebbe frequentato le figlie nei pomeriggi di ogni giorno, tra le 15,00 e le 21,00; 7. Vero che il 13 settembre 2019 l'odierna ricorrente sig.ra , Parte_1 disattendendo quanto concordato nella medesima data in presenza delle forze dell'ordine, e meglio specificato nei sopra indicati capitoli di prova nn. 5 e 6, comunicava al marito IG. che si sarebbe Controparte_1 trasferita nella medesima data dalla casa del fratello all'albergo NH Collection Milano Testimone_2
President in Milano Largo Augusto n. 10, dove allora alloggiavano i genitori di quest'ultima appena giunti dalla Sicilia;
8. Vero che nella settimana immediatamente successiva al 13 settembre 2019, giungevano (a mezzo telefono) all'odierno resistente sig. , da parte della sig.ra e del Controparte_1 Parte_1 fratello di quest'ultima , richieste di allontanamento dall'abitazione familiare sita in Milano Testimone_2
Via Francesco Sforza n. 5, con la minaccia che le minori non sarebbero più rientrate presso l'ex abitazione CP_ familiare e che avrebbero denunciato lo stesso IG. innanzi la competente Autorità Giudiziaria;
9. Vero che a seguito delle minacce meglio specificate nel capitolo di prova immediatamente precedente, il sig.
[...]
decideva di rilasciare immediatamente la casa familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. CP_1
5, nonostante fosse in quel momento in convalescenza post-operatoria; 10.Vero che nel settembre 2019, pagina 7 di 23 immediatamente dopo al definitivo rilascio dell'abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, il sig. (telefonicamente) sentiva vietarsi da parte della moglie IG.ra , la Controparte_1 Parte_1 possibilità di avere rapporti continuativi con le figlie, riuscendo a vedere la figlia per sole tre ore Persona_2
a settimana;
11. Vero che attualmente (a partire dal settembre 2019) la IG.ra ostacola Pt_1 quotidianamente, sovrapponendo la sua voce, ogni comunicazione telefonica tra il IG. e le Controparte_1 figlie;
12.Vero che attualmente (a partire dal settembre 2019) la IG.ra quotidianamente Parte_1 riferisce alle figlie minori che il papà (IG. ) le ha abbandonate e che ha fatto la “bua” alla Controparte_1 mamma come risulta altresì dai file audio che vengono sottoposti al teste (previa autorizzazione al deposito da parte dell'intestato Giudice); 13.Vero che nel periodo intercorrente dal 23 gennaio 2020 sino a circa la metà di febbraio 2020, in pieno lock down, la ricorrente , trasferiva per due volte le figlie minori Parte_1 tra Milano e AN, nonostante in una occasione le bambine accusassero stati febbrili;
14.Vero che nel gennaio 2020, al termine delle vacanze natalizie, ala figlia dei IGg.ri , fu impedito CP_11 Per_1 dalla madre di rientrare a scuola atteso che la sig.ra evitava di pagare la seconda rata di Parte_1 iscrizione all'Istituto scolastico privato frequentato allora dalla menzionata minore;
15.Vero che Il sig.
[...]
dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020, una volta alla settimana, invitava la sig.ra CP_1
a rivalutare la decisione di iscrivere la figlia minore presso la scuola dell'infanzia Parte_1 Per_1 comunale di Via della Spiga n. 27 (Milano) a fronte del pagamento di una retta annuale di € 50,00; 16.Vero che l'odierno resistente, IG. , attualmente collabora con una società, la Hapu S.r.l., già Controparte_1 denominata Gametailer Sr.l., percependo attualmente uno stipendio mensile netto pari ad € 1.400; 17.Vero che la società (C.F. ) di cui il IG. è attuale legale Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante, dal novembre 2016 ad oggi ha prodotto solo perdite e l'attuale esposizione debitoria nei confronti del fisco ammonta a circa € 160.000,00, come risulta dalle cartelle di IA (allegato n.9 alla comparsa di costituzione) che si rammostrano al teste;
18.Vero che l'appartamento di proprietà del resistente
IG. (appartamento di 4 vani), sito in Milano, Galleria Buenos Aires n. 4, veniva dallo Controparte_1 CP_ stesso acquistato nell'aprile 2012 al prezzo di € 290.000,00, con provvista fornita dai genitori del sig. intervenuti nell'atto di compravendita;
19.Vero che la sig.ra acquistava nel giugno 2017 un Parte_1 appartamento sito in Milano, Via Francesco Sforza n. 5 (consistenza 8 vani), con provvista fornita dai propri genitori, al prezzo di € 635.000,00 20.Vero che per l'acquisto dell'immobile di proprietà della ricorrente di cui al capitolo di prova immediatamente precedente, il sig. versava n. 2 assegni di € 7.500,00 Controparte_1 ciascuno per un totale di € 15.000,00, sostenendo altresì spese per la ristrutturazione del menzionato immobile e per l'arredamento per un ammontare di 25.000,00 euro;
21.Vero che l'odierna ricorrente IG.ra è Pt_1 attualmente in possesso di una pietra di investimento tipologia diamante del valore di circa € 25.000,00 di proprietà della (C.F. , società di qui il IG. è legale Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante;
22.Vero che i genitori della ricorrente IG. , sono proprietari di un Parte_1 compendio immobiliare, ammontante a n. 130 terreni e n. 14 fabbricati (di proprietà del padre della ricorrente IG. , e di n. 30 terreni e n. 45 fabbricati di proprietà della madre della ricorrente, IG.ra Parte_5
, come risulta dalle visure (allegato n. 18 alla comparsa di costituzone e risposta) che si Tes_1 rammostrano al teste;
23.Vero che i genitori dell'odierna ricorrente IG.ra sono titolari e Parte_1 rappresentanti di n. 5 imprese, come da visure camerali (allegato n. 19 alla comparsa di costituzione e pagina 8 di 23 risposta) che si rammostrano al teste;
24.Vero, che la IG.ra si avvaleva presso la residenza Parte_1 di Milano sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5 sino al 14 marzo 2021, di una collaboratrice domestica, tale IG.ra , che prestava la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle Persona_3 ore 13,30; 25.Vero che la IG.ra si avvale tuttora (e sin dal 15 marzo 2021) dell'attività di Parte_1 una collaboratrice domestica presso la sua residenza di AN, sita in AN Via Fichera n. 12, che presta la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,30; 26.Vero che la IG.ra Parte_1
pubblicava nel gennaio 2021 sul sito internet “Immobiliare.it” un'offerta di affitto dell'ex casa
[...] coniugale sita in Milano, Via Francesco Sforza n. 5, con richiesta economica di 3.000,00 euro a titolo di canoni mensili oltre 500,00 euro mensili per spese condominiali come da annuncio che si rammostra al teste
(allegato C alla presente memoria); 27. Vero che il 16.11.2021 la IG.ra acquistava una Parte_1 nuova autovettura di tipo Volkswagen C1DLAAACX05FM6FM6AJ0214BI1AB0I tg.ta GG049LZ per l'importo di € 24.000,00 come risulta dalla visura PRA che si mostra al teste (allegato D alla presente memoria); 28.
Vero che l'autovettura di marca TESLA in possesso al IG. è di proprietà del padre del Controparte_1 residente, il IG. ; 29. Vero che l'autovettura di cui al capitolo immediatamente precedente CP_7 veniva acquistata del padre del IG. attraversi il pagamento di rate mensili con addebito Controparte_1 su un conto corrente cointestato a lui e alla moglie come risulta dagli estratti conto Parte_6
(allegato E alla presente memoria) che si rammostrano al teste;
30. Vero che nei mesi di dicembre gennaio e Per_ febbraio 2022 le minori e frequentavano una volta al mese un corso di nuoto presso la Persona_2 piscina comunale Bacone di Milano;
31. Vero che nei mesi di dicembre gennaio e febbraio 2022, ed in Per_ particolare in un'occasione al mese, il IG. e le figlie minori e Controparte_1 Persona_2 pernottavano presso l'amico (nonché testimone di nozze) del padre con i figli minori di Persona_4 Per_ quest'ultimo presso il comune di Bormio;
32. Vero che le minori e posseggono presso Persona_2
l'abitazione paterna sita in Milano una stanza autonoma con un armadio colmo di abiti, giubbotti e scarpe;
33. Per_ Vero che ogni qual volta che le minori e giungono dalla Sicilia presso l'abitazione paterna Persona_2 sita in Milano, arrivano presso il IG. sprovviste di indumenti di ricambio;
34. Vero che le Controparte_1 Per_ minori e durante le vacanze estive 2023 trascorrevano 7 giorni (con pernotto) presso Persona_2 Per_ l'abitazione paterna;
35. Vero che nell'occasione di cui al capitolo immediatamente precedente le minori e alla presenza della nonna paterna IG.ra manifestavano la volontà di Persona_2 Controparte_8 tornare immediatamente a risiedere in Milano;
Si indicano come testimoni: -IG.ra via G. Controparte_8
Leopardi n.60 AN;
-IG. via G. Leopardi n.60 AN: -IG.ra via G. CP_7 CP_9
Leopardi n.60 AN;
-legale rappresentante della piscina Bacone di Milano;
-IG. residente Persona_4 in Milano (testimone di nozze del IG. ). Il tutto limitatamente ai capitoli non ancora Controparte_1 ammessi e ai testi non ancora escussi.
B) disporre aggiornamento/supplemento della CTU psicodiagnostica, al fine di acclarare l'attuale status di Per_ salute psico-fisica di e eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche Persona_2 relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore pagina 9 di 23 palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo;
C) disporre nei confronti della sig.ra , con estensione ai familiari (tra i quali il fratello: Parte_1
c.f.: e la madre: c.f.: ), gli Testimone_2 C.F._4 Tes_1 C.F._5 accertamenti di Polizia Tributaria, delegando la Guardia di Finanza competente per territorio, al fine di determinare, acquisite le informazioni anche presso terzi, quali uffici pubblici ed istituti bancari, quale sia l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale di;
Parte_1
D) disporre CTU contabile volta a ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della sig.ra
, sia sul patrimonio intestato direttamente che indirettamente, per il tramite di quote Parte_1 societarie, e comunque nella disponibilità della stessa, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità. Nello specifico, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., assumere tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, compiendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, anche a mezzo della polizia tributaria, al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale di;
Parte_1
E) in ogni caso, disporre le indagini ritenute necessarie e assumere i provvedimenti opportuni al fine di accertare la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale di ”. Parte_1
CONCLUSIONI per la curatrice speciale delle minori avv. CP_2 Per_
“1. Confermare l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé come segue: - primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore
19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre;
- secondo mese: durante un fine settimana a
Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate dalla madre alle ore
19:30; - durante le vacanze scolastiche estive, il padre starà con le figlie per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in difetto di che saranno individuate a cura dei servizi sociali di AN e Milano;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, nonché ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; - durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo pagina 10 di 23 periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00
a martedì 2 aprile ore 19:00), salvo diversi migliori accordi tra le parti.
3. Disporre uno stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali di AN e di Milano sull'intero nucleo familiare.
4. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse delle minori.
5. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
6. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2022, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Enna Controparte_1 in data 04/06/2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte II serie
A, anno 2016); Per_ chiedeva, altresì: - di disporre l'affidamento delle figlie minori (nata il [...]) e Per_2
(nata il [...]) in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlie secondo i tempi e le modalità indicate all'esito della CTU psicodiagnostica svolta nell'ambito del giudizio di separazione;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 2.000,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- di rigettare ogni eventuale domanda avanzata dal resistente di un assegno di mantenimento per sé.
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù della sentenza parziale n. 8555/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/09/2021 e pubblicata in data 21/10/2021 (coniugi già autorizzati a vivere separati in data 03/03/2020) nell'ambito del procedimento R.G. n. 56765/2019, che all'epoca risultava ancora pendente in fase istruttoria.
Riguardo alla regolamentazione resa nell'ambito del giudizio di separazione, precisava altresì la ricorrente con i provvedimenti provvisori del 23/02/2021 successivamente modificati con ordinanza del
13/12/2021, era stato disposto all'esito di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, l'affidamento delle minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di cui era stato autorizzato il trasferimento a AN, e con frequentazioni padre-figlie per un fine settimana lungo al mese a Milano (dal venerdì al lunedì e la giornata del martedì) e una settimana al mese a
AN (dal venerdì al lunedì e le giornate del martedì, mercoledì e giovedì senza pernottamento), oltre a un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione al
60% a carico del padre e al 40% a carico della madre delle spese straordinarie.
pagina 11 di 23 A sostegno delle domande formulate nel presente giudizio, la ricorrente allegava altresì che, nonostante le parti avessero intrapreso un percorso di coordinazione genitoriale, il padre continuava a porre in essere condotte ostacolanti e prevaricatrici con riguardo ad ogni decisione relativa alle minori, come nel caso dell'iscrizione scolastica e delle attività extrascolastiche delle figlie.
Con memoria depositata in data 25/11/2022, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito in via istruttoria di disporre un supplemento/aggiornamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
nonché nel merito: - di affidare le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascun genitore;
- di stabilire un contributo materno al mantenimento delle figlie pari ad euro 300,00 mensili (ovvero, in subordine, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie), con un'equa ripartizione delle spese straordinarie.
Il resistente allegava a sua volta pretese condotte ostacolanti poste in essere dalla ricorrente in ordine al rapporto padre-figlie, contestando in particolare il trasferimento a AN delle minori, in quanto ritenuto lesivo del diritto delle stesse ad un'effettiva bigenitorialità; il resistente precisava altresì che avverso l'ordinanza presidenziale del 23/02/2021 era ancora pendente giudizio di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano - successivamente rigettato con decreto del 19/11/2024.
Sentite le parti all'udienza del 6/12/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, in persona della dott.ssa C. Giannelli, confermava le condizioni della separazione e nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza n. 3277/2023 emessa in 18/04/2023 e pubblicata in data 21/04/2023, il Tribunale di
Milano – a definizione del giudizio di separazione – addebitava la separazione al marito;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla responsabilità genitoriale, considerata l'emissione dei provvedimenti provvisori nel presente procedimento di divorzio;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione al 60% a carico del padre e al CP_ 40% a carico della madre delle spese straordinarie;
rigettava la domanda del IGnor di un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 15/06/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
pagina 12 di 23 e e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la Pt_1 Controparte_1 causa sul ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con ordinanza istruttoria del 16/11/2023, il Giudice istruttore ordinava alle parti di provvedere all'integrazione della documentazione reddituale e assegnava termine ai Servizi sociali di Milano e di
AN per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare, non ammettendo le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
Nell'ambito del subprocedimento (n. 29982-1/2022 R.G.) instaurato da parte ricorrente per la modifica dell'ordinanza presidenziale del 6/12/2022, con provvedimento del 27/11/2023, il Giudice istruttore – integrato il contradditorio e sentite le parti all'udienza del 14/11/2023 – disponeva il seguente calendario a far data dal mese di dicembre 2023:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre.
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre alle ore 19:30;
- durante le vacanze scolastiche estive di , il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle prossime vacanze natalizie (fine 2023/inizio 2024) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 7 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 7 gennaio 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00 a martedì 2 aprile ore 19:00).
pagina 13 di 23 Il Giudice istruttore respingeva le ulteriori istanze formulate dalle parti e rimetteva le parti innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, svoltosi all'udienza del 13/03/2024, con esito negativo.
Di seguito, all'esito del contraddittorio istaurato all'udienza del 7/05/2024 dinnanzi al Giudice istruttore, l'ulteriore subprocedimento (n. 29982-2/2022 R.G.) instaurato da parte resistente per la modifica dei provvedimenti presidenziali veniva dichiarato estinto su rinuncia delle parti alle domande formulate in tale sede, con spese al definitivo.
Nell'ambito del procedimento principale di divorzio, il Giudice istruttore riassegnatario, dato atto dell'avvenuta interruzione del percorso di co.ge e del peggioramento intervenuto nella situazione del nucleo, con ordinanza del 7/05/2024, disponeva la nomina della curatrice speciale delle minori, in persona dell'avv. e incaricava i Servizi sociali di Milano e di AN competenti per CP_2 territorio di avviare un monitoraggio, con espressa delega a intervenire sul calendario di frequentazioni disposto con ordinanza del 27/11/2023 e un percorso di sostegno alla genitorialità.
Intervenuta la costituzione del curatore speciale al 28/06/2024, le parti comparivano all'udienza del 13/11/2024, i difensori delle parti formulavano reciproche proposte relativamente alla ripartizione dei tempi genitori-figlie e si riservavano di interloquire con le parti al fine di valutare la possibilità di giungere a una soluzione condivisa, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il Giudice istruttore ordinava alle parti il deposito di disclosure aggiornata e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11/09/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti e contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/12/2025.
***
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 16/11/2023, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti e delle indagini svolte dai Servizi sociali di Milano e di AN.
pagina 14 di 23 Sulla domanda di divorzio
In punto di status, si dà atto della sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale Per_ Il Collegio ritiene debba essere confermato l'affidamento di e in via condivisa ad Per_2 entrambi i genitori, già previsto in sede presidenziale e come peraltro richiesto da parte resistente e dalla Curatrice speciale delle minori.
Invero, all'esito degli approfondimenti da ultimo demandati ai Servizi sociali di AN e di
Milano (cfr. da ultimo relazione depositata in data 16/10/2024), entrambi i genitori sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali, oltre che sintonizzati sui bisogni delle figlie;
nonché di fatto sia pur nell'ambito di una conflittualità mai del tutto sopita - capaci di assumere le decisioni nell'interesse delle figlie minori, come si evince fin da ultimo, anche dal tenore delle memorie conclusive depositate dalle parti.
Non può pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento super-esclusivo delle minori a sé formulata dalla madre, in assenza di inidoneità genitoriali paterne tali da rendere necessaria CP_ una limitazione della responsabilità genitoriale del sig.
Invero, le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta avanzata attengono in larga parte a questioni che ad oggi devono ritenersi del tutto superate, alla luce delle risultanze delle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati;
il solo inadempimento paterno dedotto rispetto ai propri obblighi economici – pur trattandosi di condotta certamente da stigmatizzare, in quanto in violazione dei propri obblighi genitoriali – non appare nel caso di specie di per sé sufficiente a giustificare la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, considerate le peculiarità del contesto familiare in esame, la distanza geografica tra le parti e le competenze genitoriali riconosciute in capo al resistente.
Risulta, invece, necessario confermare gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di Milano e di
AN di monitoraggio e di vigilanza sulla situazione familiare, considerate le criticità ancora esistenti nel rapporto tra i genitori.
Riguardo ai tempi genitori-figlie, ritiene il Collegio – valutate le posizioni contrapposte delle parti come precisate in atti e gli esiti degli approfondimenti demandati ai Servizi – rispondente all'interesse delle minori confermare nelle sue linee essenziali l'assetto organizzativo vigente.
Per_ Dunque, in primo luogo, dev'essere confermato il collocamento prevalente di e Per_2 presso la madre in AN, che è ad oggi il genitore di riferimento delle minori nella loro quotidianità
pagina 15 di 23 ed essendo ormai le minori ormai positivamente inserite nel contesto familiare, sociale e scolastico di
AN già dal 2021.
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlie, il Collegio ritiene vada altresì confermato il calendario stabilito con provvedimento del 27/11/2023 e tuttora vigente, prevendendo peraltro l'aggiunta di pernottamenti infrasettimanali continuativi delle minori presso il padre, come meglio si specificherà in seguito.
Invero, tale soluzione appare allo stato come maggiormente in linea con gli interessi delle minori, garantendo alle stesse, da un lato, continuità alle abitudini di vita consolidate nel corso degli ultimi anni e dall'altro, maggiori spazi quotidiani con il padre, tenuto conto dell'ottimo rapporto padre- figlie e del fatto che le minori sono già abituate a stare con il padre in maniera continuativa per periodi più lunghi durante le vacanze, non essendovi dunque ragioni per non introdurre – decorsi due anni dal provvedimento del 27/11/2023 – tali pernottamenti anche nei periodi di frequentazione ordinaria.
Peraltro, si ritiene opportuno, che le minori possano far rientro presso la madre almeno per un pomeriggio comprensivo della cena durante i dieci giorni di spettanza paterna a AN
(indicativamente e salvo migliori accordi delle parti al martedì).
Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di mantenere uno spazio di frequentazione padre-figlie anche a Milano, con i tempi e le modalità già indicate nel provvedimento del 27/11/2023, risultando importante che le minori sperimentino il rapporto con il padre anche nell'ambito del contesto abitativo- sociale di quest'ultimo a Milano, come rilevato anche dalla Curatrice speciale, pur considerato che nell'ultimo periodo le frequentazioni si sono svolte quasi esclusivamente a AN a fronte di difficoltà organizzative evidenziate in particolar modo dalla madre.
Di conseguenza, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, il padre vedrà e terrà con sé le figlie:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino alla domenica della settimana successiva alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà
a casa della madre, fatta eccezione per un pomeriggio infrasettimanale, salvi migliori accordi al martedì, in cui le minori staranno con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00;
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al tardo pomeriggio della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a
AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pagina 16 di 23 pernottamento, fatta eccezione per una cena infrasettimanale delle minori presso la madre
(indicativamente nella giornata del martedì, salvo migliori accordi tra le parti).
Con riguardo ai periodi festivi, si ritiene, invece, di confermare integralmente quanto già stabilito nel provvedimento del 27/11/2023.
Sulle questioni economiche
Ritiene altresì il Collegio che il contributo paterno al mantenimento delle figlie vada rideterminato nella misura di euro 500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
le parti continueranno, inoltre, a percepire l'assegno unico universale al 50% come per legge.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ricorrente, si rileva che al momento della separazione tra le parti la signora era dipendente della pur risultando in Pt_1 Controparte_12 cassa integrazione;
veniva poi licenziata per giustificato motivo oggettivo a gennaio 2022, decidendo da allora di dedicarsi all'azienda agricola di famiglia – risultando peraltro già dal 2020 titolare di
Partita IVA e titolare in comodato d'uso gratuito di un fondo di proprietà del proprio padre (cfr. docc.
22 e 23).
Si precisa, inoltre, che dal 2023 la ricorrente è socia amministratrice e rappresentante dell'Azienda
Agricola TO e di Compagnia siciliana Agrumi, dalle quali risulta aver ricevuto diverse somme a titolo di “rimborso soci” (cfr. estratto conto 2024; trattandosi di peraltro di incarichi non dichiarati nella propria dichiarazione economica depositata in atti); allegando, sul punto, che si tratterebbe di piccole partecipazioni societarie, nella misura del 3% e del 5%, derivanti “.. da donazioni del padre, finalizzate solo a beneficiare delle agevolazioni legate allo status di IAP (imprenditore agricolo professionale) della , che non percepisce alcun compenso o dividendo, dovendo semmai sanare debiti Pt_7 Pt_1 pregressi (cfr. comparsa conclusionale pag. 26).
Oltre alla propria attività lavorativa, la ricorrente percepisce altresì importanti entrate derivanti dalla locazione dell'ex casa familiare di sua esclusiva proprietà, sita in Milano, via Francesco Sforza n. 5, per un canone annuo pari ad euro 42.000,00 dal giugno 2021 (cfr. all. D).
Ciò posto, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (PF 2023 e 2024) si evince un reddito complessivo della ricorrente derivante da attività lavorativa pari ad euro 7.398,00, oltre ad euro
39.900,00 derivanti dalla locazione nell'anno di imposta 2022, pari ad euro 3.305,00 mensili al netto
RP; un reddito complessivo pari ad euro 39.900,00 derivanti dalla sola locazione nell'anno di imposta
2023, pari ad euro 2.890,00 mensili al netto RP (con riferimento a tale annualità la ricorrente ha precisato di non aver percepito alcun reddito da lavoro, in quanto nel luglio 2023 “un'ondata di caldo pagina 17 di 23 senza precedenti ha bruciato la quasi interezza dei raccolti in quasi tutta la Sicilia”, cfr. comparsa conclusionale pag. 25). Quanto all'anno di imposta 2024, oltre ai redditi da locazione, risulta aver percepito la somma complessiva di circa euro 14.000,00 (cfr. estratto c/c Intesa San Paolo da Agrofruit,
Ruvitello S.r.l. e Terroirs d'Avenir).
Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione in atti (cfr. estratti c/c Intesa San Paolo) la ricorrente riceve importanti elargizioni economiche da parte della propria famiglia d'origine.
Quanto al patrimonio immobiliare della ricorrente, la IG abita unitamente alle figlie a Pt_1
AN in un immobile concessole dalla madre in comodato d'uso gratuito (cfr. all. F), non dovendo dunque sostenere spese abitative.
Oltre alla proprietà esclusiva dell'immobile locato di Milano – ha ricevuto in successione, in seguito alla morte del padre nel 2024, il 50% della proprietà di un immobile sito in AN, ove vive la propria madre, nonché la proprietà esclusiva di un box a AN e di vari terreni e agrumeti a Mascali, che assumono particolare rilevanza in considerazione dell'attività svolta dalla ricorrente.
La ricorrente percepisce altresì il 50% dell'assegno unico universale – non avendo potuto contare sul contributo paterno al mantenimento delle figlie previsto in sede di separazione, essendosi il resistente reso inadempiente rispetto a tali statuizioni economiche già dal 2021.
Quanto al resistente, nel corso del giudizio di separazione era stata riscontrata l'elevata capacità CP_ reddituale del IGnor quantomeno fino all'anno 2019; in sede di emissione di sentenza definitiva di separazione veniva osservato che “il resistente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 4 febbraio 2021 dalla società Gametailer S.r.L., (oggi denominata a seguito di cambio di ragione sociale in Hapu S.r.L) con retribuzione annua lorda pari ad euro 25.592,00 per 14 mensilità pari ad un reddito mensile di euro 1.828,00 (dal CUD 2022 prodotto agli atti del giudizio emerge che CP_ effettivamente il ha percepito, nell'anno di imposta del 2021, un reddito annuo lordo pari ad euro
20.515,33 per 331 giorni di lavoro, essendo lo stesso stato assunto nel febbraio 2021)”.
Negli anni di imposta 2022 e 2023, il ricorrente ha attestato un reddito complessivo rispettivamente pari ad euro 23.762,48 (pari ad euro 1.700,00 mensili al netto RP, cfr. CU 2023) e pari ad euro
25.365,00 (pari ad euro 1.795,00 mensili al netto RP, cfr. CU 2024).
In data 08/02/2024 il resistente veniva licenziato da HAPU S.r.l. per poi esser nuovamente assunto a marzo 2024 presso la società Veos.digital, con stipendio mensile di € 3.200,00 circa per 14 mensilità
(cfr. estratto c/c 2024 Fineco).
pagina 18 di 23 CP_ Tuttavia, in data 14/06/2025 il IGnor veniva nuovamente licenziato, risultando da allora privo di occupazione e percependo indennità Naspi per euro 1.415,00 mensili (cfr. doc. depositati in data 11/09/2025).
CP_ Il risultava, inoltre, socio al 95% e amministratore unico della (cfr. quanto Parte_2 sul punto dichiarato all'udienza del 06/12/2022: “avevo aperto una società ma attualmente è bloccata e non percepisco alcuni proventi da questa società”); successivamente ha documentato l'avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società, deliberata con verbale del 20/10/2023 (cfr. doc. 3).
CP_ Quanto al patrimonio immobiliare del resistente, il risulta proprietario esclusivo dell'immobile ove attualmente vive sito in Milano, galleria Buenos Aires n. 4 e nei periodi di permanenza in AN, ha altresì la disponibilità dell'abitazione dei propri genitori, non sostenendo quindi oneri abitativi aggiuntivi.
Nella valutazione della situazione economica complessiva dei genitori, deve poi tenersi conto del fatto che, sebbene le minori siano rimaste collocate presso la madre, è stato gradualmente attuato nel corso del presente procedimento un aumento degli spazi padre-figlie rispetto a quanto previsto in sede di separazione, con conseguenti maggiori spese di mantenimento diretto in capo al padre.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo rideterminare il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura sopra indicata, tenuto conto, da un lato, che rispetto al momento della separazione la ricorrente risulta aver consolidato la propria attività lavorativa e ha incrementato il proprio patrimonio immobiliare;
nonché dall'altro le variazioni intervenute nella situazione lavorativa del resistente e delle maggiori spese di mantenimento diretto delle minori, oltre alle spese di trasferimento da/per AN, che lo stesso deve sostenere.
Il contributo paterno come sopra determinato avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, a fronte degli assetti economico-patrimoniali delle parti e della ripartizione dei tempi genitori-figlie mutati nel corso del presente giudizio;
ferma restando fino all'applicazione di detta modifica, la spettanza del contributo paterno disposto in sede di separazione e confermato da ultimo in sede presidenziale.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali – liquidate come da dispositivo anche tenuto conto delle spese dei subprocedimenti promossi dalle parti in base ai valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022 – debbano essere compensate per la quota di ½ considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e della soccombenza reciproca delle parti con riguardo alla ripartizione dei tempi genitori-figlie e alle questioni economiche;
la restante quota di ½
pagina 19 di 23 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, valutando ai sensi dell'art. 337quater comma 2
c.c. l'infondatezza della domanda di affidamento super-esclusivo delle minori a sé.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale delle minori, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in Parte_1 Controparte_1 composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: Per_ 1) Affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via condivisa ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo le seguenti modalità:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino alla domenica della settimana successiva alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà
a casa della madre, fatta eccezione per un pomeriggio infrasettimanale, salvi migliori accordi al martedì, in cui le minori staranno con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a
AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento, fatta eccezione per una cena infrasettimanale delle minori presso la madre
(indicativamente nella giornata del martedì, salvo migliori accordi tra le parti).
- durante le vacanze scolastiche estive di il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore
10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle pagina 20 di 23 prossime vacanze natalizie (fine 2023/inizio 2024) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 7 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 7 gennaio 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00 a martedì 2 aprile ore
19:00).
3) Incarica i Servizi sociali di AN e di Milano di proseguire il monitoraggio e la vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando altresì ogni intervento ritenuto utile nell'interesse delle minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per Per_ e Per_2
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella Parte_8 misura di € 500,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza e soggetta a rivalutazione annuale Istat.
5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 21 di 23 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 22 di 23 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) Dispone che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori.
7) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 8.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
8) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata Parte_1 in euro 4.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
9) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali di
AN e di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
VA Di PP NA AT
pagina 23 di 23
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AT NA Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Di PP VA Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
10/12/2025, promossa con ricorso depositato in data 29/07/2022 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Missaglia Daniela, presso il cui studio – sito in Milano, via
Mascagni n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Piazza Carlo, presso il cui studio – sito in Milano, piazza S.
CE OM n. 3 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
C.F. ), Curatrice speciale delle minori (nata il CP_2 C.F._3 Per_1
10/03/2017) e (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minori Persona_2 ammesse al patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con le delibere n. 2024/4474 e n. 2024/4476 emesse dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 04/07/2024;
pagina 1 di 23 OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“I. Nel merito 1) Dare atto che, con sentenza non definitiva n. 5486/2023 emessa da Codesto Ill.mo Tribunale il 28.6.2023 e pubblicata il 3.7.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Enna, il
4.6.2023, dai IGnori e Parte_1 Controparte_1 Per_
2) Disporre l'affidamento super esclusivo, o quantomeno esclusivo, delle minori e alla Persona_2 CP_ IG alla luce delle gravissime e totali inadempienze del IGnor ai provvedimenti Parte_1 economici in vigore e al suo continuo sottrarsi al rispetto delle regole relative ai diritti di visita. Per_
3) Confermare il collocamento prevalente delle minori e presso la madre nell'abitazione sita Persona_2 in AN, Via Filadelfo Fichera n. 12, ove la IG e le minori già risiedono dal mese di marzo Pt_1
2021, a seguito di autorizzazione al trasferimento contenuta nell'ordinanza presidenziale del procedimento di separazione, confermata dai provvedimenti provvisori del presente procedimento.
4) Disporre un regime di frequentazione padre/figlie che risponda all'interesse delle minori secondo il seguente calendario, così come proposto dalla IG all'udienza del 13.11.2024: Pt_1
a) a weekend alternati fissi su AN dal giovedì dopo la scuola al martedì con riaccompagnamento a scuola, con abolizione dei trasferimenti a Milano.
In subordine,
b) confermare la regolamentazione definita dalla Dott.ssa Giannelli nell'ordinanza del 27.11.2023 e precisamente il padre potrà stare con le figlie minori: - primo mese: i) per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre. - secondo mese: ii) durante un fine settimana a Milano, prescrivendo al CP_ IGnor di indicare esattamente il weekend prescelto con almeno due mesi di anticipo e con spese di viaggio a carico del padre cui spetterà il prelievo delle figlie a AN e il loro riaccompagnamento presso la casa materna, precisando che la mancata comunicazione nel termine predetto, determinerà la decadenza dal diritto di poter vedere le figlie a Milano;
iii) durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre alle ore 19:30; CP_ c) Specificare l'onere del IGnor di fornire alla IG – in coerenza con questo schema – il Pt_1 calendario ordinario delle sue visite in via anticipata entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno per i sei mesi successivi: in difetto sarà la IG a poterlo redigere, senza possibilità di deroghe da parte del Pt_1 CP_ IGnor pagina 2 di 23 Il padre potrà altresì vedere le figlie: - durante le vacanze scolastiche estive - con la precisazione che queste riguarderanno i mesi di luglio e agosto (quando sarà sospesa la regolamentazione ordinaria, che sarà in vigore fino al mese di giugno e da settembre inclusi) - il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
precisare altresì che laddove non si raggiunga tale accordo, la IG CP_
avrà facoltà di indicare al IGnor le sue tre settimane di spettanza durante i mesi di luglio e Pt_1 agosto, e questi non potrà modificare le date;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1 gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle prossime vacanze natalizie (fine 2025/inizio 2026) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 6 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 6 gennaio 2024; - durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2026 il padre avrà il secondo periodo); 5) Disporre che il IGnor versi alla IG , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 delle figlie, la somma mensile di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuna figlia), o altra somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il versamento del
70% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo del Tribunale di Milano che si intende ivi integralmente richiamato. 6) Nella denegata ipotesi in cui le frequentazioni padre/figlie avvengano anche a Milano, disporre che il
IGnor sostenga integralmente le spese di viaggio delle figlie minori (AN - Milano e Controparte_1
Milano - AN);
7) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti.
8) Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
9) Rigettare tutte le domande avversarie, anche quelle avanzate in via istruttoria.
II. In via istruttoria Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore adito:
1) Ammettere prova per interpello, per interrogatorio libero della IG e per testi sui Parte_1 capitoli di prova come articolati dal numero 1 al numero 18 con i testi specificamente indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e che si riportano di seguito: - IG residente in [...]
Etneo (CT), Via Novaluce 67; - IGnor residente in [...]. Testimone_2
2) Rigettare le richieste istruttorie e di prova formulate da controparte;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere la IG a prova contraria su tutti i capitoli formulati da Parte_1 controparte e ammessi, nonché con i capitoli a prova contraria formulati nella presente memoria e con i testi sopra indicati e che si riportano di seguito: - IG residente in [...]
Novaluce 67; - IG residente in [...]; - IGnor Testimone_3 Testimone_2 residente in [...]; - Questore della Provincia di Milano o, in ogni caso, un suo delegato intervenuto sul luogo, Milano, Via F. Sforza n. 5, in data 11.09.2019, 12.09.2019 e 29.02.2020.
pagina 3 di 23 3) Rigettare le domande istruttorie avversarie, in particolare quella relativa all'aggiornamento/supplemento della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e quella relativa alla CTU contabile per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa.
4) Dichiarare inammissibili, per tutti i motivi dedotti in narrativa, i documenti audio di cui al capitolo di prova CP_ 12 della seconda memoria istruttoria del IGnor
5) Ordinare al IGnor ex art. 210 c.p.c., la produzione: a) delle ultime tre dichiarazioni Controparte_1 dei redditi e delle ultime tre Certificazioni Uniche;
b) dell'attuale contratto di lavoro regolarmente datato e sottoscritto da tutte le parti contrattuali;
c) della documentazione di tutti gli introiti percepiti negli ultimi tre anni;
d) della visura camerale storica, delibere assembleari relative al bilancio approvato degli ultimi tre anni e del bilancio d'esercizio relativo agli ultimi tre anni della Società f) degli estratti conto Parte_2 corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, anche cointestati, anche all'estero, riconducibili allo stesso,
e/o sui quali lo stesso ha ad operare a far data dal gennaio 2018 ad oggi, in particolare CP_3
, ; g) degli estratti conto Controparte_4 CP_5 Controparte_6 relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, dal mese di gennaio 2018 ad oggi;
h) delle assicurazioni, azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. CP_ 6) Disporre nei confronti della Società di cui il IGnor è amministratore unico e socio, Parte_2
l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.: a) degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, anche all'estero, intestati e/o cointestati alla Società e/o comunque riconducibili alla Società Parte_2 stessa, direttamente e/o per delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi;
b) degli Parte_2 estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', intestati e/o cointestati alla
Società e/o comunque riconducibili alla stessa, direttamente e/o per Parte_2 Parte_3 delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi;
c) dei bilanci d'esercizio della Società Parte_2 degli ultimi tre anni;
d) dei bilanci di derivazione contabile della Società degli ultimi tre anni. Parte_2
7) Disporre nei confronti dell'istituto bancario Fineco Bank, ove il IGnor risulta titolare Controparte_1 di conto corrente, nonché nei confronti di ogni altro istituto bancario ove si verifichi che il IGnor
[...] risulti titolare di qualsivoglia rapporto, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.: a) degli estratti CP_1 conto corrente bancari, conto titoli, esistenti o estinti, intestati e/o cointestati al IGnor e/o Controparte_1 comunque riconducibili al IGnor stesso, direttamente e/o per delega o procura, a far data Controparte_1 dal gennaio 2018 ad oggi;
b) degli estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD,
CARTASI', intestati e/o cointestati al IGnor e/o comunque riconducibili al IGnor Controparte_1 [...] stesso, direttamente e/o per delega o procura, a far data dal gennaio 2018 ad oggi. CP_1
8) Disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del IGnor CP_1 nonché della con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali,
[...] Parte_3 assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico: conti correnti - conti deposito titoli e/o obbligazioni - conto deposito a risparmio libero/vincolato - rapporti fiduciari ex legge n. 1966/1939 - gestione collettiva di risparmio - gestione patrimoniale - certificati di deposito e buoni fruttiferi - portafoglio - conto terzi individuale/globale - dopo incasso - cessione indisponibile - cassette di sicurezza - depositi chiusi - contratti derivati - carte di credito/debito - garanzie - crediti - finanziamenti - fondi pensione - patto compensativo - pagina 4 di 23 finanziamenti in pool - partecipazione - prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - acquisto e vendita di oro e metalli preziosi - money transfer - operazione extraconto - altri rapporti) intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2018 e fino all'attualità, in Italia e/o all'estero, prevendendo che l'indagine sia CP_ estesa anche alla famiglia d'origine del IGnor in particolare ai IGnori CP_7 CP_8
e
[...] Controparte_9
9) Delegare, allo scopo, per le sopra indicate indagini, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza, con accesso all'Anagrafe dei Rapporti in uso al Corpo, istituita ai sensi dell'art. 37, 4° comma, del DL 04/07/2006 n. 223, convertito in legge 04/08/2006, n. 248 che ha modificato l'art. 7, commi 6 e 11 del DPR
n. 605 del 29/09/1973 ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (banca dati SERPICO per
CCIAA - ACI/PRA - SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle , agli istituti di CP_10 credito, alle compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio indicato dal Tribunale. 10) Disporre ogni altra indagine ritenuta opportuna ed indispensabile per accertare la reale capacità economica del IGnor Controparte_1
In ogni caso
12) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e sanzione ex artt. 91 e 96, I e III comma, c.p.c.”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- nel merito in via principale:
- dare atto che con la sentenza non definitiva n. 5486/2023, emessa il 28.06.2023, pubblicata il 03.07.2023, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
Affidamento e custodia delle minori:
- nel merito in via principale: Per_
- disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento delle minori e a entrambi i genitori;
Per_2
- disporre che le minori saranno domiciliate presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori stesse;
- disporre che le minori avranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre a Milano;
Per_
- disporre che le minori e trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne, con Per_2 trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola (ovvero con prelevamento delle minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica);
- In subordine in punto frequentazioni ordinarie: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la Per_ residenza anagrafica delle minori a AN, disporre che nell'arco di quattro settimane le minori e frequenteranno il padre per 10 giorni consecutivi a AN (dal venerdì alla domenica della Per_2 pagina 5 di 23 settimana successiva), oltre a un fine settimana a Milano, non immediatamente successivo al fine settimana trascorsa a AN, dal venerdì prima di cena, quando la madre accompagnerà le figlie presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre accompagnerà le minori all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN;
- In ulteriore subordine in punto frequentazioni ordinarie: sempre nel caso in cui dovesse essere confermata la residenza anagrafica delle minori a AN, disporre che le minori trascorreranno due settimane consecutive alternate con ciascun genitore, con trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola (ovvero con prelevamento delle minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica);
- disporre che i periodi di frequentazione del padre da parte delle figlie coincideranno con i compleanni di queste ultime;
in ogni caso consentendo al padre di partecipare ai relativi festeggiamenti;
CP_
- disporre che i costi di trasferimento Milano-AN-Milano e i costi di alloggio che il sig. dovrà sostenere per la frequentazione delle figlie a AN saranno a carico della sig.ra , prevedendo che la Pt_1 CP_ stessa rimborsi il costo del biglietto aereo acquistato dal sig. entro il limite di € 500,00 o comunque in CP_ quella diversa somma coerente ai costi medi dei voli aerei per la suddetta tratta, nonché rimborsi al sig. il costo di una pigione nella misura non inferiore a € 600,00/mese;
- In ogni caso: Per_
-disporre che le festività pasquali verranno trascorse da e per l'intero periodo, ad anni alterni, un Per_2 anno con il padre e l'altro anno con la madre;
- disporre che durante le vacanze scolastiche estive le minori trascorreranno la metà dell'intero periodo con ciascun genitore, prevedendo, su un arco temporale di 4 mesi (giugno, luglio, agosto e settembre), la presenza Per_ di e con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi alternati di mese in mese, da concordare Per_2 entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari;
- disporre che durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
Mantenimento delle minori: CP_
- disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo Pt_1 perequativo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), indicizzati annualmente secondo ISTAT, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- in via subordinata in punto mantenimento, disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento delle Per_ figlie e in forma diretta per il periodo di permanenza delle minori presso di sé senza necessità di Per_2 alcun contributo perequativo;
- disporre che le spese per le minori eccedenti l'ordinaria amministrazione, saranno ripartite tra i genitori in misura proporzionale ai redditi di ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano del Novembre 2017.
- disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlati alla presenza della prole dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori. pagina 6 di 23 - In via istruttoria:
A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., finora non ammessi, con i testi ivi indicati, che di seguito si ripropongono integralmente:
1. Vero che in data 12 ottobre 2018 l'odierna ricorrente IG.ra , alla presenza della suocera IG.ra Parte_1 CP_8
, durante una discussione col marito ed odierno resistente IG. , presso l'allora
[...] Controparte_1 abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, afferrava un barattolo di vetro contenente un chilo di zucchero e lo scagliava contro il sig. provocandogli una ferita al capo che lo Controparte_1 costringeva a trascorrere la notte in ospedale in osservazione come si evince dalla certificazione medica (allegato n. 24) e dalla documentazione fotografica allegata alla presente memoria (allegato B), che si rammostra al teste;
2. Vero che la mattina del 11 settembre 2019, l'odierno resistente IG. , Controparte_1 al proprio risveglio presso l'allora abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, dopo aver preso antibiotici e antidolorifici, gli veniva detto dalla moglie sig.ra anch'essa ivi presente Parte_1 di abbandonare definitivamente ed immediatamente la casa familiare;
3. Vero che la sera del 12 settembre 2019, il IG. , d'intesa con gli agenti di Polizia intervenuti all'interno dell'abitazione Controparte_1 familiare dei coniugi sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, andava a dormire presso un CP_11 appartamento che la di lui madre aveva preso in locazione in Milano Corso di Porta OM n. 54, lasciando quindi libera la menzionata casa familiare;
4. Vero che la mattina del 13 settembre 2019 il sig. CP_1
, odierno resistente, chiamava e chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine presso l'allora abitazione
[...] familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, a fronte della decisione della moglie di abbandonare il domicilio domestico insieme alle figlie;
5. Vero che la mattina del 13 settembre 2019 dopo l'intervento delle forze dell'ordine (allertate dal IG. ) intervenute presso l'ex casa coniugale dei coniugi Controparte_1
sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, gli stessi concordavano che la sig.ra sarebbe Parte_4 Pt_1 andata a stare per una settimana in Milano a casa del di lei fratello IG. ;
6. Vero che la Testimone_2 mattina del 13 settembre 2019 dopo l'intervento delle forze dell'ordine (allertate dal IG. ) Controparte_1 ed intervenute presso l'ex casa coniugale dei coniugi sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, Parte_4 CP_ gli stessi concordavano che da quel giorno il sig. avrebbe frequentato le figlie nei pomeriggi di ogni giorno, tra le 15,00 e le 21,00; 7. Vero che il 13 settembre 2019 l'odierna ricorrente sig.ra , Parte_1 disattendendo quanto concordato nella medesima data in presenza delle forze dell'ordine, e meglio specificato nei sopra indicati capitoli di prova nn. 5 e 6, comunicava al marito IG. che si sarebbe Controparte_1 trasferita nella medesima data dalla casa del fratello all'albergo NH Collection Milano Testimone_2
President in Milano Largo Augusto n. 10, dove allora alloggiavano i genitori di quest'ultima appena giunti dalla Sicilia;
8. Vero che nella settimana immediatamente successiva al 13 settembre 2019, giungevano (a mezzo telefono) all'odierno resistente sig. , da parte della sig.ra e del Controparte_1 Parte_1 fratello di quest'ultima , richieste di allontanamento dall'abitazione familiare sita in Milano Testimone_2
Via Francesco Sforza n. 5, con la minaccia che le minori non sarebbero più rientrate presso l'ex abitazione CP_ familiare e che avrebbero denunciato lo stesso IG. innanzi la competente Autorità Giudiziaria;
9. Vero che a seguito delle minacce meglio specificate nel capitolo di prova immediatamente precedente, il sig.
[...]
decideva di rilasciare immediatamente la casa familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. CP_1
5, nonostante fosse in quel momento in convalescenza post-operatoria; 10.Vero che nel settembre 2019, pagina 7 di 23 immediatamente dopo al definitivo rilascio dell'abitazione familiare sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5, il sig. (telefonicamente) sentiva vietarsi da parte della moglie IG.ra , la Controparte_1 Parte_1 possibilità di avere rapporti continuativi con le figlie, riuscendo a vedere la figlia per sole tre ore Persona_2
a settimana;
11. Vero che attualmente (a partire dal settembre 2019) la IG.ra ostacola Pt_1 quotidianamente, sovrapponendo la sua voce, ogni comunicazione telefonica tra il IG. e le Controparte_1 figlie;
12.Vero che attualmente (a partire dal settembre 2019) la IG.ra quotidianamente Parte_1 riferisce alle figlie minori che il papà (IG. ) le ha abbandonate e che ha fatto la “bua” alla Controparte_1 mamma come risulta altresì dai file audio che vengono sottoposti al teste (previa autorizzazione al deposito da parte dell'intestato Giudice); 13.Vero che nel periodo intercorrente dal 23 gennaio 2020 sino a circa la metà di febbraio 2020, in pieno lock down, la ricorrente , trasferiva per due volte le figlie minori Parte_1 tra Milano e AN, nonostante in una occasione le bambine accusassero stati febbrili;
14.Vero che nel gennaio 2020, al termine delle vacanze natalizie, ala figlia dei IGg.ri , fu impedito CP_11 Per_1 dalla madre di rientrare a scuola atteso che la sig.ra evitava di pagare la seconda rata di Parte_1 iscrizione all'Istituto scolastico privato frequentato allora dalla menzionata minore;
15.Vero che Il sig.
[...]
dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020, una volta alla settimana, invitava la sig.ra CP_1
a rivalutare la decisione di iscrivere la figlia minore presso la scuola dell'infanzia Parte_1 Per_1 comunale di Via della Spiga n. 27 (Milano) a fronte del pagamento di una retta annuale di € 50,00; 16.Vero che l'odierno resistente, IG. , attualmente collabora con una società, la Hapu S.r.l., già Controparte_1 denominata Gametailer Sr.l., percependo attualmente uno stipendio mensile netto pari ad € 1.400; 17.Vero che la società (C.F. ) di cui il IG. è attuale legale Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante, dal novembre 2016 ad oggi ha prodotto solo perdite e l'attuale esposizione debitoria nei confronti del fisco ammonta a circa € 160.000,00, come risulta dalle cartelle di IA (allegato n.9 alla comparsa di costituzione) che si rammostrano al teste;
18.Vero che l'appartamento di proprietà del resistente
IG. (appartamento di 4 vani), sito in Milano, Galleria Buenos Aires n. 4, veniva dallo Controparte_1 CP_ stesso acquistato nell'aprile 2012 al prezzo di € 290.000,00, con provvista fornita dai genitori del sig. intervenuti nell'atto di compravendita;
19.Vero che la sig.ra acquistava nel giugno 2017 un Parte_1 appartamento sito in Milano, Via Francesco Sforza n. 5 (consistenza 8 vani), con provvista fornita dai propri genitori, al prezzo di € 635.000,00 20.Vero che per l'acquisto dell'immobile di proprietà della ricorrente di cui al capitolo di prova immediatamente precedente, il sig. versava n. 2 assegni di € 7.500,00 Controparte_1 ciascuno per un totale di € 15.000,00, sostenendo altresì spese per la ristrutturazione del menzionato immobile e per l'arredamento per un ammontare di 25.000,00 euro;
21.Vero che l'odierna ricorrente IG.ra è Pt_1 attualmente in possesso di una pietra di investimento tipologia diamante del valore di circa € 25.000,00 di proprietà della (C.F. , società di qui il IG. è legale Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante;
22.Vero che i genitori della ricorrente IG. , sono proprietari di un Parte_1 compendio immobiliare, ammontante a n. 130 terreni e n. 14 fabbricati (di proprietà del padre della ricorrente IG. , e di n. 30 terreni e n. 45 fabbricati di proprietà della madre della ricorrente, IG.ra Parte_5
, come risulta dalle visure (allegato n. 18 alla comparsa di costituzone e risposta) che si Tes_1 rammostrano al teste;
23.Vero che i genitori dell'odierna ricorrente IG.ra sono titolari e Parte_1 rappresentanti di n. 5 imprese, come da visure camerali (allegato n. 19 alla comparsa di costituzione e pagina 8 di 23 risposta) che si rammostrano al teste;
24.Vero, che la IG.ra si avvaleva presso la residenza Parte_1 di Milano sita in Milano Via Francesco Sforza n. 5 sino al 14 marzo 2021, di una collaboratrice domestica, tale IG.ra , che prestava la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle Persona_3 ore 13,30; 25.Vero che la IG.ra si avvale tuttora (e sin dal 15 marzo 2021) dell'attività di Parte_1 una collaboratrice domestica presso la sua residenza di AN, sita in AN Via Fichera n. 12, che presta la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,30; 26.Vero che la IG.ra Parte_1
pubblicava nel gennaio 2021 sul sito internet “Immobiliare.it” un'offerta di affitto dell'ex casa
[...] coniugale sita in Milano, Via Francesco Sforza n. 5, con richiesta economica di 3.000,00 euro a titolo di canoni mensili oltre 500,00 euro mensili per spese condominiali come da annuncio che si rammostra al teste
(allegato C alla presente memoria); 27. Vero che il 16.11.2021 la IG.ra acquistava una Parte_1 nuova autovettura di tipo Volkswagen C1DLAAACX05FM6FM6AJ0214BI1AB0I tg.ta GG049LZ per l'importo di € 24.000,00 come risulta dalla visura PRA che si mostra al teste (allegato D alla presente memoria); 28.
Vero che l'autovettura di marca TESLA in possesso al IG. è di proprietà del padre del Controparte_1 residente, il IG. ; 29. Vero che l'autovettura di cui al capitolo immediatamente precedente CP_7 veniva acquistata del padre del IG. attraversi il pagamento di rate mensili con addebito Controparte_1 su un conto corrente cointestato a lui e alla moglie come risulta dagli estratti conto Parte_6
(allegato E alla presente memoria) che si rammostrano al teste;
30. Vero che nei mesi di dicembre gennaio e Per_ febbraio 2022 le minori e frequentavano una volta al mese un corso di nuoto presso la Persona_2 piscina comunale Bacone di Milano;
31. Vero che nei mesi di dicembre gennaio e febbraio 2022, ed in Per_ particolare in un'occasione al mese, il IG. e le figlie minori e Controparte_1 Persona_2 pernottavano presso l'amico (nonché testimone di nozze) del padre con i figli minori di Persona_4 Per_ quest'ultimo presso il comune di Bormio;
32. Vero che le minori e posseggono presso Persona_2
l'abitazione paterna sita in Milano una stanza autonoma con un armadio colmo di abiti, giubbotti e scarpe;
33. Per_ Vero che ogni qual volta che le minori e giungono dalla Sicilia presso l'abitazione paterna Persona_2 sita in Milano, arrivano presso il IG. sprovviste di indumenti di ricambio;
34. Vero che le Controparte_1 Per_ minori e durante le vacanze estive 2023 trascorrevano 7 giorni (con pernotto) presso Persona_2 Per_ l'abitazione paterna;
35. Vero che nell'occasione di cui al capitolo immediatamente precedente le minori e alla presenza della nonna paterna IG.ra manifestavano la volontà di Persona_2 Controparte_8 tornare immediatamente a risiedere in Milano;
Si indicano come testimoni: -IG.ra via G. Controparte_8
Leopardi n.60 AN;
-IG. via G. Leopardi n.60 AN: -IG.ra via G. CP_7 CP_9
Leopardi n.60 AN;
-legale rappresentante della piscina Bacone di Milano;
-IG. residente Persona_4 in Milano (testimone di nozze del IG. ). Il tutto limitatamente ai capitoli non ancora Controparte_1 ammessi e ai testi non ancora escussi.
B) disporre aggiornamento/supplemento della CTU psicodiagnostica, al fine di acclarare l'attuale status di Per_ salute psico-fisica di e eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche Persona_2 relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore pagina 9 di 23 palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo;
C) disporre nei confronti della sig.ra , con estensione ai familiari (tra i quali il fratello: Parte_1
c.f.: e la madre: c.f.: ), gli Testimone_2 C.F._4 Tes_1 C.F._5 accertamenti di Polizia Tributaria, delegando la Guardia di Finanza competente per territorio, al fine di determinare, acquisite le informazioni anche presso terzi, quali uffici pubblici ed istituti bancari, quale sia l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale di;
Parte_1
D) disporre CTU contabile volta a ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della sig.ra
, sia sul patrimonio intestato direttamente che indirettamente, per il tramite di quote Parte_1 societarie, e comunque nella disponibilità della stessa, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità. Nello specifico, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., assumere tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, compiendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, anche a mezzo della polizia tributaria, al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale di;
Parte_1
E) in ogni caso, disporre le indagini ritenute necessarie e assumere i provvedimenti opportuni al fine di accertare la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale di ”. Parte_1
CONCLUSIONI per la curatrice speciale delle minori avv. CP_2 Per_
“1. Confermare l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé come segue: - primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore
19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre;
- secondo mese: durante un fine settimana a
Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate dalla madre alle ore
19:30; - durante le vacanze scolastiche estive, il padre starà con le figlie per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in difetto di che saranno individuate a cura dei servizi sociali di AN e Milano;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, nonché ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; - durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo pagina 10 di 23 periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00
a martedì 2 aprile ore 19:00), salvo diversi migliori accordi tra le parti.
3. Disporre uno stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali di AN e di Milano sull'intero nucleo familiare.
4. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse delle minori.
5. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
6. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2022, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Enna Controparte_1 in data 04/06/2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte II serie
A, anno 2016); Per_ chiedeva, altresì: - di disporre l'affidamento delle figlie minori (nata il [...]) e Per_2
(nata il [...]) in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlie secondo i tempi e le modalità indicate all'esito della CTU psicodiagnostica svolta nell'ambito del giudizio di separazione;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 2.000,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- di rigettare ogni eventuale domanda avanzata dal resistente di un assegno di mantenimento per sé.
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù della sentenza parziale n. 8555/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/09/2021 e pubblicata in data 21/10/2021 (coniugi già autorizzati a vivere separati in data 03/03/2020) nell'ambito del procedimento R.G. n. 56765/2019, che all'epoca risultava ancora pendente in fase istruttoria.
Riguardo alla regolamentazione resa nell'ambito del giudizio di separazione, precisava altresì la ricorrente con i provvedimenti provvisori del 23/02/2021 successivamente modificati con ordinanza del
13/12/2021, era stato disposto all'esito di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, l'affidamento delle minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di cui era stato autorizzato il trasferimento a AN, e con frequentazioni padre-figlie per un fine settimana lungo al mese a Milano (dal venerdì al lunedì e la giornata del martedì) e una settimana al mese a
AN (dal venerdì al lunedì e le giornate del martedì, mercoledì e giovedì senza pernottamento), oltre a un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione al
60% a carico del padre e al 40% a carico della madre delle spese straordinarie.
pagina 11 di 23 A sostegno delle domande formulate nel presente giudizio, la ricorrente allegava altresì che, nonostante le parti avessero intrapreso un percorso di coordinazione genitoriale, il padre continuava a porre in essere condotte ostacolanti e prevaricatrici con riguardo ad ogni decisione relativa alle minori, come nel caso dell'iscrizione scolastica e delle attività extrascolastiche delle figlie.
Con memoria depositata in data 25/11/2022, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito in via istruttoria di disporre un supplemento/aggiornamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
nonché nel merito: - di affidare le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascun genitore;
- di stabilire un contributo materno al mantenimento delle figlie pari ad euro 300,00 mensili (ovvero, in subordine, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie), con un'equa ripartizione delle spese straordinarie.
Il resistente allegava a sua volta pretese condotte ostacolanti poste in essere dalla ricorrente in ordine al rapporto padre-figlie, contestando in particolare il trasferimento a AN delle minori, in quanto ritenuto lesivo del diritto delle stesse ad un'effettiva bigenitorialità; il resistente precisava altresì che avverso l'ordinanza presidenziale del 23/02/2021 era ancora pendente giudizio di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano - successivamente rigettato con decreto del 19/11/2024.
Sentite le parti all'udienza del 6/12/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, in persona della dott.ssa C. Giannelli, confermava le condizioni della separazione e nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza n. 3277/2023 emessa in 18/04/2023 e pubblicata in data 21/04/2023, il Tribunale di
Milano – a definizione del giudizio di separazione – addebitava la separazione al marito;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla responsabilità genitoriale, considerata l'emissione dei provvedimenti provvisori nel presente procedimento di divorzio;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione al 60% a carico del padre e al CP_ 40% a carico della madre delle spese straordinarie;
rigettava la domanda del IGnor di un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 15/06/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
pagina 12 di 23 e e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la Pt_1 Controparte_1 causa sul ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con ordinanza istruttoria del 16/11/2023, il Giudice istruttore ordinava alle parti di provvedere all'integrazione della documentazione reddituale e assegnava termine ai Servizi sociali di Milano e di
AN per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare, non ammettendo le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
Nell'ambito del subprocedimento (n. 29982-1/2022 R.G.) instaurato da parte ricorrente per la modifica dell'ordinanza presidenziale del 6/12/2022, con provvedimento del 27/11/2023, il Giudice istruttore – integrato il contradditorio e sentite le parti all'udienza del 14/11/2023 – disponeva il seguente calendario a far data dal mese di dicembre 2023:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino al lunedì mattina immediatamente successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Il lunedì, il martedì e il mercoledì le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:30, quando il padre le riaccompagnerà presso la casa della madre. Le minori staranno poi con il padre dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre.
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento ad eccezione dei giorni di lunedì e martedì, quando le minori verranno riaccompagnate presso la madre alle ore 19:30;
- durante le vacanze scolastiche estive di , il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore 10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle prossime vacanze natalizie (fine 2023/inizio 2024) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 7 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 7 gennaio 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00 a martedì 2 aprile ore 19:00).
pagina 13 di 23 Il Giudice istruttore respingeva le ulteriori istanze formulate dalle parti e rimetteva le parti innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, svoltosi all'udienza del 13/03/2024, con esito negativo.
Di seguito, all'esito del contraddittorio istaurato all'udienza del 7/05/2024 dinnanzi al Giudice istruttore, l'ulteriore subprocedimento (n. 29982-2/2022 R.G.) instaurato da parte resistente per la modifica dei provvedimenti presidenziali veniva dichiarato estinto su rinuncia delle parti alle domande formulate in tale sede, con spese al definitivo.
Nell'ambito del procedimento principale di divorzio, il Giudice istruttore riassegnatario, dato atto dell'avvenuta interruzione del percorso di co.ge e del peggioramento intervenuto nella situazione del nucleo, con ordinanza del 7/05/2024, disponeva la nomina della curatrice speciale delle minori, in persona dell'avv. e incaricava i Servizi sociali di Milano e di AN competenti per CP_2 territorio di avviare un monitoraggio, con espressa delega a intervenire sul calendario di frequentazioni disposto con ordinanza del 27/11/2023 e un percorso di sostegno alla genitorialità.
Intervenuta la costituzione del curatore speciale al 28/06/2024, le parti comparivano all'udienza del 13/11/2024, i difensori delle parti formulavano reciproche proposte relativamente alla ripartizione dei tempi genitori-figlie e si riservavano di interloquire con le parti al fine di valutare la possibilità di giungere a una soluzione condivisa, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il Giudice istruttore ordinava alle parti il deposito di disclosure aggiornata e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11/09/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti e contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/12/2025.
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Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 16/11/2023, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti e delle indagini svolte dai Servizi sociali di Milano e di AN.
pagina 14 di 23 Sulla domanda di divorzio
In punto di status, si dà atto della sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale Per_ Il Collegio ritiene debba essere confermato l'affidamento di e in via condivisa ad Per_2 entrambi i genitori, già previsto in sede presidenziale e come peraltro richiesto da parte resistente e dalla Curatrice speciale delle minori.
Invero, all'esito degli approfondimenti da ultimo demandati ai Servizi sociali di AN e di
Milano (cfr. da ultimo relazione depositata in data 16/10/2024), entrambi i genitori sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali, oltre che sintonizzati sui bisogni delle figlie;
nonché di fatto sia pur nell'ambito di una conflittualità mai del tutto sopita - capaci di assumere le decisioni nell'interesse delle figlie minori, come si evince fin da ultimo, anche dal tenore delle memorie conclusive depositate dalle parti.
Non può pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento super-esclusivo delle minori a sé formulata dalla madre, in assenza di inidoneità genitoriali paterne tali da rendere necessaria CP_ una limitazione della responsabilità genitoriale del sig.
Invero, le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta avanzata attengono in larga parte a questioni che ad oggi devono ritenersi del tutto superate, alla luce delle risultanze delle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati;
il solo inadempimento paterno dedotto rispetto ai propri obblighi economici – pur trattandosi di condotta certamente da stigmatizzare, in quanto in violazione dei propri obblighi genitoriali – non appare nel caso di specie di per sé sufficiente a giustificare la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, considerate le peculiarità del contesto familiare in esame, la distanza geografica tra le parti e le competenze genitoriali riconosciute in capo al resistente.
Risulta, invece, necessario confermare gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di Milano e di
AN di monitoraggio e di vigilanza sulla situazione familiare, considerate le criticità ancora esistenti nel rapporto tra i genitori.
Riguardo ai tempi genitori-figlie, ritiene il Collegio – valutate le posizioni contrapposte delle parti come precisate in atti e gli esiti degli approfondimenti demandati ai Servizi – rispondente all'interesse delle minori confermare nelle sue linee essenziali l'assetto organizzativo vigente.
Per_ Dunque, in primo luogo, dev'essere confermato il collocamento prevalente di e Per_2 presso la madre in AN, che è ad oggi il genitore di riferimento delle minori nella loro quotidianità
pagina 15 di 23 ed essendo ormai le minori ormai positivamente inserite nel contesto familiare, sociale e scolastico di
AN già dal 2021.
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlie, il Collegio ritiene vada altresì confermato il calendario stabilito con provvedimento del 27/11/2023 e tuttora vigente, prevendendo peraltro l'aggiunta di pernottamenti infrasettimanali continuativi delle minori presso il padre, come meglio si specificherà in seguito.
Invero, tale soluzione appare allo stato come maggiormente in linea con gli interessi delle minori, garantendo alle stesse, da un lato, continuità alle abitudini di vita consolidate nel corso degli ultimi anni e dall'altro, maggiori spazi quotidiani con il padre, tenuto conto dell'ottimo rapporto padre- figlie e del fatto che le minori sono già abituate a stare con il padre in maniera continuativa per periodi più lunghi durante le vacanze, non essendovi dunque ragioni per non introdurre – decorsi due anni dal provvedimento del 27/11/2023 – tali pernottamenti anche nei periodi di frequentazione ordinaria.
Peraltro, si ritiene opportuno, che le minori possano far rientro presso la madre almeno per un pomeriggio comprensivo della cena durante i dieci giorni di spettanza paterna a AN
(indicativamente e salvo migliori accordi delle parti al martedì).
Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di mantenere uno spazio di frequentazione padre-figlie anche a Milano, con i tempi e le modalità già indicate nel provvedimento del 27/11/2023, risultando importante che le minori sperimentino il rapporto con il padre anche nell'ambito del contesto abitativo- sociale di quest'ultimo a Milano, come rilevato anche dalla Curatrice speciale, pur considerato che nell'ultimo periodo le frequentazioni si sono svolte quasi esclusivamente a AN a fronte di difficoltà organizzative evidenziate in particolar modo dalla madre.
Di conseguenza, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, il padre vedrà e terrà con sé le figlie:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino alla domenica della settimana successiva alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà
a casa della madre, fatta eccezione per un pomeriggio infrasettimanale, salvi migliori accordi al martedì, in cui le minori staranno con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00;
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al tardo pomeriggio della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a
AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pagina 16 di 23 pernottamento, fatta eccezione per una cena infrasettimanale delle minori presso la madre
(indicativamente nella giornata del martedì, salvo migliori accordi tra le parti).
Con riguardo ai periodi festivi, si ritiene, invece, di confermare integralmente quanto già stabilito nel provvedimento del 27/11/2023.
Sulle questioni economiche
Ritiene altresì il Collegio che il contributo paterno al mantenimento delle figlie vada rideterminato nella misura di euro 500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
le parti continueranno, inoltre, a percepire l'assegno unico universale al 50% come per legge.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ricorrente, si rileva che al momento della separazione tra le parti la signora era dipendente della pur risultando in Pt_1 Controparte_12 cassa integrazione;
veniva poi licenziata per giustificato motivo oggettivo a gennaio 2022, decidendo da allora di dedicarsi all'azienda agricola di famiglia – risultando peraltro già dal 2020 titolare di
Partita IVA e titolare in comodato d'uso gratuito di un fondo di proprietà del proprio padre (cfr. docc.
22 e 23).
Si precisa, inoltre, che dal 2023 la ricorrente è socia amministratrice e rappresentante dell'Azienda
Agricola TO e di Compagnia siciliana Agrumi, dalle quali risulta aver ricevuto diverse somme a titolo di “rimborso soci” (cfr. estratto conto 2024; trattandosi di peraltro di incarichi non dichiarati nella propria dichiarazione economica depositata in atti); allegando, sul punto, che si tratterebbe di piccole partecipazioni societarie, nella misura del 3% e del 5%, derivanti “.. da donazioni del padre, finalizzate solo a beneficiare delle agevolazioni legate allo status di IAP (imprenditore agricolo professionale) della , che non percepisce alcun compenso o dividendo, dovendo semmai sanare debiti Pt_7 Pt_1 pregressi (cfr. comparsa conclusionale pag. 26).
Oltre alla propria attività lavorativa, la ricorrente percepisce altresì importanti entrate derivanti dalla locazione dell'ex casa familiare di sua esclusiva proprietà, sita in Milano, via Francesco Sforza n. 5, per un canone annuo pari ad euro 42.000,00 dal giugno 2021 (cfr. all. D).
Ciò posto, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (PF 2023 e 2024) si evince un reddito complessivo della ricorrente derivante da attività lavorativa pari ad euro 7.398,00, oltre ad euro
39.900,00 derivanti dalla locazione nell'anno di imposta 2022, pari ad euro 3.305,00 mensili al netto
RP; un reddito complessivo pari ad euro 39.900,00 derivanti dalla sola locazione nell'anno di imposta
2023, pari ad euro 2.890,00 mensili al netto RP (con riferimento a tale annualità la ricorrente ha precisato di non aver percepito alcun reddito da lavoro, in quanto nel luglio 2023 “un'ondata di caldo pagina 17 di 23 senza precedenti ha bruciato la quasi interezza dei raccolti in quasi tutta la Sicilia”, cfr. comparsa conclusionale pag. 25). Quanto all'anno di imposta 2024, oltre ai redditi da locazione, risulta aver percepito la somma complessiva di circa euro 14.000,00 (cfr. estratto c/c Intesa San Paolo da Agrofruit,
Ruvitello S.r.l. e Terroirs d'Avenir).
Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione in atti (cfr. estratti c/c Intesa San Paolo) la ricorrente riceve importanti elargizioni economiche da parte della propria famiglia d'origine.
Quanto al patrimonio immobiliare della ricorrente, la IG abita unitamente alle figlie a Pt_1
AN in un immobile concessole dalla madre in comodato d'uso gratuito (cfr. all. F), non dovendo dunque sostenere spese abitative.
Oltre alla proprietà esclusiva dell'immobile locato di Milano – ha ricevuto in successione, in seguito alla morte del padre nel 2024, il 50% della proprietà di un immobile sito in AN, ove vive la propria madre, nonché la proprietà esclusiva di un box a AN e di vari terreni e agrumeti a Mascali, che assumono particolare rilevanza in considerazione dell'attività svolta dalla ricorrente.
La ricorrente percepisce altresì il 50% dell'assegno unico universale – non avendo potuto contare sul contributo paterno al mantenimento delle figlie previsto in sede di separazione, essendosi il resistente reso inadempiente rispetto a tali statuizioni economiche già dal 2021.
Quanto al resistente, nel corso del giudizio di separazione era stata riscontrata l'elevata capacità CP_ reddituale del IGnor quantomeno fino all'anno 2019; in sede di emissione di sentenza definitiva di separazione veniva osservato che “il resistente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 4 febbraio 2021 dalla società Gametailer S.r.L., (oggi denominata a seguito di cambio di ragione sociale in Hapu S.r.L) con retribuzione annua lorda pari ad euro 25.592,00 per 14 mensilità pari ad un reddito mensile di euro 1.828,00 (dal CUD 2022 prodotto agli atti del giudizio emerge che CP_ effettivamente il ha percepito, nell'anno di imposta del 2021, un reddito annuo lordo pari ad euro
20.515,33 per 331 giorni di lavoro, essendo lo stesso stato assunto nel febbraio 2021)”.
Negli anni di imposta 2022 e 2023, il ricorrente ha attestato un reddito complessivo rispettivamente pari ad euro 23.762,48 (pari ad euro 1.700,00 mensili al netto RP, cfr. CU 2023) e pari ad euro
25.365,00 (pari ad euro 1.795,00 mensili al netto RP, cfr. CU 2024).
In data 08/02/2024 il resistente veniva licenziato da HAPU S.r.l. per poi esser nuovamente assunto a marzo 2024 presso la società Veos.digital, con stipendio mensile di € 3.200,00 circa per 14 mensilità
(cfr. estratto c/c 2024 Fineco).
pagina 18 di 23 CP_ Tuttavia, in data 14/06/2025 il IGnor veniva nuovamente licenziato, risultando da allora privo di occupazione e percependo indennità Naspi per euro 1.415,00 mensili (cfr. doc. depositati in data 11/09/2025).
CP_ Il risultava, inoltre, socio al 95% e amministratore unico della (cfr. quanto Parte_2 sul punto dichiarato all'udienza del 06/12/2022: “avevo aperto una società ma attualmente è bloccata e non percepisco alcuni proventi da questa società”); successivamente ha documentato l'avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società, deliberata con verbale del 20/10/2023 (cfr. doc. 3).
CP_ Quanto al patrimonio immobiliare del resistente, il risulta proprietario esclusivo dell'immobile ove attualmente vive sito in Milano, galleria Buenos Aires n. 4 e nei periodi di permanenza in AN, ha altresì la disponibilità dell'abitazione dei propri genitori, non sostenendo quindi oneri abitativi aggiuntivi.
Nella valutazione della situazione economica complessiva dei genitori, deve poi tenersi conto del fatto che, sebbene le minori siano rimaste collocate presso la madre, è stato gradualmente attuato nel corso del presente procedimento un aumento degli spazi padre-figlie rispetto a quanto previsto in sede di separazione, con conseguenti maggiori spese di mantenimento diretto in capo al padre.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo rideterminare il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura sopra indicata, tenuto conto, da un lato, che rispetto al momento della separazione la ricorrente risulta aver consolidato la propria attività lavorativa e ha incrementato il proprio patrimonio immobiliare;
nonché dall'altro le variazioni intervenute nella situazione lavorativa del resistente e delle maggiori spese di mantenimento diretto delle minori, oltre alle spese di trasferimento da/per AN, che lo stesso deve sostenere.
Il contributo paterno come sopra determinato avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, a fronte degli assetti economico-patrimoniali delle parti e della ripartizione dei tempi genitori-figlie mutati nel corso del presente giudizio;
ferma restando fino all'applicazione di detta modifica, la spettanza del contributo paterno disposto in sede di separazione e confermato da ultimo in sede presidenziale.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali – liquidate come da dispositivo anche tenuto conto delle spese dei subprocedimenti promossi dalle parti in base ai valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022 – debbano essere compensate per la quota di ½ considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e della soccombenza reciproca delle parti con riguardo alla ripartizione dei tempi genitori-figlie e alle questioni economiche;
la restante quota di ½
pagina 19 di 23 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, valutando ai sensi dell'art. 337quater comma 2
c.c. l'infondatezza della domanda di affidamento super-esclusivo delle minori a sé.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale delle minori, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 5486/2023 del 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023, con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in Parte_1 Controparte_1 composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: Per_ 1) Affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via condivisa ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo le seguenti modalità:
- primo mese: per 10 giorni consecutivi (dal venerdì alla domenica della settimana successiva) a AN. Il padre preleverà le minori all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e le terrà con sé sino alla domenica della settimana successiva alle ore 19:00, quando il padre le riaccompagnerà
a casa della madre, fatta eccezione per un pomeriggio infrasettimanale, salvi migliori accordi al martedì, in cui le minori staranno con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00
- secondo mese: durante un fine settimana a Milano (dal venerdì prima di cena, quando la madre le accompagnerà presso la residenza del padre, sino al pomeriggio tardo della domenica, quando il padre le accompagnerà all'aeroporto, dove le aspetterà la madre per il rientro a
AN) e durante un'intera settimana a AN, non immediatamente successiva al fine settimana trascorso a Milano, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al venerdì successivo con pernottamento, fatta eccezione per una cena infrasettimanale delle minori presso la madre
(indicativamente nella giornata del martedì, salvo migliori accordi tra le parti).
- durante le vacanze scolastiche estive di il padre starà con le bambine per tre settimane complessive, non consecutive, con pernottamento;
le tre settimane saranno individuate e concordate tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, il padre starà con le bambine, oltre che il 24 dicembre sera, riportandole a casa della madre entro le ore 22:30, anche, ad anni alterni, dal 26 dicembre ore
10:00 al 1° gennaio, ore 12:00, oppure dal 1° gennaio ore 12:00 al 6 gennaio, ore 19:00; nelle pagina 20 di 23 prossime vacanze natalizie (fine 2023/inizio 2024) il padre starà con le figlie dal 1 gennaio al 7 gennaio, riportandole a casa dalla madre entro le ore 18:30 del 7 gennaio 2024;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre starà con le figlie per metà del periodo di sospensione scolastica, alternando con la madre di anno in anno il primo periodo con il secondo periodo (per il 2024 il padre avrà il secondo periodo: da domenica 31 marzo ore 10:00 a martedì 2 aprile ore
19:00).
3) Incarica i Servizi sociali di AN e di Milano di proseguire il monitoraggio e la vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando altresì ogni intervento ritenuto utile nell'interesse delle minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per Per_ e Per_2
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella Parte_8 misura di € 500,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza e soggetta a rivalutazione annuale Istat.
5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 21 di 23 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 22 di 23 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) Dispone che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori.
7) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 8.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
8) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata Parte_1 in euro 4.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
9) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali di
AN e di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
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