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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14681/2022 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 01/01/1964, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to SPADARO RENATO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti SELVAGGI ISABELLA e Controparte_1
LUIGIA MANDES
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio la dinnanzi al CP_1
Tribunale di Napoli deducendo:
- di essere dirigente medico di anestesia e rianimazione dal 01.04.2006 in servizio presso il PO San Giovanni
Bosco di CP_1
- che con delibera n. 708, progr. 72 del 23.4.10 l aveva preso atto e ratificato, una convenzione CP_2 con l , per attività di consulenza in Anestesia e rianimazione Controparte_3 da rendersi in regime intramurario presso il Dipartimento assistenziale di Anestesia, Rianimazione, Terapia
Intensiva, Terapia Iperbarica e Terapia Antalgica dall'AOU stessa;
- che con precedente delibera n. 42 del 13.1.2010 l , nel prendere atto delle attività richieste Parte_2 dall'AOU e prestate dai dirigenti medici, aveva già rinnovato per gli anni 2007/08/09 la detta convenzione con Cont
per le consulenze in Anestesia e Rianimazione. Con note prott. 102773 e 3668 del 31.12.09 e 15.1.10,
l'UOS personale competente per la gestione dell'attività professionale intramuraria, aveva Controparte_4 autorizzato, tra gli altri, il ricorrente ad effettuare le prestazioni richieste, da valutarsi, secondo l'art. 58 del
CCNL della dirigenza medica alla tariffa oraria di Euro 60,00, al di fuori dell'orario di servizio;
- che con delibere n. 1361 progr. 137 del 6.9.2011, n. 1238 del 5.7.2012, n. 1302 e 2102 del 12.12.2013, n.
850 del 27.5.2014, n. 742 del 8.5.2015, n. 1178 del 1.6.2018 la stessa aveva rinnovato la Controparte_1 suddetta convenzione con l per lo svolgimento, in regime Controparte_3 CP_3 intramurario, delle consulenze in Anestesia e Rianimazione, confermando, per ciascuna delibera la convenzione con il ricorrente alla tariffa oraria di Euro 60,00, al di fuori dell'orario di servizio;
d) con appositi atti interni emessi dal Responsabile del Reparto di Rianimazione venivano indicati i turni e gli orari in cui i medici/anestesisti avrebbero dovuto effettuare le dette prestazioni;
- che gli emolumenti dovuti per le prestazioni anestesiologiche rese venivano, generalmente, retribuite diversi mesi dopo (in alcuni casi, anche anni dopo) il loro espletamento, preceduti dall'elaborazione di uno speciale statino da parte dell , recante, per i professionisti convenzionati, il mese di riferimento, le ore CP_2 Con prestate,i compensi lordi, la detrazione della quota spettante all (5%), la detrazione quota per supporto amm.vo (3%) e, per quel che qui interessa, la detrazione della quota per IRAP (8,50 % sul residuo 92%), quindi il netto. Tale importo netto, poi, figurava in busta paga del professionista, ove veniva indicato con la dicitura consulenze.
d) il dott. aveva, quindi, svolto la predetta attività di consulenza intramuraria in Anestesia e Pt_1
Rianimazione presso l'AOU Seconda Università di dall'anno 2010 all'anno 2016. CP_1
Fatta questa premessa, il ricorrente deduceva che l , a decorrere dal mese di febbraio 2010 Controparte_1 aveva indebitamente decurtato i detti compensi per le dette consulenze da esso prestate in convenzione presso l operando una trattenuta nella misura dell'8,50% (sul netto Controparte_3 residuo) per il pagamento dell'IRAP, in relazione ai compensi dovuti, di cui è pacifica la natura retributiva.
Co Infatti, come emergeva per tabulas dai n. 15 elaborati emessi dall dall'ammontare complessivo dei compensi lordi oggetto di riparto tra i vari professionisti, l'Amministrazione ne aveva indebitamente sottratto una quota parte a titolo di IRAP, così decurtando in maniera corrispondente i compensi professionali spettanti per le consulenze intramurarie.
Pertanto, detta quota IRAP era stata inopinatamente addebitata al dott. , anziché al datore di lavoro Pt_1 come avrebbe dovuto invece ex lege trattandosi di onere diretto, come ampiamente chiarito dall'Agenzia delle
Entrate con ben due risoluzioni (la n. 327 del 14.11.2007 e la n. 123 del 2.4.2008) che recitano incontrovertibilmente che l'IRAP deve “permanere a carico del datore di lavoro, quale unico soggetto di imposta ai sensi dell'art. 3 co. 1 Dlgs. 446/1997”. Parte ricorrente ha concluso chiedendo : accertato e dichiarato il diritto del dott. alla restituzione della quota parte indebitamente trattenuta dall Parte_1 [...]
, suo datore di lavoro, a titolo di IRAP sulle competenze professionali erogate per convenzione in CP_2 attività professionale intramuraria presso l , condannare essa in plrpt Controparte_3 CP_2 alla restituzione in favore del ricorrente degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di IRAP, nella misura indicata in ricorso, pari complessivamente ad Euro 26.343,31 (ventiseimilatrecentoquarantatré/31), oltre interessi sui singoli.
Si costituiva tempestivamente in giudizio (il giorno 3.04.2023 per la udienza di trattazione del 13.04.2023) la Con
convenuta che in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale anteriormente alla notifica del ricorso, e che nel merito sosteneva la infondatezza della domanda, di cui chiedeva la reiezione .
La causa, già discussa con deposito di note conclusionali delle parti, all'esito della sostituzione della udienza del 20.03.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va preliminarmente disaminata la eccezione di prescrizione quinquennale , tempestivamente azionata dalla Co in memoria di costituzione, precisando il giudice che all'udienza di trattazione del 13.04.2023 – prima utile successivamente alla costituzione in giudizio della parte convenuta – nulla ha controeccepito parte ricorrente sul punto.
Il ricorso ha oggetto pretese per pagamenti dovuti al pubblico dipendente ricorrente asseritamente maturati negli anni 2010-2016 a seguito di illegittima trattenuta di quanto versato;
parte ricorrente nel costituirsi in Co giudizio ha versato in produzione quale atto interruttivo una lettera di diffida inoltrata alla convenuta in data 2.10.2017.
Orbene la parte ricorrente avrebbe dovuto, onde non far estinguere i propri crediti per prescrizione, porre in essere nel quinquennio successivo alla predetta data del 2.10.2017 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione. Ciò non è in effetti avvenuto, atteso che il primo atto interruttivo di cui può avvalersi la partye ricorrente, dopo la lettera del 2.10.2017 in atti, è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, intervenuta il 10.03.2023, e dunque quando il quinquennio successivo al 2.10.2017 era ormai elasso
( cfr decreto di fissazione del 8.09.2023 e notifica in atti ) .
Pertanto la pretesa avanzata va integralmente respinta per compiuta prescrizione.
La natura della pronunzia, resa in un giudizio relativo a questione sulla quale all'interno del medesimo
Tribunale di Napoli si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 20.03.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14681/2022 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 01/01/1964, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to SPADARO RENATO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti SELVAGGI ISABELLA e Controparte_1
LUIGIA MANDES
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio la dinnanzi al CP_1
Tribunale di Napoli deducendo:
- di essere dirigente medico di anestesia e rianimazione dal 01.04.2006 in servizio presso il PO San Giovanni
Bosco di CP_1
- che con delibera n. 708, progr. 72 del 23.4.10 l aveva preso atto e ratificato, una convenzione CP_2 con l , per attività di consulenza in Anestesia e rianimazione Controparte_3 da rendersi in regime intramurario presso il Dipartimento assistenziale di Anestesia, Rianimazione, Terapia
Intensiva, Terapia Iperbarica e Terapia Antalgica dall'AOU stessa;
- che con precedente delibera n. 42 del 13.1.2010 l , nel prendere atto delle attività richieste Parte_2 dall'AOU e prestate dai dirigenti medici, aveva già rinnovato per gli anni 2007/08/09 la detta convenzione con Cont
per le consulenze in Anestesia e Rianimazione. Con note prott. 102773 e 3668 del 31.12.09 e 15.1.10,
l'UOS personale competente per la gestione dell'attività professionale intramuraria, aveva Controparte_4 autorizzato, tra gli altri, il ricorrente ad effettuare le prestazioni richieste, da valutarsi, secondo l'art. 58 del
CCNL della dirigenza medica alla tariffa oraria di Euro 60,00, al di fuori dell'orario di servizio;
- che con delibere n. 1361 progr. 137 del 6.9.2011, n. 1238 del 5.7.2012, n. 1302 e 2102 del 12.12.2013, n.
850 del 27.5.2014, n. 742 del 8.5.2015, n. 1178 del 1.6.2018 la stessa aveva rinnovato la Controparte_1 suddetta convenzione con l per lo svolgimento, in regime Controparte_3 CP_3 intramurario, delle consulenze in Anestesia e Rianimazione, confermando, per ciascuna delibera la convenzione con il ricorrente alla tariffa oraria di Euro 60,00, al di fuori dell'orario di servizio;
d) con appositi atti interni emessi dal Responsabile del Reparto di Rianimazione venivano indicati i turni e gli orari in cui i medici/anestesisti avrebbero dovuto effettuare le dette prestazioni;
- che gli emolumenti dovuti per le prestazioni anestesiologiche rese venivano, generalmente, retribuite diversi mesi dopo (in alcuni casi, anche anni dopo) il loro espletamento, preceduti dall'elaborazione di uno speciale statino da parte dell , recante, per i professionisti convenzionati, il mese di riferimento, le ore CP_2 Con prestate,i compensi lordi, la detrazione della quota spettante all (5%), la detrazione quota per supporto amm.vo (3%) e, per quel che qui interessa, la detrazione della quota per IRAP (8,50 % sul residuo 92%), quindi il netto. Tale importo netto, poi, figurava in busta paga del professionista, ove veniva indicato con la dicitura consulenze.
d) il dott. aveva, quindi, svolto la predetta attività di consulenza intramuraria in Anestesia e Pt_1
Rianimazione presso l'AOU Seconda Università di dall'anno 2010 all'anno 2016. CP_1
Fatta questa premessa, il ricorrente deduceva che l , a decorrere dal mese di febbraio 2010 Controparte_1 aveva indebitamente decurtato i detti compensi per le dette consulenze da esso prestate in convenzione presso l operando una trattenuta nella misura dell'8,50% (sul netto Controparte_3 residuo) per il pagamento dell'IRAP, in relazione ai compensi dovuti, di cui è pacifica la natura retributiva.
Co Infatti, come emergeva per tabulas dai n. 15 elaborati emessi dall dall'ammontare complessivo dei compensi lordi oggetto di riparto tra i vari professionisti, l'Amministrazione ne aveva indebitamente sottratto una quota parte a titolo di IRAP, così decurtando in maniera corrispondente i compensi professionali spettanti per le consulenze intramurarie.
Pertanto, detta quota IRAP era stata inopinatamente addebitata al dott. , anziché al datore di lavoro Pt_1 come avrebbe dovuto invece ex lege trattandosi di onere diretto, come ampiamente chiarito dall'Agenzia delle
Entrate con ben due risoluzioni (la n. 327 del 14.11.2007 e la n. 123 del 2.4.2008) che recitano incontrovertibilmente che l'IRAP deve “permanere a carico del datore di lavoro, quale unico soggetto di imposta ai sensi dell'art. 3 co. 1 Dlgs. 446/1997”. Parte ricorrente ha concluso chiedendo : accertato e dichiarato il diritto del dott. alla restituzione della quota parte indebitamente trattenuta dall Parte_1 [...]
, suo datore di lavoro, a titolo di IRAP sulle competenze professionali erogate per convenzione in CP_2 attività professionale intramuraria presso l , condannare essa in plrpt Controparte_3 CP_2 alla restituzione in favore del ricorrente degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di IRAP, nella misura indicata in ricorso, pari complessivamente ad Euro 26.343,31 (ventiseimilatrecentoquarantatré/31), oltre interessi sui singoli.
Si costituiva tempestivamente in giudizio (il giorno 3.04.2023 per la udienza di trattazione del 13.04.2023) la Con
convenuta che in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale anteriormente alla notifica del ricorso, e che nel merito sosteneva la infondatezza della domanda, di cui chiedeva la reiezione .
La causa, già discussa con deposito di note conclusionali delle parti, all'esito della sostituzione della udienza del 20.03.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va preliminarmente disaminata la eccezione di prescrizione quinquennale , tempestivamente azionata dalla Co in memoria di costituzione, precisando il giudice che all'udienza di trattazione del 13.04.2023 – prima utile successivamente alla costituzione in giudizio della parte convenuta – nulla ha controeccepito parte ricorrente sul punto.
Il ricorso ha oggetto pretese per pagamenti dovuti al pubblico dipendente ricorrente asseritamente maturati negli anni 2010-2016 a seguito di illegittima trattenuta di quanto versato;
parte ricorrente nel costituirsi in Co giudizio ha versato in produzione quale atto interruttivo una lettera di diffida inoltrata alla convenuta in data 2.10.2017.
Orbene la parte ricorrente avrebbe dovuto, onde non far estinguere i propri crediti per prescrizione, porre in essere nel quinquennio successivo alla predetta data del 2.10.2017 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione. Ciò non è in effetti avvenuto, atteso che il primo atto interruttivo di cui può avvalersi la partye ricorrente, dopo la lettera del 2.10.2017 in atti, è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, intervenuta il 10.03.2023, e dunque quando il quinquennio successivo al 2.10.2017 era ormai elasso
( cfr decreto di fissazione del 8.09.2023 e notifica in atti ) .
Pertanto la pretesa avanzata va integralmente respinta per compiuta prescrizione.
La natura della pronunzia, resa in un giudizio relativo a questione sulla quale all'interno del medesimo
Tribunale di Napoli si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 20.03.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )