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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2104/2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata a Padova (PD), Via Emanuele Filiberto di Savoia n. 37, P.IVA_1
presso e nello studio dell'Avv. FERLIN ROBERTO del Foro di Rovigo, che la rappresenta e difende in via esclusiva, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv.
MASIERO GIANLUCA del Foro di Rovigo
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montebelluna (TV), Via Controparte_1 C.F._1
Paolo Veronese n. 1/4, presso e nello studio dell'Avv. GALLINA GIANNI ITALO e dell'Avv. GALLINA
ROBERTO del Foro di Treviso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 20 e contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Asiago (VI), Piazza Carli n. CP_2 C.F._2
47, presso e nello studio dell'Avv. CENCI PIERANTONIO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terzo chiamato e contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via O. Marinali n. P.IVA_2
52, presso e nello studio dell'Avv. CONTALDO ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice si intende aver concluso come in ricorso, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'ammontare del credito in capo a parte ricorrente, sulla base della quantificazione determinata dal C.T.U. in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. già esperito e dei lavori eseguiti sia sull'appartamento e sia sul locale commerciale, cui vanno detratti i costi quantificati dal C.T.U. per i lavori di ripristino e gli acconti già versati da parte resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 57.065,65 in favore alla società ricorrente;
con vittoria di spese del presente procedimento e rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento R.G. n. 5680/2019, oltre a tutte le competenze di causa, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale,
- premessa ogni opportuna declaratoria, respingere e rigettare la domanda della ricorrente
[...] così come proposta in ricorso e confermata nella prima memoria ex art. Parte_1
pagina 2 di 20 183 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti dimessi da questa difesa, per i documenti prodotti e per le risultanze della C.T.U. esperita nel presente procedimento;
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
, come in atti generalizzato, al pagamento in solido con l'impresa CP_2 Parte_1 ed a favore della IG dei danni di qualsivoglia natura derivanti
[...] Controparte_1 dai vizi, difetti e difformità delle opere eseguite dalla ricorrente presso l'immobile di Gallio (VI);
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
, come in atti generalizzato, al pagamento a favore della IG dei danni di CP_2 Controparte_1 qualsivoglia natura derivanti e connessi alle opere eseguite dalla ricorrente presso l'immobile di Gallio (VI) che siano allo stesso unicamente riconducibili;
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
a manlevare e tenere indenne la resistente/convenuta IG da qualsivoglia CP_2 Controparte_1 onere che dovesse derivarle dalla causa e dalla domanda formulata nei suoi confronti da
[...] derivante o conseguente ad una negligente o comunque inadeguata Parte_1 esecuzione dell'incarico di progettazione e direzione lavori affidatogli;
- premessa ogni opportuna declaratoria, respingere e rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i CP_2 motivi esposti negli atti dimessi da questa difesa, per i documenti prodotti e per le risultanze della C.T.U. esperita nel presente procedimento;
in via subordinata,
- in denegata ipotesi di accertamento di debenza di somme a carico della resistente/convenuta IG a favore di in misura inferiore a quella Controparte_1 Parte_1 richiesta dalla ricorrente nell'atto introduttivo (e confermata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) rigettarsi integralmente la domanda in quanto la ricorrente non ha chiesto alcuna altra somma - neppure in via subordinata - rispetto a quella indicata in ricorso;
- in denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda della ricorrente e di riconoscimento del diritto al pagamento di somme diverse da quella richiesta con l'atto introduttivo pur in assenza di domande - anche in via subordinata - di somme inferiori, ridursi l'importo da riconoscersi ad
[...]
a quanto risulterà effettivamente dovuto anche in ragione dell'espletata Parte_1
C.T.U.;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. nei confronti della IG ridursi l'importo a CP_2 Controparte_1 quanto risulterà effettivamente dovuto in forza delle risultanze emerse in corso di causa (anche a mezzo espletata C.T.U.) disponendo l'eventuale compensazione del credito con quanto dovuto dal Geom. CP_2 alla IG , con condanna al conguaglio a carico del soggetto che risulterà debitore;
Controparte_1
- in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. nei confronti della IG contenersi l'importo CP_2 Controparte_1 da riconoscere al professionista nei limiti della notula predisposta e dimessa in causa e del corrispondente importo richiesto in atti;
in via riconvenzionale,
- accertare e dichiarare l'inadempimento di nell'esecuzione Parte_1 delle opere commissionate dalla IG e, accertate le conseguenze dannose che ne Controparte_1 sono conseguite per la resistente, condannare la ricorrente appaltatrice - in proprio od in solido col Geom.
- al risarcimento dei danni direttamente ed indirettamente provocati alla IG CP_2 P_
pagina 3 di 20 , sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nella misura che risulterà dovuta in base P_ agli atti acquisiti in corso di causa ed alla C.T.U. espletata nel presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare e dichiarare l'importo eventualmente ed effettivamente spettante ad Parte_1 per le opere svolte - anche tenuto conto delle risultanze della C.T.U. espletata nel
[...] presente procedimento e di tutti i danni e disagi provocati alla resistente/convenuta dagli inadempimenti in cui è incorsa l'impresa - e condannare l'appaltatrice, per le ragioni esposte e documentate in atti, a rimborsare alla committente IG l'importo versato in eccesso rispetto all'effettivo Controparte_1 importo dovuto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa Parte_1
e per l'effetto, accertato l'importo eventualmente ed effettivamente spettante
[...] all'impresa in ragione delle decurtazioni da applicare al valore delle opere eseguite per vizi e difetti, ripristini e/o deprezzamento e dei danni subiti e subendi dalla convenuta, condannare la ricorrente al pagamento in favore della convenuta-resistente dell'importo risultante a credito di quest'ultima in forza degli importi già versati ante causam pari a € 140.000 oltre i.v.a.; in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale sia della domanda attorea (ed al riconoscimento del diritto al pagamento di somme diverse da quella richiesta con l'atto introduttivo pur in assenza di domande - anche in via subordinata - di somme inferiori) sia della domanda di risarcimento danni/rimborso somme proposta dalla IG nei confronti di disporre la Controparte_1 Parte_1 compensazione tra crediti con condanna del soggetto che risulterà debitore al conguaglio;
in ogni caso, con integrale rifusione di competenze e spese di lite sia del presente procedimento (a carico di
[...]
e del Geom. ) sia della procedura per consulenza Parte_1 CP_2 preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (a carico di ”. Parte_1
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia lʼIll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria, anche in via incidentale, nel merito, in via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti del Geom. in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto per i motivi dedotti in atti;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Geom. vanta un credito nei confronti della Sig.ra CP_2 P_ er complessivi euro 13.726,15 così come determinato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti,
[...]
o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, e, per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare in favore del Geom. la somma di euro Controparte_1 CP_2
13.726,15 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie;
in via riconvenzionale subordinata,
pagina 4 di 20 accertare e dichiarare che il Geom. vanta un credito nei confronti della Sig.ra CP_2 P_ er complessivi euro 13.726,15 così come determinato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti,
[...]
o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, e, per l'effetto, compensare detto credito con quanto preteso dalla sig.ra e nei limiti del credito che Controparte_1 risulterà eventualmente dovuto;
in via subordinata, quanto alla responsabilità e quote di corresponsabilità accertarsi e dichiararsi la concorrente e prevalente responsabilità nella causazione dei danni di qualsivoglia natura derivanti dai vizi, difetti e difformità delle opere eseguite presso l'immobile per cui è causa e comunque di qualsiasi danno subito dalla sig.ra dell'impresa Controparte_1 [...]
con determinazione delle rispettive quote di responsabilità; Parte_1 conseguentemente, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, o da qualunque altra parte del giudizio nei confronti del Geom. , condannare CP_2
l'impresa in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore a manlevare e tenere integralmente indenne il Geom. , in relazione a quanto CP_2 quest'ultimo fosse tenuto a pagare in forza del vincolo della solidarietà, per l'effetto dell'emananda pronuncia in misura superiore a quanto dallo stesso dovuto in proporzione al grado di responsabilità sullo stesso gravante;
quanto alla effettiva liquidazione del danno, operare la riduzione del danno e/o delle somme da corrispondere e/o rimborsare all'attrice; quanto alla manleva da parte della compagnia assicuratrice, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, dichiararsi obbligata e condannarsi
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede Controparte_4 legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi 23, P.IVA: , a garantire, manlevare e tenere P.IVA_3 integralmente indenne il Geom. di quanto questi fosse tenuto a pagare in favore CP_2 dell'attrice o di qualsiasi altra parte del giudizio;
in ogni caso, spese, diritti e onorari di causa integralmente rifusi”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo: Controparte_5
“In via pregiudiziale si eccepisce l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti del geom. CP_2 dalla sig.ra P_ nel merito, si dà atto che la garanzia assicurativa non è operativa in ragione dell'oggetto, dei limiti, delle esclusioni e delle condizioni di polizza e si chiede, in ogni caso, respingersi le domande svolte direttamente
o indirettamente (in relazione alla manleva) nei confronti di , siccome infondate in fatto ed in CP_3 diritto;
in via di subordine, laddove si ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda della sig.ra ed P_ accolta la domanda di manleva, l'indennizzo a cui sarebbe tenuta dovrà tener conto dei limiti, delle CP_3 esclusioni, dei massimali, delle franchigie e dello scoperto previsti secondo le condizioni di polizza;
in via di ulteriore subordine, sulla scorta della C.T.U. del geom. e ribadite le osservazioni del CP_6
C.T.P. di , considerata la prevalente responsabilità nella causazione dei danni dell'impresa CP_3
e la fondatezza delle pretese del geom , nella denegata Parte_1 CP_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, si chiede di ritenere esente
pagina 5 di 20 o, quantomeno, di ridurre proporzionalmente la quota da porre a carico del geom. con riguardo CP_2 sia al danno sia alle spese del procedimento;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese, anche generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva: di aver promosso Parte_1
un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare sia la conformità delle opere di ristrutturazione eseguite presso un immobile di proprietà di , sia la quantificazione del saldo ancora Controparte_1
dovuto; che nell'ambito di tale procedimento, iscritto con R.G. n. 5680/2019, il valore complessivo degli interventi edili effettuati era stato quantificato nella misura di € 203.775,39 per cui, sottratto l'importo di € 6.709,74 per il ripristino di alcune difformità parimenti riscontrate in sede di A.T.P. e l'importo di €
140.000,00 già versato dalla committente, residuava a carico della stessa una debenza pari a € 57.065,65 di cui era stato rifiutato il pagamento. La società ricorrente chiedeva dunque che la controparte venisse condannata al pagamento della suddetta somma.
Costituitasi in giudizio, contestava la relazione peritale resa in esito al procedimento di Controparte_1
consulenza tecnica preventiva e rilevava la sussistenza di plurimi vizi dell'immobile imputabili alla responsabilità della società ricorrente, anche in solido con il Direttore Lavori Geom. , che CP_2
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa. Domandava quindi il rigetto della pretesa attorea e la condanna di entrambe le controparti al risarcimento dei danni cagionati.
Si costituiva in giudizio quindi , chiedendo la propria estromissione dal giudizio ed CP_2
eccependo l'inopponibilità della perizia in atti per non essere stato il procedimento di A.T.P. instaurato anche nei suoi confronti. Dedotta poi l'impossibilità di rinnovare la C.T.U. in quanto sull'immobile della resistente erano stati medio tempore effettuati plurimi interventi atti ad alterare lo stato dei luoghi, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna di pagamento di qualsivoglia somma nei confronti di P_
. In via riconvenzionale, invece, deduceva che la controparte non aveva provveduto al pagamento
[...]
del compenso dovutogli nella misura di € 3.700,00 oltre accessori di legge. chiedeva CP_2
dunque, oltre all'estensione del contraddittorio a , il rigetto delle domande svolte Controparte_5
nei suoi confronti e, in subordine, l'accertamento delle quote di corresponsabilità nella causazione degli asseriti danni e la condanna sia in manleva di sia in garanzia di Parte_2
pagina 6 di 20 a tenerlo indenne di quanto lo stesso sarebbe risultato tenuto a pagare alla parte Controparte_5
convenuta, in ogni caso con condanna anche di quest'ultima a corrispondergli la somma di € 4.739,70 a titolo di saldo del compenso professionale.
, evocata in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo per Controparte_5
indeterminatezza della domanda e nel merito escludeva sia la sussistenza dei vizi lamentati dalla parte convenuta, sia la responsabilità dell'assicurato in merito alle doglianze attoree. Con riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto al momento della sua stipulazione l'assicurato doveva essere già a conoscenza delle contestazioni mosse contro di lui e in quanto la copertura era estesa solo ai danni riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori e involontariamente cagionati a terzi, non invece scaturenti da asseriti inadempimenti contrattuali.
Contestava poi la quantificazione del danno proposta da ed eccepiva in ogni caso la Controparte_1
pattuizione di una franchigia pari a € 2.500,00 per ciascun sinistro. In ultimo, escludeva la possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dall'assicurato, in quanto non preventivamente approvate anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.
In prima udienza, il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di A.T.P. iscritto con R.G. n. 5680/2019, rigettava le istanze di estromissione dalla causa e di separazione delle domande formulate dai terzi chiamati nel giudizio e disponeva la conversione del rito sommario in rito ordinario di cognizione. All'esito così dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare contestava l'an debeatur e il quantum debeatur della pretesa creditoria di Controparte_1
, mentre chiedeva la condanna della convenuta al CP_2 Parte_3
risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante rinnovazione delle operazioni peritali.
Acquisiti i chiarimenti del C.T.U. sulla relazione tecnica depositata, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata per la prima volta da e da nelle rispettive comparse Parte_2 CP_2
pagina 7 di 20 conclusionali, e dunque tardivamente. Tale eccezione risulta peraltro infondata, in quanto è pacifico in causa che l'opera appaltata non sia stata portata a compimento, per cui deve darsi seguito a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti
o difformità” (Cass. n. 5771/2025).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della chiamata di causa di
[...]
formulata da in quanto dal tenore contenutistico della comparsa di CP_2 Controparte_5
costituzione e risposta depositata da , per quanto principalmente incentrato sulla Controparte_1
contestazione della C.T.U. resa in fase di A.T.P., emergono chiaramente sia la causa petendi sia il petitum del diritto risarcitorio fatto valere nei confronti del Direttore Lavori assicurato.
Passando invece ad esaminare il merito della causa, ritiene il giudicante che a fondamento della presente decisione possa essere posta la C.T.U. disposta in corso di causa, in quanto completa ed esaustiva, nonché scevra di vizi logici o procedurali. La stessa esamina partitamente le singole doglianze di P_
, verificando la sussistenza dei vizi dedotti, descrivendo la procedura del relativo accertamento,
[...]
individuando le quote di corresponsabilità nella causazione delle difformità riscontrate e quantificando il costo della relativa rimozione o il minor valore dell'opera per effetto dei difetti o delle mancanze elencate, nonché specificando quando e in quale misura i vizi enumerati siano stati o meno oggetto di riscontro diretto (così offrendo al giudicante tutti gli strumenti necessari per valutare l'esattezza delle prestazioni svolte, alla luce del complessivo substrato probatorio della causa).
Il prospetto riassuntivo di tale attività risulta chiaro ed esplicativo (cfr. tabella a pag. 88 dell'elaborato peritale) e dallo stesso emerge che l'importo complessivo da riconoscere alla committente ammonterebbe a € 44.102,32 oltre i.v.a., di cui la quota corrispondente a € 27.595,31 da imputarsi alla responsabilità di e la restante quota corrispondente a € Parte_1 Parte_2
16.507,01 da imputarsi alla responsabilità del Geom. . CP_2
Occorre esaminare però le contestazioni specifiche mosse alla relazione tecnica del C.T.U. dalle parti, in particolare nelle rispettive comparse conclusionali.
pagina 8 di 20 In primo luogo, la società attrice contesta la sussistenza di vizi dell'impianto elettrico, non più accertabili al momento dell'espletamento delle operazioni peritali. In effetti il C.T.U. si è limitato a valutare la congruità dell'intervento effettuato da una ditta terza, senza poter riscontrare i malfunzionamenti denunciati dalla committente e suggerendo l'opportunità di una conferma probatoria mediante assunzione di prova testimoniale (cfr. pag. 97-98 dell'elaborato peritale). Tuttavia, la dimostrazione delle mancanze addebitabili alla società ricorrente già si rinviene nella “nota interventi” redatta da una ditta terza - estranea al presente giudizio e presumibilmente indifferente rispetto al suo esito - il cui contenuto risulta analitico e coerente con la tipologia di lavori svolti, e pertanto idonea a parere del giudicante a rappresentare adeguata prova della sussistenza del vizio (doc. 11 . D'altronde, anche il C.T.U. P_
nominato in fase di A.T.P., la cui indagine si era svolta anteriormente agli interventi di ripristino commissionati alla ditta terza, aveva riscontrato carenze dell'impianto elettrico, sebbene quantificando la relativa attività riparatoria in un importo nettamente inferiore, rispetto a quello ritenuto invece congruo dal C.T.U. nominato in corso di causa, ed evidentemente errato (ad esempio perché il primo
C.T.U. non si era avveduto della mancanza in cantiere dei termostati ancora da montare). Pertanto
l'importo di € 2.271,00 oltre i.v.a. va riconosciuto in detrazione alla committente.
In secondo luogo, la società attrice contesta la sussistenza dei vizi ai serramenti, non più accertabili al momento dell'espletamento delle operazioni peritali. In effetti il C.T.U. si è limitato a valutare la congruità dell'intervento effettuato da una ditta terza, senza poter riscontrare i malfunzionamenti denunciati dalla committente e di nuovo suggerendo l'opportunità di una conferma probatoria mediante assunzione di prova testimoniale (cfr. pag. 98 dell'elaborato peritale). Tuttavia, la dimostrazione delle mancanze addebitabili alla società ricorrente già si rinviene nel “rapporto di intervento”, corredato di documentazione fotografica, redatto da una ditta terza - estranea al presente giudizio e presumibilmente indifferente rispetto al suo esito - il cui contenuto risulta analitico e coerente con la tipologia di lavori svolti, e pertanto idonea a parere del giudicante a rappresentare adeguata prova della sussistenza del vizio (doc. 12 . D'altronde, anche il C.T.U. nominato in fase di A.T.P., la cui P_
indagine si era svolta anteriormente agli interventi di ripristino commissionati alla ditta terza, aveva riscontrato l'errata installazione degli infissi, sebbene suggerendo un mero intervento di sigillatura che, tuttavia, non pare congruo alla luce degli interventi eseguiti a regola d'arte su incarico della committente. Pertanto, va riconosciuto in detrazione anche l'importo, ritenuto congruo dal C.T.U. per i pagina 9 di 20 suddetti interventi, di € 1.661,50 oltre i.v.a.
In terzo luogo, la società attrice contesta la sussistenza delle infiltrazioni nella zona di ingresso, già risolte al momento delle operazioni peritali disposte nel corso del presente giudizio di merito. Invero, tale vizio era stato riscontrato già in fase di A.T.P., dove era stato indicato lo specifico intervento da effettuare (al costo stimato di € 125,00 oltre i.v.a.). Proprio tale intervento è stato poi effettuato da una ditta terza al costo, però, di € 700,00 oltre i.v.a. e tale importo è stato ritenuto congruo dal C.T.U. (pag. 50 dell'elaborato peritale): deve desumersi quindi che il primo C.T.U. aveva sottostimato la spesa necessaria per l'esecuzione della lavorazione in questione. Si deve rilevare che l'unica differenza tra l'intervento effettuato e quello descritto in A.T.P. riguarda la sostituzione della copertura in rame con una copertura in marmo, ma il C.T.U. espressamente afferma che le due soluzioni comportano “il simile costo di realizzo” (pag. 52 dell'elaborato peritale). Pertanto l'importo di € 700,00 oltre i.v.a. va riconosciuto in detrazione.
In quarto luogo, contesta, con riguardo all'intervento di Parte_3
completamento dei bagni del secondo e del terzo piano, l'importo di € 2.105,00 riportato nelle conclusioni della perizia (pag. 88 dell'elaborato peritale), in quanto lo stesso non terrebbe conto della somma di € 500,00 già riconosciuta in fase di A.T.P.: tale contestazione non coglie però nel segno, in quanto lo scrivente Giudice, nel conteggio finale, detrarrà gli importi spettanti alla committente dal valore complessivo dell'opera (pari a € 203.775,39) senza tenere conto delle decurtazioni proposte dal primo C.T.U. ed evitando così di incorrere in indebite locupletazioni in danno dell'una o dell'altra parte costituite in causa.
In quinto luogo, la società attrice contesta l'addebitabilità della somma di € 264,00 per il completamento delle opere in cartongesso da parte di una ditta terza. Invero, è lo stesso C.T.U. nominato nel corso dell'odierno giudizio che, condivisibilmente, giustifica la riconducibilità della fattura in atti all'opera in questione (cfr. pag. 81 dell'elaborato peritale). Pertanto, la rifusione dell'importo suindicato è dovuta, alla luce delle prove documentali versate in atti (doc. 26 . P_
In sesto luogo, coglie invece nel segno la contestazione inerente all'addebito del costo di € 264,00 oltre i.v.a. per la sostituzione di marmi “rovinati e inutilizzabili”: il danneggiamento dei marmi in questione non può essere infatti imputato all'odierna ricorrente sulla scorta di una mera perizia commissionata dalla parte resistente e della fattura di una ditta terza (doc. 13 presumibilmente redatta P_
pagina 10 di 20 proprio sulla base della suindicata perizia (di cui reca la medesima data e di cui utilizza le medesime espressioni linguistiche). La convenuta avrebbe dovuto formulare in proposito l'apposita prova testimoniale (diversamente dai due casi precedentemente esaminati in cui alla prova testimoniale ha sopperito la prova documentale, si osserva che, mentre allora si trattava di desumere dagli interventi dei terzi l'incompleto o erroneo adempimento della società ricorrente, qui si tratterebbe invece di desumere un atto di danneggiamento che potrebbe essere stato compiuto da qualsiasi soggetto, senza tralasciare di considerare che la fattura appena menzionata è significativamente meno specifica rispetto ai rapporti di intervento prima citati e sembra contenere un dato non appreso direttamente dalla ditta terza, ma da un perito incaricato dalla commuttente). L'importo di € 264,00 va dunque detratto dal quantum debeatur determinato dal C.T.U.
In settimo luogo, la società attrice sostiene che il vizio del piano doccia non sarebbe a sè addebitabile in quanto emerso “ben oltre ogni ragionevole periodo di tutela”. Al di là del concetto giuridico del tutto indefinito richiamato dalla difesa attorea (denominato “periodo di tutela”), si rileva che lo stesso C.T.U. ha precisato che lo scollamento del manufatto, a prescindere dal momento della sua verificazione, non può che essere imputato a un'errata posa da parte dell'impresa (pag. 101 dell'elaborato peritale).
d'altronde, è una massima comune di esperienza quella per cui, se un piatto doccia si solleva dalla sua sede dopo appena tre anni dalla sua installazione, un vizio necessariamente sussiste. Anche la somma di
€ 800,00 non va dunque detratta dal conteggio del C.T.U.
In ultimo luogo, si rileva che la contestazione del vizio rilevato con riguardo alle travature in legno risulta del tutto generica, ferma restando in ogni caso la responsabilità della ditta appaltatrice anche per la qualità dei materiali forniti, salvo il regresso in caso di responsabilità concorrente o esclusiva della ditta fornitrice (il cui accertamento esula però dall'oggetto del presente giudizio).
Le considerazioni svolte in merito al primo, al secondo, al terzo e al quarto punto suesposti vanno reiterate anche a confutazione delle analoghe censure mosse alla C.T.U. da nella propria CP_2
comparsa conclusionale.
Quest'ultimo contesta poi le conclusioni peritali relative vizi riscontrati nella stesura degli intonaci interni. A prescindere dall'individuazione della causa esatta del difetto, rileva il giudicante che questo sarebbe in ogni caso riconducibile a un errore commesso dall'impresa appaltatrice, per cui non trova applicazione la giurisprudenza richiamata dal Direttore Lavori con riguardo all'esclusione di pagina 11 di 20 responsabilità in caso di alternatività di fattori potenzialmente causativi del danno con pari grado di probabilità (l'incertezza ricade infatti sul soggetto gravato del relativo onere probatorio solo quando la verificazione dell'una o dell'altra ipotesi condurrebbe a diverse attribuzioni di responsabilità).
Coglie però nel segno la contestazione del medesimo Direttore Lavori, con riguardo al riparto percentuale delle quote di responsabilità proposta dal C.T.U.: è evidente, infatti, che le possibili cause dello sgretolamento dell'intonaco sono tutte ascrivibili a un difetto di stesura commesso durante una fase meramente esecutiva dell'opera, che dovrebbe peraltro rientrare tra le competenze minime proprie di un'impresa edile, tanto da legittimare un ragionevole affidamento del Direttore Lavori circa la capacità dell'impresa stessa di portarla a compimento secondo le leges artis anche senza la costante vigilanza di un professionista supervisore. Di conseguenza, il costo di ripristino pari a € 16.370,03 va posto per intero a carico di anche in accordo con quanto statuito in proposito Parte_3
dalla giurisprudenza di legittimità (“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” - Cass.
n. 9572/2024; “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” - Cass. n. 39448/2021).
Non vi può essere invece condivisione di responsabilità tra il progettista e l'appaltatore per l'inadeguato isolamento acustico del solaio, in quanto il dovere di diligenza dell'appaltatore, tenuto a riscontrare eventuali errori progettuali di cui si avveda nell'esecuzione dell'opera, non può estendersi fino a ricomprendere l'onere di verificare il rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente (cfr. pag.
15 della comparsa conclusionale di ), in quanto tale verifica, lungi dall'essere giustificata CP_2
pagina 12 di 20 dall'emersione di un errore evidente nella fase di realizzazione dell'opera in conformità al progetto, richiederebbe l'acquisizione di strumentazione apposita e del parere di una specifica figura professionale, concretizzandosi in un'ingerenza indebita nell'ambito di competenza del progettista. In questo senso si è condivisibilmente determinato anche il C.T.U. (pag. 96 dell'elaborato peritale).
Una condivisione di responsabilità viene invece ravvisata dal giudicante con riguardo all'installazione troppo ravvicinata dei sanitari nel bagno al secondo piano dell'abitazione: è vero infatti che l'esatta collocazione dei sanitari viene designata dal progettista, ma è altrettanto vero che nell'attività di posa l'impresa ben avrebbe potuto avvedersi della difficoltà di utilizzo che conseguiva alla collocazione in discussione, provvedendo quantomeno a segnalare la circostanza al Direttore Lavori. Essendo mancata tale doverosa condotta diligente, il costo dell'intervento di ripristino, quantificato dal C.T.U. in € 1.500,00 oltre i.v.a., va posto – in base a una valutazione equitativa rimessa alla discrezionalità del giudicante – per € 500,00 a carico di e per € 1.000,00 a carico di Parte_2 [...]
(il quale ha sollevato tale contestazione a pag. 16 della propria comparsa conclusionale). CP_2
Da ultimo occorre prendere in considerazione i chiarimenti resi dal C.T.U. all'udienza del 16.1.2025
(tralasciando quelli inerenti ai tempi e costi di un eventuale trasferimento della convenuta durante i lavori edili di ripristino, quanto sopra già esposto). Il C.T.U. addebita ad Parte_2
l'ulteriore spesa imponibile di € 150,00 per la redazione dell'as built e il 70% della
[...]
somma di € 3.000,00 (pari a € 2.100,00 oltre oneri accessori) per la redazione della CILA e del piano di sicurezza inerenti ai lavori di ripristino, nonché a la restante quota del 30% della voce da CP_2
ultimo menzionata (pari a € 900,00 oltre oneri accessori).
Sottraendo dunque al conteggio del C.T.U. l'unico importo individuato come non riconoscibile (pari a €
264,00), addebitando all'appaltatrice l'intero costo di ripristino degli intonaci interni (pari a € 16.370,03), una quota del costo di reinstallazione dei sanitari del bagno del secondo piano (pari a € 500,00), risulta che la corretta quantificazione degli interventi di ripristino dettagliati in perizia è complessivamente pari a € 43.838,32 oltre i.v.a., di cui € 32.742,32 oltre i.v.a. addebitabile ad Parte_2
ed € 11.096,00 oltre i.v.a. addebitabili a . Alla quota della società attrice
[...] CP_2
vanno però aggiunte anche le spese individuate dal C.T.U. all'udienza del 16.1.2025 (pari a € 2.250,00 oltre i.v.a.) e la somma di € 445,08 oltre i.v.a. per vizi rilevati in sede di A.T.P., ammessi dall'appaltatrice nel ricorso introduttivo e non contestati da , cosicchè agli stessi – da ritenersi pacifici in Controparte_1
pagina 13 di 20 causa - non sono stati oggetto della rinnovata C.T.U. (cfr. pag. 30 della comparsa conclusionale di parte convenuta). A carico di va così posto il maggior importo di € Parte_2
35.437,40 oltre i.v.a.
Parimenti, alla quota da porsi a carico di va aggiunta la percentuale per oneri CP_2
amministrativi e di sicurezza individuati dal C.T.U. alla predetta udienza del 16.1.2025, così per complessivi € 11.996,00 oltre i.v.a.
deduce poi ulteriori importi da addebitare alle controparti. Controparte_1
In primis, chiede che le stesse vengano condannate a risarcire il danno per il mancato godimento dell'immobile per un importo che in comparsa conclusionale viene elevato fino a € 82.000,00. Tale domanda non è accoglibile in quanto il risarcimento del menzionato pregiudizio non era mai stato prima specificamente richiesto.
In secundis, la convenuta chiede che venga elevata la quantificazione effettuata dal C.T.U. per le opere di sistemazione finale dell'immobile e che venga riconosciuta l'addebitabilità alle controparti anche delle ulteriori infiltrazioni emerse in corso di causa (cfr. pag. 35-37 della comparsa conclusionale): in proposito, si condividono invece le conclusioni del C.T.U. (rese rispettivamente a pag. 107 e a pag. 113 dell'elaborato peritale), rispetto alle quali le soluzioni alternative proposte ex parte rappresentano il mero parere tecnico divergente del C.T.P., non supportate da valide evidenze scientifiche o documentali che possano scalfire la tenuta logica della relazione tecnica dell'Ausiliario del Giudice.
Dunque, benchè la corresponsabilità dell'impresa appaltatrice e del Direttore Lavori rispetto alla causazione di danni al committente sia di natura solidale (Cass. n. 14378/2023), tuttavia il riparto interno delle quote di rispettiva competenza è imposto sia dalla domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei confronti di sia dalle domande CP_2 Parte_2
riconvenzionali di pagamento da entrambi svolte nei confronti di , con specifica Controparte_1
richiesta di eventuale compensazione.
Ebbene, quanto alla posizione di si rileva che, a fronte del Parte_2
valore dell'opera complessivamente realizzata quantificato in € 203.775,39 (cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale del C.T.U. nominato in corso di causa, il quale riporta la determinazione effettuata dal precedente C.T.U. in fase di A.T.P. e comunque non specificamente contestata negli scritti difensivi delle parti costituite in giudizio) e a fronte del pagamento di acconti per € 140.00,00 da parte della pagina 14 di 20 committente, si ottiene una differenza pari a € 63.775,39 da cui va sottratta la quota risarcitoria gravante sull'impresa edile nella misura di € 35.437,40. va dunque condannata a pagare Controparte_1
all'impresa appaltatrice, in parziale accoglimento della domanda da questa formulata in ricorso,
l'importo residuo di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
In merito alla debenza dell'imposta sul valore aggiunto, si osserva che trattasi di un accessorio dovuto per legge anche in caso di mancata esplicitazione della relativa domanda (che non può essere valutato di per sé, e in assenza di ulteriori elementi corroboranti, alla stregua di una rinuncia negoziale a incassare il relativo importo da parte dell'impresa che formula una domanda di pagamento in via giudiziale).
L'esplicitazione della relativa richiesta solo in comparsa di risposta da parte della società ricorrente non rappresenta dunque una domanda nuova, come tale inammissibile. L'imposta va viceversa riconosciuta e addebitata al soggetto passivo risetto a tale imposizione fiscale, così individuato ex lege.
In merito invece alla debenza degli interessi, la cui richiesta è stata parimenti esplicitata da
[...]
per la prima volta in sede di scritti difensivi finali, si rileva che solo gli Parte_2
interessi compensativi dei debiti di valore devono essere oggetto di esplicita domanda da parte del soggetto interessato (Cass. n. 6351/2025). Viceversa, quelli corrispettivi decorrono automaticamente dal momento in cui il debito di valuta diventa liquido ed esigibile: poiché nella presente fattispecie si verte nell'ambito di tale seconda ipotesi, gli interessi corrispettivi al tasso legale devono essere riconosciuti dalla data della messa in mora, ossia dalla data del 30.5.2018 (doc. 6 allegato al ricorso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo).
Quanto alla posizione di , si rammenta che quest'ultimo ha chiesto il pagamento del CP_2
compenso per l'attività professionale svolta in relazione al progetto di ristrutturazione del primo piano e del piano terra dell'immobile per cui è causa, da destinare ad attività commerciale in forza di una modifica degli accordi in parte qua intervenuta in corso d'opera. L'importo complessivamente richiesto, pari a € 4.200,00 oltre accessori, è stato ritenuto ampiamente congruo dal C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. pag. 901 dell'elaborato peritale). Poiché risulta avrebbe già versato un Controparte_1
acconto pari a € 500,00 la pretesa creditoria del Direttore Lavori si è così ridotta a € 3.700,00 oltre accessori.
Invero, formulando da ultimo le proprie conclusioni il ha aumentato la propria pretesa a Parte_4
€ 13.726,15 ma tale domanda è evidentemente inammissibile in quanto nuova e tardiva.
pagina 15 di 20 ritiene di non dover corrispondere alcun compenso in ragione degli inadempimenti Controparte_1
riscontrati dal C.T.U. anche a carico del D.L. (cfr. pag. 41-43 della comparsa conclusionale). Tuttavia tale effetto giuridico avrebbe dovuto essere perseguito mediante la formulazione di una domanda di risoluzione del contratto professionale intervenuto tra le parti, domanda che tuttavia non è stata esperita dalla convenuta. La domanda svolta da quest'ultima, in subordine rispetto a quella di rigetto della riconvenzionale avversaria, è di mera riduzione del compenso professionale “a quanto risulterà effettivamente dovuto in forza delle risultanze emerse in corso di causa”, con eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie.
A tal proposito, in punto di quantum debeatur, ritiene il giudicante che l'importo individuato come congruo dal C.T.U. sia interamente dovuto, in quanto l'attività svolta da in parte qua (e CP_2
descritta dal C.T.U. a pag. 90 della propria perizia) non risulta intaccata dagli specifici vizi allo stesso attribuibili in base alla disamina sopra esposta (e riportata nel prospetto a pag. 88 dell'elaborato peritale), i quali sembrano invece riguardare la porzione dell'edificio oggetto del primo e distinto incarico professionale. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che sia ravvisabile una quota di responsabilità risarcitoria del terzo chiamato in relazione alla porzione di lavori eseguito al primo piano e al piano terra, il compenso richiesto di € 4.200 oltre accessori risulta comunque interamente dovuto, in quanto rispetto al compenso complessivamente congruo, quantificato dal C.T.U. in € 11.215,19 oltre accessori, P_
ha già beneficiato di una riduzione significativa che assorbe quella ora giudizialmente richiesta.
[...]
In ordine invece all'an debeatur, è stato dimostrato in causa che l'obbligo di pagamento del compenso in questione era stato assunto in proprio da , come si desume dall'escussione Controparte_1
testimoniale del teste (cfr. verbale di udienza del 23.3.2023), il quale non è incapace di Testimone_1
testimoniare – così dovendosi rigettare l'eccezione ribadita dalla parte convenuta a pag. 47 della propria comparsa conclusionale – in quanto mero socio della società ricorrente e già alla data dell'udienza istruttoria non più legale rappresentante della stessa.
Appurato dunque che deve versare a l'importo netto di € 3.700,00 e Controparte_1 CP_2
che deve versare ad l'importo netto di € 11.996,00 nonché operando CP_2 Controparte_1
la compensazione richiesta dalla medesima parte convenuta nelle conclusioni da ultimo rassegnate, risulta a carico del Direttore Lavori un debito risarcitorio pari alla differenza di € 8.296,00 oltre i.v.a. e oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
pagina 16 di 20 Va ora esaminata la domanda svolta in garanzia dal terzo chiamato in causa nei confronti della propria compagnia assicurativa, il cui oggetto risulta circoscritto alla somma risarcitoria di € 11.996,00 oltre accessori. Tanto in forza della polizza n. 324B3467 stipulata tra le parti in data 28.3.2017.
sostiene cha l'indennizzo non sarebbe dovuto in quanto al momento della Controparte_5
stipulazione della predetta polizza l'assicurato sarebbe stato già a conoscenza delle contestazioni ai lavori. Tale circostanza è stata tuttavia solo genericamente dedotta e risulta indimostrata, non constando dagli atti di causa che alla data del 28.3.2017 avesse rivolto a Controparte_1 Parte_4
una specifica contestazione afferente allo svolgimento del suo incarico professionale.
sembra sostenere poi che rientrano nella copertura assicurativa solo in danno Controparte_5
“riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori”. Tale clausola non può però trovare applicazione nel caso di specie in quanto, come già rilevato al principio della parte motiva della presente pronuncia, l'opera per cui è causa non è mai stata interamente completata.
, da ultimo, asserisce che sarebbero coperti dalla polizza solo i danni Controparte_5
involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una responsabilità extracontrattuale, e non anche quelli cagionati al committente nell'ambito di una responsabilità di tipo invece contrattuale. Invero, la sezione “Responsabilità Civile Professionale” delle
Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 1 ) prevede che “La Compagnia si obbliga a tenere CP_3
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di Risarcimento, per i seguenti danni conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'attività di progettazione e direzioni lavori”, enumerando poi “Danni alla persona”, “Danni materiali alle cose diverse dall'opera”, “Danni all'opera” e “Perdite patrimoniali per mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata” (pag. 45 delle CGA). La compagnia assicurativa afferma che il “comportamento colposo” assicurato non può che essere quello “posto in essere dall'assicurato in modo involontario e, quindi, rientrante in via esclusiva nella sfera della responsabilità extracontrattuale i aquiliana” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 8 della comparsa conclusionale). Ma evidentemente non è così, risultando invece da una piana lettura della polizza che risultano assicurati anche gli errori commessi colpevolmente dal professionista nello svolgimento della prestazione contrattuale demandata dal committente e che cagionino a questi un pregiudizio in termini di difformità dell'opera realizzata (salva la limitazione ai “gravi difetti”, il cui riscontro tuttavia non è
pagina 17 di 20 stato oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa medesima).
Le ulteriori contestazioni svolte (pag. 8 della comparsa conclusionale si ) non possono essere CP_3
accolte in quanto formulate senza uno specifico riferimento ai fatti di causa, e in termini comunque indeterminati e imprecisi.
è dunque tenuta a corrispondere a un indennizzo pari a € 11.996,00 Controparte_5 CP_2
detratta la franchigia pattuita e non contestata di € 2.500,00 e così per l'importo di € 9.496,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
In conclusione: va condannata a pagare ad Controparte_1 Parte_2
a titolo di prezzo dell'opera appaltata e detratto il costo di ripristino dei vizi riscontrati imputabili all'impresa, la somma di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi dalla messa in mora al saldo (trattandosi di debito di valuta); va condannato a corrispondere ad , a titolo di CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno cagionato dal suo inadempimento contrattuale e nei limiti di quanto allo stesso imputabile in via esclusiva (con conseguente rigetto della domanda trasversale svolta in manleva nei confronti di , la somma di € 8.296,00 oltre i.v.a. e oltre Parte_2
rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo (trattandosi di debito di valore di natura risarcitoria), già detratto in compensazione il compenso professionale ancora dovuto;
va Controparte_5
condannata a corrispondere a un indennizzo pari a € 9.496,00 oltre rivalutazione e CP_2
interessi dalla domanda al saldo (trattandosi di debito di valore - Cass. n. 7216/2025).
Ogni ulteriore domanda svolta nel presente giudizio va invece rigettata.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Stante la soccombenza reciproca accertata tra , Controparte_1 Parte_2
e , le spese tra queste parti processuali vanno integralmente compensate.
[...] CP_2
è invece soccombente rispetto alla domanda in garanzia svolta nei suoi confronti Controparte_5
da , per cui dovrà rifondere allo stesso le spese di lite da liquidarsi, come in dispositivo, ai CP_2
sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e di media difficoltà (stante la dichiarazione di valore contenuta nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo depositata da ). Controparte_1
Le spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo vanno invece poste a carico di , in quanto la stessa è risultata all'esito della complessiva vicenda giudiziaria Controparte_1
pagina 18 di 20 comunque debitrice nei confronti dell'impresa esile, come in quella sede appurato (per quanto per un differente importo). Tali spese vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 ratione temporis cigente, secondo lo scaglione di riferimento per il valore della causa in base al decisum e non al petitum (da € 5.200 a € 26.000). Tra le stesse vanno ricomprese anche quelle attinenti al compenso del C.T.U. nominato in fase di A.T.P.
Rigetta la domanda svolta dalla società attrice nei confronti della parte convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti normativi per riconoscere una responsabilità risarcitoria del danno da lite temeraria.
Le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di e di in forza della Parte_2 CP_2
loro soccombenza specifica in ordine agli accertamenti peritali ivi svolti. Il compenso del C.T.P. nominato dalla parte convenuta non vanno invece rifuse in quanto difetta la relativa prova documentale.
dovrà infine rimborsare a quanto da questi corrisposto a titolo di CP_3 CP_5 CP_2
compenso del C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, stante il disposto dell'art. 1917, c. 3, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_2
somma di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
2. condanna a corrispondere ad la somma di € 8.296,00 oltre i.v.a. CP_2 Controparte_1
e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna a corrispondere a la somma di € 9.496,00 a titolo Controparte_5 CP_2
di indennizzo assicurativo, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda proposta in causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite tra Parte_2 P_
e ;
[...] CP_2
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del presente Controparte_5 CP_2
giudizio, liquidate in € 259,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 19 di 20 7. condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
con distrazione in favore dell'Avv. Masiero Gianluca e dell'Avv. Ferlin Roberto dichiaratisi antistatari, le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 2.225,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di il Controparte_1 Parte_2
compenso del C.T.U. liquidato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
9. pone le spese di C.T.U. del presente giudizio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e di in solido tra loro, con Parte_2 CP_2
riparto interno del 70% a carico di e del 30% a carico di Parte_2
, con diritto di quest'ultimo di essere garantito da , CP_2 Controparte_5
condannando gli stessi a rifondere ad quanto eventualmente da questa versato Controparte_1
in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 20 di 20
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata a Padova (PD), Via Emanuele Filiberto di Savoia n. 37, P.IVA_1
presso e nello studio dell'Avv. FERLIN ROBERTO del Foro di Rovigo, che la rappresenta e difende in via esclusiva, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv.
MASIERO GIANLUCA del Foro di Rovigo
Attrice contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montebelluna (TV), Via Controparte_1 C.F._1
Paolo Veronese n. 1/4, presso e nello studio dell'Avv. GALLINA GIANNI ITALO e dell'Avv. GALLINA
ROBERTO del Foro di Treviso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 20 e contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Asiago (VI), Piazza Carli n. CP_2 C.F._2
47, presso e nello studio dell'Avv. CENCI PIERANTONIO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terzo chiamato e contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via O. Marinali n. P.IVA_2
52, presso e nello studio dell'Avv. CONTALDO ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice si intende aver concluso come in ricorso, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'ammontare del credito in capo a parte ricorrente, sulla base della quantificazione determinata dal C.T.U. in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. già esperito e dei lavori eseguiti sia sull'appartamento e sia sul locale commerciale, cui vanno detratti i costi quantificati dal C.T.U. per i lavori di ripristino e gli acconti già versati da parte resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 57.065,65 in favore alla società ricorrente;
con vittoria di spese del presente procedimento e rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento R.G. n. 5680/2019, oltre a tutte le competenze di causa, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale,
- premessa ogni opportuna declaratoria, respingere e rigettare la domanda della ricorrente
[...] così come proposta in ricorso e confermata nella prima memoria ex art. Parte_1
pagina 2 di 20 183 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti dimessi da questa difesa, per i documenti prodotti e per le risultanze della C.T.U. esperita nel presente procedimento;
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
, come in atti generalizzato, al pagamento in solido con l'impresa CP_2 Parte_1 ed a favore della IG dei danni di qualsivoglia natura derivanti
[...] Controparte_1 dai vizi, difetti e difformità delle opere eseguite dalla ricorrente presso l'immobile di Gallio (VI);
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
, come in atti generalizzato, al pagamento a favore della IG dei danni di CP_2 Controparte_1 qualsivoglia natura derivanti e connessi alle opere eseguite dalla ricorrente presso l'immobile di Gallio (VI) che siano allo stesso unicamente riconducibili;
- premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il Progettista e Direttore dei lavori Geom.
[...]
a manlevare e tenere indenne la resistente/convenuta IG da qualsivoglia CP_2 Controparte_1 onere che dovesse derivarle dalla causa e dalla domanda formulata nei suoi confronti da
[...] derivante o conseguente ad una negligente o comunque inadeguata Parte_1 esecuzione dell'incarico di progettazione e direzione lavori affidatogli;
- premessa ogni opportuna declaratoria, respingere e rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i CP_2 motivi esposti negli atti dimessi da questa difesa, per i documenti prodotti e per le risultanze della C.T.U. esperita nel presente procedimento;
in via subordinata,
- in denegata ipotesi di accertamento di debenza di somme a carico della resistente/convenuta IG a favore di in misura inferiore a quella Controparte_1 Parte_1 richiesta dalla ricorrente nell'atto introduttivo (e confermata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) rigettarsi integralmente la domanda in quanto la ricorrente non ha chiesto alcuna altra somma - neppure in via subordinata - rispetto a quella indicata in ricorso;
- in denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda della ricorrente e di riconoscimento del diritto al pagamento di somme diverse da quella richiesta con l'atto introduttivo pur in assenza di domande - anche in via subordinata - di somme inferiori, ridursi l'importo da riconoscersi ad
[...]
a quanto risulterà effettivamente dovuto anche in ragione dell'espletata Parte_1
C.T.U.;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. nei confronti della IG ridursi l'importo a CP_2 Controparte_1 quanto risulterà effettivamente dovuto in forza delle risultanze emerse in corso di causa (anche a mezzo espletata C.T.U.) disponendo l'eventuale compensazione del credito con quanto dovuto dal Geom. CP_2 alla IG , con condanna al conguaglio a carico del soggetto che risulterà debitore;
Controparte_1
- in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal terzo chiamato Geom. nei confronti della IG contenersi l'importo CP_2 Controparte_1 da riconoscere al professionista nei limiti della notula predisposta e dimessa in causa e del corrispondente importo richiesto in atti;
in via riconvenzionale,
- accertare e dichiarare l'inadempimento di nell'esecuzione Parte_1 delle opere commissionate dalla IG e, accertate le conseguenze dannose che ne Controparte_1 sono conseguite per la resistente, condannare la ricorrente appaltatrice - in proprio od in solido col Geom.
- al risarcimento dei danni direttamente ed indirettamente provocati alla IG CP_2 P_
pagina 3 di 20 , sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nella misura che risulterà dovuta in base P_ agli atti acquisiti in corso di causa ed alla C.T.U. espletata nel presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare e dichiarare l'importo eventualmente ed effettivamente spettante ad Parte_1 per le opere svolte - anche tenuto conto delle risultanze della C.T.U. espletata nel
[...] presente procedimento e di tutti i danni e disagi provocati alla resistente/convenuta dagli inadempimenti in cui è incorsa l'impresa - e condannare l'appaltatrice, per le ragioni esposte e documentate in atti, a rimborsare alla committente IG l'importo versato in eccesso rispetto all'effettivo Controparte_1 importo dovuto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa Parte_1
e per l'effetto, accertato l'importo eventualmente ed effettivamente spettante
[...] all'impresa in ragione delle decurtazioni da applicare al valore delle opere eseguite per vizi e difetti, ripristini e/o deprezzamento e dei danni subiti e subendi dalla convenuta, condannare la ricorrente al pagamento in favore della convenuta-resistente dell'importo risultante a credito di quest'ultima in forza degli importi già versati ante causam pari a € 140.000 oltre i.v.a.; in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale sia della domanda attorea (ed al riconoscimento del diritto al pagamento di somme diverse da quella richiesta con l'atto introduttivo pur in assenza di domande - anche in via subordinata - di somme inferiori) sia della domanda di risarcimento danni/rimborso somme proposta dalla IG nei confronti di disporre la Controparte_1 Parte_1 compensazione tra crediti con condanna del soggetto che risulterà debitore al conguaglio;
in ogni caso, con integrale rifusione di competenze e spese di lite sia del presente procedimento (a carico di
[...]
e del Geom. ) sia della procedura per consulenza Parte_1 CP_2 preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (a carico di ”. Parte_1
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia lʼIll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria, anche in via incidentale, nel merito, in via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti del Geom. in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto per i motivi dedotti in atti;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Geom. vanta un credito nei confronti della Sig.ra CP_2 P_ er complessivi euro 13.726,15 così come determinato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti,
[...]
o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, e, per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare in favore del Geom. la somma di euro Controparte_1 CP_2
13.726,15 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie;
in via riconvenzionale subordinata,
pagina 4 di 20 accertare e dichiarare che il Geom. vanta un credito nei confronti della Sig.ra CP_2 P_ er complessivi euro 13.726,15 così come determinato dal C.T.U. nella perizia depositata in atti,
[...]
o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, e, per l'effetto, compensare detto credito con quanto preteso dalla sig.ra e nei limiti del credito che Controparte_1 risulterà eventualmente dovuto;
in via subordinata, quanto alla responsabilità e quote di corresponsabilità accertarsi e dichiararsi la concorrente e prevalente responsabilità nella causazione dei danni di qualsivoglia natura derivanti dai vizi, difetti e difformità delle opere eseguite presso l'immobile per cui è causa e comunque di qualsiasi danno subito dalla sig.ra dell'impresa Controparte_1 [...]
con determinazione delle rispettive quote di responsabilità; Parte_1 conseguentemente, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, o da qualunque altra parte del giudizio nei confronti del Geom. , condannare CP_2
l'impresa in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore a manlevare e tenere integralmente indenne il Geom. , in relazione a quanto CP_2 quest'ultimo fosse tenuto a pagare in forza del vincolo della solidarietà, per l'effetto dell'emananda pronuncia in misura superiore a quanto dallo stesso dovuto in proporzione al grado di responsabilità sullo stesso gravante;
quanto alla effettiva liquidazione del danno, operare la riduzione del danno e/o delle somme da corrispondere e/o rimborsare all'attrice; quanto alla manleva da parte della compagnia assicuratrice, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, dichiararsi obbligata e condannarsi
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede Controparte_4 legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi 23, P.IVA: , a garantire, manlevare e tenere P.IVA_3 integralmente indenne il Geom. di quanto questi fosse tenuto a pagare in favore CP_2 dell'attrice o di qualsiasi altra parte del giudizio;
in ogni caso, spese, diritti e onorari di causa integralmente rifusi”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo: Controparte_5
“In via pregiudiziale si eccepisce l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti del geom. CP_2 dalla sig.ra P_ nel merito, si dà atto che la garanzia assicurativa non è operativa in ragione dell'oggetto, dei limiti, delle esclusioni e delle condizioni di polizza e si chiede, in ogni caso, respingersi le domande svolte direttamente
o indirettamente (in relazione alla manleva) nei confronti di , siccome infondate in fatto ed in CP_3 diritto;
in via di subordine, laddove si ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda della sig.ra ed P_ accolta la domanda di manleva, l'indennizzo a cui sarebbe tenuta dovrà tener conto dei limiti, delle CP_3 esclusioni, dei massimali, delle franchigie e dello scoperto previsti secondo le condizioni di polizza;
in via di ulteriore subordine, sulla scorta della C.T.U. del geom. e ribadite le osservazioni del CP_6
C.T.P. di , considerata la prevalente responsabilità nella causazione dei danni dell'impresa CP_3
e la fondatezza delle pretese del geom , nella denegata Parte_1 CP_2 ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, si chiede di ritenere esente
pagina 5 di 20 o, quantomeno, di ridurre proporzionalmente la quota da porre a carico del geom. con riguardo CP_2 sia al danno sia alle spese del procedimento;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese, anche generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva: di aver promosso Parte_1
un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare sia la conformità delle opere di ristrutturazione eseguite presso un immobile di proprietà di , sia la quantificazione del saldo ancora Controparte_1
dovuto; che nell'ambito di tale procedimento, iscritto con R.G. n. 5680/2019, il valore complessivo degli interventi edili effettuati era stato quantificato nella misura di € 203.775,39 per cui, sottratto l'importo di € 6.709,74 per il ripristino di alcune difformità parimenti riscontrate in sede di A.T.P. e l'importo di €
140.000,00 già versato dalla committente, residuava a carico della stessa una debenza pari a € 57.065,65 di cui era stato rifiutato il pagamento. La società ricorrente chiedeva dunque che la controparte venisse condannata al pagamento della suddetta somma.
Costituitasi in giudizio, contestava la relazione peritale resa in esito al procedimento di Controparte_1
consulenza tecnica preventiva e rilevava la sussistenza di plurimi vizi dell'immobile imputabili alla responsabilità della società ricorrente, anche in solido con il Direttore Lavori Geom. , che CP_2
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa. Domandava quindi il rigetto della pretesa attorea e la condanna di entrambe le controparti al risarcimento dei danni cagionati.
Si costituiva in giudizio quindi , chiedendo la propria estromissione dal giudizio ed CP_2
eccependo l'inopponibilità della perizia in atti per non essere stato il procedimento di A.T.P. instaurato anche nei suoi confronti. Dedotta poi l'impossibilità di rinnovare la C.T.U. in quanto sull'immobile della resistente erano stati medio tempore effettuati plurimi interventi atti ad alterare lo stato dei luoghi, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna di pagamento di qualsivoglia somma nei confronti di P_
. In via riconvenzionale, invece, deduceva che la controparte non aveva provveduto al pagamento
[...]
del compenso dovutogli nella misura di € 3.700,00 oltre accessori di legge. chiedeva CP_2
dunque, oltre all'estensione del contraddittorio a , il rigetto delle domande svolte Controparte_5
nei suoi confronti e, in subordine, l'accertamento delle quote di corresponsabilità nella causazione degli asseriti danni e la condanna sia in manleva di sia in garanzia di Parte_2
pagina 6 di 20 a tenerlo indenne di quanto lo stesso sarebbe risultato tenuto a pagare alla parte Controparte_5
convenuta, in ogni caso con condanna anche di quest'ultima a corrispondergli la somma di € 4.739,70 a titolo di saldo del compenso professionale.
, evocata in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo per Controparte_5
indeterminatezza della domanda e nel merito escludeva sia la sussistenza dei vizi lamentati dalla parte convenuta, sia la responsabilità dell'assicurato in merito alle doglianze attoree. Con riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto al momento della sua stipulazione l'assicurato doveva essere già a conoscenza delle contestazioni mosse contro di lui e in quanto la copertura era estesa solo ai danni riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori e involontariamente cagionati a terzi, non invece scaturenti da asseriti inadempimenti contrattuali.
Contestava poi la quantificazione del danno proposta da ed eccepiva in ogni caso la Controparte_1
pattuizione di una franchigia pari a € 2.500,00 per ciascun sinistro. In ultimo, escludeva la possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dall'assicurato, in quanto non preventivamente approvate anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.
In prima udienza, il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di A.T.P. iscritto con R.G. n. 5680/2019, rigettava le istanze di estromissione dalla causa e di separazione delle domande formulate dai terzi chiamati nel giudizio e disponeva la conversione del rito sommario in rito ordinario di cognizione. All'esito così dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare contestava l'an debeatur e il quantum debeatur della pretesa creditoria di Controparte_1
, mentre chiedeva la condanna della convenuta al CP_2 Parte_3
risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante rinnovazione delle operazioni peritali.
Acquisiti i chiarimenti del C.T.U. sulla relazione tecnica depositata, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata per la prima volta da e da nelle rispettive comparse Parte_2 CP_2
pagina 7 di 20 conclusionali, e dunque tardivamente. Tale eccezione risulta peraltro infondata, in quanto è pacifico in causa che l'opera appaltata non sia stata portata a compimento, per cui deve darsi seguito a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti
o difformità” (Cass. n. 5771/2025).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della chiamata di causa di
[...]
formulata da in quanto dal tenore contenutistico della comparsa di CP_2 Controparte_5
costituzione e risposta depositata da , per quanto principalmente incentrato sulla Controparte_1
contestazione della C.T.U. resa in fase di A.T.P., emergono chiaramente sia la causa petendi sia il petitum del diritto risarcitorio fatto valere nei confronti del Direttore Lavori assicurato.
Passando invece ad esaminare il merito della causa, ritiene il giudicante che a fondamento della presente decisione possa essere posta la C.T.U. disposta in corso di causa, in quanto completa ed esaustiva, nonché scevra di vizi logici o procedurali. La stessa esamina partitamente le singole doglianze di P_
, verificando la sussistenza dei vizi dedotti, descrivendo la procedura del relativo accertamento,
[...]
individuando le quote di corresponsabilità nella causazione delle difformità riscontrate e quantificando il costo della relativa rimozione o il minor valore dell'opera per effetto dei difetti o delle mancanze elencate, nonché specificando quando e in quale misura i vizi enumerati siano stati o meno oggetto di riscontro diretto (così offrendo al giudicante tutti gli strumenti necessari per valutare l'esattezza delle prestazioni svolte, alla luce del complessivo substrato probatorio della causa).
Il prospetto riassuntivo di tale attività risulta chiaro ed esplicativo (cfr. tabella a pag. 88 dell'elaborato peritale) e dallo stesso emerge che l'importo complessivo da riconoscere alla committente ammonterebbe a € 44.102,32 oltre i.v.a., di cui la quota corrispondente a € 27.595,31 da imputarsi alla responsabilità di e la restante quota corrispondente a € Parte_1 Parte_2
16.507,01 da imputarsi alla responsabilità del Geom. . CP_2
Occorre esaminare però le contestazioni specifiche mosse alla relazione tecnica del C.T.U. dalle parti, in particolare nelle rispettive comparse conclusionali.
pagina 8 di 20 In primo luogo, la società attrice contesta la sussistenza di vizi dell'impianto elettrico, non più accertabili al momento dell'espletamento delle operazioni peritali. In effetti il C.T.U. si è limitato a valutare la congruità dell'intervento effettuato da una ditta terza, senza poter riscontrare i malfunzionamenti denunciati dalla committente e suggerendo l'opportunità di una conferma probatoria mediante assunzione di prova testimoniale (cfr. pag. 97-98 dell'elaborato peritale). Tuttavia, la dimostrazione delle mancanze addebitabili alla società ricorrente già si rinviene nella “nota interventi” redatta da una ditta terza - estranea al presente giudizio e presumibilmente indifferente rispetto al suo esito - il cui contenuto risulta analitico e coerente con la tipologia di lavori svolti, e pertanto idonea a parere del giudicante a rappresentare adeguata prova della sussistenza del vizio (doc. 11 . D'altronde, anche il C.T.U. P_
nominato in fase di A.T.P., la cui indagine si era svolta anteriormente agli interventi di ripristino commissionati alla ditta terza, aveva riscontrato carenze dell'impianto elettrico, sebbene quantificando la relativa attività riparatoria in un importo nettamente inferiore, rispetto a quello ritenuto invece congruo dal C.T.U. nominato in corso di causa, ed evidentemente errato (ad esempio perché il primo
C.T.U. non si era avveduto della mancanza in cantiere dei termostati ancora da montare). Pertanto
l'importo di € 2.271,00 oltre i.v.a. va riconosciuto in detrazione alla committente.
In secondo luogo, la società attrice contesta la sussistenza dei vizi ai serramenti, non più accertabili al momento dell'espletamento delle operazioni peritali. In effetti il C.T.U. si è limitato a valutare la congruità dell'intervento effettuato da una ditta terza, senza poter riscontrare i malfunzionamenti denunciati dalla committente e di nuovo suggerendo l'opportunità di una conferma probatoria mediante assunzione di prova testimoniale (cfr. pag. 98 dell'elaborato peritale). Tuttavia, la dimostrazione delle mancanze addebitabili alla società ricorrente già si rinviene nel “rapporto di intervento”, corredato di documentazione fotografica, redatto da una ditta terza - estranea al presente giudizio e presumibilmente indifferente rispetto al suo esito - il cui contenuto risulta analitico e coerente con la tipologia di lavori svolti, e pertanto idonea a parere del giudicante a rappresentare adeguata prova della sussistenza del vizio (doc. 12 . D'altronde, anche il C.T.U. nominato in fase di A.T.P., la cui P_
indagine si era svolta anteriormente agli interventi di ripristino commissionati alla ditta terza, aveva riscontrato l'errata installazione degli infissi, sebbene suggerendo un mero intervento di sigillatura che, tuttavia, non pare congruo alla luce degli interventi eseguiti a regola d'arte su incarico della committente. Pertanto, va riconosciuto in detrazione anche l'importo, ritenuto congruo dal C.T.U. per i pagina 9 di 20 suddetti interventi, di € 1.661,50 oltre i.v.a.
In terzo luogo, la società attrice contesta la sussistenza delle infiltrazioni nella zona di ingresso, già risolte al momento delle operazioni peritali disposte nel corso del presente giudizio di merito. Invero, tale vizio era stato riscontrato già in fase di A.T.P., dove era stato indicato lo specifico intervento da effettuare (al costo stimato di € 125,00 oltre i.v.a.). Proprio tale intervento è stato poi effettuato da una ditta terza al costo, però, di € 700,00 oltre i.v.a. e tale importo è stato ritenuto congruo dal C.T.U. (pag. 50 dell'elaborato peritale): deve desumersi quindi che il primo C.T.U. aveva sottostimato la spesa necessaria per l'esecuzione della lavorazione in questione. Si deve rilevare che l'unica differenza tra l'intervento effettuato e quello descritto in A.T.P. riguarda la sostituzione della copertura in rame con una copertura in marmo, ma il C.T.U. espressamente afferma che le due soluzioni comportano “il simile costo di realizzo” (pag. 52 dell'elaborato peritale). Pertanto l'importo di € 700,00 oltre i.v.a. va riconosciuto in detrazione.
In quarto luogo, contesta, con riguardo all'intervento di Parte_3
completamento dei bagni del secondo e del terzo piano, l'importo di € 2.105,00 riportato nelle conclusioni della perizia (pag. 88 dell'elaborato peritale), in quanto lo stesso non terrebbe conto della somma di € 500,00 già riconosciuta in fase di A.T.P.: tale contestazione non coglie però nel segno, in quanto lo scrivente Giudice, nel conteggio finale, detrarrà gli importi spettanti alla committente dal valore complessivo dell'opera (pari a € 203.775,39) senza tenere conto delle decurtazioni proposte dal primo C.T.U. ed evitando così di incorrere in indebite locupletazioni in danno dell'una o dell'altra parte costituite in causa.
In quinto luogo, la società attrice contesta l'addebitabilità della somma di € 264,00 per il completamento delle opere in cartongesso da parte di una ditta terza. Invero, è lo stesso C.T.U. nominato nel corso dell'odierno giudizio che, condivisibilmente, giustifica la riconducibilità della fattura in atti all'opera in questione (cfr. pag. 81 dell'elaborato peritale). Pertanto, la rifusione dell'importo suindicato è dovuta, alla luce delle prove documentali versate in atti (doc. 26 . P_
In sesto luogo, coglie invece nel segno la contestazione inerente all'addebito del costo di € 264,00 oltre i.v.a. per la sostituzione di marmi “rovinati e inutilizzabili”: il danneggiamento dei marmi in questione non può essere infatti imputato all'odierna ricorrente sulla scorta di una mera perizia commissionata dalla parte resistente e della fattura di una ditta terza (doc. 13 presumibilmente redatta P_
pagina 10 di 20 proprio sulla base della suindicata perizia (di cui reca la medesima data e di cui utilizza le medesime espressioni linguistiche). La convenuta avrebbe dovuto formulare in proposito l'apposita prova testimoniale (diversamente dai due casi precedentemente esaminati in cui alla prova testimoniale ha sopperito la prova documentale, si osserva che, mentre allora si trattava di desumere dagli interventi dei terzi l'incompleto o erroneo adempimento della società ricorrente, qui si tratterebbe invece di desumere un atto di danneggiamento che potrebbe essere stato compiuto da qualsiasi soggetto, senza tralasciare di considerare che la fattura appena menzionata è significativamente meno specifica rispetto ai rapporti di intervento prima citati e sembra contenere un dato non appreso direttamente dalla ditta terza, ma da un perito incaricato dalla commuttente). L'importo di € 264,00 va dunque detratto dal quantum debeatur determinato dal C.T.U.
In settimo luogo, la società attrice sostiene che il vizio del piano doccia non sarebbe a sè addebitabile in quanto emerso “ben oltre ogni ragionevole periodo di tutela”. Al di là del concetto giuridico del tutto indefinito richiamato dalla difesa attorea (denominato “periodo di tutela”), si rileva che lo stesso C.T.U. ha precisato che lo scollamento del manufatto, a prescindere dal momento della sua verificazione, non può che essere imputato a un'errata posa da parte dell'impresa (pag. 101 dell'elaborato peritale).
d'altronde, è una massima comune di esperienza quella per cui, se un piatto doccia si solleva dalla sua sede dopo appena tre anni dalla sua installazione, un vizio necessariamente sussiste. Anche la somma di
€ 800,00 non va dunque detratta dal conteggio del C.T.U.
In ultimo luogo, si rileva che la contestazione del vizio rilevato con riguardo alle travature in legno risulta del tutto generica, ferma restando in ogni caso la responsabilità della ditta appaltatrice anche per la qualità dei materiali forniti, salvo il regresso in caso di responsabilità concorrente o esclusiva della ditta fornitrice (il cui accertamento esula però dall'oggetto del presente giudizio).
Le considerazioni svolte in merito al primo, al secondo, al terzo e al quarto punto suesposti vanno reiterate anche a confutazione delle analoghe censure mosse alla C.T.U. da nella propria CP_2
comparsa conclusionale.
Quest'ultimo contesta poi le conclusioni peritali relative vizi riscontrati nella stesura degli intonaci interni. A prescindere dall'individuazione della causa esatta del difetto, rileva il giudicante che questo sarebbe in ogni caso riconducibile a un errore commesso dall'impresa appaltatrice, per cui non trova applicazione la giurisprudenza richiamata dal Direttore Lavori con riguardo all'esclusione di pagina 11 di 20 responsabilità in caso di alternatività di fattori potenzialmente causativi del danno con pari grado di probabilità (l'incertezza ricade infatti sul soggetto gravato del relativo onere probatorio solo quando la verificazione dell'una o dell'altra ipotesi condurrebbe a diverse attribuzioni di responsabilità).
Coglie però nel segno la contestazione del medesimo Direttore Lavori, con riguardo al riparto percentuale delle quote di responsabilità proposta dal C.T.U.: è evidente, infatti, che le possibili cause dello sgretolamento dell'intonaco sono tutte ascrivibili a un difetto di stesura commesso durante una fase meramente esecutiva dell'opera, che dovrebbe peraltro rientrare tra le competenze minime proprie di un'impresa edile, tanto da legittimare un ragionevole affidamento del Direttore Lavori circa la capacità dell'impresa stessa di portarla a compimento secondo le leges artis anche senza la costante vigilanza di un professionista supervisore. Di conseguenza, il costo di ripristino pari a € 16.370,03 va posto per intero a carico di anche in accordo con quanto statuito in proposito Parte_3
dalla giurisprudenza di legittimità (“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” - Cass.
n. 9572/2024; “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” - Cass. n. 39448/2021).
Non vi può essere invece condivisione di responsabilità tra il progettista e l'appaltatore per l'inadeguato isolamento acustico del solaio, in quanto il dovere di diligenza dell'appaltatore, tenuto a riscontrare eventuali errori progettuali di cui si avveda nell'esecuzione dell'opera, non può estendersi fino a ricomprendere l'onere di verificare il rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente (cfr. pag.
15 della comparsa conclusionale di ), in quanto tale verifica, lungi dall'essere giustificata CP_2
pagina 12 di 20 dall'emersione di un errore evidente nella fase di realizzazione dell'opera in conformità al progetto, richiederebbe l'acquisizione di strumentazione apposita e del parere di una specifica figura professionale, concretizzandosi in un'ingerenza indebita nell'ambito di competenza del progettista. In questo senso si è condivisibilmente determinato anche il C.T.U. (pag. 96 dell'elaborato peritale).
Una condivisione di responsabilità viene invece ravvisata dal giudicante con riguardo all'installazione troppo ravvicinata dei sanitari nel bagno al secondo piano dell'abitazione: è vero infatti che l'esatta collocazione dei sanitari viene designata dal progettista, ma è altrettanto vero che nell'attività di posa l'impresa ben avrebbe potuto avvedersi della difficoltà di utilizzo che conseguiva alla collocazione in discussione, provvedendo quantomeno a segnalare la circostanza al Direttore Lavori. Essendo mancata tale doverosa condotta diligente, il costo dell'intervento di ripristino, quantificato dal C.T.U. in € 1.500,00 oltre i.v.a., va posto – in base a una valutazione equitativa rimessa alla discrezionalità del giudicante – per € 500,00 a carico di e per € 1.000,00 a carico di Parte_2 [...]
(il quale ha sollevato tale contestazione a pag. 16 della propria comparsa conclusionale). CP_2
Da ultimo occorre prendere in considerazione i chiarimenti resi dal C.T.U. all'udienza del 16.1.2025
(tralasciando quelli inerenti ai tempi e costi di un eventuale trasferimento della convenuta durante i lavori edili di ripristino, quanto sopra già esposto). Il C.T.U. addebita ad Parte_2
l'ulteriore spesa imponibile di € 150,00 per la redazione dell'as built e il 70% della
[...]
somma di € 3.000,00 (pari a € 2.100,00 oltre oneri accessori) per la redazione della CILA e del piano di sicurezza inerenti ai lavori di ripristino, nonché a la restante quota del 30% della voce da CP_2
ultimo menzionata (pari a € 900,00 oltre oneri accessori).
Sottraendo dunque al conteggio del C.T.U. l'unico importo individuato come non riconoscibile (pari a €
264,00), addebitando all'appaltatrice l'intero costo di ripristino degli intonaci interni (pari a € 16.370,03), una quota del costo di reinstallazione dei sanitari del bagno del secondo piano (pari a € 500,00), risulta che la corretta quantificazione degli interventi di ripristino dettagliati in perizia è complessivamente pari a € 43.838,32 oltre i.v.a., di cui € 32.742,32 oltre i.v.a. addebitabile ad Parte_2
ed € 11.096,00 oltre i.v.a. addebitabili a . Alla quota della società attrice
[...] CP_2
vanno però aggiunte anche le spese individuate dal C.T.U. all'udienza del 16.1.2025 (pari a € 2.250,00 oltre i.v.a.) e la somma di € 445,08 oltre i.v.a. per vizi rilevati in sede di A.T.P., ammessi dall'appaltatrice nel ricorso introduttivo e non contestati da , cosicchè agli stessi – da ritenersi pacifici in Controparte_1
pagina 13 di 20 causa - non sono stati oggetto della rinnovata C.T.U. (cfr. pag. 30 della comparsa conclusionale di parte convenuta). A carico di va così posto il maggior importo di € Parte_2
35.437,40 oltre i.v.a.
Parimenti, alla quota da porsi a carico di va aggiunta la percentuale per oneri CP_2
amministrativi e di sicurezza individuati dal C.T.U. alla predetta udienza del 16.1.2025, così per complessivi € 11.996,00 oltre i.v.a.
deduce poi ulteriori importi da addebitare alle controparti. Controparte_1
In primis, chiede che le stesse vengano condannate a risarcire il danno per il mancato godimento dell'immobile per un importo che in comparsa conclusionale viene elevato fino a € 82.000,00. Tale domanda non è accoglibile in quanto il risarcimento del menzionato pregiudizio non era mai stato prima specificamente richiesto.
In secundis, la convenuta chiede che venga elevata la quantificazione effettuata dal C.T.U. per le opere di sistemazione finale dell'immobile e che venga riconosciuta l'addebitabilità alle controparti anche delle ulteriori infiltrazioni emerse in corso di causa (cfr. pag. 35-37 della comparsa conclusionale): in proposito, si condividono invece le conclusioni del C.T.U. (rese rispettivamente a pag. 107 e a pag. 113 dell'elaborato peritale), rispetto alle quali le soluzioni alternative proposte ex parte rappresentano il mero parere tecnico divergente del C.T.P., non supportate da valide evidenze scientifiche o documentali che possano scalfire la tenuta logica della relazione tecnica dell'Ausiliario del Giudice.
Dunque, benchè la corresponsabilità dell'impresa appaltatrice e del Direttore Lavori rispetto alla causazione di danni al committente sia di natura solidale (Cass. n. 14378/2023), tuttavia il riparto interno delle quote di rispettiva competenza è imposto sia dalla domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei confronti di sia dalle domande CP_2 Parte_2
riconvenzionali di pagamento da entrambi svolte nei confronti di , con specifica Controparte_1
richiesta di eventuale compensazione.
Ebbene, quanto alla posizione di si rileva che, a fronte del Parte_2
valore dell'opera complessivamente realizzata quantificato in € 203.775,39 (cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale del C.T.U. nominato in corso di causa, il quale riporta la determinazione effettuata dal precedente C.T.U. in fase di A.T.P. e comunque non specificamente contestata negli scritti difensivi delle parti costituite in giudizio) e a fronte del pagamento di acconti per € 140.00,00 da parte della pagina 14 di 20 committente, si ottiene una differenza pari a € 63.775,39 da cui va sottratta la quota risarcitoria gravante sull'impresa edile nella misura di € 35.437,40. va dunque condannata a pagare Controparte_1
all'impresa appaltatrice, in parziale accoglimento della domanda da questa formulata in ricorso,
l'importo residuo di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
In merito alla debenza dell'imposta sul valore aggiunto, si osserva che trattasi di un accessorio dovuto per legge anche in caso di mancata esplicitazione della relativa domanda (che non può essere valutato di per sé, e in assenza di ulteriori elementi corroboranti, alla stregua di una rinuncia negoziale a incassare il relativo importo da parte dell'impresa che formula una domanda di pagamento in via giudiziale).
L'esplicitazione della relativa richiesta solo in comparsa di risposta da parte della società ricorrente non rappresenta dunque una domanda nuova, come tale inammissibile. L'imposta va viceversa riconosciuta e addebitata al soggetto passivo risetto a tale imposizione fiscale, così individuato ex lege.
In merito invece alla debenza degli interessi, la cui richiesta è stata parimenti esplicitata da
[...]
per la prima volta in sede di scritti difensivi finali, si rileva che solo gli Parte_2
interessi compensativi dei debiti di valore devono essere oggetto di esplicita domanda da parte del soggetto interessato (Cass. n. 6351/2025). Viceversa, quelli corrispettivi decorrono automaticamente dal momento in cui il debito di valuta diventa liquido ed esigibile: poiché nella presente fattispecie si verte nell'ambito di tale seconda ipotesi, gli interessi corrispettivi al tasso legale devono essere riconosciuti dalla data della messa in mora, ossia dalla data del 30.5.2018 (doc. 6 allegato al ricorso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo).
Quanto alla posizione di , si rammenta che quest'ultimo ha chiesto il pagamento del CP_2
compenso per l'attività professionale svolta in relazione al progetto di ristrutturazione del primo piano e del piano terra dell'immobile per cui è causa, da destinare ad attività commerciale in forza di una modifica degli accordi in parte qua intervenuta in corso d'opera. L'importo complessivamente richiesto, pari a € 4.200,00 oltre accessori, è stato ritenuto ampiamente congruo dal C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. pag. 901 dell'elaborato peritale). Poiché risulta avrebbe già versato un Controparte_1
acconto pari a € 500,00 la pretesa creditoria del Direttore Lavori si è così ridotta a € 3.700,00 oltre accessori.
Invero, formulando da ultimo le proprie conclusioni il ha aumentato la propria pretesa a Parte_4
€ 13.726,15 ma tale domanda è evidentemente inammissibile in quanto nuova e tardiva.
pagina 15 di 20 ritiene di non dover corrispondere alcun compenso in ragione degli inadempimenti Controparte_1
riscontrati dal C.T.U. anche a carico del D.L. (cfr. pag. 41-43 della comparsa conclusionale). Tuttavia tale effetto giuridico avrebbe dovuto essere perseguito mediante la formulazione di una domanda di risoluzione del contratto professionale intervenuto tra le parti, domanda che tuttavia non è stata esperita dalla convenuta. La domanda svolta da quest'ultima, in subordine rispetto a quella di rigetto della riconvenzionale avversaria, è di mera riduzione del compenso professionale “a quanto risulterà effettivamente dovuto in forza delle risultanze emerse in corso di causa”, con eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie.
A tal proposito, in punto di quantum debeatur, ritiene il giudicante che l'importo individuato come congruo dal C.T.U. sia interamente dovuto, in quanto l'attività svolta da in parte qua (e CP_2
descritta dal C.T.U. a pag. 90 della propria perizia) non risulta intaccata dagli specifici vizi allo stesso attribuibili in base alla disamina sopra esposta (e riportata nel prospetto a pag. 88 dell'elaborato peritale), i quali sembrano invece riguardare la porzione dell'edificio oggetto del primo e distinto incarico professionale. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che sia ravvisabile una quota di responsabilità risarcitoria del terzo chiamato in relazione alla porzione di lavori eseguito al primo piano e al piano terra, il compenso richiesto di € 4.200 oltre accessori risulta comunque interamente dovuto, in quanto rispetto al compenso complessivamente congruo, quantificato dal C.T.U. in € 11.215,19 oltre accessori, P_
ha già beneficiato di una riduzione significativa che assorbe quella ora giudizialmente richiesta.
[...]
In ordine invece all'an debeatur, è stato dimostrato in causa che l'obbligo di pagamento del compenso in questione era stato assunto in proprio da , come si desume dall'escussione Controparte_1
testimoniale del teste (cfr. verbale di udienza del 23.3.2023), il quale non è incapace di Testimone_1
testimoniare – così dovendosi rigettare l'eccezione ribadita dalla parte convenuta a pag. 47 della propria comparsa conclusionale – in quanto mero socio della società ricorrente e già alla data dell'udienza istruttoria non più legale rappresentante della stessa.
Appurato dunque che deve versare a l'importo netto di € 3.700,00 e Controparte_1 CP_2
che deve versare ad l'importo netto di € 11.996,00 nonché operando CP_2 Controparte_1
la compensazione richiesta dalla medesima parte convenuta nelle conclusioni da ultimo rassegnate, risulta a carico del Direttore Lavori un debito risarcitorio pari alla differenza di € 8.296,00 oltre i.v.a. e oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
pagina 16 di 20 Va ora esaminata la domanda svolta in garanzia dal terzo chiamato in causa nei confronti della propria compagnia assicurativa, il cui oggetto risulta circoscritto alla somma risarcitoria di € 11.996,00 oltre accessori. Tanto in forza della polizza n. 324B3467 stipulata tra le parti in data 28.3.2017.
sostiene cha l'indennizzo non sarebbe dovuto in quanto al momento della Controparte_5
stipulazione della predetta polizza l'assicurato sarebbe stato già a conoscenza delle contestazioni ai lavori. Tale circostanza è stata tuttavia solo genericamente dedotta e risulta indimostrata, non constando dagli atti di causa che alla data del 28.3.2017 avesse rivolto a Controparte_1 Parte_4
una specifica contestazione afferente allo svolgimento del suo incarico professionale.
sembra sostenere poi che rientrano nella copertura assicurativa solo in danno Controparte_5
“riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori”. Tale clausola non può però trovare applicazione nel caso di specie in quanto, come già rilevato al principio della parte motiva della presente pronuncia, l'opera per cui è causa non è mai stata interamente completata.
, da ultimo, asserisce che sarebbero coperti dalla polizza solo i danni Controparte_5
involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una responsabilità extracontrattuale, e non anche quelli cagionati al committente nell'ambito di una responsabilità di tipo invece contrattuale. Invero, la sezione “Responsabilità Civile Professionale” delle
Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 1 ) prevede che “La Compagnia si obbliga a tenere CP_3
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di Risarcimento, per i seguenti danni conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'attività di progettazione e direzioni lavori”, enumerando poi “Danni alla persona”, “Danni materiali alle cose diverse dall'opera”, “Danni all'opera” e “Perdite patrimoniali per mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata” (pag. 45 delle CGA). La compagnia assicurativa afferma che il “comportamento colposo” assicurato non può che essere quello “posto in essere dall'assicurato in modo involontario e, quindi, rientrante in via esclusiva nella sfera della responsabilità extracontrattuale i aquiliana” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 8 della comparsa conclusionale). Ma evidentemente non è così, risultando invece da una piana lettura della polizza che risultano assicurati anche gli errori commessi colpevolmente dal professionista nello svolgimento della prestazione contrattuale demandata dal committente e che cagionino a questi un pregiudizio in termini di difformità dell'opera realizzata (salva la limitazione ai “gravi difetti”, il cui riscontro tuttavia non è
pagina 17 di 20 stato oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa medesima).
Le ulteriori contestazioni svolte (pag. 8 della comparsa conclusionale si ) non possono essere CP_3
accolte in quanto formulate senza uno specifico riferimento ai fatti di causa, e in termini comunque indeterminati e imprecisi.
è dunque tenuta a corrispondere a un indennizzo pari a € 11.996,00 Controparte_5 CP_2
detratta la franchigia pattuita e non contestata di € 2.500,00 e così per l'importo di € 9.496,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
In conclusione: va condannata a pagare ad Controparte_1 Parte_2
a titolo di prezzo dell'opera appaltata e detratto il costo di ripristino dei vizi riscontrati imputabili all'impresa, la somma di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi dalla messa in mora al saldo (trattandosi di debito di valuta); va condannato a corrispondere ad , a titolo di CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno cagionato dal suo inadempimento contrattuale e nei limiti di quanto allo stesso imputabile in via esclusiva (con conseguente rigetto della domanda trasversale svolta in manleva nei confronti di , la somma di € 8.296,00 oltre i.v.a. e oltre Parte_2
rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo (trattandosi di debito di valore di natura risarcitoria), già detratto in compensazione il compenso professionale ancora dovuto;
va Controparte_5
condannata a corrispondere a un indennizzo pari a € 9.496,00 oltre rivalutazione e CP_2
interessi dalla domanda al saldo (trattandosi di debito di valore - Cass. n. 7216/2025).
Ogni ulteriore domanda svolta nel presente giudizio va invece rigettata.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Stante la soccombenza reciproca accertata tra , Controparte_1 Parte_2
e , le spese tra queste parti processuali vanno integralmente compensate.
[...] CP_2
è invece soccombente rispetto alla domanda in garanzia svolta nei suoi confronti Controparte_5
da , per cui dovrà rifondere allo stesso le spese di lite da liquidarsi, come in dispositivo, ai CP_2
sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e di media difficoltà (stante la dichiarazione di valore contenuta nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo depositata da ). Controparte_1
Le spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo vanno invece poste a carico di , in quanto la stessa è risultata all'esito della complessiva vicenda giudiziaria Controparte_1
pagina 18 di 20 comunque debitrice nei confronti dell'impresa esile, come in quella sede appurato (per quanto per un differente importo). Tali spese vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 ratione temporis cigente, secondo lo scaglione di riferimento per il valore della causa in base al decisum e non al petitum (da € 5.200 a € 26.000). Tra le stesse vanno ricomprese anche quelle attinenti al compenso del C.T.U. nominato in fase di A.T.P.
Rigetta la domanda svolta dalla società attrice nei confronti della parte convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti normativi per riconoscere una responsabilità risarcitoria del danno da lite temeraria.
Le spese della C.T.U. disposta nel presente giudizio, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di e di in forza della Parte_2 CP_2
loro soccombenza specifica in ordine agli accertamenti peritali ivi svolti. Il compenso del C.T.P. nominato dalla parte convenuta non vanno invece rifuse in quanto difetta la relativa prova documentale.
dovrà infine rimborsare a quanto da questi corrisposto a titolo di CP_3 CP_5 CP_2
compenso del C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, stante il disposto dell'art. 1917, c. 3, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_2
somma di € 28.337,99 oltre i.v.a. e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
2. condanna a corrispondere ad la somma di € 8.296,00 oltre i.v.a. CP_2 Controparte_1
e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna a corrispondere a la somma di € 9.496,00 a titolo Controparte_5 CP_2
di indennizzo assicurativo, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda proposta in causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite tra Parte_2 P_
e ;
[...] CP_2
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del presente Controparte_5 CP_2
giudizio, liquidate in € 259,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
pagina 19 di 20 7. condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
con distrazione in favore dell'Avv. Masiero Gianluca e dell'Avv. Ferlin Roberto dichiaratisi antistatari, le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 2.225,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere in favore di il Controparte_1 Parte_2
compenso del C.T.U. liquidato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
9. pone le spese di C.T.U. del presente giudizio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e di in solido tra loro, con Parte_2 CP_2
riparto interno del 70% a carico di e del 30% a carico di Parte_2
, con diritto di quest'ultimo di essere garantito da , CP_2 Controparte_5
condannando gli stessi a rifondere ad quanto eventualmente da questa versato Controparte_1
in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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