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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4490 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Scatigna, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia CP_1 C.F._2
Scatigna, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 19 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 4.12.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario l'11.12.2004 in Copertino (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 16.4.2000 ed Per_1 Per_2 il 3.10.2005; che, dopo il matrimonio, i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Copertino, in un'abitazione in cui attualmente viveva il figlio con il suo nucleo familiare;
che, dopo un primo Per_1 periodo di serena convivenza, il rapporto tra i due coniugi era entrato in crisi a causa di divergenze caratteriali ed incomprensioni, tanto che, con sentenza del 31.10.2023 del Tribunale di Lecce era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti;
di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che entrambi i coniugi erano nulla possidenti;
che entrambi i figli erano divenuti maggiorenni dall'epoca della separazione e che il si era trasferito da Arezzo a Carmiano. Tanto Pt_1 premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso e di seguito riportate:
“a. Il figlio , indipendente economicamente, ha creato una propria famiglia ed è libero di decidere i tempi e le Per_1 modalità di frequentazione con il padre;
b. La figlia oggi maggiorenne, mentre al momento della separazione minorenne, decide anche lei i tempi Per_2
e le modalità di frequentazione con il padre e quest'ultimo provvederà liberamente e secondo le esigenze della stessa, a corrispondere delle somme a titolo di mantenimento, oltre a consentire che l'assegno unico universale in favore della figlia venga percepito dalla madre;
CP_1
c. Entrambi i figli continuano a vivere con la madre presso la casa coniugale;
d. Entrambi i coniugi rinunciano a prendere dall'altro l'assegno di mantenimento.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Copertino (LE) l'11.12.2004 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 77 Parte_1 CP_1
Parte II serie A anno 2004, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore