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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura speciale dall'Avv. Cordisco Remo, presso il cui studio in Vasto (CH), Piazza S. Giovanni da
Capestrano n. 2 è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
E P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Luigi Luccarini, presso il cui studio in
Perugia (PG), Via della Treggia n. 42/B è elettivamente domiciliata
- APPELLATA –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 156/2024, pubblicata in data
20.02.2024 in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ascoli Piceno adito rigettava con la sentenza in epigrafe l'opposizione proposta dalla
[...] nei confronti della società entrambe in persona Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione al decreto ingiuntivo n. 556/2020, emesso dal medesimo tribunale in data 26.10.2020 per la somma di euro 48.800,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.01.2020 e risultante dalle fatture nn. 5/2020, 6/2020, 7/2020 e 11/2020, rimaste impagate;
confermava pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
La società impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in riforma di questa, la revoca e/o Parte_1
l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, l'accertamento e la dichiarazione che nulla era dovuto dalla stessa alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, il respingimento e/o il rigetto delle domande formulate da quest'ultima nel ricorso per ingiunzione;
chiedeva altresì la condanna della controparte e del difensore di questa al pagamento, in solido tra loro, di una somma a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 3.200,00 o nell'altra, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto, con conferma delle statuizioni rese dalla sentenza impugnata. Formulava inoltre richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. della frase contenuta a p. 13 dell'atto di appello “Essendo certo che la controparte ha agito in giudizio in forza di un contratto che sa essere sottoscritto falsamente”, nella parte in cui essa era riferita al procuratore e, poiché offensiva e non relativa all'oggetto del giudizio, in quanto nuova allegazione della controparte rispetto al precedente grado di giudizio, chiedeva disporsi in suo favore una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale. Chiedeva infine, in relazione a quest'ultima parte della domanda e anche per la parte riferita alla Controparte_1
la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
[...]
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo impugnava la sentenza di primo grado laddove questa aveva affermato la riconducibilità alla del contratto oggetto di causa;
evidenziava Controparte_1 che il giudice di prime cure da un lato aveva erroneamente aderito alla consulenza tecnica d'ufficio secondo cui le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 2.01.2020 potevano “probabilmente” attribuirsi all'allora legale rappresentante della in quanto da questo dissimulate, dall'altro aveva Parte_1 ritenuto provata la dissimulazione delle suddette firme in via presuntiva, ovvero anche alla luce di ulteriori elementi, quali i contratti precedentemente stipulati, il pagamento di fatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo opposto e la scheda contabile della società sportiva.
Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere questa ritenuto provata l'esecuzione, ad opera della delle prestazioni per le quali la Controparte_1 stessa aveva emesso le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Poiché attinenti alla valutazione delle risultanze istruttorie, appare opportuno procedere all'esame congiunto dei suddetti motivi, i quali meritano entrambi accoglimento.
Devono infatti considerarsi fondate le censure mosse alla CTU grafologica svolta in primo grado sulle sottoscrizioni dell'allora legale rappresentante della da un lato, le conclusioni cui giunge la Parte_1 nominata CTU, Dott.ssa , sono enunciate in termini di mera “probabilità” di attribuzione delle Persona_1 firme al Sig. ; dall'altro appaiono espressione di convinzioni in parte soggettive e in parte Parte_2 apodittiche della stessa, non essendo possibile rinvenire l'iter tecnico-argomentativo che ha condotto alla loro formulazione.
L'esperta ha infatti rilevato, tra le firme sottoposte a verifica e quelle acquisite ai fini della comparazione, sia analogie che differenze, e tuttavia, nell'assegnare rilevanza preminente alle prime invece che alle seconde, non ha realmente soppesato e confrontato le une con le altre, bensì è giunta in maniera apodittica all'affermazione secondo cui il legale rappresentante della avrebbe volutamente Parte_1 dissimulato le proprie firme al fine di disconoscerle in un secondo momento (cfr. CTU p. 17, laddove, dopo aver elencato le similitudini e le differenze tra le sottoscrizioni oggetto di verifica e quelle di comparazione, conclude “Si precisa naturalmente che volendo potenzialmente disconoscere una firma si tenta di replicarla con ovvie differenze, mentre un potenziale imitatore tenderà a riprodurre la firma più fedelmente possibile a quella autografa. Per rispondere al quesito, […] considerando la scarsità di elementi, considerando l'incertezza nel procedere delle sigle X in verifica e la non fluidità dei tratti poiché il soggetto scrivente delle
X è assai probabilmente abituato a firmare diversamente, considerando le similitudini riscontrate con le A comparative se ne conclude con giudizio di PROBABILITA', vale a dire che è probabile ma non certo che il sig. abbia dissimulato le proprie firme con lo scopo di disconoscerle in seguito”). Parte_2
La carenza di argomenti tecnici a sostegno delle conclusioni e la soggettività delle stesse si evidenziano anche nelle risposte rese dalla CTU alle osservazioni della CTP Dott.ssa , nominata da Persona_2 [...]
sia con riguardo ai segni di analogia sia con riferimento al giudizio di dissimulazione. Parte_1
Quanto al primo profilo, la CTP ha ridimensionato la rilevanza degli elementi valorizzati dalla CTU, osservando che sia il gancetto posto alla base della lettera iniziale sia le forme delle “u” e delle “n” non sono elementi particolarmente identificativi di una scrittura, se non presentano, come nel caso di specie, caratteristiche singolari e individualizzanti (cfr. p. 38, osservazioni sulla CTU rese dalla Dott.ssa ); Per_2 nel rispondere a tale osservazione, la CTU non ha apportato tuttavia argomenti tecnici a maggior sostegno delle proprie conclusioni sul punto, limitandosi ad affermare che “sarebbe una curiosa combinazione che in questo caso specifico gli elementi evidenziati tra le sigle in verifica e le comparative siano a tal punto simili”
(cfr. p. 1, risposta della CTU alle osservazioni dei CTP).
Quanto al giudizio di dissimulazione, la CTP l'ha confutato osservando che nel caso in esame non ricorrono le caratteristiche grafiche che spesso rivelano una dissimulazione, quali la variazione della pendenza degli assi e il mutamento di pressione;
nel rispondere a tale specifica osservazione la CTU si è limitata a sconfessare la rilevanza della pressione, in quanto parametro influenzato dal mezzo scrittorio di volta in volta utilizzato, e a ribadire di aver dato risalto a ulteriori elementi, che tuttavia non esplicita, non replicando pertanto in maniera pertinente all'osservazione della CTP che le chiedeva di indicare i parametri grafici dai quali aveva dedotto la dissimulazione (cfr. p. 2 delle risposte alle osservazioni, laddove afferma apoditticamente sul punto che “chiunque può dissimulare la propria grafia con risultati più o meno apprezzabili a seconda dei casi ma non esiste assolutamente chi non sia in grado di farlo. Quanto enunciato nella bozza è una delle logiche motivazioni della dissimulazione basata sulla sua definizione, ma se per azzardo ci si riferisce al giudizio dato si ricorda che ci si è espressi con probabilità anziché certezza dati gli elementi a disposizione”).
Ne consegue che, anche alla luce di quanto sopra rilevato circa i pochi elementi di somiglianza valorizzati dalla CTU, e comunque gli scarsi profili complessivamente analizzati, le conclusioni rese dalla stessa appaiono espressione di convinzioni soggettive, sfornite di un adeguato sostegno tecnico-argomentativo.
Si ritiene di dover aderire invece alle conclusioni della CTP Dott.ssa , la quale, rilevate le Persona_2 differenze tra le firme verificate e quelle comparative, ha escluso la riconducibilità di queste ultime alla mano del legale rappresentante della per affermare che “esse sono il frutto di una Parte_1 imitazione a mano libera che ha seguito i propri impulsi motori” (cfr. p. 37 delle osservazioni rese dalla
Dott.ssa ): tali conclusioni appaiono infatti attendibili e condivisibili, in quanto ben Persona_2 motivate e soprattutto scaturenti da un articolato e argomentato confronto tra molteplici parametri tecnico-grafici (tra cui, per menzionarne solo alcuni, la fisiologia del gesto grafico, l'orientamento assiale, il rapporto coesivo, la distanza tra le parole, il rapporto curva/angolo, l'allineamento basale, la distribuzione delle masse grafiche, i ganci, le differenze morfologiche).
Tanto precisato in ordine alla scrittura privata del 2.01.2020, deve escludersi che l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dalla a fondamento della propria pretesa Controparte_1 creditoria, possa ritenersi provato alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie.
Osservato che il giudice di prime cure ha valorizzato la stipula di contratti precedenti, il pagamento di fatture diverse e la scheda contabile della soltanto al fine di ritenere ulteriormente provata Parte_1 in via presuntiva la dissimulazione, da parte del legale rappresentante della società sportiva, delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 2.01.2020, e non anche allo scopo di considerare dimostrata l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale del tipo di quello oggetto di causa, si evidenzia in ogni caso quanto segue.
Quanto ai contratti che la società sportiva aveva in precedenza concluso con in data Controparte_2
1.07.2018 e 2.07.2019 e aventi contenuto asseritamente identico a quello dell'accordo oggetto di causa
(cfr. doc. n. 15 e n. 16, allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta opposta in primo grado), si evidenzia che ciò che si riscontra nei primi non è semplicemente la diversa denominazione di uno dei contraenti, bensì la circostanza che gli stessi siano stati stipulati con la persona fisica e Controparte_2 dunque con un soggetto giuridico distinto dalla con la Controparte_1 conseguenza che non se ne può dedurre in via presuntiva l'esistenza del contratto dedotto a fondamento della pretesa creditoria.
Quanto invece al pagamento di fatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo opposto, si osserva che i bonifici eseguiti dalla a favore della Parte_1 Controparte_1
risultanti in atti (cfr. doc. nn. 3, 4 e 5, allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta
[...] opposta in primo grado), richiamano nella causale soltanto la rispettiva fattura pagata, senza indicazioni specifiche ulteriori, con la conseguenza che non se ne può desumere che gli importi pagati fossero dovuti in forza del medesimo titolo di cui al contratto oggetto di causa.
Quanto infine alla scheda contabile della (cfr. doc. n. 6, allegato alla comparsa di Parte_1 costituzione di parte convenuta opposta in primo grado), si osserva che si tratta nel caso di specie di un documento informale interno, inidoneo in quanto tale a dare prova del credito e che comunque lo stesso non reca alcun riferimento puntuale al titolo posto dall'odierna appellata a base della propria pretesa creditoria.
In relazione a tutto quanto sopra affermato, può concludersi che la Controparte_1 non ha assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante nella propria qualità di convenuta in
[...] senso formale e attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo provato il titolo a fondamento del proprio diritto di credito.
Tanto precisato in ordine al titolo, si osserva che non può neppure considerarsi provata l'esecuzione, da parte di in persona del proprio collaboratore Controparte_1 Controparte_3 delle prestazioni di cui domanda il pagamento.
Non costituiscono prova idonea in tal senso le e-mail agli atti (cfr. doc. n. 11, allegato alla comparsa di parte convenuta opposta in primo grado): in primo luogo, si tratta nella quasi totalità dei casi di comunicazioni che si è limitato a ricevere, in quanto a lui indirizzate, dunque non comprovanti di per sé Controparte_3 una condotta attiva, diretta all'esecuzione di una qualche prestazione a favore della in Parte_1 secondo luogo, dal contenuto di tali comunicazioni emerge che la ragione dell'interessamento di CP_3 debba rinvenirsi nel ruolo di direttore sportivo che egli ricopriva nella medesima società, non anche
[...] in un incarico esterno di consulenza che svolgeva per conto della Controparte_1
la quale peraltro non viene mai menzionata (cfr. doc. n. 11 e, in particolare, in relazione a tale ultimo
[...] profilo: e-mail del 30.04.2020, laddove si legge “come da accordi telefonici intercorsi con il direttore
; e-mail del 16.03.2020, in cui si legge “di seguito un sunto dei punti trattati con il Pres. ed il CP_3 Pt_2
DG Pieroni”; e-mail del 28.04.2020 indirizzata personalmente a in qualità di CP_3 Controparte_3
“direttore”).
Anche a ritenere diversamente, ovvero che le suddette e-mail provino lo svolgimento di una qualche attività da parte di a favore della in qualità di collaboratore della Controparte_3 Parte_1 [...]
l'imputabilità a quest'ultima di tali prestazioni, e quindi la debenza Controparte_1 in capo alla stessa del corrispettivo dovuto per le medesime attività, va in ogni caso esclusa sulla base del confronto tra i documenti agli atti.
Il rapporto interno tra e la risulta infatti Controparte_3 Controparte_1 asseritamente regolato da un contratto di collaborazione, il quale sarebbe stato sottoscritto in data
2.02.2020 dalla società in persona del legale rappresentante (cfr. doc. n. 12, allegato Controparte_2 alla comparsa di parte convenuta opposta in primo grado); senonché la rilevanza di tale scrittura è inficiata dal confronto sia con il già esaminato contratto del 2.01.2020, posto dall'odierna appellata a base della propria pretesa creditoria e nel quale il legale rappresentante è identificato nella persona di CP_3
sia con la visura della società, da cui risulta che è stata nominata
[...] Controparte_2 amministratore unico e legale rappresentante nella successiva data del 6.03.2020 (cfr. doc. n. 5, allegato all'atto di citazione in opposizione in primo grado). Non è dunque provato che rivestisse Controparte_2 la qualità di legale rappresentante anche alla data del 2.02.2020 e che nella medesima qualità abbia sottoscritto l'accordo di collaborazione con Controparte_3 In relazione a quanto sopra affermato, assumono rilevanza recessiva le prove testi, le quali non appaiono specifiche né in ordine alla prova del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto né in relazione all'esecuzione delle prestazioni di cui l'odierna appellata domanda il pagamento.
Con il terzo motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure laddove questa aveva ritenuto superflua la disamina della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., da intendersi secondo il comma 1, della in concorso con il proprio difensore. Controparte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Se è vero infatti che, stante la soccombenza totale dell'odierna appellata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata della in Controparte_1 concorso con il proprio difensore, deve essere esaminata nella presente sede, la stessa è tuttavia infondata.
L'odierna appellante non ha infatti assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante in relazione a tale domanda, non avendo né provato né allegato gli elementi di fatto del danno sofferto;
deve infatti aderirsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798); corretta in iure appare, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato necessaria, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, l'allegazione degli "elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto"” (Cass. Civ., sent. n. 15175/2023).
Deve a questo punto procedersi all'esame della domanda avanzata dal difensore dell'odierna appellata, diretta alla cancellazione della frase contenuta a p. 13 dell'atto di appello “Essendo certo che la controparte ha agito in giudizio in forza di un contratto che sa essere sottoscritto falsamente”, nella parte in cui si riferisce al difensore stesso.
La domanda merita accoglimento poiché la suddetta espressione appare offensiva, ed in particolare dispregiativa nei confronti del difensore di lesiva del suo Controparte_1 decoro professionale ed eccedente l'esigenza di sconfessare l'attendibilità delle affermazioni della controparte, in quanto si traduce nell'attribuzione del reato di cui all'art. 489 c.p..
Deve tuttavia escludersi il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno: tale espressione
è infatti comunque funzionale, sebbene in modo del tutto inopportuno, a supportare la tesi dell'insostenibilità dell'esistenza del rapporto tra le parti in base alla scrittura del 2.01.2020, apparendo in quanto tale attinente all'oggetto della causa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 117/2024), vertente nel primo, come nel presente grado di giudizio, sull'esistenza o meno del suddetto rapporto.
Va infine rigettata la domanda di condanna dell'odierna appellante e del suo difensore al pagamento, in solido tra loro, di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in relazione all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c.: se è vero infatti che la domanda ex art. 89 c.p.c. introduce una questione connotata da una propria individualità rispetto all'oggetto della causa (cfr. Cass. Civ, sent. n. 10964/2025), presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata è in ogni caso la soccombenza totale del responsabile (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15232/2024). Tale ultimo presupposto non ricorre nel caso di specie, essendo l'odierna appellante totalmente vittoriosa in base alla valutazione dell'esito complessivo del giudizio. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'odierna appellata, in quanto totalmente soccombente in base alla valutazione complessiva del giudizio e vanno quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza in epigrafe, così
[...] provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26.10.2020;
- ordina la cancellazione dall'atto di appello dell'espressione indicata in motivazione;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, spese che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 e per il secondo grado in € 9.991,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CAP e
IVA come per legge.
Ancona, così deciso li 11.11.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura speciale dall'Avv. Cordisco Remo, presso il cui studio in Vasto (CH), Piazza S. Giovanni da
Capestrano n. 2 è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
E P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Luigi Luccarini, presso il cui studio in
Perugia (PG), Via della Treggia n. 42/B è elettivamente domiciliata
- APPELLATA –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 156/2024, pubblicata in data
20.02.2024 in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ascoli Piceno adito rigettava con la sentenza in epigrafe l'opposizione proposta dalla
[...] nei confronti della società entrambe in persona Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione al decreto ingiuntivo n. 556/2020, emesso dal medesimo tribunale in data 26.10.2020 per la somma di euro 48.800,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.01.2020 e risultante dalle fatture nn. 5/2020, 6/2020, 7/2020 e 11/2020, rimaste impagate;
confermava pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
La società impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in riforma di questa, la revoca e/o Parte_1
l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, l'accertamento e la dichiarazione che nulla era dovuto dalla stessa alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, il respingimento e/o il rigetto delle domande formulate da quest'ultima nel ricorso per ingiunzione;
chiedeva altresì la condanna della controparte e del difensore di questa al pagamento, in solido tra loro, di una somma a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 3.200,00 o nell'altra, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto, con conferma delle statuizioni rese dalla sentenza impugnata. Formulava inoltre richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. della frase contenuta a p. 13 dell'atto di appello “Essendo certo che la controparte ha agito in giudizio in forza di un contratto che sa essere sottoscritto falsamente”, nella parte in cui essa era riferita al procuratore e, poiché offensiva e non relativa all'oggetto del giudizio, in quanto nuova allegazione della controparte rispetto al precedente grado di giudizio, chiedeva disporsi in suo favore una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale. Chiedeva infine, in relazione a quest'ultima parte della domanda e anche per la parte riferita alla Controparte_1
la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
[...]
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo impugnava la sentenza di primo grado laddove questa aveva affermato la riconducibilità alla del contratto oggetto di causa;
evidenziava Controparte_1 che il giudice di prime cure da un lato aveva erroneamente aderito alla consulenza tecnica d'ufficio secondo cui le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 2.01.2020 potevano “probabilmente” attribuirsi all'allora legale rappresentante della in quanto da questo dissimulate, dall'altro aveva Parte_1 ritenuto provata la dissimulazione delle suddette firme in via presuntiva, ovvero anche alla luce di ulteriori elementi, quali i contratti precedentemente stipulati, il pagamento di fatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo opposto e la scheda contabile della società sportiva.
Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere questa ritenuto provata l'esecuzione, ad opera della delle prestazioni per le quali la Controparte_1 stessa aveva emesso le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Poiché attinenti alla valutazione delle risultanze istruttorie, appare opportuno procedere all'esame congiunto dei suddetti motivi, i quali meritano entrambi accoglimento.
Devono infatti considerarsi fondate le censure mosse alla CTU grafologica svolta in primo grado sulle sottoscrizioni dell'allora legale rappresentante della da un lato, le conclusioni cui giunge la Parte_1 nominata CTU, Dott.ssa , sono enunciate in termini di mera “probabilità” di attribuzione delle Persona_1 firme al Sig. ; dall'altro appaiono espressione di convinzioni in parte soggettive e in parte Parte_2 apodittiche della stessa, non essendo possibile rinvenire l'iter tecnico-argomentativo che ha condotto alla loro formulazione.
L'esperta ha infatti rilevato, tra le firme sottoposte a verifica e quelle acquisite ai fini della comparazione, sia analogie che differenze, e tuttavia, nell'assegnare rilevanza preminente alle prime invece che alle seconde, non ha realmente soppesato e confrontato le une con le altre, bensì è giunta in maniera apodittica all'affermazione secondo cui il legale rappresentante della avrebbe volutamente Parte_1 dissimulato le proprie firme al fine di disconoscerle in un secondo momento (cfr. CTU p. 17, laddove, dopo aver elencato le similitudini e le differenze tra le sottoscrizioni oggetto di verifica e quelle di comparazione, conclude “Si precisa naturalmente che volendo potenzialmente disconoscere una firma si tenta di replicarla con ovvie differenze, mentre un potenziale imitatore tenderà a riprodurre la firma più fedelmente possibile a quella autografa. Per rispondere al quesito, […] considerando la scarsità di elementi, considerando l'incertezza nel procedere delle sigle X in verifica e la non fluidità dei tratti poiché il soggetto scrivente delle
X è assai probabilmente abituato a firmare diversamente, considerando le similitudini riscontrate con le A comparative se ne conclude con giudizio di PROBABILITA', vale a dire che è probabile ma non certo che il sig. abbia dissimulato le proprie firme con lo scopo di disconoscerle in seguito”). Parte_2
La carenza di argomenti tecnici a sostegno delle conclusioni e la soggettività delle stesse si evidenziano anche nelle risposte rese dalla CTU alle osservazioni della CTP Dott.ssa , nominata da Persona_2 [...]
sia con riguardo ai segni di analogia sia con riferimento al giudizio di dissimulazione. Parte_1
Quanto al primo profilo, la CTP ha ridimensionato la rilevanza degli elementi valorizzati dalla CTU, osservando che sia il gancetto posto alla base della lettera iniziale sia le forme delle “u” e delle “n” non sono elementi particolarmente identificativi di una scrittura, se non presentano, come nel caso di specie, caratteristiche singolari e individualizzanti (cfr. p. 38, osservazioni sulla CTU rese dalla Dott.ssa ); Per_2 nel rispondere a tale osservazione, la CTU non ha apportato tuttavia argomenti tecnici a maggior sostegno delle proprie conclusioni sul punto, limitandosi ad affermare che “sarebbe una curiosa combinazione che in questo caso specifico gli elementi evidenziati tra le sigle in verifica e le comparative siano a tal punto simili”
(cfr. p. 1, risposta della CTU alle osservazioni dei CTP).
Quanto al giudizio di dissimulazione, la CTP l'ha confutato osservando che nel caso in esame non ricorrono le caratteristiche grafiche che spesso rivelano una dissimulazione, quali la variazione della pendenza degli assi e il mutamento di pressione;
nel rispondere a tale specifica osservazione la CTU si è limitata a sconfessare la rilevanza della pressione, in quanto parametro influenzato dal mezzo scrittorio di volta in volta utilizzato, e a ribadire di aver dato risalto a ulteriori elementi, che tuttavia non esplicita, non replicando pertanto in maniera pertinente all'osservazione della CTP che le chiedeva di indicare i parametri grafici dai quali aveva dedotto la dissimulazione (cfr. p. 2 delle risposte alle osservazioni, laddove afferma apoditticamente sul punto che “chiunque può dissimulare la propria grafia con risultati più o meno apprezzabili a seconda dei casi ma non esiste assolutamente chi non sia in grado di farlo. Quanto enunciato nella bozza è una delle logiche motivazioni della dissimulazione basata sulla sua definizione, ma se per azzardo ci si riferisce al giudizio dato si ricorda che ci si è espressi con probabilità anziché certezza dati gli elementi a disposizione”).
Ne consegue che, anche alla luce di quanto sopra rilevato circa i pochi elementi di somiglianza valorizzati dalla CTU, e comunque gli scarsi profili complessivamente analizzati, le conclusioni rese dalla stessa appaiono espressione di convinzioni soggettive, sfornite di un adeguato sostegno tecnico-argomentativo.
Si ritiene di dover aderire invece alle conclusioni della CTP Dott.ssa , la quale, rilevate le Persona_2 differenze tra le firme verificate e quelle comparative, ha escluso la riconducibilità di queste ultime alla mano del legale rappresentante della per affermare che “esse sono il frutto di una Parte_1 imitazione a mano libera che ha seguito i propri impulsi motori” (cfr. p. 37 delle osservazioni rese dalla
Dott.ssa ): tali conclusioni appaiono infatti attendibili e condivisibili, in quanto ben Persona_2 motivate e soprattutto scaturenti da un articolato e argomentato confronto tra molteplici parametri tecnico-grafici (tra cui, per menzionarne solo alcuni, la fisiologia del gesto grafico, l'orientamento assiale, il rapporto coesivo, la distanza tra le parole, il rapporto curva/angolo, l'allineamento basale, la distribuzione delle masse grafiche, i ganci, le differenze morfologiche).
Tanto precisato in ordine alla scrittura privata del 2.01.2020, deve escludersi che l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dalla a fondamento della propria pretesa Controparte_1 creditoria, possa ritenersi provato alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie.
Osservato che il giudice di prime cure ha valorizzato la stipula di contratti precedenti, il pagamento di fatture diverse e la scheda contabile della soltanto al fine di ritenere ulteriormente provata Parte_1 in via presuntiva la dissimulazione, da parte del legale rappresentante della società sportiva, delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 2.01.2020, e non anche allo scopo di considerare dimostrata l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale del tipo di quello oggetto di causa, si evidenzia in ogni caso quanto segue.
Quanto ai contratti che la società sportiva aveva in precedenza concluso con in data Controparte_2
1.07.2018 e 2.07.2019 e aventi contenuto asseritamente identico a quello dell'accordo oggetto di causa
(cfr. doc. n. 15 e n. 16, allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta opposta in primo grado), si evidenzia che ciò che si riscontra nei primi non è semplicemente la diversa denominazione di uno dei contraenti, bensì la circostanza che gli stessi siano stati stipulati con la persona fisica e Controparte_2 dunque con un soggetto giuridico distinto dalla con la Controparte_1 conseguenza che non se ne può dedurre in via presuntiva l'esistenza del contratto dedotto a fondamento della pretesa creditoria.
Quanto invece al pagamento di fatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo opposto, si osserva che i bonifici eseguiti dalla a favore della Parte_1 Controparte_1
risultanti in atti (cfr. doc. nn. 3, 4 e 5, allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta
[...] opposta in primo grado), richiamano nella causale soltanto la rispettiva fattura pagata, senza indicazioni specifiche ulteriori, con la conseguenza che non se ne può desumere che gli importi pagati fossero dovuti in forza del medesimo titolo di cui al contratto oggetto di causa.
Quanto infine alla scheda contabile della (cfr. doc. n. 6, allegato alla comparsa di Parte_1 costituzione di parte convenuta opposta in primo grado), si osserva che si tratta nel caso di specie di un documento informale interno, inidoneo in quanto tale a dare prova del credito e che comunque lo stesso non reca alcun riferimento puntuale al titolo posto dall'odierna appellata a base della propria pretesa creditoria.
In relazione a tutto quanto sopra affermato, può concludersi che la Controparte_1 non ha assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante nella propria qualità di convenuta in
[...] senso formale e attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo provato il titolo a fondamento del proprio diritto di credito.
Tanto precisato in ordine al titolo, si osserva che non può neppure considerarsi provata l'esecuzione, da parte di in persona del proprio collaboratore Controparte_1 Controparte_3 delle prestazioni di cui domanda il pagamento.
Non costituiscono prova idonea in tal senso le e-mail agli atti (cfr. doc. n. 11, allegato alla comparsa di parte convenuta opposta in primo grado): in primo luogo, si tratta nella quasi totalità dei casi di comunicazioni che si è limitato a ricevere, in quanto a lui indirizzate, dunque non comprovanti di per sé Controparte_3 una condotta attiva, diretta all'esecuzione di una qualche prestazione a favore della in Parte_1 secondo luogo, dal contenuto di tali comunicazioni emerge che la ragione dell'interessamento di CP_3 debba rinvenirsi nel ruolo di direttore sportivo che egli ricopriva nella medesima società, non anche
[...] in un incarico esterno di consulenza che svolgeva per conto della Controparte_1
la quale peraltro non viene mai menzionata (cfr. doc. n. 11 e, in particolare, in relazione a tale ultimo
[...] profilo: e-mail del 30.04.2020, laddove si legge “come da accordi telefonici intercorsi con il direttore
; e-mail del 16.03.2020, in cui si legge “di seguito un sunto dei punti trattati con il Pres. ed il CP_3 Pt_2
DG Pieroni”; e-mail del 28.04.2020 indirizzata personalmente a in qualità di CP_3 Controparte_3
“direttore”).
Anche a ritenere diversamente, ovvero che le suddette e-mail provino lo svolgimento di una qualche attività da parte di a favore della in qualità di collaboratore della Controparte_3 Parte_1 [...]
l'imputabilità a quest'ultima di tali prestazioni, e quindi la debenza Controparte_1 in capo alla stessa del corrispettivo dovuto per le medesime attività, va in ogni caso esclusa sulla base del confronto tra i documenti agli atti.
Il rapporto interno tra e la risulta infatti Controparte_3 Controparte_1 asseritamente regolato da un contratto di collaborazione, il quale sarebbe stato sottoscritto in data
2.02.2020 dalla società in persona del legale rappresentante (cfr. doc. n. 12, allegato Controparte_2 alla comparsa di parte convenuta opposta in primo grado); senonché la rilevanza di tale scrittura è inficiata dal confronto sia con il già esaminato contratto del 2.01.2020, posto dall'odierna appellata a base della propria pretesa creditoria e nel quale il legale rappresentante è identificato nella persona di CP_3
sia con la visura della società, da cui risulta che è stata nominata
[...] Controparte_2 amministratore unico e legale rappresentante nella successiva data del 6.03.2020 (cfr. doc. n. 5, allegato all'atto di citazione in opposizione in primo grado). Non è dunque provato che rivestisse Controparte_2 la qualità di legale rappresentante anche alla data del 2.02.2020 e che nella medesima qualità abbia sottoscritto l'accordo di collaborazione con Controparte_3 In relazione a quanto sopra affermato, assumono rilevanza recessiva le prove testi, le quali non appaiono specifiche né in ordine alla prova del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto né in relazione all'esecuzione delle prestazioni di cui l'odierna appellata domanda il pagamento.
Con il terzo motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure laddove questa aveva ritenuto superflua la disamina della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., da intendersi secondo il comma 1, della in concorso con il proprio difensore. Controparte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Se è vero infatti che, stante la soccombenza totale dell'odierna appellata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata della in Controparte_1 concorso con il proprio difensore, deve essere esaminata nella presente sede, la stessa è tuttavia infondata.
L'odierna appellante non ha infatti assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante in relazione a tale domanda, non avendo né provato né allegato gli elementi di fatto del danno sofferto;
deve infatti aderirsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798); corretta in iure appare, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato necessaria, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, l'allegazione degli "elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto"” (Cass. Civ., sent. n. 15175/2023).
Deve a questo punto procedersi all'esame della domanda avanzata dal difensore dell'odierna appellata, diretta alla cancellazione della frase contenuta a p. 13 dell'atto di appello “Essendo certo che la controparte ha agito in giudizio in forza di un contratto che sa essere sottoscritto falsamente”, nella parte in cui si riferisce al difensore stesso.
La domanda merita accoglimento poiché la suddetta espressione appare offensiva, ed in particolare dispregiativa nei confronti del difensore di lesiva del suo Controparte_1 decoro professionale ed eccedente l'esigenza di sconfessare l'attendibilità delle affermazioni della controparte, in quanto si traduce nell'attribuzione del reato di cui all'art. 489 c.p..
Deve tuttavia escludersi il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno: tale espressione
è infatti comunque funzionale, sebbene in modo del tutto inopportuno, a supportare la tesi dell'insostenibilità dell'esistenza del rapporto tra le parti in base alla scrittura del 2.01.2020, apparendo in quanto tale attinente all'oggetto della causa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 117/2024), vertente nel primo, come nel presente grado di giudizio, sull'esistenza o meno del suddetto rapporto.
Va infine rigettata la domanda di condanna dell'odierna appellante e del suo difensore al pagamento, in solido tra loro, di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in relazione all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c.: se è vero infatti che la domanda ex art. 89 c.p.c. introduce una questione connotata da una propria individualità rispetto all'oggetto della causa (cfr. Cass. Civ, sent. n. 10964/2025), presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata è in ogni caso la soccombenza totale del responsabile (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15232/2024). Tale ultimo presupposto non ricorre nel caso di specie, essendo l'odierna appellante totalmente vittoriosa in base alla valutazione dell'esito complessivo del giudizio. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'odierna appellata, in quanto totalmente soccombente in base alla valutazione complessiva del giudizio e vanno quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza in epigrafe, così
[...] provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26.10.2020;
- ordina la cancellazione dall'atto di appello dell'espressione indicata in motivazione;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, spese che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 e per il secondo grado in € 9.991,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CAP e
IVA come per legge.
Ancona, così deciso li 11.11.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli