Articolo 21 della Legge 24 febbraio 1951, n. 84
Articolo 20
Versione
17 marzo 1951
Art. 21.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1 ; 10 marzo 1946, n. 76 ; 15 marzo 1946, n. 83 , e quelle della presente legge.

Entrata in vigore il 17 marzo 1951
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