Versione
17 marzo 1951
17 marzo 1951
Art. 21.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1 ; 10 marzo 1946, n. 76 ; 15 marzo 1946, n. 83 , e quelle della presente legge.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1 ; 10 marzo 1946, n. 76 ; 15 marzo 1946, n. 83 , e quelle della presente legge.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 04/04/1990, n. 166Provvedimento: […] Il d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, ha natura di atto avente forza di legge in quanto emanato in virtu' di una norma legislativa (art. 21 legge 24 febbraio 1951, n. 84) la quale, ancorche' formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e propria norma di delegazione. - S. n. 46/1969. […] Quest'ultimo ha natura di atto avente forza di legge (cfr. sent. n. 46 del 1969), in quanto risulta emanato in virtù di una norma legislativa (art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84), la quale, ancorché formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e propria norma di delegazione.Leggi di più...
- sospensione condizionale pena·
- elezioni comunali·
- art. 25 Cost.·
- testo unico regionale·
- illegittimità costituzionale·
- decreto Presidente Regione·
- testo unico statale·
- decreto legislativo·
- non menzione condanna·
- potestà legislativa regioni·
- inammissibilità questione·
- atto avente forza di legge·
- art. 3 Cost.