Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comunità Montana di VA PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Angelo Annibali, Andrea Ruffini ed Elvis Cavalleri, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5646 del 6 maggio 2025, trasmessa il seguente 7 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non noto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 8200 dell’11 giugno 2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non noto;
previa eventuale declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EO MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, la Comunità Montana di VA PI (d’ora innanzi anche solo “Comunità”) impugna il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel prosieguo anche semplicemente “MIT” o “Ministero”) ha respinto l’istanza di accesso al “ Fondo per l’adeguamento dei prezzi ” (d’ora in poi “ Fondo ”) - istituito dall’art. 1- septies , comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 e rifinanziato con l’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2022, n. 91 - presentata dalla Comunità con riferimento alla finestra temporale “ AP07 ” del contratto identificato con il CIG 9699851A42, stipulato il 12 giugno 2023, avente a oggetto “ la realizzazione (in appalto) e … la successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e di n. 1 impianto di innevamento sul Monte Maniva” qualificato nel relativo Bando di gara nonché nel Capitolato (entrambi in atti) come “ un contratto misto ” che “ prevede servizi di progettazione e lavori (appalto integrato), nonché l’affidamento in concessione degli impianti realizzati ai fini della loro gestione” e come “contratto di servizi ” nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell’ANAC.
Il Ministero disattendeva l’istanza, ritenendola inammissibile in quanto riferita a un “ contratto di appalto di “servizi” … che, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. ”.
Per il medesimo motivo il MIT, con tale stessa nota comunicava - “ a seguito dei controlli a campione effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 6-quater del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n.50 e s.m.i. ”- l’inammissibilità delle precedenti istanze già avanzate dalla Comunità con riferimento a precedenti finestre temporali dello stesso contratto (le finestre temporali “AP03”, “AP04”, entrambe già liquidate, “AP05” non ammessa per altri motivi, “AP06” già ammessa ma non ancora liquidata), chiedendo la ripetizione delle relative somme già (erroneamente) corrisposte, per un totale di euro 584.594,12.
Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto di diniego e ritenuto contestuale “ annullamento d’ufficio ” dei decreti già approvati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 21-quater e 21-nonies della l. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 41 CEDU. Violazione dell’art. 4 D.M. 1° febbraio 2023 n. 16. Violazione del principio del contraddittorio e del contrarius actus. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento, lamentando la Comunità che l’avversato provvedimento sia stato assunto in violazione delle regole del giusto procedimento, del contrarius actus e dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela. Il Ministero - pur al dichiarato fine di opporre i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso al Fondo “ anche ai sensi degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 ” - avrebbe “ surrettiziamente inteso annullare (implicitamente) i decreti di ammissione già adottati in relazioni alle altre finestre temporali beneficio (i.e. AP03 AP04 e AP06), nel radicale difetto degli indefettibili presupposti legittimanti ”;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D.L. 50/2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 28 e 169 del D.Lgs 50/2016. Violazione dell’art. 3 della direttiva 2014/24/UE. Violazione dell’art. 20 della direttiva 2014/24/UE. Difetto di istruttoria. Motivazione perplessa. Irragionevolezza. Illogicità, in ragione dell’“ erroneo inquadramento del contratto quale “appalto di servizi” ”, asseritamente frutto di una mancata istruttoria che, ove compiuta, avrebbe condotto l’amministrazione ad avvedersi dell’esistenza di “ due tipologie di affidamenti, autonomi, distinti ed indipendenti tra loro … :
- una componente di appalto di lavori, relativa alla realizzazione di tre impianti infrastrutturali;
- una componente di concessione di servizi, afferente alla successiva gestione degli impianti stessi ”, con conseguente diritto della Comunità al conseguimento del beneficio preteso, afferendo tutte le istanze di accesso al Fondo alla sola componente lavori, comunque ritenuta “ prevalente ” da parte ricorrente.
La Comunità in via subordinata prospetta, infine, la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale del citato art. 26 del d.l. n. 50/2022 per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, sostenendo che, laddove tale disposizione normativa dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’accesso al Fondo esclusivamente agli affidatari di contratti d’appalto di soli lavori, la stessa risulterebbe incostituzionale, dando luogo a una discriminazione di tali operatori rispetto a quelli affidatari di appalti misti, nonché indebitamente limitativa della libertà di iniziativa economica.
Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la Comunità impugna, altresì, per gli stessi motivi l’atto con cui il MIT, nel riscontrare l’istanza da costei avanzata “di rivalutazione nel merito dell’ammissibilità delle istanze di accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi, riferite al CIG 9699851A42” , confermava quanto comunicato nella nota di diniego già avversata in sede di ricorso introduttivo “ circa la non ammissibilità delle istanze ”, atteso che detto contratto “ come verificato sulla BDNCP dell’ANAC (si allega dettaglio, All. 1), è … un contratto misto ma con categoria prevalente “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica tassativamente l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. Infatti, la norma non si riferisce alle “lavorazioni” (che potrebbero esserci in un appalto misto), ma unicamente ad “appalti di lavori” ”.
L’amministrazione con propria memoria ampiamente controdeduceva sulla legittimità delle proprie determinazioni, instando per la reiezione di tutte le censure proposte.
La Sezione con ordinanza n. 3692/2025 respingeva l’istanza cautelare, “ Ritenuto che non sussista il requisito del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, richiesto dalla legge per la concessione della invocata cautela”.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica in cui entrambe le parti ribadivano le proprie opposte tesi difensive.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, la questione sottoposta al Collegio concerne, come visto, l’applicabilità dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 a un contratto misto di servizi e lavori, in relazione a delle richieste di accesso al Fondo presentate limitatamente alla componente lavori.
Occorre premettere come il Fondo di cui si discorre si inserisca nel più ampio quadro di misure introdotte per fronteggiare il diffuso problema dell’incremento eccezionale del prezzo di alcuni materiali durante il periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2. È a tal fine, infatti, che il legislatore ha approntato una sequela di misure di sostegno economico per gli operatori che avevano in corso di esecuzione contratti pubblici di lavori, in quanto direttamente e più significativamente colpiti dall’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione durante il periodo pandemico. Tali misure, piuttosto che risultare strumentali al ripristino e alla salvaguardia del sinallagma contrattuale, si caratterizzano per una connotazione compensativo-indennitaria, stante la straordinarietà della situazione congiunturale che si era venuta a creare.
Con l’art. 1- septies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore ha, in particolare, introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, derogatorio rispetto a quello generale stabilito dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.
La dotazione del Fondo è, poi, stata incrementata dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 sempre al dichiarato fine di “ fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori ” (in tal senso, il comma 1).
Ciò posto, il ricorso proposto dalla Comunità, come integrato da successivi motivi aggiunti, deve essere integralmente disatteso, in ossequio a quell’orientamento già espresso da questa Sezione e che il Collegio condivide, che ritiene che il riferimento, contenuto al comma 1 del citato art. 26, alle “ lavorazioni eseguite ” vada letto in connessione con l’ambito oggettivo della norma, che riguarda esclusivamente gli “ appalti pubblici di lavori ”, non estensibile per via interpretativa ad appalti aventi una diversa qualificazione giuridica, ancorché comprensivi di attività materialmente riconducibili a lavori, trattandosi di una normazione emergenziale e eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi (in tal senso, le sentenze 7 febbraio 2025 n. 2821 e 5 maggio 2025 n. 8580).
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, già in precedenza avuto modo di affermare che le norme in tema di revisione prezzi introdotte dalla legislazione speciale emergenziale (includendovi espressamente anche quelle di cui al citato d.l. n. 50/2022) presentano un carattere eccezionale e, quindi, non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1844/2023).
Ne discende che - atteso che l’art. 26 si riferisce testualmente ai soli appalti di lavori e non anche a quelli di servizi e/o forniture (circostanza confermata anche dall’utilizzo della locuzione “ materiali da costruzione ”) - i beneficiari delle misure di sostegno previste da tale disposizione normativa non possono che essere unicamente gli operatori economici che ratione temporis avevano in corso di esecuzione un appalto pubblico di soli lavori (in tal senso, anche T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7216/2022).
Ebbene, nel caso di cui si discorre, le istanze avanzate dalla Comunità di riferiscono espressamente ad un “ Contratto misto relativo alla realizzazione (in appalto) ed alla successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e di n. 1 impianto di innevamento sul monte Maniva. Adeguamento funzionale impianto di risalita HI (sostituzione impianto esistente)”.
Ebbene, tale circostanza non solo è stata espressamente indicata dal Ministero nel provvedimento di conferma in senso proprio avversato in sede di motivi aggiunti (sostituivo di quello impugnato con il ricorso introduttivo) ma appare, altresì, incontestata da parte ricorrente, che infatti, nel ricorso introduttivo si duole della qualificazione del contratto come “ di servizi ”, inizialmente operata dal MIT in ragione delle risultanze desumibili dal sistema BDNCP dell’ANAC, evidenziando come essa sia, a ben vedere, riconducibile ad “ un mero errore materiale ” e, in particolare, “ ad un deficit dello stesso (sistema) , il quale non permette di classificare un appalto come “misto”, ma impone inderogabilmente al RUP di scegliere, durante la compilazione, una sola tipologia prevalente e, quindi, tra lavori, servizi o forniture ” (in tal senso, quanto si legge alle pagg. 16 e 17 del ricorso introduttivo).
E’, dunque, la stessa Comunità ad ammettere come il contratto in questione non sia qualificabile come contratto di (soli) lavori, bensì quale contratto misto con prevalenza di servizi, come comprovato dall’aver la stessa stazione appaltante indicato nella banca dati ANAC tale tipologia come prevalente.
Peraltro, tale classificazione a parere del Collegio appare del tutto legittima, emergendo dalla lettura del Bando e del Capitolato nonché del contratto medesimo, come, nel caso in esame, la componente principale sia quella attinente ai servizi connessi alla gestione degli impianti (la “ componente concessione ”) e la componente lavori sia, invece, solo funzionalmente strumentale alla prestazione di tale servizio e, dunque, non sia idonea ad integrare, come invece sostenuto in atti dalla Comunità, un appalto di lavori autonomo.
La componente lavori, pur se economicamente rilevante, si configura, dunque, nella fattispecie come accessoria alla prestazione principale, costituita dalla gestione degli impianti e dalla conduzione in esercizio delle infrastrutture.
In casi analoghi, la giurisprudenza ha, infatti, stabilito come nei contratti misti la determinazione della prestazione principale – e quindi la qualificazione dell’appalto – vada effettuata secondo criteri funzionali e non già esclusivamente economici (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7070/2020), con conseguente inidoneità della mera presenza di lavorazioni materiali ad attrarre il contratto nel novero degli appalti di lavori “ in assenza di un chiaro rilievo funzionale autonomo della componente esecutiva ” (in tal senso, questa Sezione III, n. 8580/2025, cit.), per quanto sin qui detto anche nel caso di specie non rinvenibile nella documentazione di gara e contrattuale versata in atti dalle parti.
Alla luce di tali premesse non è, dunque, possibile riconoscere alla Comunità ricorrente l’accesso al Fondo da costei preteso con riferimento al contratto in questione, neppure per la sola parte riferita ai lavori, atteso che diversamente opinando, si introdurrebbe un’interpretazione estensiva e sostanzialistica di una disciplina strettamente vincolata e destinata ad applicarsi in un ambito tipizzato, con irrimediabile pregiudizio proprio di quei principi di legalità, parità di trattamento e concorrenza che la Comunità assume violati.
Non può, quindi, accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo cui la locuzione “ lavorazioni eseguite ” consentirebbe l’ammissione al beneficio anche per quote esecutive inserite in contratti formalmente di altra natura, imponendo - invero - la necessità di ancorare l’applicazione della norma all’intero regime contrattuale sottostante, e non anche alla natura materiale della singola prestazione dedotta, una lettura rigorosa della stessa.
Ben si comprende, dunque, come riguardando tutte le istanze di accesso al Fondo presentate dalla Comunità il medesimo contratto CIG 9699851A42, il Ministero - nel respingere la domanda da ultimo avanzata con riferimento alla finestra temporale “ AP07 ” - non abbia potuto non evidenziare, con riferimento alle precedenti finestre temporali del medesimo contratto, anche la necessità di recuperare gli importi già (erroneamente) erogati alla Comunità così come l’impossibilità di corrispondere le somme già (altrettanto erroneamente) ammesse, venendo in considerazione un unico rapporto contrattuale in corso di esecuzione.
E’, infatti, l’art. 26, comma 4, d.l. n. 50/2022 a prevedere che il MIT, con riferimento alle richieste di accesso al Fondo di cui si discorre, “ svolg (a) controlli, anche a campione ”, sostanzialmente ammettendo che essi, potendo essere “ a campione ”, possano non essere stati in concreto eseguiti in occasione dell’ammissione e successiva erogazione dei relativi importi, nonché il successivo comma 11 dello stesso art. 26 a consentire, poi, in ragione del rinvio all’art. 23, comma 1, del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, al Ministero di disporre, all’esito di relativa istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Per quanto, infatti, il MIT abbia nel caso di specie indubbiamente commesso un iniziale errore nell’ammettere e/o erogare importi con riferimento al contratto in questione (peraltro espressamente qualificato dalla Comunità nelle proprie istanze come “ contratto misto ”), ritiene il Collegio che l’amministrazione sia tenuta ex lege (entro il termine ordinario di prescrizione) a disporre il recupero delle somme indebitamente percepite dagli operatori erroneamente ammessi al Fondo di cui si discorre, laddove emerga, all’esito dei controlli successivamente eseguiti, l’inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l’accesso a tale beneficio, in coerenza con il principio di corretta gestione delle risorse pubbliche e con la finalità propria della misura di sostegno economico in questione, senza che trovino applicazione gli invocati parametri dell’autotutela.
Sebbene, dunque, di regola l’istruttoria debba precedere (e non già seguire, come avvenuto nel caso di specie) l’erogazione degli importi, il Collegio è dell’avviso che, nel caso di specie, la circostanza che tale istruttoria non sia stata eseguita, per le istanze precedentemente avanzate dalla Comunità, in sede di loro primo esame – eventualità come visto ammessa dal legislatore che richiede l’esecuzione di controlli anche solo “ a campione” - non vale a legittimarne l’ammissione al Fondo così come il pagamento (erroneo) dei relativi importi, attesa la doverosità del recupero delle risorse pubbliche indebitamente erogate e la conseguente conditio indebiti ex art. 2033 c.c., senza che l’affidamento del percettore delle somme possa ostare a che il MIT coltivi le necessarie azioni per esercitare le proprie pretese restitutorie, trattandosi di un vero e proprio atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate, nella considerazione che l’oggetto del recupero produce un danno all’amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per colui che l’abbia indebitamente percepito.
Nemmeno si ravvede al riguardo il dedotto vizio di difetto di motivazione, esponendo il provvedimento di conferma, avversato in sede di motivi aggiunti, in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a base della non ammissibilità delle istanze, tanto più ove si consideri – attesa la natura vincolata dell’attività svolta dal Ministero (in tal senso, questa Sezione, n. 2821/2025, cit.) - il carattere attenuato del relativo onere.
Peraltro, le ragioni di inammissibilità delle istanze al Fondo sono state dalla Comunità pienamente intese sin dalla proposizione del ricorso introduttivo come si evince anche dal tenore delle censure ivi formulate, di specifica contestazione delle ragioni addotte dal MIT a fondamento della propria determinazione.
Il Collegio condivide, infatti, quella giurisprudenza che afferma che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi debba essere inteso “secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione’ (cfr ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457; III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150) ” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 898/2023).
Deve essere ugualmente disattesa anche la censura di pretesa violazione delle garanzie procedimentali articolata in sede di ricorso introduttivo, risultando tale profilo di censura superato dalle sopravvenienze occorse successivamente all’adozione della gravata nota ministeriale del 6 maggio 2025.
Come già evidenziato, il Consorzio ha, infatti, presentato un’istanza di riesame in autotutela di tale nota ministeriale, che ha poi condotto il Ministero ad adottare, all’esito di un supplemento di istruttoria, il provvedimento dell’11 giugno 2025 di conferma gravato in sede di ricorso per motivi aggiunti, sostitutivo della precedente nota ministeriale impugnata con il ricorso introduttivo.
Il Collegio nemmeno condivide, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 espressamente sollevata in subordine da parte ricorrente, richiamando le argomentazioni già svolte dalla Sezione nello scrutinare la compatibilità costituzionale di tale disposizione in relazione ad una fattispecie simile a quella in esame e con riferimento specifico proprio alla posizione di soggetti esclusi dal beneficio economico previsto dalla norma in quanto affidatari di contratti diversi da quelli qualificabili come appalti di lavori (in tale senso, questa Sezione III, n. 2821/2025, cit.).
In tale precedente si è, infatti, ritenuta manifestamente infondata la prospettata violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, evidenziando che non ricorre alcuna disparità di trattamento irragionevole, posto che la disciplina eccezionale in materia di compensazione prezzi si giustifica alla luce dell’impatto selettivo della crisi congiunturale sull’esecuzione dei soli contratti di lavori pubblici, né si configura una lesione della libertà di iniziativa economica, essendo i contratti esclusi dal beneficio comunque soggetti agli ordinari strumenti di riequilibrio contrattuale (quali la revisione prezzi prevista all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), né, ancora, risulta impedita la partecipazione al mercato in condizioni di parità.
Ne discende, come a parere del Collegio, l’esclusione degli appalti misti dal perimetro applicativo dell’art. 26 sia legittima in quanto fondata su una scelta legislativa ragionevole e non arbitraria poiché coerente con la ratio compensativa della norma e con l’esigenza di garantire una gestione controllata e mirata di risorse pubbliche eccezionali e limitate.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi - attesa la peculiarità della fattispecie e, in particolare, l’iniziale erronea ammissione al Fondo della Comunità da parte del MIT - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e successivamente integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
EO MO, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO MO | NA NI |
IL SEGRETARIO