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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14640/2024 V.G. promosso da c.f con l'avv. CALDERA STEFANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. CALDERA STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gavardo, via Benecco 62, con gli arredi ivi contenuti, verrà posta in vendita con suddivisione al 50% tra i coniugi del ricavato.
3. Il mutuo sulla casa coniugale, sino alla sua estinzione sarà pagato al 50% dai coniugi;
il sig.
avendo reperito altro alloggio in locazione si impegna a contribuire al versamento della rata del Pt_1 mutuo (detratti i 600 euro versati per la locazione e l'importo annuo delle spese condominiali) per l'importo così calcolato: importo della rata del mutuo sommato al canone mensile di locazione diviso due
(così da corrispondere ciascun coniuge la medesima quota).
1 4. L'importo mensile di cui al punto 3 verrà versato dal sig. successivamente alla vendita Pt_1 dell'immobile in un'unica soluzione entro 5 giorni dal rogito.
5. Qualora la casa coniugale non dovesse essere venduta entro la data del 30.06.2025 il sig. Pt_1 provvederà al versamento mensile di cui al punto 3 entro il giorno 15 di ogni mese, con primo versamento entro il 15 luglio 2025; il rimborso dei versamenti non effettuati da settembre 2024 a giugno 2025 sarà effettuato dal sig. entro la data del 31.12.2025. Pt_1
6. Nulla viene stabilito a titolo di contributo economico per il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto sono entrambi economicamente indipendenti;
7. L'affidamento dei figli è condiviso, con prevalenza e dimora principale presso la madre.
Con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre e comunque il padre provvederà al ritiro dei figli dalla scuola e tenerli con sé sino alle ore 18 (quando provvederà a portarli alla casa della madre) per tutti i pomeriggi della settimana.
I figli trascorreranno un fine settimana ogni due con il padre a partire dalle ore 10 del sabato sino alle ore
20 della domenica.
Si stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi dovranno riferire l'un l'altro il periodo di vacanze estive, stabilite in giorni 7 consecutivi (dal lunedì mattina alla domenica sera);
I figli trascorreranno il Natale 2024 con la madre ed il Capodanno 2024 con il padre e viceversa negli anni successivi;
trascorreranno la Pasqua 2025 con il padre ed il giorno di Pasquetta 2025 con la madre e viceversa negli anni successivi;
8. A titolo di assegno di mantenimento il padre si impegna a corrispondere l'importo di €. 500,00 mensili da corrispondere entro il girono 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà incassato al 50% dai genitori.
9. I coniugi concordano che la spese per la mensa scolastica verrà sostenuta al 50%.
10. Le spese straordinarie inerenti i figli verranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge, come da protocollo Tribunale di Brescia/Ordine Avvocati di Brescia del 14.07.2016, che qui si richiama integralmente ed il cui documento è già a disposizione dei Ricorrenti.
11. La cagnolina di nome viene affidata alla sig.ra mentre la cagnolina di nome Per_1 Parte_2
ER viene affidata al sig. : Parte_1
12. Le parti dichiarano sin da ora la volontà di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Le parti si rilasciano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto per i figli minori;
14. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte così come previsto dall'articolo 473-bis n.51 c.p.c”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Vobarno (atto n. 1, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14640/2024 V.G. promosso da c.f con l'avv. CALDERA STEFANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. CALDERA STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gavardo, via Benecco 62, con gli arredi ivi contenuti, verrà posta in vendita con suddivisione al 50% tra i coniugi del ricavato.
3. Il mutuo sulla casa coniugale, sino alla sua estinzione sarà pagato al 50% dai coniugi;
il sig.
avendo reperito altro alloggio in locazione si impegna a contribuire al versamento della rata del Pt_1 mutuo (detratti i 600 euro versati per la locazione e l'importo annuo delle spese condominiali) per l'importo così calcolato: importo della rata del mutuo sommato al canone mensile di locazione diviso due
(così da corrispondere ciascun coniuge la medesima quota).
1 4. L'importo mensile di cui al punto 3 verrà versato dal sig. successivamente alla vendita Pt_1 dell'immobile in un'unica soluzione entro 5 giorni dal rogito.
5. Qualora la casa coniugale non dovesse essere venduta entro la data del 30.06.2025 il sig. Pt_1 provvederà al versamento mensile di cui al punto 3 entro il giorno 15 di ogni mese, con primo versamento entro il 15 luglio 2025; il rimborso dei versamenti non effettuati da settembre 2024 a giugno 2025 sarà effettuato dal sig. entro la data del 31.12.2025. Pt_1
6. Nulla viene stabilito a titolo di contributo economico per il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto sono entrambi economicamente indipendenti;
7. L'affidamento dei figli è condiviso, con prevalenza e dimora principale presso la madre.
Con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre e comunque il padre provvederà al ritiro dei figli dalla scuola e tenerli con sé sino alle ore 18 (quando provvederà a portarli alla casa della madre) per tutti i pomeriggi della settimana.
I figli trascorreranno un fine settimana ogni due con il padre a partire dalle ore 10 del sabato sino alle ore
20 della domenica.
Si stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi dovranno riferire l'un l'altro il periodo di vacanze estive, stabilite in giorni 7 consecutivi (dal lunedì mattina alla domenica sera);
I figli trascorreranno il Natale 2024 con la madre ed il Capodanno 2024 con il padre e viceversa negli anni successivi;
trascorreranno la Pasqua 2025 con il padre ed il giorno di Pasquetta 2025 con la madre e viceversa negli anni successivi;
8. A titolo di assegno di mantenimento il padre si impegna a corrispondere l'importo di €. 500,00 mensili da corrispondere entro il girono 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà incassato al 50% dai genitori.
9. I coniugi concordano che la spese per la mensa scolastica verrà sostenuta al 50%.
10. Le spese straordinarie inerenti i figli verranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge, come da protocollo Tribunale di Brescia/Ordine Avvocati di Brescia del 14.07.2016, che qui si richiama integralmente ed il cui documento è già a disposizione dei Ricorrenti.
11. La cagnolina di nome viene affidata alla sig.ra mentre la cagnolina di nome Per_1 Parte_2
ER viene affidata al sig. : Parte_1
12. Le parti dichiarano sin da ora la volontà di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Le parti si rilasciano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto per i figli minori;
14. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte così come previsto dall'articolo 473-bis n.51 c.p.c”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Vobarno (atto n. 1, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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