Decreto cautelare 16 settembre 2024
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4220 del 2024, proposto da
AD MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Gabriele Romano con domicilio in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,
Commissione Interministeriale AM, FO Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
ZO AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del bando di concorso pubblico e del Bando/Avviso e Allegati (Bando unico Comune Napoli), per esami, per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, indetto dalla Commissione AM e pubblicato in inPA – Portale del Reclutamento – Dipartimento della Funzione Pubblica, per la parte in cui afferisce a n. 50 (cinquanta) posti nell’Area Istruttori con profilo di Agente di polizia municipale (POL/C);
b) della valutazione del ricorrente della prova preselettiva, con punti 27,50, pubblicata sull’Area personale del sito web inPa in data 4 settembre 2024;
c) dei verbali e delle decisioni assunte dalla commissione esaminatrice, afferenti la valutazione delle prove preselettive svolte dai concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale, non meglio conosciuti;
d) della graduatoria/elenco degli ammessi alla partecipazione alle prove scritte per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C), non meglio conosciuto;
e) d’ogni altro atto o provvedimento presupposto o collegato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui il calendario delle prove asincrone previste per i concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C), tutti gli elaborati svolti dai concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C) classificatisi in posizione e con punteggio migliore a quello del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Commissione Interministeriale AM e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Il ricorrente presentava domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per esami, per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, indetto dalla Commissione AM e di cui era pubblicato avviso sul sito web inPA in data 27.11.2023, per il profilo di Agente di polizia municipale, per il quale erano banditi n. 50 posti da inquadrare nell’Area Istruttori (doc.1 del ric.).
In data 1° giugno 2024, erano pubblicati, sul sito web inPa l’avviso di convocazione alla prova preselettiva (doc.2) ed il calendario (doc.3), che prevedeva lo svolgimento della prova preselettiva per il profilo di Agente di polizia municipale per la data del 18 luglio 2024. Il ricorrente, avendo ricevuto la lettera di partecipazione alla prova preselettiva (doc.4), partecipava alla sessione del 18 luglio 2024, svolgendo il questionario somministrato (doc.5 del ric.).
Il deducente specifica che l’art. 6 del bando di concorso prevedeva lo svolgimento della prova preselettiva, consistente nello svolgimento di un test scritto a risposta multipla, per il caso in cui il numero delle domande di partecipazione, relativamente a ciascun codice di concorso, fosse superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, prevedendo, al comma 2, che “In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a concorso per il relativo codice di concorso, oltre gli eventuali ex-aequo”.
In data 3 settembre 2024 era comunicato sul portale web inPa che erano stati resi disponibili i risultati della prova preselettiva per il profilo di Agente di polizia municipale (doc.6del ric.); in realtà, tuttavia, gli esiti erano visualizzabili solo il giorno successivo, 4 settembre 2024. Dalla consultazione del sito web, dunque, alla data del 4 settembre 2024, il ricorrente apprendeva che erano attribuiti alla propria prova punti 27 e che la stessa era considerata non superata, poiché, come da nota in calce alla comunicazione, “La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 27,5 punti” (doc.7).
1.1. Il ricorrente domandava, in data 13.09.2024, accesso a vari atti della procedura selettiva, tra i quali la graduatoria degli ammessi alla partecipazione alle prove scritte, i verbali della commissione esaminatrice e i questionari svolti dai candidati utilmente collocatisi (doc.10).
Insorge con il gravame in trattazione il ricorrente avverso la sua mancata ammissione alla prova scritta per mancato superamento della soglia di sbarramento di 27,5 punti.
2. Con decreto presidenziale n. 1761 del 16.9.2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare.
3. Si costituivano il Comune di Napoli e il AM producendo memorie e repliche.
Anche il ricorrente depositava documenti, memorie e repliche.
4. Con ordinanza n. 2046 del 17 ottobre 2024 la Sezione, confermando il citato decreto monocratico, accoglieva la domanda cautelare motivando profusamente il fumus boni iuris del ricorso.
L’ordinanza non veniva fatta oggetto di appello.
5. Alla pubblica Udienza del 22 aprile 2026 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale.
5.1. Preliminarmente in punto di rito va respinta l’eccezione di improcedibilità del gravame per omessa impugnazione della graduatoria definitiva, svolta dalle Amministrazioni resistenti.
Basti al riguardo osservare, come evidenziato anche dal ricorrente nel corso della discussione di pubblica udienza, che la graduatoria non era per lui lesiva, essendo stato egli ammesso con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari della Sezione, ed avendo superato le prove (cfr. sul punto Cons. di Stato, Sez. VII, 12 maggio 2025; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, n. 771/2025).
6. Fondato ed assorbente si prospetta il secondo motivo di ricorso, con cui, in sintesi, il ricorrente, rubricando VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTE, lamenta che non tutte le domande oggetto della prova preselettiva a risposta multipla fossero pertinenti agli argomenti ed alle materie, la cui conoscenza è richiesta ad un aspirante al posto di agente di Polizia municipale.
In particolare, egli deduce che l’art. 6 del bando di concorso dispone che: “La prova preselettiva … consisterà nella somministrazione di un test di numero 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, che avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento (10 quesiti) e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta (40 quesiti) di cui al successivo articolo 7 del presente bando”, laddove l’art. 7, al punto B.1, afferente il profilo di Agente di polizia municipale, elenca, quali materie oggetto della prova scritta le seguenti:
“( elementi di diritto costituzionale e amministrativo; ( ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000; ( elementi di diritto penale e di procedura penale; ( nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici; ( legge quadro sull’ordinamento della polizia locale ai sensi della legge n. 65/86 e normativa della Regione Campania in materia di polizia locale; ( normativa in materia di polizia amministrativa, di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana; ( legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente e edilizia; ( codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; ( legge di depenalizzazione e sistema sanzionatorio vigente ai sensi della legge n. 689/81; ( normativa in materia di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90, nonché di accesso civico e accesso civico generalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013; ( normativa in materia anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012; ( elementi in materia di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.; ( conoscenza della lingua inglese al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; ( uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali”.
6.1. Orbene, tanto premesso, per il ricorrente la domanda n. 37 del questionario costituente la prova preselettiva (doc. 5) non è afferente alle pur numerose materie, elencate all’art. 7 del bando di concorso.
Tale domanda chiedeva al candidato di indicare l’oggetto della disciplina del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) ed era formulata nel seguente modo: “Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1 ( D.P.R. n. 62/2013): Elenca le condotte che comportano la sanzione disciplinare del rimprovero verbale e scritto; ( Definisce la struttura della retribuzione dei dipendenti; ( Definisce, ai fini dell'art. 54, Tupi, tra l’altro, i doveri minimi di imparzialità che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”.
Alla domanda, il ricorrente rispondeva in modo giudicato inesatto, barrando la prima casella, laddove la risposta corretta era individuata nell’ultima delle tre risposte alternative. Tuttavia, dalla consultazione dell’art. 7 del bando di concorso emergerebbe, con evidenza, come la conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e/o la conoscenza specifica della responsabilità disciplinare non fossero oggetto di verifica, nell’ambito del concorso.
Vero è che l’art. 7 del bando elenca, tra le materie della prova scritta, “nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici”, ma tale dizione è troppo ampia per farvi rientrare anche la materia disciplinata dal Codice di comportamento, chiaramente riferendosi alla conoscenza, invece, del Testo Unico del Pubblico Impiego (d. lgs. 165/2001), anche per il riferimento operato, dal bando, a mere “nozioni”.
Risulterebbe, pertanto, in contrasto con la lex specialis del concorso la verifica delle conoscenze su materie, non elencate tra quelle oggetto della prova.
6.2. Per analoghe ragioni, l’esponente evidenzia l’illegittimità anche della domanda n. 25, afferente alla materia della gestione dei rifiuti, formulata nei seguenti termini: “I rifiuti devono sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, ai sensi ( dell'art. 177, D.Lgs. n. 152/2006: Senza causare inconvenienti da rumori o odori; Danneggiando ( il meno possibile il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; ( Sempre nelle ore notturne”. I
Il ricorrente barrava la seconda risposta, laddove quella corretta risultava essere la prima.
Per il deducente, la materia della gestione dei rifiuti non era tra quelle, elencate all’art. 7 del bando di concorso e non poteva formare, quindi, oggetto di domanda nell’ambito della prova preselettiva. Anche in questo caso, il ricorrente non oblitera che l’art. 7, nell’ambito dell’ampio elenco di cui sopra, richiamava, in un unico punto, la “legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente e edilizia”, ma tale dizione appare fin troppo generica, per potervi far rientrare a pieno titolo anche la gestione dei rifiuti.
In definitiva, entrambe le domande censurate (la n. 37 e la n. 25) potrebbero farsi anche rientrare tra le materie, elencate all’art. 7 del bando, ma solo attraverso una interpretazione estensiva, peraltro contraria allo scopo della prova preselettiva, che non dovrebbe confliggere con il fine della stessa procedura concorsuale, individuabile nella massima partecipazione ai concorsi pubblici per selezionare i più meritevoli.
7. A parere del Collegio la doglianza coglie nel segno e va accolta.
Peer ragioni di sinteticità, in ossequio al relativo canone scolpito all’art 3, c.p.a. ed in omaggio al criterio della ragione più liquida, ritiene il Collegio di appuntare lo scrutinio di legittimità sul quesito n. 25.
Al riguardo, come già enunciato in sede cautelare, il quesito n. 25 oggetto della prova preselettiva, a termini del quale “I rifiuti devono sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, ai sensi dell'art. 177, D.Lgs. n. 152/2006: Senza causare inconvenienti da rumori o odori; Danneggiando il meno possibile il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; Sempre nelle ore notturne”, quesito per il quale il ricorrente ha fornito risposta ritenuta errata, non pare rientrare tra le materie della prova preselettiva, come indicate dall’art. 7 del bando di concorso, non essendo compreso neanche in quella, relativa a “legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente e edilizia”.
Il quesito in questione si presenta pertanto viziato, in termini di congruenza ed afferenza alle materie oggetto della prova preselettiva, e si prospetta ambiguo e come tale fuorviante.
8. In punto di sequela procedimentale del concorso, risulta (produz. ricorr. del 3 ottobre 2023) che il ricorrente ha superato le prove scritte, cui è stato ammesso con riserva, per effetto del predetto decreto cautelare presidenziale n. 1761 del 16 settembre 2024.
Con memoria di replica del 25 aprile 2025, il ricorrente rimarca la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio, segnalando la persistenza dell’interesse alla decisione di merito, per aver superato anche la prova di idoneità fisica, svolta in data 23.01.2025 (cfr. all. 1, dep. il 17.04.2025) posizionandosi in graduatoria al n. 271 (punteggio 21.875); prova che fa seguito al superamento della prova scritta, cui il deducente era stata ammesso in forza dei provvedimenti cautelari resi dalla Sezione.
Il Comune di Napoli, con memoria del 19 marzo 2026, rappresenta che in seguito, con nota n. 207709/2016 (già depositata in giudizio), il FO rendeva noto “che il candidato OR IL non risulta nella graduatoria finale dei vincitori del codice POL/C.; lo stesso risulta inserito, con riserva, nella graduatoria finale di merito, in qualità di idoneo, alla posizione n. 267 con un punteggio totale pari a 21,875 punti. Si segnala che l’ultimo vincitore per merito, ha conseguito 27,25 punti. Tale graduatoria è stata approvata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 15 dicembre 2025 e a seguire validata dalla Commissione RIPAM, come previsto dal Bando di concorso”.
8.1. Pone in luce in proposito il Collegio che siffatta circostanza non elide l’interesse del ricorrente alla coltivazione dell’impugnativa, atteso che l’essere collocato tra gli idonei non gli preclude il conseguimento del bene della vita, costituito dall’assunzione in servizio, in conseguenza di futuri eventuali scorrimenti della graduatoria, nel termine triennale di validità della stessa.
In definitiva, il secondo motivo di ricorso si profila fondato e la sua portata dirimente consente di accogliere il ricorso, con assorbimento del primo motivo di gravame.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e vanno poste a carico solo della Commissione interministeriale AM e del FO PA, che hanno elaborato i testi della prova preselettiva e gestito la procedura concorsuale. Le stesse vanno pertanto compensate rispetto al Comune di Napoli e, a fortiori, rispetto al controinteressato, del resto neppure costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Commissione interministeriale AM e il FO PA a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con attribuzione all’Avv. Luca Strazzullo antistatario.
Spese compensate nei rapporti tra il ricorrente, il Comune di Napoli ed il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO