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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1028/2019, promossa da:
AVV. , (C.F. ) nella qualità di procuratore generale di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), con il patrocinio di se stessa ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Modica, C.so Sandro Pertini n. 30
ATTRICE
Contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), nella qualità di C.F._4 CP_3 C.F._5 genitore esercente la potestà genitoriale della minore (C.F. Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Aprile Carbone giusta procura in atti, ed C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Scicli, in via Larga Palme n. 53
CONVENUTI
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_4 C.F._7
Ragusa in via Francesco Cilea n. 30
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 all'udienza del 29/01/2025 le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. , nella qualità di procuratore generale di Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri nella qualità di eredi di Parte_2 CP_1 Per_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- accertare l'avveramento della condizione risolutiva del contratto a favore del terzo stipulato in favore di , contenuta nell'atto di compravendita del 5/10/2006, a rogito Notaio Persona_2
, rep. N. 18727/racc. n. 7110 e dichiarare cessati ex tunc gli effetti del Persona_3 suddetto contratto, con conseguente retrocessione del diritto di proprietà dell'immobile ceduto in capo a;
Parte_2
- ordinare l'annotamento e tutti gli atti necessari per la pubblicità nei pubblici registri;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese della procedura di mediazione e alle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 30/5/2019 si costituivano in giudizio , CP_1
e , nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla Controparte_2 CP_3 minore i quali contestavano l'atto introduttivo del giudizio e sollevavano le Persona_1 eccezioni di seguito indicate.
Preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'azione per mancanza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo a . Parte_2
Nel merito, contestavano la legittimità dell'operato dell'attrice, che avrebbe omesso di diffidare i convenuti ad adempiere la prestazione dovuta, oltre a sostenere l'inoperatività della clausola risolutiva espressa invocata dall'attrice, considerato che non è mai stata inadempiente. Persona_2
All'udienza del 24/6/2019 parte convenuta chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. ed entrambe le parti depositavano le relative memorie.
*****
Ciò premesso, la causa viene decisa sulla base della produzione documentale versata in atti.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di titolarità attiva in capo all'attrice, sollevata dagli odierni convenuti.
La legittimazione ad agire è la condizione dell'azione che serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, titolarità che spetta a chiunque faccia valere un diritto in giudizio assumendone di esserne titolare. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore come titolare del diritto rivendicato e/ o esercitato, l'azione sarà inammissibile. A differenza della legittimazione ad agire, la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ossia alla fondatezza della domanda.
pagina 2 di 5 In materia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare… cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa” (SS.UU. Sentenza n. 2951 del 16/2/2016).
Orbene, dall'applicazione del citato principio di diritto al caso in esame si evince la sussistenza della titolarità della posizione giuridica attiva in capo all'attrice. E infatti, è parte Parte_2 del contratto di compravendita del 5/10/2006, la cui interpretazione costituisce oggetto del giudizio. Ne segue che l'eccezione sollevata è infondata e deve essere rigettata.
Nel merito, pare opportuno precisare che l'oggetto del presente giudizio verte sull'interpretazione del contratto versato in atti e, in particolare, sull'interpretazione della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e invocata dall'attrice (cfr. atto di compravendita doc. 2 pag. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).
Nello specifico, con il contratto stipulato in data 5/10/2006, innanzi al Notaio , Persona_3
ha acquistato la nuda proprietà dell'appartamento sito in Scicli, frazione di Parte_2
Donnalucata, in via Maiella, identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Scicli al foglio n. 74, particella 1353, sub 17, cat. A3, vani 5,5, non per sé, ma in favore di . Al suddetto atto Persona_2 ha preso parte la tutrice che, nella spiegata qualità, ha acquistato l'usufrutto del Parte_3 suddetto immobile per CA EA IL.
Parte attrice ha qualificato il suddetto contratto come contratto a favore del terzo, mentre i convenuti ritengono che la detta fattispecie sia sussumibile nella figura del c.d. vitalizio alimentare.
Prima di esaminare più da vicino l'atto dispositivo e la relativa clausola contrattuale, la cui interpretazione risulta dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia, si ritiene utile dare atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di vitalizio assistenziale.
La giurisprudenza, in particolare, si è interrogata sull'individuazione dei criteri distintivi tra la donazione modale e il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale.
Secondo la Suprema Corte, va ritenuto ammissibile il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale, il quale è caratterizzato dall'aleatorietà, data dall'incertezza circa la durata della vita del beneficiario e, di conseguenza, dall'indeterminabilità del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e il valore del cespite ceduto come corrispettivo. Dunque, a differenza della donazione modale, nello schema contrattuale del contratto atipico di vitalizio alimentare manca lo spirito di liberalità che connota la donazione, eventualmente gravata dal modus (Cass. 15904/2016).
Ciò premesso, si ritiene che il contratto in controversia debba essere qualificato come vitalizio alimentare atipico oneroso. Nel caso di specie, infatti, ha acquistato la nuda Parte_2 proprietà dell'appartamento ma con effetti in favore di , la quale ha assunto Persona_2
l'obbligazione di accudire e prestare assistenza alla sorella della prima, CA EA IL. Sussiste, perciò, l'alea contrattuale, posto che, alla data della stipula del contratto, il costo delle prestazioni che la avrebbe dovuto eseguire in favore di CA EA IL e la durata delle Per_2 suddette risultavano indeterminabili.
pagina 3 di 5 Dovendo ricostruire la volontà delle parti al momento della stipula del contratto, questo giudice è chiamato a svolgere l'attività interpretativa del regolamento negoziale in applicazione dei criteri e delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Ebbene, a pag. 2 del contratto versato in atti si legge che: “ (…) mossa da Parte_2 interessi di natura affettiva e di tutela nei riguardi della sorella CA EA IL e da interessi di natura economica e di gratitudine nei confronti di , che accudisce l'interdetta Persona_2
CA EA IL, acquista non per sé, ma con effetti a favore della comparente , Persona_2 la nuda proprietà del seguente bene immobile …”;
a pag. 3 del suddetto contratto si legge che: “si conviene espressamente che gli effetti a favore del terzo
, che accudisce l'interdetta CA EA IL, sono sottoposti alla condizione che Persona_2 la stessa provveda ai servizi ed all'assistenza di Persona_2 Parte_4 durante dell'interdetta stessa, coabitando con la medesima;
venendo meno i servizi e l'assistenza da parte di , gli effetti del contratto a favore del terzo verranno meno e Persona_2 Persona_2 nuda proprietaria tornerà ad essere la stipulante ”. Parte_2
Dall'interpretazione letterale e teleologica della superiore clausola contrattuale si evince che l'odierna attrice ha voluto cedere la nuda proprietà dell'immobile alla a condizione che la stessa si Per_2 occupasse della sorella CA EA IL. Di conseguenza venendo meno (per qualsiasi ragione, si intende) i suddetti servizi di assistenza e cura si sarebbe realizzata la condizione contrattualmente prevista, con conseguente retrocessione della nuda proprietà in favore di . Parte_2
La volontà contrattuale delle parti deve essere ricostruita facendo riferimento anche alla procura speciale che ha conferito a per la stipula dell'atto del Parte_2 Parte_5
5/10/2006. In seno alla suddetta procura, l'odierna attrice ha specificato che: “…sottoponga gli effetti dell'acquisto della nuda proprietà a favore di all'obbligo dei servizi e dell'assistenza Persona_2 da parte di costei a favore di CA EA IL, vita natural durante di quest'ultima, con la condizione risolutiva che, venendo meno l'assistenza alla tutelata, gli effetti dell'acquisto della nuda proprietà a favore del terzo verranno meno, per cui la nuda proprietà dell'immobile resterebbe alla sottoscritta ”. Parte_2
Ebbene, dall'interpretazione e ricostruzione della causa in concreto del contratto versato in atti, emerge la volontà di parte attrice di cedere e concedere la nuda proprietà dell'immobile a al Persona_2 fine di ricevere della stessa l'esecuzione di prestazioni di carattere assistenziale e morale indeterminabili in favore della sorella, con la quale coabitava. Tale trasferimento è stato Per_2 subordinato all'esecuzione delle suddette prestazioni, tanto che il venir meno delle prestazioni suddette, prima della morte di , avrebbe dato luogo all'avveramento della condizione risolutiva Parte_2 espressa, con conseguente automatica risoluzione del contratto e retrocessione della proprietà in favore di . Parte_2
In altri termini, la ragione pratica che ha spinto l'attrice a stipulare il contratto in favore di era Per_2 quella di garantire l'assistenza alla sorella interdetta, assicurandole la presenza di una persona di fiducia ( , appunto), tenuto conto che vive a New York e per evidenti Per_2 Parte_2 ragioni non ha avuto modo di assistere la sorella, né di raggiungerla facilmente. Di conseguenza, venuta meno la prestazione di fare indeterminabile - avente ad oggetto l'assistenza morale e assistenziale prestata dalla - si è verificata la condizione risolutiva espressa contrattualmente Per_2 pagina 4 di 5 sancita, anche alla luce della causa in concreto del contratto tra le parti.
Dunque, così ricostruita la volontà negoziale delle parti e accertato l'avveramento della condizione risolutiva del contratto oggetto del giudizio, va dichiarata la cessazione ex tunc degli effetti del contratto, con conseguente retrocessione della nuda proprietà dell'immobile in capo a
[...]
. Parte_2
In conclusione, per le ragioni esposte la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le spese di lite (ivi incluse le spese del procedimento di mediazione) seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1028/2019 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- accerta l'avveramento della condizione risolutiva del contratto del 5/10/2016, repertorio n.
18727, stipulato innanzi al notaio e, di conseguenza, dichiara cessati ex Persona_3 tunc gli effetti del contratto nei confronti dei convenuti, con conseguente retrocessione della nuda proprietà dell'immobile sito in Scicli via Maiella snc, censito al NCEU al foglio 74, p.lla
1353, sub 17, cat. A/3, in capo a;
Parte_2
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'avv. nella qualità di Parte_1 procuratore generale di delle spese processuali, che liquida in Parte_2 complessivi euro 4.500,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al rimborso delle spese di mediazione documentate dall'attrice.
Ragusa li, 28.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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