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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7574/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Carmine Glielmi e Mario Di Leo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Eboli (SA) alla Via Italia, n. 45
– attrice – opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, Controparte_1
dall'Avv. Elisa D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campagna
(SA) alla Via Statale 91 per Eboli, n. 236
– convenuto – opposto –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1651/22, reso dal Tribunale di
Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2 Luglio 2022.
All'udienza del 24 Marzo 2025, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione la SI.ra impugnava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1651/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2
Luglio 2022, con il quale, ad istanza del SI. , le era ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 3.888,89, oltre interessi come da domanda, nonché € 76,00 per spese di procedura, € 450,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali, a titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi all'immobile di proprietà dell'ingiungente ubicato in
Campagna (SA) alla Via Provinciale per Galdo, 132, identificato nel catasto degli immobili urbani del Comune di Campagna (SA), foglio 71, particella 98 sub 6 piano Terra categoria
C/1 di classe 4, della consistenza di mq 36, condotto in locazione ad uso commerciale dall'opponente giusta contratto stipulato in data 1 Aprile 2012.
Deduceva l'opponente: a) di avere subito ingenti danni, quantificati in € 16.048,45, a seguito dell'allagamento del locale condotto in locazione verificatosi in data 22 Giugno
2021 e determinato dalla rottura della condotta delle acque nere condominiali;
b) che di detti danni, cui erano da aggiungersi il ristoro dei canoni di locazione per il periodo di inutilizzo dei locali, il mancato guadagno determinato dalla chiusura forzata, la perdita di chance, le spese legali sostenute, nonché le spese affrontate per la redazione delle perizie tecniche, aveva chiesto il risarcimento al c) che, a seguito della Parte_2
2 trasmissione dei dati di polizza relativi al predetto assicurato con la Parte_2 CP_2
polizza n. 113113457, si apriva la fase stragiudiziale di risarcimento danni. Nelle
[...]
more la sig.ra veniva parzialmente risarcita dalla società assicuratrice con Parte_1
la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 15 Settembre 2021, nel quale la Compagnia
Assicuratrice le riconosceva la complessiva somma di € 10.000,00, comprensiva dei soli danni parziali rientranti nelle condizioni del contratto di polizza (danni a beni mobili ed immobili siti all'interno dei locali danneggiati) mentre, in relazione agli ulteriori danni subiti non otteneva alcun risarcimento;
d) che non ricevendo l'ulteriore risarcimento dal con raccomandata in data 7 Ottobre 2021 comunicava al locatore Parte_2 CP_1
il recesso immediato per giusti motivi, posto che, a seguito della rottura della
[...]
colonna fecale, gli arredi ed accessori venivano completamente resi inutilizzabili ed il ripristino integrale dei medesimi avrebbe comportato una spesa ben maggiore di quanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa, inoltre, la prolungata chiusura che sarebbe stata necessaria per l'integrale ripristino dei locali così come arredati dall'opponente, oltre a determinare gravi perdite economiche nell'immediato, avrebbe comportato una riduzione di chance commerciale. Ragion per cui l'opponente si determinava a trasferire l'attività
presso altri locali già adibiti e pronti alle funzionalità necessarie all'attività commerciale esercitata;
e) che, con raccomandata a/r del 5 Agosto 2022, notificata in data 16 Agosto
2022, la conduttrice comunicava al SI. la propria disponibilità alla Controparte_1
formale consegna dell'immobile locato, invitando il medesimo locatore a fissare un appuntamento per provvedere alla formale consegna delle chiavi. Detto invito rimaneva inevaso;
f) che, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto il Parte_2
responsabile ex artt. 2051 e 2043 cod. civ., doveva essere condannato a manlevare l'opponente dei danni subiti ammontanti complessivamente ad € 28.453,07 (compresi i canoni richiesti in sede monitoria dal ), somma da cui detrarre l'importo Controparte_1
3 di € 10.000,00 ottenuto a titolo di rimborso dalla Compagnia di Assicurazioni;
g) che a detti costi dovevano aggiungersi € 5.000,00 pari al mancato guadagno per la chiusura forzata dell'attività per un lasso di tempo di quasi 5 mesi, oltre il danno da perdita di clientela da quantificarsi equitativamente. Conseguentemente instava affinché, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo con spostamento Parte_2
dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., fosse accertato e dichiarato l'obbligo di quest'ultimo di manlevare essa opponente da qualsiasi pronuncia pregiudizievole in suo danno. Nel merito, chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna del terzo al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura complessiva di € Parte_2
19.223,07, nonché al risarcimento da mancato guadagno quantificato in € 5.000,00, nonché
da perdita di chance lavorativa, da quantificarsi secondo equità. Gradatamente, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare il terzo chiamato in causa,
a manlevare l'opponente, con condanna alle spese di giudizio da Parte_2
distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto instando Controparte_1
preliminarmente per il rigetto della richiesta di chiamata in causa del terzo siccome estraneo ai fatti dedotti in giudizio. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, siccome infondate in fatto ed in diritto, stante il sostanziale riconoscimento del credito vantato dal ricorrente, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. nonché per il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, e vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza di comparizione, era rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente siccome relativa a fatti estranei al thema Parte_2
decidendum. Contestualmente, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, vertendosi in ipotesi di controversia di
4 pronta soluzione, era assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviandosi la causa per la discussione all'udienza del 13 Ottobre 2023 con termine sino al 26 Settembre 2023 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di documenti e memorie in Cancelleria.
Indi la causa, istruita documentalmente, a seguito di rinvii, perveniva all'udienza del 25
Marzo 2025, ove, invitate le parti ad interloquire sul rilievo d'ufficio della tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, a seguito di discussione orale, era decisa, alla presenza dei procuratori costituiti, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto che il tentativo di mediazione, esperito in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 12 Maggio 2023, ha dato esito negativo (cfr.; verbale negativo del 26 Giugno 2023 nel procedimento protocollo n. 23/2023 depositato telematicamente dall'opposto in data 8 Agosto 2023).
Ciò posto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione. Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può
tenere luogo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge, poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività
5 dell'opposizione (cfr.; Cass. Civ., 15 Aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 Giugno 1988, n.
3828; Cass. Civ., 9 Giugno 1989, n. 2801).
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è assolutamente univoco nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto: a conferma, quanto statuito da Cass. Civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza dell'improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
In definitiva, la parte opponente – al fine di far valere le proprie doglianze avverso il provvedimento monitorio – non può prescindere dall'osservanza delle prescrizioni di legge in materia, ivi compresa la tempestività dell'opposizione, alla quale – per come visto – va indiscutibilmente equiparato dalla legge stessa il caso della mancata costituzione (art. 647,
primo comma, cod. proc. civ.) e, dalla giurisprudenza, l'ipotesi della costituzione fuori termine.
Ed allora, una volta che il decreto ingiuntivo abbia acquistato l'efficacia di accertamento incontrovertibile della pretesa creditoria, proprio a causa dell'avvenuta formazione del giudicato interno, la conseguenza è la rilevabilità d'ufficio – e in ogni stato e grado del processo – dei conseguenti effetti preclusivi, dovendosi in ogni momento accertare il regolare svolgimento del processo, ed in particolare se la funzione giurisdizionale si sia in tutto o in parte esaurita (cfr. Cass. Civ. n. 2707/1990; Cass. Civ., n. 2627 del 20
Settembre 1971; Cass. Civ., n. 311 del 6 Febbraio 1971; Cass. Civ. n. 2426 del 23 Ottobre
1968; Cass. Civ., n. 872 del 10 Maggio 1965).
6 Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti e dichiarato dalla stessa opponente (cfr.; atto di citazione), in data 2 Luglio 2022.
La notificazione dell'atto di citazione alla controparte è avvenuta in data 10 Settembre
2022 e l'iscrizione a ruolo del procedimento è avvenuta il successivo 15 Settembre 2022,
cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 12 Settembre 2022).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata inammissibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento dell'attrice, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi
(art. 91 cod. proc. civ.).
Ne consegue la condanna dell'attrice anche al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte convenuta (in senso formale), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad
€ 5.200,00 – parametri medi – Fase di Studio € 425; Fase Introduttiva € 425; Fase
Istruttoria € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00; Riduzione 50% Pronunce in Rito art. 4,
comma 9: Totali € 1.276,00).
7
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7574/2022, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
2) DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1651/22, reso dal Tribunale di Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2 Luglio 2022, ai sensi dell'art. 647 cod. proc.
civ.;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge;
4) CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposto delle spese di mediazione.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 24 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7574/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Carmine Glielmi e Mario Di Leo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Eboli (SA) alla Via Italia, n. 45
– attrice – opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, Controparte_1
dall'Avv. Elisa D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campagna
(SA) alla Via Statale 91 per Eboli, n. 236
– convenuto – opposto –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1651/22, reso dal Tribunale di
Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2 Luglio 2022.
All'udienza del 24 Marzo 2025, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione la SI.ra impugnava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1651/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2
Luglio 2022, con il quale, ad istanza del SI. , le era ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 3.888,89, oltre interessi come da domanda, nonché € 76,00 per spese di procedura, € 450,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali, a titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi all'immobile di proprietà dell'ingiungente ubicato in
Campagna (SA) alla Via Provinciale per Galdo, 132, identificato nel catasto degli immobili urbani del Comune di Campagna (SA), foglio 71, particella 98 sub 6 piano Terra categoria
C/1 di classe 4, della consistenza di mq 36, condotto in locazione ad uso commerciale dall'opponente giusta contratto stipulato in data 1 Aprile 2012.
Deduceva l'opponente: a) di avere subito ingenti danni, quantificati in € 16.048,45, a seguito dell'allagamento del locale condotto in locazione verificatosi in data 22 Giugno
2021 e determinato dalla rottura della condotta delle acque nere condominiali;
b) che di detti danni, cui erano da aggiungersi il ristoro dei canoni di locazione per il periodo di inutilizzo dei locali, il mancato guadagno determinato dalla chiusura forzata, la perdita di chance, le spese legali sostenute, nonché le spese affrontate per la redazione delle perizie tecniche, aveva chiesto il risarcimento al c) che, a seguito della Parte_2
2 trasmissione dei dati di polizza relativi al predetto assicurato con la Parte_2 CP_2
polizza n. 113113457, si apriva la fase stragiudiziale di risarcimento danni. Nelle
[...]
more la sig.ra veniva parzialmente risarcita dalla società assicuratrice con Parte_1
la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 15 Settembre 2021, nel quale la Compagnia
Assicuratrice le riconosceva la complessiva somma di € 10.000,00, comprensiva dei soli danni parziali rientranti nelle condizioni del contratto di polizza (danni a beni mobili ed immobili siti all'interno dei locali danneggiati) mentre, in relazione agli ulteriori danni subiti non otteneva alcun risarcimento;
d) che non ricevendo l'ulteriore risarcimento dal con raccomandata in data 7 Ottobre 2021 comunicava al locatore Parte_2 CP_1
il recesso immediato per giusti motivi, posto che, a seguito della rottura della
[...]
colonna fecale, gli arredi ed accessori venivano completamente resi inutilizzabili ed il ripristino integrale dei medesimi avrebbe comportato una spesa ben maggiore di quanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa, inoltre, la prolungata chiusura che sarebbe stata necessaria per l'integrale ripristino dei locali così come arredati dall'opponente, oltre a determinare gravi perdite economiche nell'immediato, avrebbe comportato una riduzione di chance commerciale. Ragion per cui l'opponente si determinava a trasferire l'attività
presso altri locali già adibiti e pronti alle funzionalità necessarie all'attività commerciale esercitata;
e) che, con raccomandata a/r del 5 Agosto 2022, notificata in data 16 Agosto
2022, la conduttrice comunicava al SI. la propria disponibilità alla Controparte_1
formale consegna dell'immobile locato, invitando il medesimo locatore a fissare un appuntamento per provvedere alla formale consegna delle chiavi. Detto invito rimaneva inevaso;
f) che, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto il Parte_2
responsabile ex artt. 2051 e 2043 cod. civ., doveva essere condannato a manlevare l'opponente dei danni subiti ammontanti complessivamente ad € 28.453,07 (compresi i canoni richiesti in sede monitoria dal ), somma da cui detrarre l'importo Controparte_1
3 di € 10.000,00 ottenuto a titolo di rimborso dalla Compagnia di Assicurazioni;
g) che a detti costi dovevano aggiungersi € 5.000,00 pari al mancato guadagno per la chiusura forzata dell'attività per un lasso di tempo di quasi 5 mesi, oltre il danno da perdita di clientela da quantificarsi equitativamente. Conseguentemente instava affinché, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo con spostamento Parte_2
dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., fosse accertato e dichiarato l'obbligo di quest'ultimo di manlevare essa opponente da qualsiasi pronuncia pregiudizievole in suo danno. Nel merito, chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna del terzo al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura complessiva di € Parte_2
19.223,07, nonché al risarcimento da mancato guadagno quantificato in € 5.000,00, nonché
da perdita di chance lavorativa, da quantificarsi secondo equità. Gradatamente, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare il terzo chiamato in causa,
a manlevare l'opponente, con condanna alle spese di giudizio da Parte_2
distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto instando Controparte_1
preliminarmente per il rigetto della richiesta di chiamata in causa del terzo siccome estraneo ai fatti dedotti in giudizio. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, siccome infondate in fatto ed in diritto, stante il sostanziale riconoscimento del credito vantato dal ricorrente, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. nonché per il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, e vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza di comparizione, era rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente siccome relativa a fatti estranei al thema Parte_2
decidendum. Contestualmente, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, vertendosi in ipotesi di controversia di
4 pronta soluzione, era assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviandosi la causa per la discussione all'udienza del 13 Ottobre 2023 con termine sino al 26 Settembre 2023 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di documenti e memorie in Cancelleria.
Indi la causa, istruita documentalmente, a seguito di rinvii, perveniva all'udienza del 25
Marzo 2025, ove, invitate le parti ad interloquire sul rilievo d'ufficio della tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, a seguito di discussione orale, era decisa, alla presenza dei procuratori costituiti, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto che il tentativo di mediazione, esperito in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 12 Maggio 2023, ha dato esito negativo (cfr.; verbale negativo del 26 Giugno 2023 nel procedimento protocollo n. 23/2023 depositato telematicamente dall'opposto in data 8 Agosto 2023).
Ciò posto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione. Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può
tenere luogo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge, poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività
5 dell'opposizione (cfr.; Cass. Civ., 15 Aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 Giugno 1988, n.
3828; Cass. Civ., 9 Giugno 1989, n. 2801).
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è assolutamente univoco nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto: a conferma, quanto statuito da Cass. Civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza dell'improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
In definitiva, la parte opponente – al fine di far valere le proprie doglianze avverso il provvedimento monitorio – non può prescindere dall'osservanza delle prescrizioni di legge in materia, ivi compresa la tempestività dell'opposizione, alla quale – per come visto – va indiscutibilmente equiparato dalla legge stessa il caso della mancata costituzione (art. 647,
primo comma, cod. proc. civ.) e, dalla giurisprudenza, l'ipotesi della costituzione fuori termine.
Ed allora, una volta che il decreto ingiuntivo abbia acquistato l'efficacia di accertamento incontrovertibile della pretesa creditoria, proprio a causa dell'avvenuta formazione del giudicato interno, la conseguenza è la rilevabilità d'ufficio – e in ogni stato e grado del processo – dei conseguenti effetti preclusivi, dovendosi in ogni momento accertare il regolare svolgimento del processo, ed in particolare se la funzione giurisdizionale si sia in tutto o in parte esaurita (cfr. Cass. Civ. n. 2707/1990; Cass. Civ., n. 2627 del 20
Settembre 1971; Cass. Civ., n. 311 del 6 Febbraio 1971; Cass. Civ. n. 2426 del 23 Ottobre
1968; Cass. Civ., n. 872 del 10 Maggio 1965).
6 Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti e dichiarato dalla stessa opponente (cfr.; atto di citazione), in data 2 Luglio 2022.
La notificazione dell'atto di citazione alla controparte è avvenuta in data 10 Settembre
2022 e l'iscrizione a ruolo del procedimento è avvenuta il successivo 15 Settembre 2022,
cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 12 Settembre 2022).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata inammissibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento dell'attrice, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi
(art. 91 cod. proc. civ.).
Ne consegue la condanna dell'attrice anche al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte convenuta (in senso formale), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad
€ 5.200,00 – parametri medi – Fase di Studio € 425; Fase Introduttiva € 425; Fase
Istruttoria € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00; Riduzione 50% Pronunce in Rito art. 4,
comma 9: Totali € 1.276,00).
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P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7574/2022, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
2) DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1651/22, reso dal Tribunale di Salerno in data 23 Giugno 2022 e notificato in data 2 Luglio 2022, ai sensi dell'art. 647 cod. proc.
civ.;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge;
4) CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposto delle spese di mediazione.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 24 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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