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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13964/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: Controparte_1
, residente in [...](Brasile), Rua Josè Maria Pinto Zilli, n. 720, il quale C.F._1
agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme alla Sig.ra sul minore: CP_2 Controparte_3
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: ,
[...] C.F._2
residente in [...](Brasile), Rua Josè Maria Pinto Zilli, n. 720;
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: CP_4 C.F._3
, residente in [...](Brasile), Rua Capanezinho, n. 208;
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: CP_5 C.F._4
, residente in [...](Brasile), Rua Isaac Herbst, n. 33;
, nata a [...] in data [...], Codice Fiscale/CPF: Controparte_6
, residente in [...](Brasile), Rua Capanezinho, n. 208, la quale agisce C.F._5
nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme al Sig. sul minore: nato Controparte_7 Controparte_8
pagina 1 di 8 a AN AO (Brasile) il 27.01.2011, Codice Fiscale CPF: , residente in [...]C.F._6
AO (Brasile), Rua Capanezinho, n. 208;
nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: Controparte_9
, residente in [...](Brasile), Rua Isaac Herbst, n. 33; C.F._7
tutti elettivamente domiciliati a Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. Daiane
Marangoni, C.F.: , che li rappresenta e difende, C.F._8
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_10 CP_11
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 04.02.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 17.01.2024:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ri-gettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e di- chiarare che i ricorrenti , nato in [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , nata in [...] il CP_3 CP_4
21/10/1964, , nata in [...] il [...], , CP_5 Controparte_6
nata in [...] in data [...], nato in [...] il [...] Controparte_8
e nato in [...]-sile il 27/11/1993, sono cittadini italiani dalla Controparte_9
nascita, con ogni conse-guente statuizione di legge, ivi compreso l'ordine al competente Uffi-ciale dello Stato
pagina 2 di 8 Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed anno-tazioni prescritte dalla legge nei Registri dello Stato
Civile”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato il Persona_1
30.01.1882 a Civitella in Val di Chiana (AR), figlio di e di Persona_2 Persona_3
(doc. 2), il quale è emigrato in Brasile e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Nel ricorso si legge che “In data 11/02/1905 il suddetto sig. nel frattempo Persona_1
emigrato in Brasile, contraeva colà matrimonio con la sig.ra (doc. 3) e dall'unione Persona_4
matrimoniale fra i suddetti coniugi data 27/07/1914 nasceva in Brasile la sig.ra (doc. 5); Persona_5
il sig. è sempre rimasto cittadino italiano fino alla sua morte e non è mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal governo brasiliano in data 12/06/2023, con relativa traduzione giurata in italiano e Apostille apposta in data
29/06/2023 (doc. 4); in data 21/01/1935 la suddetta sig.ra – figlia del sig. Persona_5 Per_1
– contraeva matrimonio in Brasile con il cittadino brasiliano sig. (doc. 6)
[...] Persona_6
e dall'unione matrimoniale fra i suddetti coniugi in data 10/11/1941 nasceva in Brasile la Sig.ra
[...]
(doc. 7); in data 28/12/1963 la suddetta Sig.ra Persona_7 Persona_7
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 8) e da tale unione matrimoniale Parte_1
nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti, ossia in data 26/04/1976 il Sig. (doc. Controparte_1
9), in data 21/10/1964 la Sig.ra (doc. 11), in data 23/09/1966 la Sig.ra CP_4 CP_5
(doc. 12) e in data 01/08/1971 la Sig.ra (doc. 14); dall'unione tra il suddetto
[...] Controparte_6
Sig. e la Sig.ra in data 02/05/2007 nasceva in Brasile l'odierno Controparte_1 CP_2
ricorrente, il minore (doc. 10); dall'unione tra la suddetta Sig.ra e il Controparte_3 CP_5
Sig. in data 27/11/1993 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, il Sig. Persona_8
(doc. 13); dall'unione tra la suddetta Sig.ra e il Sig. Controparte_9 Controparte_6 [...]
in data 27/01/2011 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, il minore CP_7 Controparte_8
(doc. 15)”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata pagina 3 di 8 nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_10
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
04.02.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_10
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
pagina 4 di 8 L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e di Persona_5 Persona_7
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è
pagina 5 di 8 divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che a sua Persona_1 Persona_5
volta l'ha trasmessa a dalla quale discendono a loro volta gli Persona_7
odierni ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 6 di 8 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da che ha trasmesso alla figlia e, a sua volta, alla Persona_1 Persona_5
nipote che ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti Persona_7
con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_10
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Infatti, è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata, considerato che non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente e allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, , , e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_8 [...] sono cittadini italiani;
Controparte_9
pagina 7 di 8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite Controparte_10
del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: Controparte_1
, residente in [...](Brasile), Rua Josè Maria Pinto Zilli, n. 720, il quale C.F._1
agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme alla Sig.ra sul minore: CP_2 Controparte_3
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: ,
[...] C.F._2
residente in [...](Brasile), Rua Josè Maria Pinto Zilli, n. 720;
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: CP_4 C.F._3
, residente in [...](Brasile), Rua Capanezinho, n. 208;
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: CP_5 C.F._4
, residente in [...](Brasile), Rua Isaac Herbst, n. 33;
, nata a [...] in data [...], Codice Fiscale/CPF: Controparte_6
, residente in [...](Brasile), Rua Capanezinho, n. 208, la quale agisce C.F._5
nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme al Sig. sul minore: nato Controparte_7 Controparte_8
pagina 1 di 8 a AN AO (Brasile) il 27.01.2011, Codice Fiscale CPF: , residente in [...]C.F._6
AO (Brasile), Rua Capanezinho, n. 208;
nato a [...] il [...], Codice Fiscale CPF: Controparte_9
, residente in [...](Brasile), Rua Isaac Herbst, n. 33; C.F._7
tutti elettivamente domiciliati a Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. Daiane
Marangoni, C.F.: , che li rappresenta e difende, C.F._8
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_10 CP_11
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 04.02.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 17.01.2024:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ri-gettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e di- chiarare che i ricorrenti , nato in [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , nata in [...] il CP_3 CP_4
21/10/1964, , nata in [...] il [...], , CP_5 Controparte_6
nata in [...] in data [...], nato in [...] il [...] Controparte_8
e nato in [...]-sile il 27/11/1993, sono cittadini italiani dalla Controparte_9
nascita, con ogni conse-guente statuizione di legge, ivi compreso l'ordine al competente Uffi-ciale dello Stato
pagina 2 di 8 Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed anno-tazioni prescritte dalla legge nei Registri dello Stato
Civile”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato il Persona_1
30.01.1882 a Civitella in Val di Chiana (AR), figlio di e di Persona_2 Persona_3
(doc. 2), il quale è emigrato in Brasile e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Nel ricorso si legge che “In data 11/02/1905 il suddetto sig. nel frattempo Persona_1
emigrato in Brasile, contraeva colà matrimonio con la sig.ra (doc. 3) e dall'unione Persona_4
matrimoniale fra i suddetti coniugi data 27/07/1914 nasceva in Brasile la sig.ra (doc. 5); Persona_5
il sig. è sempre rimasto cittadino italiano fino alla sua morte e non è mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal governo brasiliano in data 12/06/2023, con relativa traduzione giurata in italiano e Apostille apposta in data
29/06/2023 (doc. 4); in data 21/01/1935 la suddetta sig.ra – figlia del sig. Persona_5 Per_1
– contraeva matrimonio in Brasile con il cittadino brasiliano sig. (doc. 6)
[...] Persona_6
e dall'unione matrimoniale fra i suddetti coniugi in data 10/11/1941 nasceva in Brasile la Sig.ra
[...]
(doc. 7); in data 28/12/1963 la suddetta Sig.ra Persona_7 Persona_7
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 8) e da tale unione matrimoniale Parte_1
nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti, ossia in data 26/04/1976 il Sig. (doc. Controparte_1
9), in data 21/10/1964 la Sig.ra (doc. 11), in data 23/09/1966 la Sig.ra CP_4 CP_5
(doc. 12) e in data 01/08/1971 la Sig.ra (doc. 14); dall'unione tra il suddetto
[...] Controparte_6
Sig. e la Sig.ra in data 02/05/2007 nasceva in Brasile l'odierno Controparte_1 CP_2
ricorrente, il minore (doc. 10); dall'unione tra la suddetta Sig.ra e il Controparte_3 CP_5
Sig. in data 27/11/1993 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, il Sig. Persona_8
(doc. 13); dall'unione tra la suddetta Sig.ra e il Sig. Controparte_9 Controparte_6 [...]
in data 27/01/2011 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, il minore CP_7 Controparte_8
(doc. 15)”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata pagina 3 di 8 nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_10
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
04.02.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_10
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
pagina 4 di 8 L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e di Persona_5 Persona_7
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è
pagina 5 di 8 divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che a sua Persona_1 Persona_5
volta l'ha trasmessa a dalla quale discendono a loro volta gli Persona_7
odierni ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 6 di 8 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da che ha trasmesso alla figlia e, a sua volta, alla Persona_1 Persona_5
nipote che ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti Persona_7
con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_10
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Infatti, è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata, considerato che non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente e allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, , , e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_8 [...] sono cittadini italiani;
Controparte_9
pagina 7 di 8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite Controparte_10
del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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