TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9061 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2 il 18/01/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 12/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/04/2003 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Selargius, anno 2003, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il minore figlio verrà affidato ad entrambi i genitori che Per_1 provvederanno alla cura, educazione ed istruzione dello stesso, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con il minore ed adoperandosi altresì affinché il medesimo conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul minore , adottando consensualmente le decisioni di maggior Per_1
Pag. 2 di 4 interesse per il comune figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
esercitando, di contro, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ai fini delle registrazioni anagrafiche il minore figlio manterrà la Per_1 propria residenza presso quella della madre.
3) A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra esse parti intercorrenti in ragione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, le parti convengono di attribuire in proprietà esclusiva al signor
, la piena e perfetta proprietà del terreno sito in Quartucciu, Parte_1 località su , distinto nel N.C.E.U. al Foglio 4, Mappale 581 (di Persona_2 mq. 68) e 643 (di mq. 933), che egli ha continuato ad occupare successivamente alla separazione, obbligandosi, la sig.ra a prestare CP_1 la propria collaborazione ed esprimere tutti i necessari consensi per il buon fine di detto trasferimento, alla cui cura e spese provvederà il sig. ; Pt_1 condizionando l'effetto traslativo al pagamento, da parte del sig. , della Pt_1 somma di € 4.828,00 in favore della sig.ra CP_1
Il suddetto trasferimento riguarderà il terreno, come sopra identificato catastalmente, comprensivo di ogni opera, fabbricato o manufatto presente sul terreno a qualunque titolo edificato, nonché qualunque bene fisso e infisso connesso all'uso del fondo;
includerà pertanto tutte le accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, ben noto alla parti.
Le spese notarili, ipotecarie e catastali e comunque tutte le spese connesse al trasferimento della proprietà dell'immobile, saranno integralmente sostenute dal sig. . Parte_1
4) Le parti convengono altresì che il sig. si accolli tutte le spese relative Pt_1 alla tassa comunale per i rifiuti solidi urbani (IMU) del Comune di Quartucciu, oltreché quelle relative agli anni precedenti e segnatamente quelle ammontanti complessivamente ad € 902,00 ad esito della notifica di n. 3 avvisi di accertamento dell'importo di € 257,00 per l'anno 2016, di € 314,00 per l'anno 2017 e dell'importo di € 331,00 per l'anno 2018, e manlevando la sig.ra per gli anni successivi. CP_1
Gli arredi, corredi e suppellettili di comune proprietà, insistenti nel domicilio coniugale sono già stati divisi di comune accordo.
5) Entrambe le parti convengono e concordano che, in ragione della divisione dei beni comuni già effettuata e con il pagamento della somma prevista al punto 3) che precede, esse abbiano ripartito in modo congruo ed equo ogni acquisto effettuato in costanza di matrimonio, e che la comunione dei beni sia definitivamente sciolta alla data odierna, nulla rimanendo escluso od eccettuato, salvo il diritto dell ad ottenere il trasferimento del terreno Pt_1
Pag. 3 di 4 in Quartucciu comprensivo di ogni opera, fabbricato o manufatto presente, come indicato al punto 3) della presente espositiva.
6) In ragione degli accordi oggi raggiunti, le parti dichiarano reciprocamente di non vantare, a qualsiasi titolo, diritti, crediti o pretese l'una nei confronti dell'altra aventi titolo nella disciolta comunione dei beni ed in relazione alle somme previste in sede di separazione corrisposte dall sino alla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, rinunciando espressamente ad ogni futura rivendicazione in merito.
7) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti e del fatto che la figlia maggiorenne sia attualmente priva di occupazione e che l'altro figlio sia minorenne, sebbene prossimo al compimento della maggiore età, il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento dei figli comuni, la somma complessiva di € 500,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese.
L'importo sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa che dovessero rendersi necessarie per i figli comuni.
8) Il signor percepirà integralmente l'importo dell'Assegno Unico e Pt_1
Universale riconosciuto in favore del comune figlio . Per_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9061 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2 il 18/01/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 12/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/04/2003 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Selargius, anno 2003, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il minore figlio verrà affidato ad entrambi i genitori che Per_1 provvederanno alla cura, educazione ed istruzione dello stesso, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con il minore ed adoperandosi altresì affinché il medesimo conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul minore , adottando consensualmente le decisioni di maggior Per_1
Pag. 2 di 4 interesse per il comune figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
esercitando, di contro, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ai fini delle registrazioni anagrafiche il minore figlio manterrà la Per_1 propria residenza presso quella della madre.
3) A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra esse parti intercorrenti in ragione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, le parti convengono di attribuire in proprietà esclusiva al signor
, la piena e perfetta proprietà del terreno sito in Quartucciu, Parte_1 località su , distinto nel N.C.E.U. al Foglio 4, Mappale 581 (di Persona_2 mq. 68) e 643 (di mq. 933), che egli ha continuato ad occupare successivamente alla separazione, obbligandosi, la sig.ra a prestare CP_1 la propria collaborazione ed esprimere tutti i necessari consensi per il buon fine di detto trasferimento, alla cui cura e spese provvederà il sig. ; Pt_1 condizionando l'effetto traslativo al pagamento, da parte del sig. , della Pt_1 somma di € 4.828,00 in favore della sig.ra CP_1
Il suddetto trasferimento riguarderà il terreno, come sopra identificato catastalmente, comprensivo di ogni opera, fabbricato o manufatto presente sul terreno a qualunque titolo edificato, nonché qualunque bene fisso e infisso connesso all'uso del fondo;
includerà pertanto tutte le accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, ben noto alla parti.
Le spese notarili, ipotecarie e catastali e comunque tutte le spese connesse al trasferimento della proprietà dell'immobile, saranno integralmente sostenute dal sig. . Parte_1
4) Le parti convengono altresì che il sig. si accolli tutte le spese relative Pt_1 alla tassa comunale per i rifiuti solidi urbani (IMU) del Comune di Quartucciu, oltreché quelle relative agli anni precedenti e segnatamente quelle ammontanti complessivamente ad € 902,00 ad esito della notifica di n. 3 avvisi di accertamento dell'importo di € 257,00 per l'anno 2016, di € 314,00 per l'anno 2017 e dell'importo di € 331,00 per l'anno 2018, e manlevando la sig.ra per gli anni successivi. CP_1
Gli arredi, corredi e suppellettili di comune proprietà, insistenti nel domicilio coniugale sono già stati divisi di comune accordo.
5) Entrambe le parti convengono e concordano che, in ragione della divisione dei beni comuni già effettuata e con il pagamento della somma prevista al punto 3) che precede, esse abbiano ripartito in modo congruo ed equo ogni acquisto effettuato in costanza di matrimonio, e che la comunione dei beni sia definitivamente sciolta alla data odierna, nulla rimanendo escluso od eccettuato, salvo il diritto dell ad ottenere il trasferimento del terreno Pt_1
Pag. 3 di 4 in Quartucciu comprensivo di ogni opera, fabbricato o manufatto presente, come indicato al punto 3) della presente espositiva.
6) In ragione degli accordi oggi raggiunti, le parti dichiarano reciprocamente di non vantare, a qualsiasi titolo, diritti, crediti o pretese l'una nei confronti dell'altra aventi titolo nella disciolta comunione dei beni ed in relazione alle somme previste in sede di separazione corrisposte dall sino alla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, rinunciando espressamente ad ogni futura rivendicazione in merito.
7) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti e del fatto che la figlia maggiorenne sia attualmente priva di occupazione e che l'altro figlio sia minorenne, sebbene prossimo al compimento della maggiore età, il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento dei figli comuni, la somma complessiva di € 500,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese.
L'importo sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa che dovessero rendersi necessarie per i figli comuni.
8) Il signor percepirà integralmente l'importo dell'Assegno Unico e Pt_1
Universale riconosciuto in favore del comune figlio . Per_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4