Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza collegiale 8 settembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/02/2026, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5316 del 2022, proposto da
UA FO, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Gioia in Roma, piazza Cavour;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
della Nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale Dott.ssa Maria Assunta Palermo, “AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali R. 312 del 09/02/2022”, notificato il 18/02/2022; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, in particolare della Nota n. 5636 del 2/4/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UI ED AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, a seguito della pubblicazione, in data 8 settembre 2025, dell’ordinanza ex art. 73 c.p.a. n. 16064/2025 (da intendersi nella presente sede integralmente richiamata e trascritta), parte ricorrente non ha depositato memorie, essendosi limitata a richiedere, con l’atto depositato in data 10 dicembre 2025, definito “ dichiarazione di interesse alla decisione ”, il passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione;
Rilevato che a p. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio, si lamenta che, con l’atto impugnato, il Direttore Generale competente per materia ha riconosciuto l’abilitazione conseguita dalla ricorrente in Romania per l’insegnamento delle scienze giuridico – economiche, “ ignorando totalmente la sentenza di annullamento per difetto di motivazione del rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione come insegnante di sostegno ”;
Considerato che la sentenza di annullamento a cui fa riferimento parte ricorrente è la n. 10821/2020 di questo T.A.R.;
Valutato che nella pendenza del presente procedimento, questo T.A.R., con sentenza n. 15322/2024 del 26 luglio 2024, ha dichiarato la nullità della nota prot. n. 237 del 27 gennaio 2022 « ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., per violazione di giudicato nei sensi di cui sopra […] in quanto risulta avere respinto l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale sul sostegno senza procedere al “compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania” come invece prescritto nella sentenza Tar Lazio Roma Sez. III bis, n. 10821 del 23.10.2020 »;
Ritenuto che, anche a non voler ritenere ab origine inammissibile il ricorso per le ragioni già evidenziate nelle ordinanze rese nel presente giudizio n. 3619/2022 e 16064/2025, lo stesso è da considerare comunque improcedibile, essendo stata l’amministrazione, nelle more del presente giudizio, condannata “ a procedere al riesame dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione sul sostegno presentata dalla ricorrente ” (cfr. la già richiamata sentenza n. 15322/2024), ossia a valutare la spettanza del bene della vita che, per quanto si afferma in ricorso, sarebbe stato negato con il provvedimento gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio;
Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, essendosi l’amministrazione limitata al deposito di costituzione formale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL SI, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
UI ED AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI ED AN | IL SI |
IL SEGRETARIO