TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14477 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16475/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parte_1 C.F._1
Panicciari, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
RA SS, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.10.2025 sostituita da note scritte ex
art.127 ter c.p.c. fino al 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.4.2024, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento in data 3.10.1998 con CP_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, alle Controparte_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano il seguente accordo: “1. L'affido di Per_1
sarà condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte
singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento
dell'assunzione della decisione;
2. La casa coniugale sita in Roma via di Pietralata n. 430 viene
assegnata alla moglie;
3. Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre, in Per_1
Roma via di Pietralata n. 430, stabilendo che il padre lo potrà vedere e tenere con sé, ogni qual volta
lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario
di visita: dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19.00 nel periodo scolastico e alle ore
21 nel periodo estivo, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna, a fine settimana alterni, il
giovedì lo preleverà a scuola nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il weekend e
riaccompagnerà a casa alle 22.30; le vacanze natalizie, a metà a periodi alterni ed anni alterni dal 24
al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, alternando le giornate della vigilia e di Natale;
le vacanze
pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed
il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni;
durante le vacanze estive per tre
settimane, di cui almeno due consecutive, da comunicarsi entro il 30 marzo. La mamma nel periodo
estivo trascorrerà con il figlio - ogni anno - almeno 3 settimane consecutive;
4. Il Sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di , verserà alla madre, nella sua qualità di
[...] Per_1
genitore collocatario prevalente, la somma mensile di 350,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
5. Il Sig.
parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al figlio , Parte_1 Per_1
secondo la disciplina individuata dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro il termine di 10 giorni. In mancanza le spese si intenderanno accettate.
6. L'assegno unico del figlio verrà percepito Per_1
Per_ integralmente dalla madre;
7. Nessun mantenimento sarà dalle parti corrisposto alla figlia ed
al figlio in quanto entrambi economicamente indipendenti;
8. Le parti autorizzano il Per_3
rilascio del passaporto e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio;
9. Ciascun coniuge
rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale nei confronti dell'altro, e di
ogni azione giudiziale o stragiudiziale, sia per il passato che per il futuro, considerando la presente
transazione come definitiva composizione di ogni rapporto economico tra i coniugi;
10. Spese
compensate”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Agrigento, il 3.10.1998; PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998,
atto n.438, parte II, serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 9.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA TT AR ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16475/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parte_1 C.F._1
Panicciari, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
RA SS, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.10.2025 sostituita da note scritte ex
art.127 ter c.p.c. fino al 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.4.2024, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento in data 3.10.1998 con CP_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, alle Controparte_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano il seguente accordo: “1. L'affido di Per_1
sarà condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte
singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento
dell'assunzione della decisione;
2. La casa coniugale sita in Roma via di Pietralata n. 430 viene
assegnata alla moglie;
3. Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre, in Per_1
Roma via di Pietralata n. 430, stabilendo che il padre lo potrà vedere e tenere con sé, ogni qual volta
lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario
di visita: dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 19.00 nel periodo scolastico e alle ore
21 nel periodo estivo, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna, a fine settimana alterni, il
giovedì lo preleverà a scuola nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il weekend e
riaccompagnerà a casa alle 22.30; le vacanze natalizie, a metà a periodi alterni ed anni alterni dal 24
al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, alternando le giornate della vigilia e di Natale;
le vacanze
pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed
il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni;
durante le vacanze estive per tre
settimane, di cui almeno due consecutive, da comunicarsi entro il 30 marzo. La mamma nel periodo
estivo trascorrerà con il figlio - ogni anno - almeno 3 settimane consecutive;
4. Il Sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di , verserà alla madre, nella sua qualità di
[...] Per_1
genitore collocatario prevalente, la somma mensile di 350,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
5. Il Sig.
parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al figlio , Parte_1 Per_1
secondo la disciplina individuata dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro il termine di 10 giorni. In mancanza le spese si intenderanno accettate.
6. L'assegno unico del figlio verrà percepito Per_1
Per_ integralmente dalla madre;
7. Nessun mantenimento sarà dalle parti corrisposto alla figlia ed
al figlio in quanto entrambi economicamente indipendenti;
8. Le parti autorizzano il Per_3
rilascio del passaporto e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio;
9. Ciascun coniuge
rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale nei confronti dell'altro, e di
ogni azione giudiziale o stragiudiziale, sia per il passato che per il futuro, considerando la presente
transazione come definitiva composizione di ogni rapporto economico tra i coniugi;
10. Spese
compensate”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Agrigento, il 3.10.1998; PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998,
atto n.438, parte II, serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 9.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA TT AR ZI