Art. 33.
In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359 , ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 , nonche' all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di la' del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalita' ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.
In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359 , ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 , nonche' all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di la' del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalita' ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.