TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.600035/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZΖΑ
Nella causa iscritta al n. 600035 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione tra
,nato a [...] il [...], (C.F. Codice Fiscale_1 ), Persona_1
,nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 2 Parte_1
[...] ) e Parte_2
,nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 3
[...] ), tutti residenti in [...], in proprio e nella qualità di eredi del signor Persona_1 in rappresentazione del Sig.
, Persona_2 nato
,
a Marcianisel1/04/1952, deceduto il 28/02/1997, elettivamente domiciliati in Marcianise
(CE) al Corso Matteotti, 53, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Golino ( Codice Fiscale_4
[...] ) che li rappresenta e difende in virtù di giusta procura agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823832217 e/o all'indirizzo PEC:
Email_1
- ATTORI -
e
Controparte_1 ;
CONVENUTA CONTUMACE
nato a [...] in data [...], ed ivi residente a[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bizzarro CLanio 35, C.F. C.F._5
,e con questi elett.te domiciliato in Capodrise (CE) alla Via (C.F. C.F._6 Dante n.37, giusta procura versata in atti, P.E.C. Email_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
,
n. 21, elettivamente domiciliata in Santa MA Capua Vetere (CE) alla Piazza Mazzini,
), che la Palazzo Cirillo, 53, con l'Avv. Gianfranco Corvino (cod. fisc. Codice Fiscale_7 ed assiste, in virtù di rappresenta e difende P.E.C. giusta procura,
Email_3
-- CONVENUTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, Persona_1
, [...]
(de cuius),in qualità di eredi di Parte_1 e Parte_2 Persona_1
,
Controparte_1 e Parte_3 , per ivi sentir convenivano in giudizio CP_2 ricostruire le massedichiarare formalmente aperta la successione del sig. Persona_1
,
ereditarie, attive e passive, comprendenti immobili e valori mobiliari – tra cui i titoli Fondi
Ducato riscossi dopo la morte e cointestati all' e predisporre, anche tramite CP_2 -
consulenza tecnica, un progetto di divisione idoneo a porre fine alla comunione, ovvero, in subordine, disporsi la vendita dei beni e la ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
,Si deve premettere che, in data 7/01/2002, è deceduto il signor nato a Persona_1
Marcianise il 7 gennaio 1912, senza lasciare alcuna disposizione testamentaria. La sua morte ha aperto una successione regolata dalle norme codicistiche, che individuano, in assenza di testamento, i discendenti quali unici chiamati all'eredità in parti eguali, non concorrendo altra categoria di successibili.
È altrettanto essenziale rilevare, ai fini di una più agevole comprensione della causa in esame, che, al momento del decesso, il signor Persona_1 era vedovo, essendo deceduta la moglie,
,Persona_3 in data 27/04/1971. Pertanto, gli eredi legittimi del de cuius risultano essere i figli [...] Persona_1
,
CP_1 Persona_2 e CP_2
,padre degli odierni Nondimeno, in data 28 febbraio 1997, è deceduto Persona_2
Parte_3 ei figli Persona_1 istanti, che ha lasciato quali eredi legittimi, la moglie
Parte_1 e Parte_2
Il patrimonio ereditario è costituito da molteplici beni immobili situati nel territorio di
Marcianise e da terreni, oltre a valori mobiliari, tra i quali assumono particolare rilievo i titoli denominati "Fondi Ducato”, per un importo complessivo di euro 127.608, rimborsati nell'anno 2004, dunque dopo il decesso del sig. Persona_1 e cointestati al coerede
,
CP_2
La situazione possessoria e gestionale che ne è seguita evidenzia come i beni ereditari siano rimasti, in larga misura, nella disponibilità di alcuni coeredi, in particolare del sig. CP_2
[...], senza che vi sia stato alcun rendiconto né alcuna volontà di pervenire ad una divisione bonaria. Ciò ha reso impossibile ogni soluzione conciliativa, malgrado i numerosi tentativi compiuti dagli attori.
Questi ultimi chiedono -
, Parte_1 e Pt_2 - chiedono che venga Persona_1
,e che si proceda allodichiarata aperta la successione del loro avo, Persona_1 scioglimento della comunione ereditaria, mediante la formazione delle masse attive e passive e la redazione, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, di un progetto di divisione che consenta l'attribuzione, a ciascun coerede, della quota di spettanza, comprensiva dei frutti percepiti e percepibili.
Si chiede altresì che venga ordinato ai coeredi convenuti, e in particolare al sig. CP_2
[...], di imputare alla massa ereditaria le somme riscosse dai titoli "Fondi Ducato” e ogni altro valore già appartenuto al de cuius, nonché di rendere conto dei frutti civili ritraibili dagli immobili detenuti sin dal momento del decesso.
Gli attori hanno prodotto la documentazione necessaria - certificazioni anagrafiche, atti di morte, dichiarazioni di successione, certificati catastali e documentazione bancaria e dichiarano che il valore della causa è, allo stato, indeterminabile, con conseguente applicazione del contributo unificato previsto dall'art. 14 del D.P.R. 115/2002.
Si è costituito in giudizio il convenuto, CP_2
Questi, nel contestare integralmente tutto quanto dedotto e richiesto da parti attrici, nel merito ha rappresentato che l'immobile di via XXIV Maggio o Piazza della Vittoria,
-
trattandosi di porzioni appartenenti al medesimo complesso è stato occupato
-
abusivamente sin dal 1996 da una società operante nel commercio di autovetture, che non ha corrisposto alcun canone locatizio e risulta(va) gestita da persone poco affidabili. Ha eccepito di avere sostenuto da solo le iniziative giudiziarie necessarie al rilascio e alla tutela del fabbricato abusivamente occupato, di aver provveduto, a proprie spese, alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione del piano terra, di essersi occupato della manutenzione dei terreni e di aver assistito quotidianamente il padre negli ultimi anni di vita, con sacrificio della propria attività lavorativa, rivendicando la legittima provenienza dei titoli Fondi
Ducato, quali somme a lui destinate dal genitore con il consenso familiare e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento delle spese sostenute, della perdita economica subita, dei frutti percepiti dagli attori, delle donazioni indirette da imputare alla massa ereditaria, dell'esistenza degli oggetti preziosi mancanti e l'assegnazione dei locali da lui ristrutturati, affinché la divisione ereditaria sia operata tenendo conto della collazione e di una equa ripartizione delle quote con le opportune richieste istruttorie.
In altri termini, parte convenuta, ha eccepito di avere assunto, a causa della totale inerzia delle sorelle e della nuora Parte_3 ogni iniziativa utile alla tutela della proprietà familiare, sostenendo integralmente i costi delle azioni giudiziarie e tutte le preoccupazioni connesse all'esecuzione forzata.
Ottenuto il rilascio dell'immobile in data 01/09/2008, egli constatava lo stato gravemente compromesso dei locali, resi pericolosi persino da buche destinate allo scarico di liquami.
Per quanto concerne i piani sovrastanti, essi risultavano occupati dalla sig.ra Per_4
[...] persona in condizioni economiche e di salute precarie, per cui il convenuto cercava di ottenere la liberazione bonaria, al fine di evitare ulteriori ed antieconomiche azioni giudiziarie.
Il convenuto ha dichiarato che, dopo la morte del padre Persona_2 il nonno
, Persona_1 si era trasferito presso la sua abitazione, necessitando di assistenza continua a causa dell'incedere dell'età e del peso corporeo. Egli ha prestato tale assistenza quotidianamente, senza alcun contributo morale o economico da parte degli altri eredi, con conseguente impossibilità di svolgere integralmente la propria attività lavorativa presso il
Comune di Marcianise come lavoratore socialmente utile, rinunciano, di fatto, al reddito integrativo mensile pari a euro 632,00.
I cd. "Fondi Ducato”, traggono origine da somme depositate negli anni '90 su un conto da lui aperto, cui il padre ha contribuito, con circa 60 milioni di lire provenienti da un'indennità di esproprio da lui destinati al figlio CP_2, con il consenso degli altri figli, e quale forma di compensazione per il minore valore dei beni ricevuti rispetto a quelli attribuiti agli altri figli, nonché come segno di gratitudine per l'assistenza resagli.
Dopo la morte di Persona_2 avutasi nel 1997, la vedova Parte_3 e i suoi figli avevano continuato a detenere l'intero immobile di via Paolo De Maio n. 48, comprese le porzioni locate negli anni '90 alla società G.S. Parte_4 percependone i canoni, prima il marito e poi la moglie. Nella medesima casa paterna, inoltre, erano custoditi numerosi oggetti preziosi - collier di perle naturali, bracciali d'oro, orologi d'oro, anelli e catenine - dei quali il convenuto denunciava l'attuale mancanza.
Tutto quanto premesso, il convenuto domanda, in via riconvenzionale, il riconoscimento e la liquidazione, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., di tutte le spese sostenute per la liberazione e manutenzione degli immobili, per le opere eseguite, per la gestione dei terreni, per la perdita del reddito integrativo e per l'assistenza prestata al padre;
chiede che siano imputate alla massa ereditaria le donazioni indirette compiute in favore dei coeredi;
che siano riconosciuti la detenzione e i frutti percepiti dagli attori dall'immobile di via De Maio;
che sia accertata la sussistenza degli oggetti preziosi appartenenti alla casa paterna;
che, in sede di divisione, previa collazione di tutti i beni ricevuti dagli eredi, gli siano attribuiti i locali del piano terra di via XXIV Maggio alla cui ristrutturazione e messa in sicurezza ha provveduto in via pressoché esclusiva.
Si è costituita la sig.ra Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
,
voglia l'On.le Tribunale adito procedere allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, come richiesto da parte attorea, e attribuire alla comparente la quota di sua spettanza, nonché i frutti e gli interessi, ripartendo le spese processuali come per legge.
Produzione: - atto di citazione per integrazione del contradittorio.
In corso di giudizio veniva disposta la CTU tecnico-legale. Il fascicolo, dopo ripetuti rinvii d'ufficio, veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 20.3.2025 e trattato all'udienza cartolare del 28.10.25. Ritenuta matura la causa veniva decisa mediante deposito telematico della motivazione.
Deve darsi atto delle conclusioni del nominato C.T.U., dott.
,come di seguito Persona_5
riportate:
Valutazione dei cespiti oggetto della presente causa: A) Fabbricato in Via P. De Maio: Piano Terra (lato destro) € 91.712,00
(lato sinistro) € 74.368,00
(deposito) € 18.110,00
(legnaia) € 11.860,00
(tettoia) € 30.385,00
Piano primo € 217.344,00
Piano Sottotetto € 53.150,00
TOT € 496.929,00
Allo stato in cui persevera il fabbricato non risulta confortevole agli standard “moderni” di vivibilità, a seguito di una prolungata assenza di manutenzione negli anni.
Per cui, essendo il fabbricato usurato e non adeguato, il valore verrà defalcato del 10% ogni venti anni, come da percentuale di valutazione della Norma Uni 10750, rispetto alla vita nominale dello stesso, pari ad anni 50.
Valore totale del fabbricato: € 496.929,00 - 10% (20anni) = € 447.236,10
€ 447.236,10 -10% (20anni) = € 402.512,49
€ 402.512,49 - 5% (10anni) = € 382.386,87
B) Castello di Loriano: - Piano Terra (loc. commerciale) € 355.350,00
(unità abitativa) € 47.525,00
- Piano Primo € 154.165,00
- Piano Secondo (lato destro) € 136.536,00
(lato sinistro) € 91.528,00
TOT € 785.104,00
Allo stato in cui persevera, il fabbricato risulta essere in uno stato di completo abbandono e di degrado dovuto ad una prolungata assenza di manutenzione negli anni. Per cui, il valore verrà defalcato del 10% ogni venti anni, come da percentuale di valutazione della Norma Uni 10750, rispetto alla vita nominale dello stesso, pari ad anni 90 per il locale commerciale al Piano Terra, ad anni 50 per l'unità sita al Piano
terra, ad anni 20 per i piani Primo e Secondo. Per cui si è proceduto ad effettuare le relative defalcazioni rispetto al valore di mercato del bene.
➤ Locale commerciale Piano Terra
• € 355.350,00 - 10% (20anni) = € 319.815,00
• € 319.815,00 - 10% (20anni) = € 287.833,50
• € 287.833,50 - 10% (20anni) = € 259.050,15
€ 259.050,15 - 10% (20anni) = € 233.145,13
• € 233.145,13 - 5% (10anni) = € 221.487,87
Valore locale commerciale Piano terra pari a € 221.487,87
Area esterna pertinenziale al locale commerciale al piano terra pari ad € 18.314,00.
Valore totale del locale commerciale Piano Terra pari a € 239.801,87
➤ Unità Piano Terra
€ 47.525,00 - 10% (20anni) = € 42.772,00
€ 42.772,00 - 10% (20anni) = € 38.495,25
• € 38.495,25 - 5% (10anni) = € 36.570,50
Valore unità Piano terra pari a € 36.570,50
Piano Primo
• € 154.165,00 - 10% (20anni) = € 138.748,50
Valore Piano primo pari a € 138.748,50
➤ Unità lato destro Piano Secondo
■ € 136.536,00 - 10% (20anni) = € 122.882,40
Valore unità Piano secondo pari a € 122.882,40
Unità lato sinistro Piano Secondo
■ € 91.528,00 - 10% (20 anni) = € 82.375,20 Valore unità Piano secondo pari a € 82.375,20
C) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1323: Valore pari a € 87.709,90
D) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1322: Valore pari a € 107.334,72
E) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 247: Valore pari a € 113.237,82
F) Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 46.948,17
G) Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 59: Valore pari a € 44.066,88
Ottenuti i singoli valori per ciascun cespite oggetto della presente causa, ed effettuate le varie consultazioni con i proponenti della causa in oggetto, si proceduto ad effettuare una divisione dei beni, predisponendo una comoda divisione.
➤ Agli eredi del Sig. CO CO:
- CI MA;
CO NN;
- CO TE MI;
CO EL;
andranno assegnati i seguenti beni con i relativi valori:
Fabbricato per civile abitazione ubicato in Marcianise alla via P. De Maio n. 47
e censito presso l'Agenzia del Territorio di Caserta nel comune di Marcianise,
Sezione Fabbricati, Foglio n. 6, Particella n. 122, dal valore pari a
€
382.386,87
Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1322: Valore pari a € 107.334,72;
Per un valore totale pari a € 489.721,59
➤ Al Sig. CO RI, andrà assegnato Locale commerciale posto al Piano Terra dell'immobile denominato “Castello di
Loriano", ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
239.801,87;
Unità posta al Piano Terra dell'immobile denominato “Castello di Loriano”,
☐
ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 36.570,50;
■ Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1323: Valore pari a € 87.709,90.
Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 247: Valore pari a € 113.237,82.
Per un valore totale pari a € 477.320,09
➤ Alla Sig.ra CO NA MA, andrà assegnato
Unità posta al Piano Primo dell'immobile denominato “Castello di Loriano”, ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 138.748,50;
Unità posta al Piano Secondo (lato destro) dell'immobile denominato “Castello
■
di Loriano", ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
122.882,40;
Unità posta al Piano Secondo (lato sinistro) dell'immobile denominato “Castello
☐
di Loriano”, ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
82.375,20;
Sottotetto dell'immobile denominato "Castello di Loriano", ubicato in
■
Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 32.381,85
Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 46.948,17; "
Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 44.066,88.
☐
Per un valore totale pari a € 467.231,79
Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle puntuali valutazioni compiute dal
Consulente Tecnico d'Ufficio, risulta pienamente accertata la composizione dell'asse ereditario, nonché il valore dei singoli cespiti immobiliari e fondiari, determinato secondo criteri estimativi oggettivi e mediante l'applicazione delle percentuali di vetustà previste dalla normativa tecnica UNI 10750.
Il CTU ha provveduto ad una completa ricognizione dei beni, descrivendone lo stato manutentivo, la consistenza strutturale e l'effettiva commerciabilità, ed ha stimato in euro
382.386,87 il valore del fabbricato di via Paolo De Maio, mentre ha attribuito valori distinti alle diverse unità del complesso immobiliare denominato "Castello di Loriano", nonché ai terreni siti nei Comuni di Marcianise e Caivano, ricavando un quadro valutativo accurato, attendibile e matematicamente verificabile.
Le operazioni peritali hanno altresì consentito di predisporre un progetto di divisione ritenuto dal CTU “comodo" e pienamente attuabile, in quanto strutturato in modo da rispettare la proporzionalità delle quote ereditarie, evitare frazionamenti pregiudizievoli e garantire a ciascun coerede l'attribuzione di beni omogenei per natura e valore.
Emerge, pertanto, una divisione coerente con la struttura dell'asse, equilibrata nei valori e non vulnerata, nelle sue componenti aritmetiche, da elementi idonei a minarne la tenuta logica o giuridica.
Il complessivo valore dei beni assegnati agli eredi del premorto, Persona_2
,
ammonta ad euro 489.721,59 mentre quello attribuito al coerede ad euro CP_2
477.320,09 e quello riconosciuto alla coerede ad euro 467.231,79. Controparte_1
CP_2 in ordine alle spese che egli Quanto alle contestazioni mosse dal convenuto,
,
afferma avere sostenuto per la tutela, manutenzione e messa in sicurezza di parte dei beni comuni, si osserva che, sebbene sia verosimile l'effettuazione di opere di ristrutturazione e messa in sicurezza come comprovato dalle relazioni tecniche di asseverazione di conformità dell'architetto incaricato del progetto presentato con la DIA - tali interventi non risultano accompagnati da quietanze di pagamento o altra documentazione idonea a quantificarne l'effettivo onere sostenuto. Pertanto, pur riconoscendo l'avvenuta realizzazione delle opere, non è possibile determinare con certezza l'importo da imputare alla massa ereditaria o compensare con le quote degli altri coeredi.
Analogamente, le doglianze concernenti presunte donazioni indirette, l'asserita mancanza di oggetti preziosi già presenti nel domicilio familiare e il godimento esclusivo di altri cespiti da parte degli attori non sono state suffragate da prove concrete tali da giustificare una modifica dei valori della divisione o un conguaglio in loro favore.
Di contro, risulta fondata la richiesta attorea di considerare i titoli finanziari denominati
"Fondi Ducato" come appartenenti alla massa ereditaria, atteso che la loro riscossione è avvenuta dopo la morte del de cuius e che il convenuto non ha offerto prova certa della loro destinazione liberale esclusiva o dell'esistenza di una causa giustificativa idonea a sottrarli alla regola della comunione ereditaria. Ne deriva che il valore di tali titoli, pari ad euro
127.608,00, deve essere imputato alla massa e ripartito secondo le rispettive quote.Accertata, pertanto, la consistenza dell'asse e la sua corretta valorizzazione, occorre soffermarsi sugli ulteriori profili giuridici dedotti dalle parti, con particolare riferimento agli istituti della collazione, dell'imputazione ex art. 724 c.c., dell'eventuale conguaglio divisionale e della disciplina dei frutti e delle spese. Nella presente vicenda ereditaria, eventuali spese sostenute da uno dei coeredi per la conservazione o il mantenimento dei beni comuni come la manutenzione degli immobili o la tutela legale - possono essere riconosciute a rimborso solo se chiaramente motivate dalla trascuratezza degli altri coeredi e se tali spese siano state effettivamente necessarie e proporzionate.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto quantificare con certezza né i frutti derivanti dai beni comuni né le spese sostenute dal convenuto per manutenzione e tutela giudiziaria, né il convenuto ha adeguatamente documentato l'ammontare di tali spese.
Di talché non può trovare accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale, in quanto non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese né è stata fornita prova della loro necessità o urgenza.
La ripartizione eseguita dal CTU presenta scostamenti contenuti tra le porzioni: euro
489.721,59 a favore degli eredi di - euro 477.320,09 a favore di CP_2 Persona_2
[...] euro 467.231,79 a favore di Controparte_1 ; pertanto, risultando inferiore al limite fisiologico comunemente ritenuto tollerabile dalla giurisprudenza, in considerazione della natura eterogenea dei beni e della necessità di formare quote omogenee e funzionali, non si ravvisano i presupposti per imporre conguagli.
Il progetto di divisione redatto dal CTU, immune da censure logiche e giuridiche, deve essere recepito integralmente quale contenuto della presente decisione, con l'annotazione che eventuali spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili - pur verosimilmente eseguite - non trovando documentazione comprovante il loro effettivo importo, non comportano variazioni nelle quote ereditarie.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze complessive, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-§ accerta la consistenza dell'asse ereditario del de cuius Persona_2 e ne determina il valore complessivo e dei singoli cespiti immobiliari e fondiari secondo le valutazioni effettuate dal CTU, applicando i criteri estimativi oggettivi e le percentuali di vetustà previste dalla normativa tecnica UNI 10750;
§- approva il progetto di divisione redatto dal CTU, così come articolato, e per l'effetto assegna:
agli eredi di Parte_5
, Persona_1
, [...]
il fabbricato di via Paolo De Maio e il terreno distinto Parte_1 e Parte_6
al foglio 11 particella 1322, per un valore complessivo di euro 489.721,59; ad CP_2 il locale commerciale e l'unità al piano terra del Castello di
Loriano, nonché i terreni censiti alle particelle 1323 e 247, per un valore complessivo di euro
477.320,09; ad Controparte_1 le restanti unità del complesso immobiliare "Castello di Loriano", il sottotetto e i terreni in Caivano, per un valore complessivo di euro 467.231,79;
§ - stabilisce che i titoli finanziari denominati “Fondi Ducato”, per un valore di euro
127.608,00, appartengono alla massa ereditaria e devono essere ripartiti secondo le quote spettanti;
§ - rigetta ogni altra pretesa o eccezione avanzata dal convenuto in ordine a spese di manutenzione, tutela giudiziaria o assistenza al padre, non documentate in modo idoneo;
-§ dispone che la divisione ereditaria sia eseguita secondo quanto stabilito nel progetto del
CTU, con attribuzione ai coeredi dei cespiti indicati, senza conguagli aggiuntivi, nei termini e nei valori sopra riportati;
§ - compensa per intero le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Santa MA Capua Vetere, addì 03/12//2025
Il Giudice
Dott.ssa MA
Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZΖΑ
Nella causa iscritta al n. 600035 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione tra
,nato a [...] il [...], (C.F. Codice Fiscale_1 ), Persona_1
,nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 2 Parte_1
[...] ) e Parte_2
,nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 3
[...] ), tutti residenti in [...], in proprio e nella qualità di eredi del signor Persona_1 in rappresentazione del Sig.
, Persona_2 nato
,
a Marcianisel1/04/1952, deceduto il 28/02/1997, elettivamente domiciliati in Marcianise
(CE) al Corso Matteotti, 53, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Golino ( Codice Fiscale_4
[...] ) che li rappresenta e difende in virtù di giusta procura agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823832217 e/o all'indirizzo PEC:
Email_1
- ATTORI -
e
Controparte_1 ;
CONVENUTA CONTUMACE
nato a [...] in data [...], ed ivi residente a[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bizzarro CLanio 35, C.F. C.F._5
,e con questi elett.te domiciliato in Capodrise (CE) alla Via (C.F. C.F._6 Dante n.37, giusta procura versata in atti, P.E.C. Email_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
,
n. 21, elettivamente domiciliata in Santa MA Capua Vetere (CE) alla Piazza Mazzini,
), che la Palazzo Cirillo, 53, con l'Avv. Gianfranco Corvino (cod. fisc. Codice Fiscale_7 ed assiste, in virtù di rappresenta e difende P.E.C. giusta procura,
Email_3
-- CONVENUTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, Persona_1
, [...]
(de cuius),in qualità di eredi di Parte_1 e Parte_2 Persona_1
,
Controparte_1 e Parte_3 , per ivi sentir convenivano in giudizio CP_2 ricostruire le massedichiarare formalmente aperta la successione del sig. Persona_1
,
ereditarie, attive e passive, comprendenti immobili e valori mobiliari – tra cui i titoli Fondi
Ducato riscossi dopo la morte e cointestati all' e predisporre, anche tramite CP_2 -
consulenza tecnica, un progetto di divisione idoneo a porre fine alla comunione, ovvero, in subordine, disporsi la vendita dei beni e la ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
,Si deve premettere che, in data 7/01/2002, è deceduto il signor nato a Persona_1
Marcianise il 7 gennaio 1912, senza lasciare alcuna disposizione testamentaria. La sua morte ha aperto una successione regolata dalle norme codicistiche, che individuano, in assenza di testamento, i discendenti quali unici chiamati all'eredità in parti eguali, non concorrendo altra categoria di successibili.
È altrettanto essenziale rilevare, ai fini di una più agevole comprensione della causa in esame, che, al momento del decesso, il signor Persona_1 era vedovo, essendo deceduta la moglie,
,Persona_3 in data 27/04/1971. Pertanto, gli eredi legittimi del de cuius risultano essere i figli [...] Persona_1
,
CP_1 Persona_2 e CP_2
,padre degli odierni Nondimeno, in data 28 febbraio 1997, è deceduto Persona_2
Parte_3 ei figli Persona_1 istanti, che ha lasciato quali eredi legittimi, la moglie
Parte_1 e Parte_2
Il patrimonio ereditario è costituito da molteplici beni immobili situati nel territorio di
Marcianise e da terreni, oltre a valori mobiliari, tra i quali assumono particolare rilievo i titoli denominati "Fondi Ducato”, per un importo complessivo di euro 127.608, rimborsati nell'anno 2004, dunque dopo il decesso del sig. Persona_1 e cointestati al coerede
,
CP_2
La situazione possessoria e gestionale che ne è seguita evidenzia come i beni ereditari siano rimasti, in larga misura, nella disponibilità di alcuni coeredi, in particolare del sig. CP_2
[...], senza che vi sia stato alcun rendiconto né alcuna volontà di pervenire ad una divisione bonaria. Ciò ha reso impossibile ogni soluzione conciliativa, malgrado i numerosi tentativi compiuti dagli attori.
Questi ultimi chiedono -
, Parte_1 e Pt_2 - chiedono che venga Persona_1
,e che si proceda allodichiarata aperta la successione del loro avo, Persona_1 scioglimento della comunione ereditaria, mediante la formazione delle masse attive e passive e la redazione, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, di un progetto di divisione che consenta l'attribuzione, a ciascun coerede, della quota di spettanza, comprensiva dei frutti percepiti e percepibili.
Si chiede altresì che venga ordinato ai coeredi convenuti, e in particolare al sig. CP_2
[...], di imputare alla massa ereditaria le somme riscosse dai titoli "Fondi Ducato” e ogni altro valore già appartenuto al de cuius, nonché di rendere conto dei frutti civili ritraibili dagli immobili detenuti sin dal momento del decesso.
Gli attori hanno prodotto la documentazione necessaria - certificazioni anagrafiche, atti di morte, dichiarazioni di successione, certificati catastali e documentazione bancaria e dichiarano che il valore della causa è, allo stato, indeterminabile, con conseguente applicazione del contributo unificato previsto dall'art. 14 del D.P.R. 115/2002.
Si è costituito in giudizio il convenuto, CP_2
Questi, nel contestare integralmente tutto quanto dedotto e richiesto da parti attrici, nel merito ha rappresentato che l'immobile di via XXIV Maggio o Piazza della Vittoria,
-
trattandosi di porzioni appartenenti al medesimo complesso è stato occupato
-
abusivamente sin dal 1996 da una società operante nel commercio di autovetture, che non ha corrisposto alcun canone locatizio e risulta(va) gestita da persone poco affidabili. Ha eccepito di avere sostenuto da solo le iniziative giudiziarie necessarie al rilascio e alla tutela del fabbricato abusivamente occupato, di aver provveduto, a proprie spese, alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione del piano terra, di essersi occupato della manutenzione dei terreni e di aver assistito quotidianamente il padre negli ultimi anni di vita, con sacrificio della propria attività lavorativa, rivendicando la legittima provenienza dei titoli Fondi
Ducato, quali somme a lui destinate dal genitore con il consenso familiare e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento delle spese sostenute, della perdita economica subita, dei frutti percepiti dagli attori, delle donazioni indirette da imputare alla massa ereditaria, dell'esistenza degli oggetti preziosi mancanti e l'assegnazione dei locali da lui ristrutturati, affinché la divisione ereditaria sia operata tenendo conto della collazione e di una equa ripartizione delle quote con le opportune richieste istruttorie.
In altri termini, parte convenuta, ha eccepito di avere assunto, a causa della totale inerzia delle sorelle e della nuora Parte_3 ogni iniziativa utile alla tutela della proprietà familiare, sostenendo integralmente i costi delle azioni giudiziarie e tutte le preoccupazioni connesse all'esecuzione forzata.
Ottenuto il rilascio dell'immobile in data 01/09/2008, egli constatava lo stato gravemente compromesso dei locali, resi pericolosi persino da buche destinate allo scarico di liquami.
Per quanto concerne i piani sovrastanti, essi risultavano occupati dalla sig.ra Per_4
[...] persona in condizioni economiche e di salute precarie, per cui il convenuto cercava di ottenere la liberazione bonaria, al fine di evitare ulteriori ed antieconomiche azioni giudiziarie.
Il convenuto ha dichiarato che, dopo la morte del padre Persona_2 il nonno
, Persona_1 si era trasferito presso la sua abitazione, necessitando di assistenza continua a causa dell'incedere dell'età e del peso corporeo. Egli ha prestato tale assistenza quotidianamente, senza alcun contributo morale o economico da parte degli altri eredi, con conseguente impossibilità di svolgere integralmente la propria attività lavorativa presso il
Comune di Marcianise come lavoratore socialmente utile, rinunciano, di fatto, al reddito integrativo mensile pari a euro 632,00.
I cd. "Fondi Ducato”, traggono origine da somme depositate negli anni '90 su un conto da lui aperto, cui il padre ha contribuito, con circa 60 milioni di lire provenienti da un'indennità di esproprio da lui destinati al figlio CP_2, con il consenso degli altri figli, e quale forma di compensazione per il minore valore dei beni ricevuti rispetto a quelli attribuiti agli altri figli, nonché come segno di gratitudine per l'assistenza resagli.
Dopo la morte di Persona_2 avutasi nel 1997, la vedova Parte_3 e i suoi figli avevano continuato a detenere l'intero immobile di via Paolo De Maio n. 48, comprese le porzioni locate negli anni '90 alla società G.S. Parte_4 percependone i canoni, prima il marito e poi la moglie. Nella medesima casa paterna, inoltre, erano custoditi numerosi oggetti preziosi - collier di perle naturali, bracciali d'oro, orologi d'oro, anelli e catenine - dei quali il convenuto denunciava l'attuale mancanza.
Tutto quanto premesso, il convenuto domanda, in via riconvenzionale, il riconoscimento e la liquidazione, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., di tutte le spese sostenute per la liberazione e manutenzione degli immobili, per le opere eseguite, per la gestione dei terreni, per la perdita del reddito integrativo e per l'assistenza prestata al padre;
chiede che siano imputate alla massa ereditaria le donazioni indirette compiute in favore dei coeredi;
che siano riconosciuti la detenzione e i frutti percepiti dagli attori dall'immobile di via De Maio;
che sia accertata la sussistenza degli oggetti preziosi appartenenti alla casa paterna;
che, in sede di divisione, previa collazione di tutti i beni ricevuti dagli eredi, gli siano attribuiti i locali del piano terra di via XXIV Maggio alla cui ristrutturazione e messa in sicurezza ha provveduto in via pressoché esclusiva.
Si è costituita la sig.ra Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
,
voglia l'On.le Tribunale adito procedere allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, come richiesto da parte attorea, e attribuire alla comparente la quota di sua spettanza, nonché i frutti e gli interessi, ripartendo le spese processuali come per legge.
Produzione: - atto di citazione per integrazione del contradittorio.
In corso di giudizio veniva disposta la CTU tecnico-legale. Il fascicolo, dopo ripetuti rinvii d'ufficio, veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 20.3.2025 e trattato all'udienza cartolare del 28.10.25. Ritenuta matura la causa veniva decisa mediante deposito telematico della motivazione.
Deve darsi atto delle conclusioni del nominato C.T.U., dott.
,come di seguito Persona_5
riportate:
Valutazione dei cespiti oggetto della presente causa: A) Fabbricato in Via P. De Maio: Piano Terra (lato destro) € 91.712,00
(lato sinistro) € 74.368,00
(deposito) € 18.110,00
(legnaia) € 11.860,00
(tettoia) € 30.385,00
Piano primo € 217.344,00
Piano Sottotetto € 53.150,00
TOT € 496.929,00
Allo stato in cui persevera il fabbricato non risulta confortevole agli standard “moderni” di vivibilità, a seguito di una prolungata assenza di manutenzione negli anni.
Per cui, essendo il fabbricato usurato e non adeguato, il valore verrà defalcato del 10% ogni venti anni, come da percentuale di valutazione della Norma Uni 10750, rispetto alla vita nominale dello stesso, pari ad anni 50.
Valore totale del fabbricato: € 496.929,00 - 10% (20anni) = € 447.236,10
€ 447.236,10 -10% (20anni) = € 402.512,49
€ 402.512,49 - 5% (10anni) = € 382.386,87
B) Castello di Loriano: - Piano Terra (loc. commerciale) € 355.350,00
(unità abitativa) € 47.525,00
- Piano Primo € 154.165,00
- Piano Secondo (lato destro) € 136.536,00
(lato sinistro) € 91.528,00
TOT € 785.104,00
Allo stato in cui persevera, il fabbricato risulta essere in uno stato di completo abbandono e di degrado dovuto ad una prolungata assenza di manutenzione negli anni. Per cui, il valore verrà defalcato del 10% ogni venti anni, come da percentuale di valutazione della Norma Uni 10750, rispetto alla vita nominale dello stesso, pari ad anni 90 per il locale commerciale al Piano Terra, ad anni 50 per l'unità sita al Piano
terra, ad anni 20 per i piani Primo e Secondo. Per cui si è proceduto ad effettuare le relative defalcazioni rispetto al valore di mercato del bene.
➤ Locale commerciale Piano Terra
• € 355.350,00 - 10% (20anni) = € 319.815,00
• € 319.815,00 - 10% (20anni) = € 287.833,50
• € 287.833,50 - 10% (20anni) = € 259.050,15
€ 259.050,15 - 10% (20anni) = € 233.145,13
• € 233.145,13 - 5% (10anni) = € 221.487,87
Valore locale commerciale Piano terra pari a € 221.487,87
Area esterna pertinenziale al locale commerciale al piano terra pari ad € 18.314,00.
Valore totale del locale commerciale Piano Terra pari a € 239.801,87
➤ Unità Piano Terra
€ 47.525,00 - 10% (20anni) = € 42.772,00
€ 42.772,00 - 10% (20anni) = € 38.495,25
• € 38.495,25 - 5% (10anni) = € 36.570,50
Valore unità Piano terra pari a € 36.570,50
Piano Primo
• € 154.165,00 - 10% (20anni) = € 138.748,50
Valore Piano primo pari a € 138.748,50
➤ Unità lato destro Piano Secondo
■ € 136.536,00 - 10% (20anni) = € 122.882,40
Valore unità Piano secondo pari a € 122.882,40
Unità lato sinistro Piano Secondo
■ € 91.528,00 - 10% (20 anni) = € 82.375,20 Valore unità Piano secondo pari a € 82.375,20
C) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1323: Valore pari a € 87.709,90
D) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1322: Valore pari a € 107.334,72
E) Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 247: Valore pari a € 113.237,82
F) Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 46.948,17
G) Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 59: Valore pari a € 44.066,88
Ottenuti i singoli valori per ciascun cespite oggetto della presente causa, ed effettuate le varie consultazioni con i proponenti della causa in oggetto, si proceduto ad effettuare una divisione dei beni, predisponendo una comoda divisione.
➤ Agli eredi del Sig. CO CO:
- CI MA;
CO NN;
- CO TE MI;
CO EL;
andranno assegnati i seguenti beni con i relativi valori:
Fabbricato per civile abitazione ubicato in Marcianise alla via P. De Maio n. 47
e censito presso l'Agenzia del Territorio di Caserta nel comune di Marcianise,
Sezione Fabbricati, Foglio n. 6, Particella n. 122, dal valore pari a
€
382.386,87
Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1322: Valore pari a € 107.334,72;
Per un valore totale pari a € 489.721,59
➤ Al Sig. CO RI, andrà assegnato Locale commerciale posto al Piano Terra dell'immobile denominato “Castello di
Loriano", ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
239.801,87;
Unità posta al Piano Terra dell'immobile denominato “Castello di Loriano”,
☐
ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 36.570,50;
■ Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 1323: Valore pari a € 87.709,90.
Terreno in Marcianise, Foglio n. 11, P.lla 247: Valore pari a € 113.237,82.
Per un valore totale pari a € 477.320,09
➤ Alla Sig.ra CO NA MA, andrà assegnato
Unità posta al Piano Primo dell'immobile denominato “Castello di Loriano”, ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 138.748,50;
Unità posta al Piano Secondo (lato destro) dell'immobile denominato “Castello
■
di Loriano", ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
122.882,40;
Unità posta al Piano Secondo (lato sinistro) dell'immobile denominato “Castello
☐
di Loriano”, ubicato in Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a €
82.375,20;
Sottotetto dell'immobile denominato "Castello di Loriano", ubicato in
■
Marcianise al Viale XXIV Maggio dal valore pari a € 32.381,85
Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 46.948,17; "
Terreno in Caivano, Foglio n. 2, P.lla 52: Valore pari a € 44.066,88.
☐
Per un valore totale pari a € 467.231,79
Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle puntuali valutazioni compiute dal
Consulente Tecnico d'Ufficio, risulta pienamente accertata la composizione dell'asse ereditario, nonché il valore dei singoli cespiti immobiliari e fondiari, determinato secondo criteri estimativi oggettivi e mediante l'applicazione delle percentuali di vetustà previste dalla normativa tecnica UNI 10750.
Il CTU ha provveduto ad una completa ricognizione dei beni, descrivendone lo stato manutentivo, la consistenza strutturale e l'effettiva commerciabilità, ed ha stimato in euro
382.386,87 il valore del fabbricato di via Paolo De Maio, mentre ha attribuito valori distinti alle diverse unità del complesso immobiliare denominato "Castello di Loriano", nonché ai terreni siti nei Comuni di Marcianise e Caivano, ricavando un quadro valutativo accurato, attendibile e matematicamente verificabile.
Le operazioni peritali hanno altresì consentito di predisporre un progetto di divisione ritenuto dal CTU “comodo" e pienamente attuabile, in quanto strutturato in modo da rispettare la proporzionalità delle quote ereditarie, evitare frazionamenti pregiudizievoli e garantire a ciascun coerede l'attribuzione di beni omogenei per natura e valore.
Emerge, pertanto, una divisione coerente con la struttura dell'asse, equilibrata nei valori e non vulnerata, nelle sue componenti aritmetiche, da elementi idonei a minarne la tenuta logica o giuridica.
Il complessivo valore dei beni assegnati agli eredi del premorto, Persona_2
,
ammonta ad euro 489.721,59 mentre quello attribuito al coerede ad euro CP_2
477.320,09 e quello riconosciuto alla coerede ad euro 467.231,79. Controparte_1
CP_2 in ordine alle spese che egli Quanto alle contestazioni mosse dal convenuto,
,
afferma avere sostenuto per la tutela, manutenzione e messa in sicurezza di parte dei beni comuni, si osserva che, sebbene sia verosimile l'effettuazione di opere di ristrutturazione e messa in sicurezza come comprovato dalle relazioni tecniche di asseverazione di conformità dell'architetto incaricato del progetto presentato con la DIA - tali interventi non risultano accompagnati da quietanze di pagamento o altra documentazione idonea a quantificarne l'effettivo onere sostenuto. Pertanto, pur riconoscendo l'avvenuta realizzazione delle opere, non è possibile determinare con certezza l'importo da imputare alla massa ereditaria o compensare con le quote degli altri coeredi.
Analogamente, le doglianze concernenti presunte donazioni indirette, l'asserita mancanza di oggetti preziosi già presenti nel domicilio familiare e il godimento esclusivo di altri cespiti da parte degli attori non sono state suffragate da prove concrete tali da giustificare una modifica dei valori della divisione o un conguaglio in loro favore.
Di contro, risulta fondata la richiesta attorea di considerare i titoli finanziari denominati
"Fondi Ducato" come appartenenti alla massa ereditaria, atteso che la loro riscossione è avvenuta dopo la morte del de cuius e che il convenuto non ha offerto prova certa della loro destinazione liberale esclusiva o dell'esistenza di una causa giustificativa idonea a sottrarli alla regola della comunione ereditaria. Ne deriva che il valore di tali titoli, pari ad euro
127.608,00, deve essere imputato alla massa e ripartito secondo le rispettive quote.Accertata, pertanto, la consistenza dell'asse e la sua corretta valorizzazione, occorre soffermarsi sugli ulteriori profili giuridici dedotti dalle parti, con particolare riferimento agli istituti della collazione, dell'imputazione ex art. 724 c.c., dell'eventuale conguaglio divisionale e della disciplina dei frutti e delle spese. Nella presente vicenda ereditaria, eventuali spese sostenute da uno dei coeredi per la conservazione o il mantenimento dei beni comuni come la manutenzione degli immobili o la tutela legale - possono essere riconosciute a rimborso solo se chiaramente motivate dalla trascuratezza degli altri coeredi e se tali spese siano state effettivamente necessarie e proporzionate.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto quantificare con certezza né i frutti derivanti dai beni comuni né le spese sostenute dal convenuto per manutenzione e tutela giudiziaria, né il convenuto ha adeguatamente documentato l'ammontare di tali spese.
Di talché non può trovare accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale, in quanto non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese né è stata fornita prova della loro necessità o urgenza.
La ripartizione eseguita dal CTU presenta scostamenti contenuti tra le porzioni: euro
489.721,59 a favore degli eredi di - euro 477.320,09 a favore di CP_2 Persona_2
[...] euro 467.231,79 a favore di Controparte_1 ; pertanto, risultando inferiore al limite fisiologico comunemente ritenuto tollerabile dalla giurisprudenza, in considerazione della natura eterogenea dei beni e della necessità di formare quote omogenee e funzionali, non si ravvisano i presupposti per imporre conguagli.
Il progetto di divisione redatto dal CTU, immune da censure logiche e giuridiche, deve essere recepito integralmente quale contenuto della presente decisione, con l'annotazione che eventuali spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili - pur verosimilmente eseguite - non trovando documentazione comprovante il loro effettivo importo, non comportano variazioni nelle quote ereditarie.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze complessive, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-§ accerta la consistenza dell'asse ereditario del de cuius Persona_2 e ne determina il valore complessivo e dei singoli cespiti immobiliari e fondiari secondo le valutazioni effettuate dal CTU, applicando i criteri estimativi oggettivi e le percentuali di vetustà previste dalla normativa tecnica UNI 10750;
§- approva il progetto di divisione redatto dal CTU, così come articolato, e per l'effetto assegna:
agli eredi di Parte_5
, Persona_1
, [...]
il fabbricato di via Paolo De Maio e il terreno distinto Parte_1 e Parte_6
al foglio 11 particella 1322, per un valore complessivo di euro 489.721,59; ad CP_2 il locale commerciale e l'unità al piano terra del Castello di
Loriano, nonché i terreni censiti alle particelle 1323 e 247, per un valore complessivo di euro
477.320,09; ad Controparte_1 le restanti unità del complesso immobiliare "Castello di Loriano", il sottotetto e i terreni in Caivano, per un valore complessivo di euro 467.231,79;
§ - stabilisce che i titoli finanziari denominati “Fondi Ducato”, per un valore di euro
127.608,00, appartengono alla massa ereditaria e devono essere ripartiti secondo le quote spettanti;
§ - rigetta ogni altra pretesa o eccezione avanzata dal convenuto in ordine a spese di manutenzione, tutela giudiziaria o assistenza al padre, non documentate in modo idoneo;
-§ dispone che la divisione ereditaria sia eseguita secondo quanto stabilito nel progetto del
CTU, con attribuzione ai coeredi dei cespiti indicati, senza conguagli aggiuntivi, nei termini e nei valori sopra riportati;
§ - compensa per intero le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Santa MA Capua Vetere, addì 03/12//2025
Il Giudice
Dott.ssa MA
Caroppoli