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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20011 / 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 20011/2007 R. G. Promossa da
, (c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1
Brolo il 25.03.1956, residente in via Mancuso, complesso Orchidea, Lipari;
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.08.1976, residente in [...]
) nata a [...] il [...], residente in [...] complesso Orchidea, Lipari;
n.q. di eredi di , tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in Lipari, Via G. Marconi n. 6 presso e nello studio dell'avv. Rosario Venuto, che li rappresenta e difende per procura in atti
-attori - CONTRO
(c.f. ), nato a [...]_3 C.F._4
Angelo di Brolo il 10.11.1938 e residente in Lipari, Via Prof Carnevale, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv. Luca Frontino e Gaetano Orto, elettivamente domiciliato in Lipari, Corso Vittorio Emanuele 115 presso e nello studio dell'avv. Gaetano Orto, giusto mandato in atti.
(c.f. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._5
Angelo di Brolo e residente in 24 Rodd Road, Five Dock, New South Wales, Australia, elettivamente domiciliata in Lipari, Via Maurolico n. 24, presso e nello studio dell'avv. Angelo Pajno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
, (c.f. ), nata a [...]_3 C.F._6
Pag. 1 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
L'8.11.1953 e residente in Lipari Vico Salina, elettivamente domiciliata Pt_4 in Lipari, Via Vittorio Emanuele n. 248, recapito professionale dell'avv. Luciana Paino, che la rappresenta e difende per procura in atti.
- convenuti - Oggetto: Divisione ereditaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 18.01.2007, con cui gli attori, n.q. di eredi di , premettevano di essere proprietari in Persona_1 comunione con i sig.ri , e Controparte_3 Parte_2 di beni immobili cosi specificati: “1) Piena proprietà Parte_3 trattasi di “bocca cisterna” con i sub 2-3 della particella n. 149 del foglio numero 4 distinta in NCEU del Comune di Lipari alla sezione 1, foglio 4 numero 149 subalterno 1, ubicato in via Mazzini – Acquacalda - piano terra;
2) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 149 subalterno 2, ubicato in via Mazzini – Acquacalda - piano terra;
3) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 149 subalterno 3, ubicato in via Mazzini – Acquacalda – I piano;
4) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 184, ubicato in via Mazzini – Acquacalda – piano terra;
5) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 97, numero 423/431/433, subalterno 3, ubicato in via Santa Lucia piano terra, int. 2; 6) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 97, numero 423, subalterno 1, ubicato in via Santa Lucia, piano S – 1.” Gli attori convenivano in giudizio, quindi: , e Controparte_3 Parte_2 [...]
innanzi questo Tribunale per fare “… Dichiarare lo scioglimento della Parte_3 comunione ereditaria esistente (come verrà accertata e costituita in sede di CTU) tra
, ed eredi Controparte_3 Parte_3 Parte_2 Per_1 in seguito alla morte della signora;
2) procedere alla
[...] Persona_2 formazione delle quote spettanti ai germani, salvo eventuali conguagli in denaro, ove
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non si riuscissero a formare quattro quote di uguale valore;
3) riconoscere e dichiarare che le spese sostenute dal causa degli odierni attori per gli adempimenti relativi CP_4 alla dichiarazione di successione in morte della signora pari ad Persona_3 euro 4.130.67, nonché quelli per la perizia di stima a firma del geometra CP_5 per euro 734, dovranno far parte della massa ereditaria da sciogliere con l'obbligo dei germani , e di corrispondere ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 deducenti le somme anticipate dal di loro genitore in favore dei germani di questo. In tal senso, in caso di opposizione, condannarli al pagamento delle somme dovute operando la ripartizione pro quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) riconoscere e dichiarare che la signora la tenutezza al rimborso di euro Controparte_6
880,36 per pagamento ICI, relativo ai beni In comunione ereditaria, in favore della signora quale coniuge superstite del signor la Controparte_7 Persona_1 quale ha provveduto al pagamento dell'imposta Conseguentemente, in caso di opposizione, condannarla al rimborso di tale somma in favore della signora
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al Parte_1 soddisfo;
5 invia istruttoria … 5 con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione;
altrimenti a carico della massa ereditaria”. Con comparsa del 26.09.2007 si costituiva Controparte_3 chiedendo: “A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed è attribuire al signor ex art. 720 c.c. l'immobile ubicato in Lipari, via Controparte_3
Santa Lucia, in catasto al foglio 97 numero 423,431,433 sub uno- tre, piano terra e piano S -1, con addebito dell'eccedenza in favore degli altri coeredi aventi diritto;
B) rigettare la richiesta attorea di corresponsione pro quota delle spese di successione e di perizia a firma geometra C) computare nella determinazione dei lotti le spese CP_5 sostenute dal signor per gli immobili di via Santa Lucia- Lipari e Controparte_3 via Mazzini- Lipari Acquacalda oltre a interessi e rivalutazione come per legge… G) con vittoria di spese e compensi di causa”. Alla udienza del 27.09.2007 il Giudice dichiarava la contumacia di Parte_2
e e alla successiva udienza del 06.03.2008 erano
[...] Parte_3 concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Poi, con provvedimento del 2.07.2008 “…ritenuta ammissibile è rilevante la CTU come richiesta dalle parti al fine di determinare il valore dell'asse ereditario e formare le quote dei condividenti con indicazione di eventuali somme a conguaglio” era nominato CTU l'ingegnere Persona_4
Nelle more, tutte le parti in causa, ivi comprese quelle contumaci, al fine di transigere la promossa azione conferivano mandato al predetto ingegnere Pag. 3 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
di procedere alla formazione delle quote spettanti ai Persona_4 germani e il giudice fissava la comparizione delle parti per la udienza del 20.07.2009 ove era nominato, in sostituzione del precedente CTU, l'ing. Per_5 che alla udienza del 14.01.2010 accettava l'incarico prestando giuramento di rito. Successivamente con comparsa del 20.01.2010 si costituiva
[...] prendendo atto “della necessità opinata da parte attrice di procedere Controparte_8 giudizialmente a detto scioglimento” aderiva alla domanda di scioglimento proposta da parte attrice. Con comparsa del 20.01.2010 si costituiva, altresì, chiedendo: Parte_2
“1) preliminarmente dare atto che l'odierna convenuta non si oppone, così come non si è mai opposta, allo scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione;
2) dare atto che la convenuta, al fine di raggiungere un bonario componimento della odierna controversia, ha proposto financo una riduzione del valore della propria quota, per come stabilita dall'ing. riduzione che ad oggi non intende confermare Per_4 rimettendosi all'esito della disponenda CTU;
3) rigettare le domande proposte da parte attrice nella parte in cui si chiede: a) l'imputazione alla massa ereditaria della quota di pertinenza della deducente relativa alle spese per gli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione in morte della signora , nonché Persona_3 delle spese di perizia di stima a firma del geometra , o comunque la CP_5 condanna alla rifusione di tali somme in favore degli attori;
b) la condanna della convenuta alla ulteriore rifusione, pro gli attori, della somma di euro 880,36 a titolo di anticipazione per pagamento ICI. E ciò previa declaratoria di compensazione di tali importi con l'uso ed il godimento esclusivo, da parte degli attori, di buona parte degli immobili rientranti nella suddetta massa ereditaria, per come descritto in premessa;
4) sotto il profilo istruttorio…; 6) con vittoria di spese e compensi, o in subordine, con imputazione delle stesse alla massa ereditaria”. In data 11.06.2010 era depositata relazione di CTU a firma dell'ing. e, Per_5 all'udienza del 13.01.2011, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc a quella del 26.01.2012 Alla successiva udienza del 29.03.2012 il Giudice invitava le parti ad elaborare, concordemente, un piano e/o progetto di attribuzione delle quote. Seguivano una serie di rinvii per tentativi di bonario componimento. Con ordinanza del 25.01.2020 il Giudice premesso che: “che oggetto del presente procedimento è la richiesta di “… dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria
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esistente … tra , ed eredi Controparte_3 Parte_3 Parte_2 in seguito alla morte della sig.ra ”; che si Persona_1 Parte_5 costituiva e si associava alla domanda chiedendo “… lo Controparte_3 scioglimento della comunione ereditaria ed attribuire al signor Controparte_3
ex art 720c. c. l'immobile ubicato in Lipari, via S. Lucia in catasto al fg.97 n°
[...]
423, 431 433 sub. 1-3…”; che si costituiva dichiarando di non Parte_2 opporsi “… così come non si è mai opposta, allo scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione”; che anche preso atto “… Controparte_8 comunque della necessità opinata da parte attrice di procedere giudizialmente a detto scioglimento ed aderisce a detta domanda proposta dalla stessa” disponeva la divisione dei beni rientranti nella comunione ereditaria di , nata a [...]
S. Angelo di Brolo il 22.09.1918 e deceduta in Lipari il 3.03.2002. Fissava per il prosieguo ed i successivi incombenti, anche ex art. 786 cpc, la udienza del 09.07.2020. Alla udienza del 21.12.2020 era disposta la comparizione personale delle parti o dei difensori muniti di apposita procura, per valutare la possibilità di attribuzione volontaria delle quote individuate dal CTU nella relazione depositata l'11.6.2010 ed era fissata per detto incombente la udienza dell'8.04.2021. La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6.10.2022. Ma, all'udienza del 09.02.2023 era eccepita la incompetenza della sede centrale di codesto Tribunale in favore della sede distaccata di Lipari, “suo Giudice naturale ed attualmente giuridicamente operativa essendo venuto meno, alla data del 30.12.2022, il supporto legislativo del decreto presidenziale n. 64 del 12.10.2022 giusta quanto disposto dall'art. 8n. 5 del D. L. n. 198 del 29.12.2022 con efficacia dal 30.12.2022” e il fascicolo era rimesso al sig. Presidente del Tribunale per i provvedimenti del caso. Con provvedimento presidenziale del 09.02.2023, però si dichiarava il non luogo a provvedere ed era disposta la restituzione degli atti al giudice procedente per la pronta definizione del giudizio. Accadeva poi che alla udienza del 14.07.2023 il giudice “rilevato che non si è mai svolto quanto disposto dal giudicante dell'epoca con provvedimento reso al termine della udienza del 5.07.2012” rinviava alla udienza del 9.11.2023 per la discussione sul progetto di attribuzione quote depositato in atti disponendo la comparizione
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personale delle parti. Con provvedimento del 13.11.2023 il Giudice considerato che: “1) È stata rilevata la irregolarità edilizia in alcune parti dei due dei tre immobili ricadenti in comunione (pag. 8 relazione, in riferimento all'immobile di via prof. E. Carnevale – Lipari;
vani C – D del piano terra dell'immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda pag. 16 relazione); 2) Che, sul terzo immobile (quello ricadente in via San Giacomo – Frazione Acquacalda) nulla si dice sotto l'aspetto edilizio limitandosi il CTU ad una descrizione dell'immobile che, all'epoca risultava essere in stato rustico. Ritenuto, pertanto: che tali elementi vadano accertati affinché il CTU confermi o meno che gli immobili in questione possano essere oggetto di trasferimento;
che, sempre a tal fine e nel caso in cui risultassero regolari, indichi gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti eventualmente equipollenti che attestino tale regolarità; che, unitamente a tali elementi è necessario che il CTU dica se sussistano tutti i requisiti di legge affinché gli immobili in quesitone possano o meno essere oggetto di trasferimento senza che l'eventuale provvedimento che lo disponga, possa essere affetto di nullità” disponeva che il CTU, , sotto il Per_5 vincolo del prestato giuramento, fornisse i chiarimenti richiesti e stante la sua rinuncia all'incarico, era nominata in sostituzione l'ing. Persona_6 affinché, esaminati gli atti, espletasse il mandato di cui alla ordinanza del 13.11.2023. Con note del 23.04.2024 rilevava che: “per quanto attiene il Parte_2 fabbricato sito in Acquacalda di Lipari, in catasto al fg. 4, part. 149 sub 2 e 3, lo stesso è stato già alienato a terzi in data 05.06.2019 con atto con atto in Notar Per_7
chiedendo: “che il Sig. G.I. voglia tener conto di quanto supra modificando la
[...] propria ordinanza relativa al conferimento dell'incarico peritale elidendo da tale contesto gli accertamenti sul fabbricato summenzionato”. Depositata relazione di CTU, alla udienza del 20.03.2025 il Giudice: “rilevate le conclusioni del CTU di cui alla relazione depositata il 14.03.2025, ove fra l'altro si rileva che “l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa...”, ritenendo necessari chiarimenti sia dalle parti sia dallo stesso CTU anche in merito alle ulteriori operazioni per la formulazione delle quote di tutti i beni ricadenti in comunione (avuto riguardo soprattutto ai costi necessari, ad iniziare da quelli per il frazionamento dei beni stessi” disponeva la comparizione delle parti e del ctu alla udienza del 12.06.2025, all'esito della quale era concesso al CTU termine di 5 giorni per depositare la relazione avente ad oggetto la rideterminazione del valore dell'immobile sito in Lipari via prof. E. Carnevale. Pag. 6 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
Depositata relazione integrativa, con note del 23.06.2025 parte attrice rilevava che: “l'eventuale cessione dell'immobile al prezzo fissato dal CTU nelle Persona_6 forme della vendita all'incanto rischia compiutamente di condurre il prezzo ad una svendita così mortificando l'attuale prezzo di mercato e l'utilità dei comunisti. In buona sostanza la determinazione del prezzo senza la reale corrispondenza ai valori di mercato reale impedisce alla deducente l'esercizio del diritto di richiedere l'attribuzione. Pt_1
Stante quanto sopra sig.ra , per se e per i propri figli anch'essi Parte_1 attori in questo giudizio, dichiara di non aver interesse a sostenere la richiesta di attribuzione formulata ovvero l'attribuzione della quota pari al 50% dell'immobile di via Prof. Emanuele Carnevale, per come dichiarato divisibile in due Sub dal CTU , Corpo A. Ritiene la più conveniente che venga individuata l'Agenzia immobiliare Pt_1 leader sul mercato per affidare la vendita dell'immobile per poi sul ricavato procedere all'attribuzione in denaro di ogni singola quota. Si chiede che la causa venga decisa”. All'udienza del 10.07.2025 la causa era trattenuta in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.01.2020 è stata disposta la divisione dei beni rientranti nella comunione ereditaria di , nata a [...]_2 il 22.09.1918 e deceduta in Lipari il 3.03.2002. Nella relazione a firma della CTU depositata il Persona_6
14.03.2025, che ha confermato quanto già accertato dal suo predecessore, ing.
nella relazione depositata l'11.06.2010, il compendio immobiliare Per_5 ereditario viene individuato in: “1. immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51. Trattasi di un appartamento ubicato al piano rialzato di un condominio con annessi un piccolo cortile sulla via Prof. E. Carnevale a nord e un cortile sul retro a sud. Dal portone di ingresso sulla via Prof. E. Carnevale si accede al vano scala comune e al piano rialzato si trova il portone di ingresso all'appartamento che si compone di: ingresso, corridoio- disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due bagni e n. 4 camere da letto e due balconi uno prospiciente sulla via Carnevale e l'altro sul retro del fabbricato. Sul balcone fronte sud dell'immobile, era stata realizzata senza alcuna autorizzazione, una veranda. Agli atti del risulta un'istanza di Sanatoria prat. n. 1064 ai sensi della Parte_6
Legge 326 del 24/11/2003. (Allegato 2). L'istanza richiesta dal Sig. Controparte_3 risultava in itinere. Il 14/11/2005 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R
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prot. n. 40349 avente per oggetto: “Richiesta integrazioni documenti relativa ad istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004.
[...]
(pratica n. 1064)”. In data 07/02/2025 veniva accertato dal corpo di Controparte_9
Polizia Municipale del Comune di Lipari nota n. 4386 del 07/02/2025 (Allegato 3 Archiviazione istanza di sanatoria, che la ditta aveva demolito le opere Controparte_1 oggetto di sanatoria.
2. Immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al F. 4 part. 149 sub 2 cat. A/2 e sub 3 Cat. A/2. Agli atti del Comune di Lipari, per l'immobile F. 4 part. 149 sub 2 e 3 risulta istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 326 /2003 prot. 1063 presentata dal Sig. e successiva Controparte_3
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come da visura catastale (Allegato 2).
3. Immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 Cat. C/2 classe 2 Consistenza 60 mq. Trattasi di un magazzino/locale deposito di vecchia fattura e in stato di rustico e di abbandono per il quale non è presente nessuna pratica edilizia all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari” (cfr. relazione da pag. 5 a pag. 7 e relazione Ing. da pag. 6 a pag. 26). Per_5
Ed ancora, “…In merito al quesito posto dal Giudice: “ considerato che: 1) È stata rilevata la irregolarità edilizia in alcune parti dei due dei tre immobili ricadenti in comunione (pag. 8 relazione, in riferimento all'immobile di via prof. E. Carnevale – Lipari;
vani C – D del piano terra dell'immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda pag. 16 relazione); 2) Che, sul terzo immobile (quello ricadente in via San Giacomo – Frazione Acquacalda) nulla si dice sotto l'aspetto edilizio limitandosi il CTU ad una descrizione dell'immobile che, all'epoca risultava essere in stato rustico. Ritenuto, pertanto che tali elementi vadano accertati affinché il CTU confermi o meno che gli immobili in questione possano essere oggetto di trasferimento;
che, sempre a tal fine e nel caso in cui risultassero regolari, indichi gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti eventualmente equipollenti che attestino tale regolarità; che, unitamente a tali elementi è necessario che il CTU dica se sussistano tutti i requisiti di legge affinché gli immobili in quesitone possano o meno essere oggetto di trasferimento senza che l'eventuale provvedimento che lo disponga, possa essere affetto di nullità”…”, ha rappresentato che “…nell'immobile sito in Lipari in via Prof. E. Carnevale identificato al N.C.E.U f. 97 part. 423 sub 3 e 1, era stata realizzata senza autorizzazione una veranda di mq 9,45 sul fronte Sud in alluminio preverniciato e vetri infatti agli atti del Comune di Lipari risulta un'istanza di Sanatoria prat. n. 1064 ai sensi della Legge 326 del 24/11/2003. (Allegato 2). L'istanza richiesta dal Sig. risultava in itinere. Il Controparte_3
14/11/2005 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R prot. n. 40349 avente per oggetto: “Richiesta integrazioni documenti relativa ad istanza di sanatoria edilizia ai
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sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004. Controparte_9
(pratica n. 1064)”. Il 17/01/2019 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R prot. n. 898 avente per oggetto: “Diffida relativa ad istanza di condono edilizio inoltrata ai sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004 – (rif. pratica n. 1064
. In data 10/02/2025 il Comune di Lipari inviava alla Controparte_3 [...] erede della Ditta l'archiviazione dell'istanza di Controparte_10 Controparte_3 sanatoria ai sensi della legge n. 326/03, prot. 44556 del 10/12/2004 a nome di CP_3
(pratica n. 1064). Pertanto alla luce di quanto sopra esposto pertanto
[...]
l'immobile può essere oggetto di trasferimento. …l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa. Agli atti del Comune di Lipari infatti sono presenti un'istanza di sanatoria ai sensi della Legge 326/03 n. 1063 presentata dal Sig. CP_3
e successiva Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come
[...] da visura catastale (Allegato 2)… -e poi che- …l'immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 C/2 (magazzino/locale deposito) non è presente nessuna pratica edilizia al Comune di Lipari. Trattasi di un immobile di antica fattura, presumibilmente realizzato anteriormente al 1967, in muratura ordinaria ordinaria ad una elevazione f.t. allo stato di rustico e di abbandono…, concludendo pertanto che
“…l'immobile sito in Lipari in via Prof. E. Carnevale identificato al N.C.E.U f. 97 part. 423 sub 3 e 1, era stata realizzata senza autorizzazione una veranda di mq 9,45 sul fronte Sud in alluminio preverniciato e vetri. In data 07/02/2025 veniva accertato dal corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari nota n. 4386 del 07/02/2025 (Allegato 3 Archiviazione istanza di sanatoria), che la ditta aveva demolito le Controparte_1 opere oggetto di sanatoria;
l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa. Agli atti del Comune di Lipari infatti sono presenti un' istanza di sanatoria ai sensi della Legge 326/03 n. 1063 presentata dal Sig. e successiva Controparte_3
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come da visura catastale (Allegato 2); l'immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 C/2 (magazzino/locale deposito) non è presente nessuna pratica al Comune di Lipari. Trattasi di un immobile di antica fattura, presumibilmente realizzato anteriormente al 1967, in muratura ordinaria ordinaria ad una elevazione f.t. allo stato di rustico e di abbandono” (cfr. relazione pag. 8 e 9). Venendo all'individuazione delle modalità divisionali, va rammentato che la disciplina in tema di divisione impone al giudice di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura e, solo nel caso in cui tale risultato non fosse Pag. 9 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
conseguibile, interviene la regola dettata dall'art. 720 c.c., che individua, come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (Cass. n. 3694/2021). Occorre evidenziare che: "Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'articolo 720 del Cc postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D'altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” ( Cass. ordinanza 21.06.2023 n. 17712; Cass. n. 12498/2007; Cass. n. 3635/2007). Nel caso di specie, nel corso del giudizio, l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3, è stato alienato a terzi e i tentativi di bonario componimento tra le parti, a seguito della formulazione delle quote ad opera dell'Ing. (cfr. relazione pag. 52), hanno Per_5 avuto esito negativo. Nella relazione dell'ing. dell'11.06.2010 si legge testualmente: “Avendo Per_5 constatato in sede di sopralluogo un concreto orientamento delle parti verso la possibilità di una divisione fisica dell'appartamento sito in Lipari alla via prof Carnevale, il sottoscritto CTU prima di procedere alla formulazione delle quote spettanti agli eredi riporta di seguito una proposta di divisione dello stesso appartamento in ordine rilievi ed alle misurazioni effettuate in sede di sopralluogo… Come facilmente dalla planimetria
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sopra riportata, l'ipotesi di divisione dell'appartamento di via prof Carnevale prevede la creazione di due distinti alloggi per comodità denominati A e B. Dall'attuale portoncino d'ingresso, infatti, ci si immetterà su uno spazio comune dove saranno ubicate le due porte di accesso ai singoli alloggi…” (cfr relazione da pag. 48 a pag. 52). Con note del 06.11.2020 parte attrice ha colto “…l'opportunità di valutare in sede di progetto di divisione e di assegnazione la divisibilità in due porzioni del fabbricato sito in Via Prof. Emanuele Carnevale”. Con note di trattazione scritta del 15.12.2020 la convenuta ha Parte_2 dichiarato che: “Non si condivide infatti la proposta di parte attrice di procedere alla divisione dell'appartamento di Lipari, Via Prof. E. Carnevale, catastalmente individuato al fg. 97 part.423 sub 3 e 1, in due distinte ed autonome unità abitative in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente, oltre alla necessità di consistenti opere murarie, la realizzazione di due distinti impianti elettrici, idrici e fognari a servizio dei vari ambienti di ciascuna unità, oltre che, ovviamente, a servizio dei rispettivi locali igienici, e la realizzazione ex novo di un secondo vano cucina con quanto ad esso necessariamente connesso in termini di impiantistica. E non può, infine, sottacersi l'incidenza su quanto sopra esposto dei costi professionali relativi alla progettazione dei lavori, alla loro direzione, alle preventive autorizzazioni nelle varie sedi istituzionali ( Genio Pt_6
Civile e Soprintendenza) e, non da ultimo, di catastazione. È di tutta evidenza, quindi, che un intervento di tal genere presuppone un esborso economico tale da non essere certamente ripagato da una eventuale migliore collocazione dei due “nuovi” appartamenti sul mercato immobiliare rispetto alla unità attuale”; mentre la convenuta , dal canto suo, non ha aderito alla richiesta Parte_3 formulata da parte attrice “di valutare in sede di progetto di divisione e di assegnazione la divisibilità in due di porzioni di fabbricato sito in via Prof. Emanuele Carnevale “considerata la non opportunità, allo stato, di detto frazionamento”. Da ultimo, a seguito di mandato al CTU di provvedere alla nuova stima dei beni ed invito formulato, alla udienza del 12.06.2025, alle parti: - “in particolare a quella attrice che ha mostrato avervi interesse- termine di successivi 5 giorni per depositare note al solo scopo di formulare per iscritto eventuale proposta di acquisto della quota di detto immobile al valore indicato dal CTU nella relazione depositanda ed oggi a ciò autorizzata (in essa dovranno essere indicate le modalità di versamento del prezzo)” parte attrice, con note del 23.06.2025, ha rilevato che: “l'eventuale cessione dell'immobile al prezzo fissato dal CTU nelle forme della vendita all'incanto Persona_6 rischia compiutamente di condurre il prezzo ad una svendita così mortificando l'attuale prezzo di mercato e l'utilità dei comunisti. In buona sostanza la sistematica Pag. 11 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
determinazione del prezzo senza la reale corrispondenza ai valori di mercato reale impedisce alla deducente l'esercizio del diritto di richiedere l'attribuzione” Pt_1 dichiarando di “non aver interesse a sostenere la richiesta di attribuzione formulata ovvero l'attribuzione della quota pari al 50% dell'immobile di via Prof. Emanuele Carnevale, per come dichiarato divisibile in due Sub dal CTU , Corpo A. Ritiene la più conveniente che venga individuata l'Agenzia immobiliare leader sul mercato Pt_1 per affidare la vendita dell'immobile per poi sul ricavato procedere all'attribuzione in denaro di ogni singola quota. Si chiede che la causa venga decisa”. Mancando quindi un accordo tra le parti di procedere ad una divisione in natura tra coeredi, non resta che procedere alla vendita all'asta degli immobili come extrema ratio, per rendere effettiva la domanda giudiziale volta allo scioglimento della comunione ereditaria. Relativamente poi al prezzo, secondo la Giurisprudenza, in sede di divisione giudiziaria dell'eredità, la stima dei beni, per la formazione delle quote, va effettuata secondo il valore dei beni al momento della stessa divisione (Cass. n. 269/1970). Pertanto, per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettano l'eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima, effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d'ufficio, anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005). Sul punto, con la sentenza n. 31125/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito: “ai fini della divisione, e, quindi, dello scioglimento della comunione ereditaria, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione” (Cass. n. 31125/2023). E così all'udienza del 12/06/2025 il Giudice ha concesso al CTU termine di 5 giorni, per depositare la relazione avente ad oggetto la rideterminazione del valore dell'immobile sito in Lipari via prof. E. Carnevale. Nella Integrazione il CTU si è espresso nei seguenti termini “L'immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51. Trattasi di un appartamento ubicato al piano rialzato di un condominio con annessi un piccolo cortile sulla via Prof. E. Carnevale a nord e un cortile sul retro a sud. Dal portone di ingresso sulla via E. Carnevale si accede al vano scala comune e al piano rialzato si trova il portone di ingresso all'appartamento. Nel dettaglio, così come descritto dal precedente CTU Ing. trattasi: • di un appartamento (sub 3) piano rialzato avente Per_5
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superficie coperta pari a mq 159,50 e una superficie scoperta costituita da due balconi pari a mq 17,12. L'immobile si compone di: ingresso, corridoio disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due bagni e n. 4 camere da letto e due balconi uno prospiciente sulla via Carnevale e l'altro sul retro del fabbricato. Sono annessi anche un cortile su via E. Carnevale di mq 31,18 e un sul retro, fronte sud, di mq 29,80. • di una pertinenza ( quota del sub 1), ubicata nel seminterrato e adibita a posto auto avente superficie di mq 19,17. Dati catastali… L'appartamento non ha particolari rifiniture di pregio, all'interno nell'insieme è in buono stato di conservazione sebbene necessita di piccoli lavori di manutenzione. La pavimentazione è in ceramica e si presenta in discrete condizioni di conservazione. I servizi igienici si presentano in condizioni accettabili. Le porte in legno tamburato e gli infissi esterni anche in legno, dotati di tapparelle, si presentano integri e in un buono stato di conservazione. Gli impianti sebbene funzionanti necessitano di manutenzione. Nel locale seminterrato è ubicato il posto auto, sub 1, delle dimensioni di mq 19,17. Dal precedente CTU per l'immobile è stato stimato un valore commerciale pari ad € 2.600,00 al mq;
un coefficiente correttivo 1,17; per cui un valore unitario di mercato pari a € 2.236,00 al mq. Il valore dell'immobile mq 189,66x € 2.236,00 al mq = € 424.079,76 La stima è stata effettuata nel 2010 dove i valori OMI oscillavano tra un valore min. di 2.250,00 €/mq ed un valore max di 3.400,00 €/mq. Tra l'altro è stato utilizzato un coefficiente correttivo che tiene conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, pari a 1,17 che ad oggi non può essere più considerato in quanto trascorsi 15 anni” (cfr. integrazione CTU da pag. 3 a pag. 6). Pertanto, il CTU, premesso che: “Al fine di determinare il più probabile valore commerciale dell'immobile oggetto della presente perizia, la sottoscritta ha ritenuto opportuno procedere alla stima utilizzando il criterio basato sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con altri, aventi analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di cui si conoscono gli apprezzamenti del mercato. Le indagini di mercato sono state effettuate avvalendosi di differenti fonti: indagini in loco;
esame di compravendite recenti;
esame di prezzi di immobili in vendita;
confronto con valori commerciali unitari presso alcune agenzie immobiliari e i valori rilevati su
“Osservatorio Immobiliare” dell'Agenzia del Territorio e Agenzie Immobiliari. Nella valutazione dei beni verranno presi in considerazione anche tutti quegli elementi che qualificano la stima di ogni singolo immobile e che sono definiti tramite coefficienti di differenziazione, ossia coefficienti moltiplicatori che permettono di correggere le quotazioni medie per ottenere la quotazione di quelli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media (coefficiente di età, di qualità e stato di manutenzione). Nella formazione del rapporto di stima effettuato dalla sottoscritta alla
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data della stima si sono analizzate infatti le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dello stesso, così come riferite nella presente relazione, oltre che, la richiesta e l'offerta del mercato immobiliare del Comune in cui l'immobile è posto, il suo andamento e le contingenze economico-finanziarie che determinano le dinamiche del mercato immobiliare stesso. Dunque a costituire i principali fattori di adeguamento e correzione della stima, sono state considerate, per gli aspetti più rilevanti, una molteplicità di variabili principalmente riconducibili a: - caratteristiche intrinseche tra cui le caratteristiche delle finiture, lo stato di conservazione e manutenzione generale in ragione dell'epoca di costruzione, la grandezza, la forma e la distribuzione dei vani in rapporto alla destinazione d'uso (sia per le superfici principali che per quelle secondarie), l'esposizione nonché le dotazioni impiantistiche specifiche del fabbricato in oggetto (impianti, presenza/assenza di ascensore…); - caratteristiche estrinseche in relazione all'inquadramento geografico del fabbricato rispetto al centro abitato e la sua facilità di raggiungimento nonché la presenza di servizi. L'immobile è all'interno di un contesto dalle spiccate caratteristiche sociali infatti esso è situato in zona centrale, vicino all'approdo degli aliscafi a breve distanza dal centro con negozi, uffici pertanto è ben servito” ha concluso che: “Il valore dell'unico cespite, di via prof. E. Carnevale, con valutazione più aderente ed aggiornata risulta pari a: VALORE Unita immobiliare Piano Terra F 97 part. 423 sub 3 e sub 1 Valore Unita immobiliare -A/2 sub. 3 € 295.300,00 Valore posto auto - C/6 sub. 1 € 28.700,00 Totale € 324.000,00” (cfr. relazione pag. 12). Nella fattispecie in esame, quindi, il prezzo da assumere a base d'asta per l'immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51 sarà corrispondente al valore determinato, come detto, dal consulente d'ufficio nella relazione integrativa depositata in data 16.06.2025. Per quanto concerne, invece, l'immobile– frazione Acquacalda, al fg. 4 particella 184, il prezzo da assumere a base d'asta sarà corrispondente al valore determinato dal consulente d'ufficio nella prima relazione Per_5 dell'11.06.2010 da ritenere adeguato anche alla data attuale attese le condizioni dell'immobile in stato di abbandono. Per quanto concerne la domanda formulata da Controparte_3 tendente ad ottenere: “C) computare nella determinazione dei lotti le spese sostenute dal signor per gli immobili di via Santa Lucia- Lipari e via Controparte_3
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Mazzini- Lipari Acquacalda oltre a interessi e rivalutazione come per legge…” la stessa deve considerarsi abbandonata dalla parte non essendo stata coltivata nel corso del giudizio. Invece, riguardo le domande formulate da parte attrice ai punti 3) “riconoscere e dichiarare che le spese sostenute dal causa degli odierni attori per gli adempimenti CP_4 relativi alla dichiarazione di successione in morte della signora Persona_3 pari ad euro 4.130.67, nonché quelli per la perizia di stima a firma del geometra CP_5 per euro 734, dovranno far parte della massa ereditaria da sciogliere con l'obbligo
[...] dei germani , e di corrispondere ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 deducenti le somme anticipate dal di loro genitore in favore dei germani di questo. In tal senso, in caso di opposizione, condannarli al pagamento delle somme dovute operando la ripartizione pro quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria” e 4) “riconoscere e dichiarare che la signora in Maniaci la tenutezza al rimborso di euro Parte_2
880,36 per pagamento ICI, relativo ai beni In comunione ereditaria, in favore della signora quale coniuge superstite del signor la Controparte_7 Persona_1 quale ha provveduto al pagamento dell'imposta Conseguentemente, in caso di opposizione, condannarla al rimborso di tale somma in favore della signora
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al Parte_1 soddisfo” delle conclusioni dell'atto introduttivo la decisione deve essere rimandata in fase di eventuale riparto, unitamente alla pronuncia sulle spese di lite e quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G. non definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20011/2007 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Conferma la ordinanza del 25.1.2020 e, quindi, visto l'art. 785 cpc, conferma lo scioglimento della comunione ereditaria tra CP_3
, ed eredi
[...] Parte_3 Parte_2
in seguito alla morte della signora Persona_1 [...]
sulle unità immobiliari: - immobile sito in via Prof. E. Persona_2
Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat.
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A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51; - Immobile di via San
Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184;
2) Visto l'art. 788 cpc ordina la vendita dei suddetti beni immobili di seguito indicati: - immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8
Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51; - Immobile di via San Giacomo
– Frazione Acquacalda F. 4 part. 184, meglio indicati e descritti in atti e nella relazione di CTU dell'11.06.2010 a firma dell'Ing. e Per_5
del 14.03.2025 a firma dell'Ing. nonché Persona_6
nell'integrazione di CTU del 16.06.2025 e dispone la delega delle operazioni di vendita come da separata ordinanza a norma dell'art. 569 comma 3 cpc;
3) Sulle domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo rimanda alla motivazione;
4) Rigetta per il resto;
5) Sulle spese di giudizio e quelle di CTU rimanda alla motivazione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il giorno 31.07.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 20011/2007 R. G. Promossa da
, (c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1
Brolo il 25.03.1956, residente in via Mancuso, complesso Orchidea, Lipari;
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.08.1976, residente in [...]
) nata a [...] il [...], residente in [...] complesso Orchidea, Lipari;
n.q. di eredi di , tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in Lipari, Via G. Marconi n. 6 presso e nello studio dell'avv. Rosario Venuto, che li rappresenta e difende per procura in atti
-attori - CONTRO
(c.f. ), nato a [...]_3 C.F._4
Angelo di Brolo il 10.11.1938 e residente in Lipari, Via Prof Carnevale, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv. Luca Frontino e Gaetano Orto, elettivamente domiciliato in Lipari, Corso Vittorio Emanuele 115 presso e nello studio dell'avv. Gaetano Orto, giusto mandato in atti.
(c.f. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._5
Angelo di Brolo e residente in 24 Rodd Road, Five Dock, New South Wales, Australia, elettivamente domiciliata in Lipari, Via Maurolico n. 24, presso e nello studio dell'avv. Angelo Pajno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
, (c.f. ), nata a [...]_3 C.F._6
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L'8.11.1953 e residente in Lipari Vico Salina, elettivamente domiciliata Pt_4 in Lipari, Via Vittorio Emanuele n. 248, recapito professionale dell'avv. Luciana Paino, che la rappresenta e difende per procura in atti.
- convenuti - Oggetto: Divisione ereditaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 18.01.2007, con cui gli attori, n.q. di eredi di , premettevano di essere proprietari in Persona_1 comunione con i sig.ri , e Controparte_3 Parte_2 di beni immobili cosi specificati: “1) Piena proprietà Parte_3 trattasi di “bocca cisterna” con i sub 2-3 della particella n. 149 del foglio numero 4 distinta in NCEU del Comune di Lipari alla sezione 1, foglio 4 numero 149 subalterno 1, ubicato in via Mazzini – Acquacalda - piano terra;
2) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 149 subalterno 2, ubicato in via Mazzini – Acquacalda - piano terra;
3) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 149 subalterno 3, ubicato in via Mazzini – Acquacalda – I piano;
4) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 4 numero 184, ubicato in via Mazzini – Acquacalda – piano terra;
5) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 97, numero 423/431/433, subalterno 3, ubicato in via Santa Lucia piano terra, int. 2; 6) Piena proprietà di un immobile distinto in NCEU del Comune di Lipari alla sezione I, foglio 97, numero 423, subalterno 1, ubicato in via Santa Lucia, piano S – 1.” Gli attori convenivano in giudizio, quindi: , e Controparte_3 Parte_2 [...]
innanzi questo Tribunale per fare “… Dichiarare lo scioglimento della Parte_3 comunione ereditaria esistente (come verrà accertata e costituita in sede di CTU) tra
, ed eredi Controparte_3 Parte_3 Parte_2 Per_1 in seguito alla morte della signora;
2) procedere alla
[...] Persona_2 formazione delle quote spettanti ai germani, salvo eventuali conguagli in denaro, ove
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non si riuscissero a formare quattro quote di uguale valore;
3) riconoscere e dichiarare che le spese sostenute dal causa degli odierni attori per gli adempimenti relativi CP_4 alla dichiarazione di successione in morte della signora pari ad Persona_3 euro 4.130.67, nonché quelli per la perizia di stima a firma del geometra CP_5 per euro 734, dovranno far parte della massa ereditaria da sciogliere con l'obbligo dei germani , e di corrispondere ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 deducenti le somme anticipate dal di loro genitore in favore dei germani di questo. In tal senso, in caso di opposizione, condannarli al pagamento delle somme dovute operando la ripartizione pro quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) riconoscere e dichiarare che la signora la tenutezza al rimborso di euro Controparte_6
880,36 per pagamento ICI, relativo ai beni In comunione ereditaria, in favore della signora quale coniuge superstite del signor la Controparte_7 Persona_1 quale ha provveduto al pagamento dell'imposta Conseguentemente, in caso di opposizione, condannarla al rimborso di tale somma in favore della signora
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al Parte_1 soddisfo;
5 invia istruttoria … 5 con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione;
altrimenti a carico della massa ereditaria”. Con comparsa del 26.09.2007 si costituiva Controparte_3 chiedendo: “A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ed è attribuire al signor ex art. 720 c.c. l'immobile ubicato in Lipari, via Controparte_3
Santa Lucia, in catasto al foglio 97 numero 423,431,433 sub uno- tre, piano terra e piano S -1, con addebito dell'eccedenza in favore degli altri coeredi aventi diritto;
B) rigettare la richiesta attorea di corresponsione pro quota delle spese di successione e di perizia a firma geometra C) computare nella determinazione dei lotti le spese CP_5 sostenute dal signor per gli immobili di via Santa Lucia- Lipari e Controparte_3 via Mazzini- Lipari Acquacalda oltre a interessi e rivalutazione come per legge… G) con vittoria di spese e compensi di causa”. Alla udienza del 27.09.2007 il Giudice dichiarava la contumacia di Parte_2
e e alla successiva udienza del 06.03.2008 erano
[...] Parte_3 concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Poi, con provvedimento del 2.07.2008 “…ritenuta ammissibile è rilevante la CTU come richiesta dalle parti al fine di determinare il valore dell'asse ereditario e formare le quote dei condividenti con indicazione di eventuali somme a conguaglio” era nominato CTU l'ingegnere Persona_4
Nelle more, tutte le parti in causa, ivi comprese quelle contumaci, al fine di transigere la promossa azione conferivano mandato al predetto ingegnere Pag. 3 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
di procedere alla formazione delle quote spettanti ai Persona_4 germani e il giudice fissava la comparizione delle parti per la udienza del 20.07.2009 ove era nominato, in sostituzione del precedente CTU, l'ing. Per_5 che alla udienza del 14.01.2010 accettava l'incarico prestando giuramento di rito. Successivamente con comparsa del 20.01.2010 si costituiva
[...] prendendo atto “della necessità opinata da parte attrice di procedere Controparte_8 giudizialmente a detto scioglimento” aderiva alla domanda di scioglimento proposta da parte attrice. Con comparsa del 20.01.2010 si costituiva, altresì, chiedendo: Parte_2
“1) preliminarmente dare atto che l'odierna convenuta non si oppone, così come non si è mai opposta, allo scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione;
2) dare atto che la convenuta, al fine di raggiungere un bonario componimento della odierna controversia, ha proposto financo una riduzione del valore della propria quota, per come stabilita dall'ing. riduzione che ad oggi non intende confermare Per_4 rimettendosi all'esito della disponenda CTU;
3) rigettare le domande proposte da parte attrice nella parte in cui si chiede: a) l'imputazione alla massa ereditaria della quota di pertinenza della deducente relativa alle spese per gli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione in morte della signora , nonché Persona_3 delle spese di perizia di stima a firma del geometra , o comunque la CP_5 condanna alla rifusione di tali somme in favore degli attori;
b) la condanna della convenuta alla ulteriore rifusione, pro gli attori, della somma di euro 880,36 a titolo di anticipazione per pagamento ICI. E ciò previa declaratoria di compensazione di tali importi con l'uso ed il godimento esclusivo, da parte degli attori, di buona parte degli immobili rientranti nella suddetta massa ereditaria, per come descritto in premessa;
4) sotto il profilo istruttorio…; 6) con vittoria di spese e compensi, o in subordine, con imputazione delle stesse alla massa ereditaria”. In data 11.06.2010 era depositata relazione di CTU a firma dell'ing. e, Per_5 all'udienza del 13.01.2011, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc a quella del 26.01.2012 Alla successiva udienza del 29.03.2012 il Giudice invitava le parti ad elaborare, concordemente, un piano e/o progetto di attribuzione delle quote. Seguivano una serie di rinvii per tentativi di bonario componimento. Con ordinanza del 25.01.2020 il Giudice premesso che: “che oggetto del presente procedimento è la richiesta di “… dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria
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esistente … tra , ed eredi Controparte_3 Parte_3 Parte_2 in seguito alla morte della sig.ra ”; che si Persona_1 Parte_5 costituiva e si associava alla domanda chiedendo “… lo Controparte_3 scioglimento della comunione ereditaria ed attribuire al signor Controparte_3
ex art 720c. c. l'immobile ubicato in Lipari, via S. Lucia in catasto al fg.97 n°
[...]
423, 431 433 sub. 1-3…”; che si costituiva dichiarando di non Parte_2 opporsi “… così come non si è mai opposta, allo scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione”; che anche preso atto “… Controparte_8 comunque della necessità opinata da parte attrice di procedere giudizialmente a detto scioglimento ed aderisce a detta domanda proposta dalla stessa” disponeva la divisione dei beni rientranti nella comunione ereditaria di , nata a [...]
S. Angelo di Brolo il 22.09.1918 e deceduta in Lipari il 3.03.2002. Fissava per il prosieguo ed i successivi incombenti, anche ex art. 786 cpc, la udienza del 09.07.2020. Alla udienza del 21.12.2020 era disposta la comparizione personale delle parti o dei difensori muniti di apposita procura, per valutare la possibilità di attribuzione volontaria delle quote individuate dal CTU nella relazione depositata l'11.6.2010 ed era fissata per detto incombente la udienza dell'8.04.2021. La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6.10.2022. Ma, all'udienza del 09.02.2023 era eccepita la incompetenza della sede centrale di codesto Tribunale in favore della sede distaccata di Lipari, “suo Giudice naturale ed attualmente giuridicamente operativa essendo venuto meno, alla data del 30.12.2022, il supporto legislativo del decreto presidenziale n. 64 del 12.10.2022 giusta quanto disposto dall'art. 8n. 5 del D. L. n. 198 del 29.12.2022 con efficacia dal 30.12.2022” e il fascicolo era rimesso al sig. Presidente del Tribunale per i provvedimenti del caso. Con provvedimento presidenziale del 09.02.2023, però si dichiarava il non luogo a provvedere ed era disposta la restituzione degli atti al giudice procedente per la pronta definizione del giudizio. Accadeva poi che alla udienza del 14.07.2023 il giudice “rilevato che non si è mai svolto quanto disposto dal giudicante dell'epoca con provvedimento reso al termine della udienza del 5.07.2012” rinviava alla udienza del 9.11.2023 per la discussione sul progetto di attribuzione quote depositato in atti disponendo la comparizione
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personale delle parti. Con provvedimento del 13.11.2023 il Giudice considerato che: “1) È stata rilevata la irregolarità edilizia in alcune parti dei due dei tre immobili ricadenti in comunione (pag. 8 relazione, in riferimento all'immobile di via prof. E. Carnevale – Lipari;
vani C – D del piano terra dell'immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda pag. 16 relazione); 2) Che, sul terzo immobile (quello ricadente in via San Giacomo – Frazione Acquacalda) nulla si dice sotto l'aspetto edilizio limitandosi il CTU ad una descrizione dell'immobile che, all'epoca risultava essere in stato rustico. Ritenuto, pertanto: che tali elementi vadano accertati affinché il CTU confermi o meno che gli immobili in questione possano essere oggetto di trasferimento;
che, sempre a tal fine e nel caso in cui risultassero regolari, indichi gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti eventualmente equipollenti che attestino tale regolarità; che, unitamente a tali elementi è necessario che il CTU dica se sussistano tutti i requisiti di legge affinché gli immobili in quesitone possano o meno essere oggetto di trasferimento senza che l'eventuale provvedimento che lo disponga, possa essere affetto di nullità” disponeva che il CTU, , sotto il Per_5 vincolo del prestato giuramento, fornisse i chiarimenti richiesti e stante la sua rinuncia all'incarico, era nominata in sostituzione l'ing. Persona_6 affinché, esaminati gli atti, espletasse il mandato di cui alla ordinanza del 13.11.2023. Con note del 23.04.2024 rilevava che: “per quanto attiene il Parte_2 fabbricato sito in Acquacalda di Lipari, in catasto al fg. 4, part. 149 sub 2 e 3, lo stesso è stato già alienato a terzi in data 05.06.2019 con atto con atto in Notar Per_7
chiedendo: “che il Sig. G.I. voglia tener conto di quanto supra modificando la
[...] propria ordinanza relativa al conferimento dell'incarico peritale elidendo da tale contesto gli accertamenti sul fabbricato summenzionato”. Depositata relazione di CTU, alla udienza del 20.03.2025 il Giudice: “rilevate le conclusioni del CTU di cui alla relazione depositata il 14.03.2025, ove fra l'altro si rileva che “l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa...”, ritenendo necessari chiarimenti sia dalle parti sia dallo stesso CTU anche in merito alle ulteriori operazioni per la formulazione delle quote di tutti i beni ricadenti in comunione (avuto riguardo soprattutto ai costi necessari, ad iniziare da quelli per il frazionamento dei beni stessi” disponeva la comparizione delle parti e del ctu alla udienza del 12.06.2025, all'esito della quale era concesso al CTU termine di 5 giorni per depositare la relazione avente ad oggetto la rideterminazione del valore dell'immobile sito in Lipari via prof. E. Carnevale. Pag. 6 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
Depositata relazione integrativa, con note del 23.06.2025 parte attrice rilevava che: “l'eventuale cessione dell'immobile al prezzo fissato dal CTU nelle Persona_6 forme della vendita all'incanto rischia compiutamente di condurre il prezzo ad una svendita così mortificando l'attuale prezzo di mercato e l'utilità dei comunisti. In buona sostanza la determinazione del prezzo senza la reale corrispondenza ai valori di mercato reale impedisce alla deducente l'esercizio del diritto di richiedere l'attribuzione. Pt_1
Stante quanto sopra sig.ra , per se e per i propri figli anch'essi Parte_1 attori in questo giudizio, dichiara di non aver interesse a sostenere la richiesta di attribuzione formulata ovvero l'attribuzione della quota pari al 50% dell'immobile di via Prof. Emanuele Carnevale, per come dichiarato divisibile in due Sub dal CTU , Corpo A. Ritiene la più conveniente che venga individuata l'Agenzia immobiliare Pt_1 leader sul mercato per affidare la vendita dell'immobile per poi sul ricavato procedere all'attribuzione in denaro di ogni singola quota. Si chiede che la causa venga decisa”. All'udienza del 10.07.2025 la causa era trattenuta in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.01.2020 è stata disposta la divisione dei beni rientranti nella comunione ereditaria di , nata a [...]_2 il 22.09.1918 e deceduta in Lipari il 3.03.2002. Nella relazione a firma della CTU depositata il Persona_6
14.03.2025, che ha confermato quanto già accertato dal suo predecessore, ing.
nella relazione depositata l'11.06.2010, il compendio immobiliare Per_5 ereditario viene individuato in: “1. immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51. Trattasi di un appartamento ubicato al piano rialzato di un condominio con annessi un piccolo cortile sulla via Prof. E. Carnevale a nord e un cortile sul retro a sud. Dal portone di ingresso sulla via Prof. E. Carnevale si accede al vano scala comune e al piano rialzato si trova il portone di ingresso all'appartamento che si compone di: ingresso, corridoio- disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due bagni e n. 4 camere da letto e due balconi uno prospiciente sulla via Carnevale e l'altro sul retro del fabbricato. Sul balcone fronte sud dell'immobile, era stata realizzata senza alcuna autorizzazione, una veranda. Agli atti del risulta un'istanza di Sanatoria prat. n. 1064 ai sensi della Parte_6
Legge 326 del 24/11/2003. (Allegato 2). L'istanza richiesta dal Sig. Controparte_3 risultava in itinere. Il 14/11/2005 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R
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prot. n. 40349 avente per oggetto: “Richiesta integrazioni documenti relativa ad istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004.
[...]
(pratica n. 1064)”. In data 07/02/2025 veniva accertato dal corpo di Controparte_9
Polizia Municipale del Comune di Lipari nota n. 4386 del 07/02/2025 (Allegato 3 Archiviazione istanza di sanatoria, che la ditta aveva demolito le opere Controparte_1 oggetto di sanatoria.
2. Immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al F. 4 part. 149 sub 2 cat. A/2 e sub 3 Cat. A/2. Agli atti del Comune di Lipari, per l'immobile F. 4 part. 149 sub 2 e 3 risulta istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 326 /2003 prot. 1063 presentata dal Sig. e successiva Controparte_3
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come da visura catastale (Allegato 2).
3. Immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 Cat. C/2 classe 2 Consistenza 60 mq. Trattasi di un magazzino/locale deposito di vecchia fattura e in stato di rustico e di abbandono per il quale non è presente nessuna pratica edilizia all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari” (cfr. relazione da pag. 5 a pag. 7 e relazione Ing. da pag. 6 a pag. 26). Per_5
Ed ancora, “…In merito al quesito posto dal Giudice: “ considerato che: 1) È stata rilevata la irregolarità edilizia in alcune parti dei due dei tre immobili ricadenti in comunione (pag. 8 relazione, in riferimento all'immobile di via prof. E. Carnevale – Lipari;
vani C – D del piano terra dell'immobile di via Mazzini – frazione Acquacalda pag. 16 relazione); 2) Che, sul terzo immobile (quello ricadente in via San Giacomo – Frazione Acquacalda) nulla si dice sotto l'aspetto edilizio limitandosi il CTU ad una descrizione dell'immobile che, all'epoca risultava essere in stato rustico. Ritenuto, pertanto che tali elementi vadano accertati affinché il CTU confermi o meno che gli immobili in questione possano essere oggetto di trasferimento;
che, sempre a tal fine e nel caso in cui risultassero regolari, indichi gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti eventualmente equipollenti che attestino tale regolarità; che, unitamente a tali elementi è necessario che il CTU dica se sussistano tutti i requisiti di legge affinché gli immobili in quesitone possano o meno essere oggetto di trasferimento senza che l'eventuale provvedimento che lo disponga, possa essere affetto di nullità”…”, ha rappresentato che “…nell'immobile sito in Lipari in via Prof. E. Carnevale identificato al N.C.E.U f. 97 part. 423 sub 3 e 1, era stata realizzata senza autorizzazione una veranda di mq 9,45 sul fronte Sud in alluminio preverniciato e vetri infatti agli atti del Comune di Lipari risulta un'istanza di Sanatoria prat. n. 1064 ai sensi della Legge 326 del 24/11/2003. (Allegato 2). L'istanza richiesta dal Sig. risultava in itinere. Il Controparte_3
14/11/2005 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R prot. n. 40349 avente per oggetto: “Richiesta integrazioni documenti relativa ad istanza di sanatoria edilizia ai
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sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004. Controparte_9
(pratica n. 1064)”. Il 17/01/2019 il Comune di Lipari inoltrava Raccomandata A/R prot. n. 898 avente per oggetto: “Diffida relativa ad istanza di condono edilizio inoltrata ai sensi della Legge 326 /2003 prot. n. 44556 del 10.12.2004 – (rif. pratica n. 1064
. In data 10/02/2025 il Comune di Lipari inviava alla Controparte_3 [...] erede della Ditta l'archiviazione dell'istanza di Controparte_10 Controparte_3 sanatoria ai sensi della legge n. 326/03, prot. 44556 del 10/12/2004 a nome di CP_3
(pratica n. 1064). Pertanto alla luce di quanto sopra esposto pertanto
[...]
l'immobile può essere oggetto di trasferimento. …l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa. Agli atti del Comune di Lipari infatti sono presenti un'istanza di sanatoria ai sensi della Legge 326/03 n. 1063 presentata dal Sig. CP_3
e successiva Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come
[...] da visura catastale (Allegato 2)… -e poi che- …l'immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 C/2 (magazzino/locale deposito) non è presente nessuna pratica edilizia al Comune di Lipari. Trattasi di un immobile di antica fattura, presumibilmente realizzato anteriormente al 1967, in muratura ordinaria ordinaria ad una elevazione f.t. allo stato di rustico e di abbandono…, concludendo pertanto che
“…l'immobile sito in Lipari in via Prof. E. Carnevale identificato al N.C.E.U f. 97 part. 423 sub 3 e 1, era stata realizzata senza autorizzazione una veranda di mq 9,45 sul fronte Sud in alluminio preverniciato e vetri. In data 07/02/2025 veniva accertato dal corpo di Polizia Municipale del Comune di Lipari nota n. 4386 del 07/02/2025 (Allegato 3 Archiviazione istanza di sanatoria), che la ditta aveva demolito le Controparte_1 opere oggetto di sanatoria;
l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3. Non risulta più di proprietà delle parti in causa. Agli atti del Comune di Lipari infatti sono presenti un' istanza di sanatoria ai sensi della Legge 326/03 n. 1063 presentata dal Sig. e successiva Controparte_3
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 51/2019 ad altra ditta come da visura catastale (Allegato 2); l'immobile di via San Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184 C/2 (magazzino/locale deposito) non è presente nessuna pratica al Comune di Lipari. Trattasi di un immobile di antica fattura, presumibilmente realizzato anteriormente al 1967, in muratura ordinaria ordinaria ad una elevazione f.t. allo stato di rustico e di abbandono” (cfr. relazione pag. 8 e 9). Venendo all'individuazione delle modalità divisionali, va rammentato che la disciplina in tema di divisione impone al giudice di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura e, solo nel caso in cui tale risultato non fosse Pag. 9 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
conseguibile, interviene la regola dettata dall'art. 720 c.c., che individua, come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (Cass. n. 3694/2021). Occorre evidenziare che: "Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'articolo 720 del Cc postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D'altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” ( Cass. ordinanza 21.06.2023 n. 17712; Cass. n. 12498/2007; Cass. n. 3635/2007). Nel caso di specie, nel corso del giudizio, l'immobile sito in via Mazzini – frazione Acquacalda identificato al NCEU al f. 4 part. 149 sub 2 e 3, è stato alienato a terzi e i tentativi di bonario componimento tra le parti, a seguito della formulazione delle quote ad opera dell'Ing. (cfr. relazione pag. 52), hanno Per_5 avuto esito negativo. Nella relazione dell'ing. dell'11.06.2010 si legge testualmente: “Avendo Per_5 constatato in sede di sopralluogo un concreto orientamento delle parti verso la possibilità di una divisione fisica dell'appartamento sito in Lipari alla via prof Carnevale, il sottoscritto CTU prima di procedere alla formulazione delle quote spettanti agli eredi riporta di seguito una proposta di divisione dello stesso appartamento in ordine rilievi ed alle misurazioni effettuate in sede di sopralluogo… Come facilmente dalla planimetria
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sopra riportata, l'ipotesi di divisione dell'appartamento di via prof Carnevale prevede la creazione di due distinti alloggi per comodità denominati A e B. Dall'attuale portoncino d'ingresso, infatti, ci si immetterà su uno spazio comune dove saranno ubicate le due porte di accesso ai singoli alloggi…” (cfr relazione da pag. 48 a pag. 52). Con note del 06.11.2020 parte attrice ha colto “…l'opportunità di valutare in sede di progetto di divisione e di assegnazione la divisibilità in due porzioni del fabbricato sito in Via Prof. Emanuele Carnevale”. Con note di trattazione scritta del 15.12.2020 la convenuta ha Parte_2 dichiarato che: “Non si condivide infatti la proposta di parte attrice di procedere alla divisione dell'appartamento di Lipari, Via Prof. E. Carnevale, catastalmente individuato al fg. 97 part.423 sub 3 e 1, in due distinte ed autonome unità abitative in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente, oltre alla necessità di consistenti opere murarie, la realizzazione di due distinti impianti elettrici, idrici e fognari a servizio dei vari ambienti di ciascuna unità, oltre che, ovviamente, a servizio dei rispettivi locali igienici, e la realizzazione ex novo di un secondo vano cucina con quanto ad esso necessariamente connesso in termini di impiantistica. E non può, infine, sottacersi l'incidenza su quanto sopra esposto dei costi professionali relativi alla progettazione dei lavori, alla loro direzione, alle preventive autorizzazioni nelle varie sedi istituzionali ( Genio Pt_6
Civile e Soprintendenza) e, non da ultimo, di catastazione. È di tutta evidenza, quindi, che un intervento di tal genere presuppone un esborso economico tale da non essere certamente ripagato da una eventuale migliore collocazione dei due “nuovi” appartamenti sul mercato immobiliare rispetto alla unità attuale”; mentre la convenuta , dal canto suo, non ha aderito alla richiesta Parte_3 formulata da parte attrice “di valutare in sede di progetto di divisione e di assegnazione la divisibilità in due di porzioni di fabbricato sito in via Prof. Emanuele Carnevale “considerata la non opportunità, allo stato, di detto frazionamento”. Da ultimo, a seguito di mandato al CTU di provvedere alla nuova stima dei beni ed invito formulato, alla udienza del 12.06.2025, alle parti: - “in particolare a quella attrice che ha mostrato avervi interesse- termine di successivi 5 giorni per depositare note al solo scopo di formulare per iscritto eventuale proposta di acquisto della quota di detto immobile al valore indicato dal CTU nella relazione depositanda ed oggi a ciò autorizzata (in essa dovranno essere indicate le modalità di versamento del prezzo)” parte attrice, con note del 23.06.2025, ha rilevato che: “l'eventuale cessione dell'immobile al prezzo fissato dal CTU nelle forme della vendita all'incanto Persona_6 rischia compiutamente di condurre il prezzo ad una svendita così mortificando l'attuale prezzo di mercato e l'utilità dei comunisti. In buona sostanza la sistematica Pag. 11 a 16 R. G. n. 20011 / 2007
determinazione del prezzo senza la reale corrispondenza ai valori di mercato reale impedisce alla deducente l'esercizio del diritto di richiedere l'attribuzione” Pt_1 dichiarando di “non aver interesse a sostenere la richiesta di attribuzione formulata ovvero l'attribuzione della quota pari al 50% dell'immobile di via Prof. Emanuele Carnevale, per come dichiarato divisibile in due Sub dal CTU , Corpo A. Ritiene la più conveniente che venga individuata l'Agenzia immobiliare leader sul mercato Pt_1 per affidare la vendita dell'immobile per poi sul ricavato procedere all'attribuzione in denaro di ogni singola quota. Si chiede che la causa venga decisa”. Mancando quindi un accordo tra le parti di procedere ad una divisione in natura tra coeredi, non resta che procedere alla vendita all'asta degli immobili come extrema ratio, per rendere effettiva la domanda giudiziale volta allo scioglimento della comunione ereditaria. Relativamente poi al prezzo, secondo la Giurisprudenza, in sede di divisione giudiziaria dell'eredità, la stima dei beni, per la formazione delle quote, va effettuata secondo il valore dei beni al momento della stessa divisione (Cass. n. 269/1970). Pertanto, per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettano l'eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima, effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d'ufficio, anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005). Sul punto, con la sentenza n. 31125/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito: “ai fini della divisione, e, quindi, dello scioglimento della comunione ereditaria, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione” (Cass. n. 31125/2023). E così all'udienza del 12/06/2025 il Giudice ha concesso al CTU termine di 5 giorni, per depositare la relazione avente ad oggetto la rideterminazione del valore dell'immobile sito in Lipari via prof. E. Carnevale. Nella Integrazione il CTU si è espresso nei seguenti termini “L'immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51. Trattasi di un appartamento ubicato al piano rialzato di un condominio con annessi un piccolo cortile sulla via Prof. E. Carnevale a nord e un cortile sul retro a sud. Dal portone di ingresso sulla via E. Carnevale si accede al vano scala comune e al piano rialzato si trova il portone di ingresso all'appartamento. Nel dettaglio, così come descritto dal precedente CTU Ing. trattasi: • di un appartamento (sub 3) piano rialzato avente Per_5
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superficie coperta pari a mq 159,50 e una superficie scoperta costituita da due balconi pari a mq 17,12. L'immobile si compone di: ingresso, corridoio disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due bagni e n. 4 camere da letto e due balconi uno prospiciente sulla via Carnevale e l'altro sul retro del fabbricato. Sono annessi anche un cortile su via E. Carnevale di mq 31,18 e un sul retro, fronte sud, di mq 29,80. • di una pertinenza ( quota del sub 1), ubicata nel seminterrato e adibita a posto auto avente superficie di mq 19,17. Dati catastali… L'appartamento non ha particolari rifiniture di pregio, all'interno nell'insieme è in buono stato di conservazione sebbene necessita di piccoli lavori di manutenzione. La pavimentazione è in ceramica e si presenta in discrete condizioni di conservazione. I servizi igienici si presentano in condizioni accettabili. Le porte in legno tamburato e gli infissi esterni anche in legno, dotati di tapparelle, si presentano integri e in un buono stato di conservazione. Gli impianti sebbene funzionanti necessitano di manutenzione. Nel locale seminterrato è ubicato il posto auto, sub 1, delle dimensioni di mq 19,17. Dal precedente CTU per l'immobile è stato stimato un valore commerciale pari ad € 2.600,00 al mq;
un coefficiente correttivo 1,17; per cui un valore unitario di mercato pari a € 2.236,00 al mq. Il valore dell'immobile mq 189,66x € 2.236,00 al mq = € 424.079,76 La stima è stata effettuata nel 2010 dove i valori OMI oscillavano tra un valore min. di 2.250,00 €/mq ed un valore max di 3.400,00 €/mq. Tra l'altro è stato utilizzato un coefficiente correttivo che tiene conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, pari a 1,17 che ad oggi non può essere più considerato in quanto trascorsi 15 anni” (cfr. integrazione CTU da pag. 3 a pag. 6). Pertanto, il CTU, premesso che: “Al fine di determinare il più probabile valore commerciale dell'immobile oggetto della presente perizia, la sottoscritta ha ritenuto opportuno procedere alla stima utilizzando il criterio basato sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con altri, aventi analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di cui si conoscono gli apprezzamenti del mercato. Le indagini di mercato sono state effettuate avvalendosi di differenti fonti: indagini in loco;
esame di compravendite recenti;
esame di prezzi di immobili in vendita;
confronto con valori commerciali unitari presso alcune agenzie immobiliari e i valori rilevati su
“Osservatorio Immobiliare” dell'Agenzia del Territorio e Agenzie Immobiliari. Nella valutazione dei beni verranno presi in considerazione anche tutti quegli elementi che qualificano la stima di ogni singolo immobile e che sono definiti tramite coefficienti di differenziazione, ossia coefficienti moltiplicatori che permettono di correggere le quotazioni medie per ottenere la quotazione di quelli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media (coefficiente di età, di qualità e stato di manutenzione). Nella formazione del rapporto di stima effettuato dalla sottoscritta alla
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data della stima si sono analizzate infatti le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dello stesso, così come riferite nella presente relazione, oltre che, la richiesta e l'offerta del mercato immobiliare del Comune in cui l'immobile è posto, il suo andamento e le contingenze economico-finanziarie che determinano le dinamiche del mercato immobiliare stesso. Dunque a costituire i principali fattori di adeguamento e correzione della stima, sono state considerate, per gli aspetti più rilevanti, una molteplicità di variabili principalmente riconducibili a: - caratteristiche intrinseche tra cui le caratteristiche delle finiture, lo stato di conservazione e manutenzione generale in ragione dell'epoca di costruzione, la grandezza, la forma e la distribuzione dei vani in rapporto alla destinazione d'uso (sia per le superfici principali che per quelle secondarie), l'esposizione nonché le dotazioni impiantistiche specifiche del fabbricato in oggetto (impianti, presenza/assenza di ascensore…); - caratteristiche estrinseche in relazione all'inquadramento geografico del fabbricato rispetto al centro abitato e la sua facilità di raggiungimento nonché la presenza di servizi. L'immobile è all'interno di un contesto dalle spiccate caratteristiche sociali infatti esso è situato in zona centrale, vicino all'approdo degli aliscafi a breve distanza dal centro con negozi, uffici pertanto è ben servito” ha concluso che: “Il valore dell'unico cespite, di via prof. E. Carnevale, con valutazione più aderente ed aggiornata risulta pari a: VALORE Unita immobiliare Piano Terra F 97 part. 423 sub 3 e sub 1 Valore Unita immobiliare -A/2 sub. 3 € 295.300,00 Valore posto auto - C/6 sub. 1 € 28.700,00 Totale € 324.000,00” (cfr. relazione pag. 12). Nella fattispecie in esame, quindi, il prezzo da assumere a base d'asta per l'immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51 sarà corrispondente al valore determinato, come detto, dal consulente d'ufficio nella relazione integrativa depositata in data 16.06.2025. Per quanto concerne, invece, l'immobile– frazione Acquacalda, al fg. 4 particella 184, il prezzo da assumere a base d'asta sarà corrispondente al valore determinato dal consulente d'ufficio nella prima relazione Per_5 dell'11.06.2010 da ritenere adeguato anche alla data attuale attese le condizioni dell'immobile in stato di abbandono. Per quanto concerne la domanda formulata da Controparte_3 tendente ad ottenere: “C) computare nella determinazione dei lotti le spese sostenute dal signor per gli immobili di via Santa Lucia- Lipari e via Controparte_3
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Mazzini- Lipari Acquacalda oltre a interessi e rivalutazione come per legge…” la stessa deve considerarsi abbandonata dalla parte non essendo stata coltivata nel corso del giudizio. Invece, riguardo le domande formulate da parte attrice ai punti 3) “riconoscere e dichiarare che le spese sostenute dal causa degli odierni attori per gli adempimenti CP_4 relativi alla dichiarazione di successione in morte della signora Persona_3 pari ad euro 4.130.67, nonché quelli per la perizia di stima a firma del geometra CP_5 per euro 734, dovranno far parte della massa ereditaria da sciogliere con l'obbligo
[...] dei germani , e di corrispondere ai Parte_2 Controparte_3 Parte_3 deducenti le somme anticipate dal di loro genitore in favore dei germani di questo. In tal senso, in caso di opposizione, condannarli al pagamento delle somme dovute operando la ripartizione pro quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria” e 4) “riconoscere e dichiarare che la signora in Maniaci la tenutezza al rimborso di euro Parte_2
880,36 per pagamento ICI, relativo ai beni In comunione ereditaria, in favore della signora quale coniuge superstite del signor la Controparte_7 Persona_1 quale ha provveduto al pagamento dell'imposta Conseguentemente, in caso di opposizione, condannarla al rimborso di tale somma in favore della signora
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al Parte_1 soddisfo” delle conclusioni dell'atto introduttivo la decisione deve essere rimandata in fase di eventuale riparto, unitamente alla pronuncia sulle spese di lite e quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G. non definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20011/2007 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Conferma la ordinanza del 25.1.2020 e, quindi, visto l'art. 785 cpc, conferma lo scioglimento della comunione ereditaria tra CP_3
, ed eredi
[...] Parte_3 Parte_2
in seguito alla morte della signora Persona_1 [...]
sulle unità immobiliari: - immobile sito in via Prof. E. Persona_2
Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat.
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A/2 classe 8 Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51; - Immobile di via San
Giacomo – Frazione Acquacalda F. 4 part. 184;
2) Visto l'art. 788 cpc ordina la vendita dei suddetti beni immobili di seguito indicati: - immobile sito in via Prof. E. Carnevale n. 59/B identificato al NCEU al f. 97 part. 423 sub 3 cat. A/2 classe 8
Consistenza 8 vani Rendita 1.198,18 e sub1 cat. C/6 classe 4 consistenza 226 mq Rendita 1.867,51; - Immobile di via San Giacomo
– Frazione Acquacalda F. 4 part. 184, meglio indicati e descritti in atti e nella relazione di CTU dell'11.06.2010 a firma dell'Ing. e Per_5
del 14.03.2025 a firma dell'Ing. nonché Persona_6
nell'integrazione di CTU del 16.06.2025 e dispone la delega delle operazioni di vendita come da separata ordinanza a norma dell'art. 569 comma 3 cpc;
3) Sulle domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo rimanda alla motivazione;
4) Rigetta per il resto;
5) Sulle spese di giudizio e quelle di CTU rimanda alla motivazione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il giorno 31.07.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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