TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 572
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela

    Il Collegio ritiene che il Comune si sia limitato ad adottare un atto repressivo-sanzionatorio degli abusi accertati e non un atto di autotutela decisoria, in quanto non vi era un precedente atto da ritirare. La concessione demaniale era scaduta e non rinnovata. Non è stato provato un titolo abilitativo o l'autorizzazione paesaggistica, né la data di costruzione anteriore al 1967. L'onere della prova grava sul ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione di legge: violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/90 nell’esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela

    Il Collegio ritiene che il Comune si sia limitato ad adottare un atto repressivo-sanzionatorio degli abusi accertati e non un atto di autotutela decisoria, in quanto non vi era un precedente atto da ritirare. La concessione demaniale era scaduta e non rinnovata. Non è stato provato un titolo abilitativo o l'autorizzazione paesaggistica, né la data di costruzione anteriore al 1967. L'onere della prova grava sul ricorrente. L'esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, anche a distanza di tempo, non essendo soggetto a termini di decadenza o prescrizione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell’affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente

    Il Collegio ritiene che non si sia formato un tacito provvedimento autorizzativo né che si sia consolidata una posizione favorevole al ricorrente. Non vi è stata una condotta dell'amministrazione idonea a ingenerare un affidamento meritevole di tutela. Le opere realizzate su area demaniale non possono beneficiare della tutela dell'affidamento nei confronti del potere sanzionatorio previsto dall'art. 35 del T.U. Edilizia. L'interesse pubblico al ripristino della legalità violata prevale sull'interesse del privato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dell’interesse pubblico

    Il Collegio ritiene che l’esercizio del potere repressivo sia vincolato e doveroso, anche a distanza di tempo. L'interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e prevale sull'interesse del privato. L'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico, né una comparazione con l'interesse privato, poiché non può ammettersi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione del provvedimento è esente da vizi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 210 l.r. 65/2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione del principio del giusto procedimento, genericità ed indeterminatezza

    Il Collegio ritiene che l’esercizio del potere repressivo sia vincolato e doveroso, anche a distanza di tempo. L'interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e prevale sull'interesse del privato. L'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico, né una comparazione con l'interesse privato, poiché non può ammettersi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione del provvedimento è esente da vizi. Non è stata fornita prova della data di costruzione anteriore al 1967.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 572
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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