Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto da CO IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Mensi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Orbetello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza n. 162 del 13.10.22, notificata al ricorrente il 14.10.22, con cui l’ente comunale provvedeva ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. per opere realizzate in assenza di permesso di costruire ed in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167, co. 1, D. Lgs. 42/04 su area di demanio idrico in loc. Ansedonia nel Comune di Orbetello (GR);
- ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orbetello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 162 adottata, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, dal Comune di Orbetello in data 13.10.2022 per opere realizzate in assenza di permesso di costruire e in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167, c. 1, D. Lgs. n. 42/2004 su area facente parte del demanio idrico, sita in località Ansedonia.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1. “ Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela ”.
L’istante premette che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione sono stati edificati in epoca risalente e sono rimasti sostanzialmente inalterati nel tempo, tanto da consentire all’amministrazione - nei plurimi sopralluoghi svolti e in occasione dei rinnovi di concessione demaniale dell’area su cui insistono - di verificare la loro condizione di regolarità urbanistica, con conseguente consolidamento della posizione vantata dal privato. Pertanto, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato perché non preceduto da un esplicito atto di annullamento in autotutela.
2. “ Violazione di legge: violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/90 nell’esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela ”.
Il ricorrente eccepisce la tardività del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990.
3. “Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell’affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente”
Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato opponendo il consolidamento di una posizione di legittimo affidamento sull’idoneità dei titoli posseduti a legittimare le opere realizzate.
4. “ Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa valutazione dell’interesse pubblico ”.
L’ordine di demolizione è illegittimo tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla costruzione delle opere in questione e dei numerosi controlli effettuati sull’area da parte dell’amministrazione, senza muovere alcun rilievo sanzionatorio.
5. “ Violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 210 l.r. 65/2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione del principio del giusto procedimento, genericità ed indeterminatezza ”.
L’istante contesta infine la legittimità del provvedimento impugnato anche in punto di genericità della motivazione sulla data di costruzione delle opere.
3. Si è costituito il Comune di Orbetello che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché non sono state evocate in giudizio le amministrazioni che gestiscono il vincolo paesaggistico e il demanio idrico e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, richiamando, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3873/2023 con la quale è stata confermata la pronuncia del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso proposto dal sig. CO IN avverso il diniego di sanatoria e di autorizzazione paesaggistica, adottati con riferimento al manufatto in muratura ad uso abitativo, ubicato nell’area in questione.
4. I difensori delle parti hanno fatto pervenire istanza di decisione sugli scritti.
5. All’udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nel merito, e, per l’effetto, si può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito formulata dal Comune resistente in applicazione principio di economia dei mezzi processuali (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860; Corte Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242) che “ consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione ‘più liquida’ sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.” (così TAR Campania, sez. V, 21.10.2025, n. 6873) “ purché non si pregiudichi il diritto di difesa delle parti in giudizio” (Cons. Stato, sez. IV, 30.06.2017, n. 3225).
7. Ciò premesso, il gravame deve essere respinto.
8. Il ricorrente ha graduato l’ordine di esame delle censure, che pertanto dovrà essere rispettato.
9. L’istante premette che i manufatti di cui si discute sono stati costruiti in epoca risalente nel tempo ed evidenzia che in occasione del rinnovo della concessione demaniale dell’area su cui gli stessi insistono, l’amministrazione ha proceduto a un sopralluogo - analogo a quello che nel 2022 ha portato all’adozione del provvedimento impugnato - in occasione del quale ha verificato la sussistenza dei requisiti per procedere al rinnovo del titolo concessorio. In particolare, il ricorrente afferma che “ il rinnovo della concessione volta per volta alla scadenza del termine presuppone l’esito positivo della verifica della regolarità urbanistica, con il conseguente consolidamento della posizione vantata dal privato” . Ne consegue che l’attività repressiva condotta dal Comune “ cela un indebito esercizio del potere di annullamento in autotutela di natura officiosa” , dovendo l’amministrazione revocare esplicitamente i precedenti provvedimenti.
9.1. La censura non merita accoglimento.
9.2. Occorre tener conto, da un lato, del regime urbanistico e vincolistico proprio dell’area in quesitone e, dall’altro lato, dell’impianto motivazionale del gravato provvedimento. Dagli atti di causa risulta, in particolare, che il terreno in esame ricade pacificamente in area appartenente al demanio idrico ed è gravato da un vincolo paesaggistico. Inoltre, risulta che la concessione demaniale prodotta da parte ricorrente era dapprima intestata alla sig.ra AL RT - cui è subentrato il sig. CO IN - ed è stata rinnovata nel 2009, ma è scaduta in data 31.12.2014, come espressamente previsto dall’art. 2 della convenzione stessa, che precisa che tale effetto si produce “ senza bisogno di disdetta o di preavviso” , in coerenza con quanto stabilito dal successivo art. 7: “ Alla scadenza del termine di durata sopra indicato la concessione si risolve automaticamente con conseguente obbligo per il concessionario di rilasciare l’immobile libero da persone e cose senza la necessità di formale disdetta o provvedimento di revoca da parte dell’Amministrazione. La presente concessione non è rinnovabile tacitamente ma solo dietro espressa richiesta scritta del concessionario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza”. Pertanto, alla data del provvedimento impugnato la concessione di bene demaniale era già risolta e non risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ne abbia chiesto il rinnovo all’amministrazione.
9.3. Ciò premesso, passando ai profili edilizio-urbanistici e paesaggistici, osserva il Collegio che con riferimento alle opere insistenti sul terreno in questione ed indicate nel provvedimento impugnato (ad eccezione di quella rubricata al numero 4) parte ricorrente non ha prodotto alcun titolo abilitativo o alcuna istanza per accertarne la conformità alla vigente disciplina, né ha dimostrato di aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, ma si è limitato a sostenere di aver consolidato un titolo abilitativo in virtù della risalenza nel tempo dei manufatti e della condotta tenuta negli anni da parte dell’amministrazione.
9.4. Evidenzia il Collegio, in via preliminare, che l’art. 5 della convenzione in atti stabilisce che “ La concessione consente la sola utilizzazione del bene demaniale e pertanto per l’esercizio di ogni attività su di esso la parte concessionaria è tenuta a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, particolarmente in materia urbanistica, di igiene, di sicurezza pubblica, tutela dell’ambiente ecc. e comunque all’osservanza di tali disposizioni, pena la revoca della concessione” e che il successivo art. 6 precisa il “ divieto assoluto di costruzioni, anche provvisorie, e di recinzioni che in ogni caso dovranno essere amovibili ed autorizzate anche dal Comune di competenza”. Tali previsioni risultano coerenti con quanto stabilito in via generale dall’art. 8 del D.P.R. 380/2001 che espressamente prevede che “ la realizzazione da parte dei privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente Testo Unico” , con ciò evidenziando la necessità di dotarsi di un titolo abilitativo per realizzare manufatti anche su aree demaniali già date in concessione ai privati.
9.5. Ciò premesso, reputa il Collegio che, nel caso di specie, nessun valido titolo si sia consolidato in favore della parte istante, posto che il ricorrente non ha dedotto di aver presentato alcuna domanda per la costruzione dei beni indicati nel provvedimento impugnato (eccezion fatta per il manufatto di cui al n. 4 che, tuttavia, non è oggetto dell’ordine gravato e che, peraltro, ha seguito un differente iter procedimentale e processuale) e posto che il ricorrente non ha provato la data di costruzione dei manufatti in un periodo anteriore al 1967, sebbene tale onere gravasse su di lui per giurisprudenza pacifica (così, ex multi , Cons. Stato, sez. VII, 17.02.2026, n. 1270: “ detto onere incomba sempre e comunque sulla parte sanzionata, senza limiti temporali verso il passato. Infatti nessuna norma in materia edilizia prevede che a suddetto incombente processuale possa attribuirsi un’estensione inversamente proporzionale alla distanza temporale tra realizzazione dell’illecito e data del suo accertamento. Semmai - aggiungasi - deve valere il principio esattamente opposto, dal momento che la risalenza dell’abuso, rendendo più problematica l’individuazione della data della sua commissione, a maggior ragione impone di onerare il responsabile e/o il proprietario del bene - che, nel caso positivo, si giova(no) dell’applicazione di una normativa più favorevole - del compito di dimostrare la data di realizzazione dell’intervento .
6.1.2. Le considerazioni che precedono per ovvii motivi sono ancor più valide nel caso in cui, come in quello presente, la difesa pretenda di dimostrare che, stante l’epoca di realizzazione, la costruzione dell’immobile non richiedeva il permesso di costruire. In definitiva, ‘va sempre posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole data di costruzione dell’immobile abusivo…’ (Cons. St., Sez. II, n. 2457/2024).
6.1.3. Onere della prova che, peraltro, è positivizzato dall’art. 9, comma 1-bis, seconda parte, del d.p.r. 380 del 2001, che tipizza, individuandoli nominalmente, i documenti che costituiscono elementi probanti relativamente alla data di edificazione dell’immobile” ). Nel caso di specie, si precisa che l’onere probatorio circa la risalenza delle opere a data antecedente all’introduzione dell’obbligo del titolo edilizio non può ritenersi assolto dalla mera presentazione della documentazione fotografica versata in atti dal ricorrente, atteso che tale produzione non evidenzia la preesistenza dei manufatti di cui si discute, che non risultano ben visibili, che non vengono menzionati nell’atto di concessione in rinnovo del 2009 e che non sono stati confermati in modo convincente nemmeno dalla perizia prodotta dall’istante, nella quale il tecnico si limita a ritenere che “ si intravedono delle altre sagome probabilmente riconducibili alle baracche” e che “ Il fabbricato sorge fuori dai centri abitati per cui antecedentemente al 1967 non era necessario nessun titolo edilizio per la costruzione. Alla luce di ciò si potrebbe anche ipotizzare che gli altri elementi di pertinenza dell’immobile, quali recinzione, cancello e muretti, esistessero anch’essi già all’epoca, essendo l’abitazione immersa nella macchia, al confine con la pineta e a ridosso del canale, una protezione dall’ingresso di animali selvatici potrebbe essere stata fatta contestualmente alla costruzione del fabbricato. Nella foto aerea datata 1968 si intravede lungo il perimetro la piantagione di olivi posta a definizione del confine. La documentazione fotografica del 1967 è inesistente pertanto la perizia si può basare solo su riflessioni poco concrete ma supponibili e logiche” .
Infine, mette conto evidenziare che anche con riferimento all’unico manufatto la cui esistenza risulta dalla concessione del 2009 ed estraneo al presente giudizio - in quanto indicato al punto 4 del provvedimento impugnato - il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 3873 resa tra le parti in data 17.04.2013, ha ritenuto non provata la data di realizzazione dell’opera, affermando, in particolare, che: “ Quanto, infine, alla risalenza nel tempo del manufatto, considera il Collegio che manca un idoneo principio di prova circa la sua realizzazione, nella consistenza odierna, in epoca precedente alla introduzione della necessità di ottenere un valido titolo edilizio. Inoltre, le pregresse considerazioni circa il suo stato precario e le tecniche realizzative approssimative precludono ogni sua eventuale valutazione quale consolidato elemento ormai integrato nel più ampio complesso ambientale e paesaggistico, del quale in tal caso condividerebbe la tutela ”. Tanto richiamato in ordine al manufatto in muratura, a maggior ragione si ritiene che vi sia incertezza circa l’esatta data di costruzione anche e soprattutto delle altre opere, le quali, come detto, non sono neppure ben distinguibili nella documentazione prodotta da parte ricorrente.
9.6. Ciò premesso, reputa altresì il Collegio che la circostanza che l’amministrazione non abbia in passato represso gli abusi realizzati non vale a ritenere che si sia formato un tacito provvedimento autorizzativo né, come ritenuto dal ricorrente, che si sia consolidata una posizione a sé favorevole. A tal fine rileva non solo, come detto, l’assenza di una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo e dell’autorizzazione paesaggistica, ma anche l’irrilevanza del tempo trascorso a configurare il legittimo affidamento del privato. Sul punto si richiama l’orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui “ l’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, anche a distanza di lunghissimo tempo dalla realizzazione dell’abuso, non essendo la potestà soggetta a termini di decadenza o prescrizione, anche in considerazione del fatto che le violazioni edilizie hanno natura di illeciti permanenti (Cons. Stato, Sez. VI, 25/5/2022, n. 4171; 19/10/1995, n. 1162; Sez. II, 27/4/2020, n. 2670) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9572 del 7/11/2023, TAR Lazio, sez. II bis , 05.02.2026, n. 2202). E ancora, “ il lungo periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell’opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell’abuso edilizio), sia in relazione alla sussistenza in capo all’Amministrazione procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell’opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27/03/2017, n. 1386). […] Non sono, parimenti, configurabili affidamenti tutelabili, essendo, comunque, prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
Nemmeno il rilascio del certificato di agibilità e il tempo trascorso dalla realizzazione dell’illecito edilizio rappresentano circostanze idonee ad attribuire affidamenti degni di tutela. Quest’ultimo, infatti, si limita ad accertare l’inesistenza di cause di insalubrità dell’edificio (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2022, n. 8811), e non è idoneo a creare un legittimo affidamento sulla legittimità edilizia dell’opera” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9572 del 7/11/2023, che richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/04/2023, n. 3864) ” (così TAR Lazio, sez. II bis , 05.02.2026, n. 2202).
9.7. Deve dunque ribadirsi che il ricorrente doveva dotarsi di un titolo abilitativo per la realizzazione delle opere contestate. Peraltro, nel provvedimento impugnato si dà atto che i manufatti in questione sono volti a soddisfare esigenze non meramente temporanee e, in particolare, a consentire l’esercizio di un’attività di tipo commerciale consistente in noleggio biciclette. Pertanto, la loro realizzazione in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 DPR 380/2001 ne evidenzia il carattere abusivo. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che non ricorre il carattere della precarietà “ in quelle opere che sono destinate a soddisfare ‘esigenze prolungate nel tempo’ (CGA sentenza 547/13), atteso che la precarietà di un’opera non deriva dalla sua più o meno agevole rimovibilità, ma da un canto dalla sua destinazione oggettiva e originaria a sopperire a una necessità contingente e temporanea al cui esaurimento la costruzione debba essere rimossa e dall’altro dalle ridotte dimensioni e dalle caratteristiche costruttive del manufatto” (cfr. CGARS, 04.04.2018, n. 195).
9.8. Accertata dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la necessità della previa autorizzazione per la realizzazione dei manufatti per cui è causa, reputa il Collegio che la mancata contestazione della regolarità delle opere da parte dell’amministrazione in occasione dei rinnovi della concessione demaniale non sia sufficiente a consolidare la situazione di vantaggio reclamata dal ricorrente, atteso che dagli atti di causa non risulta che il Comune abbia posto in essere condotte attive idonee a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
9.8. Ne consegue l’infondatezza delle prime due censure di gravame con le quali il ricorrente contesta l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione in difetto dei relativi presupposti e, in particolare, perché non esternato mediante un provvedimento esplicito di ritiro e perché tardivo. In realtà, risulta dagli atti di causa che il Comune resistente si è limitato a adottare un atto che ha natura repressivo-sanzionatoria degli abusi accertati e non di autotutela decisoria anche e soprattutto in ragione dell’assenza, per le ragioni esposte, di un precedente atto da ritirare.
9.9. Del pari infondata è la terza censura di ricorso con cui l’istante lamenta la violazione dell’affidamento incolpevole riposto nella legittimità dei titoli posseduti. La doglianza, oltre che generica, è da respingere in ragione di quanto sopra esposto con riferimento all’insussistenza, nel caso di specie, di una condotta dell’amministrazione idonea a far nascere una posizione di vantaggio tutelabile del privato nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Inoltre, poiché trattasi di opere realizzate su area demaniale, l’infondatezza del motivo emerge tenuto anche conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela dell’affidamento “ non può trovare spazio alcuno all’interno del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 35 del T.U. Edilizia, alla luce del quale nei casi di edificazione contra legem non occorre alcun accertamento ulteriore, essendo sufficiente verificare che nessun titolo è stato rilasciato. Non è revocabile in dubbio che al momento dell’emanazione del provvedimento di demolizione le opere abusive di cui trattasi non fossero munite di adeguato titolo edilizio ” (così Cons. Stato, sez. VII, 06/05/2025, n. 3850).
10. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, invece, si contesta l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, che non ha adeguatamente tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, avuto riguardo al tempo trascorso dalla costruzione delle opere e dei molteplici controlli espletati dall’amministrazione senza che la stessa abbia sollevato alcun rilievo, nonché per la mancata dimostrazione dell’esatta collocazione temporale dei manufatti.
10.1. Reputa il Collegio che quanto già precisato in ordine alla natura vincolata e doverosa degli atti di repressione degli abusi edilizi evidenzi l’irrilevanza di ogni indagine sull’adeguatezza della motivazione addotta dall’amministrazione a supporto dell’atto impugnato, atteso che per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che l’interesse pubblico al ripristino del legalità violata dalle costruzioni non autorizzate sia in re ipsa e si configuri come automaticamente prevalente rispetto all’interesse del privato alla permanenza delle opere, a prescindere dalla consistenza del lasso di tempo trascorso dalla loro realizzazione ( ex multis , Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n. 1267). E’ stato infatti affermato che il sol fatto della realizzazione di un’opera abusiva che si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem, vale ad escludere la ricorrenza di un affidamento incolpevole (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908). Pertanto, si deve concludere che “ l’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile, ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che con il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750) ” (Cons. Stato, sez. II, 26.01.2026, n. 654; Cons. Stato, Ad. Pl., 17.10.2017, n. 9). E, con specifico riferimento al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, come nella specie, si deve ribadire che “ l’art. 35 del D.P.R. 380/2001, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte dei privati, configura un potere di rimozione che ha natura vincolata, rivestendo la sanzione carattere reale. L’art. 35 del D.P.R. 380/2001 pone a carico del responsabile degli abusi commessi su aree pubbliche il dovere di procederne alla relativa rimozione […] va puntualizzato che, in via generale, “l’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede [quale unica ed esclusiva conseguenza dell’abuso commesso su suolo pubblico] la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 29/05/2025, n. 1009, in termini, ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza, 10/03/2025 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16/12/2024, per cui, in particolare: “L’art. 35 D.P.R. n. 380 del 2001 norma subordina l’esercizio del potere di irrogare un'ordinanza di demolizione alla realizzazione, da parte di soggetti privati, di interventi edilizi abusivi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Presupposto per l'adozione del provvedimento è, dunque, la pubblicità del suolo, in disparte che si tratti di area demaniale o appartenente al patrimonio statale o di enti locali. Il fondamento del potere sanzionatorio, infatti, deriva pur sempre da un illecito edilizio, che - se realizzato su suolo pubblico - risulta ancor più grave che se commesso su suolo privato”). Conseguentemente ed assumendo la diffida (così come il successivo ordine di demolizione ex art. 35 comma 1 DPR 380/2001), carattere vincolato, non v’è spazio una valutazione comparata tra l’interesse privato e quello pubblico alla rimozione dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 06/12/2024, n. 9786), né altre valutazioni di natura discrezionale, utili al fine di scongiurare l’invito a demolire. ” (così TAR Campania, sez. II, 16.10.2025, n. 6763).
10.2 Tali principi trovano applicazione nel caso di specie e, pertanto, il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia esente da vizi. Peraltro, nell’atto oggetto di gravame si dà espressamente conto che non risultano autorizzate - né sotto il profilo urbanistico ed edilizio né sotto quello paesaggistico - le strutture indicate nel provvedimento con i numeri da 1 a 8 (ad esclusione del manufatto indicato nel numero 4, che non è oggetto dell’atto impugnato) e parte ricorrente non ha dato dimostrazione dell’esistenza di tali manufatti in epoca in cui non era ancora prescritta la necessità di un titolo abilitativo, con conseguente infondatezza anche della quinta doglianza.
11. In definitiva il ricorso non merita accoglimento.
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Orbetello delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT RI BU, Presidente
IA OR, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OR | RT RI BU |
IL SEGRETARIO