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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1791/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Valeria Primerano (PEC: ) Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: CP_ avv. .espositoòpostacert. gov.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_3
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Dolei (PEC: ordineavvocaticatania.it) giusta procura in atti. Email_4 Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo
1 amministrativo n. 13980202400001708000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190000310519000; 439201900058143100 e la cartella di pagamento n. 13920190003919433000, di importo pari a 1.729,64€, in ragione dell'omessa ricezione degli atti di pagamento indicati e, in ogni caso, per l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.139 802024 00001708000limitatamente alle cartelle suddette, indicata in narrativa, nonché ogni atto alla stessa presupposto e consequenziale, per i motivi sopra esposti;
2. Condannare le parti convenute in solido, a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento la non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato gli avvisi di addebito nelle date di seguito indicate. Infatti:
- l'avviso di addebito n. 43920190000310519000 è stato notificato il 5.7.2019;
- l'avviso di addebito n. 439201900058143100 è stato notificato il 30.7.2019.
4.1. L'Ente di previdenza ha, altresì, documentato che tali avvisi di addebito siano stati parzialmente riscossi. L'omessa prosecuzione nei pagamenti ha generato la richiesta e nuova messa in mora dei medesimi carichi.
5. Il ha documentato la validità della notifica della cartella di pagamento n. CP_5
13920190003919433000, avvenuta il 4.9.2019.
6. Come si evince dalla documentazione in atti, dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento (avvisi di addebito e cartella di pagamento) a quella di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie.
8. A ciò consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_2
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Valeria Primerano (PEC: ) Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: CP_ avv. .espositoòpostacert. gov.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_3
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Dolei (PEC: ordineavvocaticatania.it) giusta procura in atti. Email_4 Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo
1 amministrativo n. 13980202400001708000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190000310519000; 439201900058143100 e la cartella di pagamento n. 13920190003919433000, di importo pari a 1.729,64€, in ragione dell'omessa ricezione degli atti di pagamento indicati e, in ogni caso, per l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.139 802024 00001708000limitatamente alle cartelle suddette, indicata in narrativa, nonché ogni atto alla stessa presupposto e consequenziale, per i motivi sopra esposti;
2. Condannare le parti convenute in solido, a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento la non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato gli avvisi di addebito nelle date di seguito indicate. Infatti:
- l'avviso di addebito n. 43920190000310519000 è stato notificato il 5.7.2019;
- l'avviso di addebito n. 439201900058143100 è stato notificato il 30.7.2019.
4.1. L'Ente di previdenza ha, altresì, documentato che tali avvisi di addebito siano stati parzialmente riscossi. L'omessa prosecuzione nei pagamenti ha generato la richiesta e nuova messa in mora dei medesimi carichi.
5. Il ha documentato la validità della notifica della cartella di pagamento n. CP_5
13920190003919433000, avvenuta il 4.9.2019.
6. Come si evince dalla documentazione in atti, dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento (avvisi di addebito e cartella di pagamento) a quella di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie.
8. A ciò consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
200,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_2
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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