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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7391/2024
R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PATTI DARIO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico di che liquida in € CP_1
1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. PATTI
DARIO dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/05/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa, e per l'insussistenza di quello per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese, in ragione del parziale accoglimento, vengono compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico dell nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7391/2024
R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PATTI DARIO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico di che liquida in € CP_1
1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. PATTI
DARIO dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/05/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa, e per l'insussistenza di quello per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese, in ragione del parziale accoglimento, vengono compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico dell nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno