Art. 9. (( 1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 , al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:
Ente autonomo teatro comunale di Firenze . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli. . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo. . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio di Torino . . . . . . L. 1.507.982.622 )) (( 2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 )) 3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N.45)) .
Ente autonomo teatro comunale di Firenze . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli. . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo. . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio di Torino . . . . . . L. 1.507.982.622 )) (( 2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 )) 3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N.45)) .