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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2091/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI MA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1843/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400039411000 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400039404000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna Il preavviso d'iscrizione ipotecaria n. 09776202400002863, notificato in data 07.10.2024, emesso per la riscossione coattiva della somma di € 1.982.749,69 e riferito agli avvisi di accertamento n. Tk3018201287/22, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 94.034,88, anno 2016, n.
Tk3018202549/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 167.619,35, anno 2017 e n. Tk3018202782/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 1.721.095,46, anno 2014
Con il medesimo ricorso il ricorrente si oppone anche agli atti di pignoramento presso terzi n.
09784202400039411000 per €. 169.563,15 e n. 09784202400039404000 per €. 169.451,59, entrambi riferiti all'avviso di accertamento Tk3018202549/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 169.451,59, anno
2017.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale ed in particolare l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto afferente ad un debito fiscale in parte oggetto di sgravio parziale (IRPEF 2016 – accertamento Tk3018201287/22) e per il resto in pendenza del giudizio per la sospensiva (Irpef 2017 - RG
5539/24 - con istanza del 21-28 del giugno 2024 in attesa di pronuncia e Irpef 2014 - RG 5532/24 trattata in camera di consiglio il 09.10.2024 con riserva ancora non sciolta).
Il ricorrente eccepisce inoltre la nullità dei pignoramenti in quanto a lui non notificati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la tardività della impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria a fronte della sua notifica del 07.10.2024 e della impugnazione notificata il 23.12.2024.
Per il resto l'agente della riscossione eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del
Giudice Ordinario per i pignoramenti pressi terzi e l'improcedibilità della loro impugnazione per mancata vocazione in giudizio del terzo pignorato (Banca_2 S.p.A. e Banca_1 S.p.A.) parti necessarie.
Con memorie di replica il ricorrente comunica l'intervenuta rinuncia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai due pignoramenti presso terzi e l'annullamento dell'avviso di accertamento 2017 (con sentenza n°3559/25
e sgravio) dell'avviso di accertamento 2014 (sentenza n°9121/25) e dell'avviso di accertamento 2016 (oggetto di sgravio).
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che con distinti atti di rinuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha desistito dal proseguire l'esecuzione intrapresa con i pignoramenti oggetto della presente impugnazione.
Premesso ciò, per il resto, la Corte rileva la tardività della proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto, a fronte della sua notifica del 07.10.24 il ricorrente proponeva opposizione in data 23.12.24 oltre i termini di cui all'articolo 21 comma 1 D. Lgs. 546/92 ai sensi del quale l'impugnazione deve essere proposta con la notifica del ricorso non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativa ai due atti di pignoramento presso terzi ed inammissibile il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
DO NT
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI MA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1843/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002863000 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400039411000 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400039404000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna Il preavviso d'iscrizione ipotecaria n. 09776202400002863, notificato in data 07.10.2024, emesso per la riscossione coattiva della somma di € 1.982.749,69 e riferito agli avvisi di accertamento n. Tk3018201287/22, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 94.034,88, anno 2016, n.
Tk3018202549/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 167.619,35, anno 2017 e n. Tk3018202782/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 1.721.095,46, anno 2014
Con il medesimo ricorso il ricorrente si oppone anche agli atti di pignoramento presso terzi n.
09784202400039411000 per €. 169.563,15 e n. 09784202400039404000 per €. 169.451,59, entrambi riferiti all'avviso di accertamento Tk3018202549/23, per Irpef, addizionali ed interessi, per €. 169.451,59, anno
2017.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale ed in particolare l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto afferente ad un debito fiscale in parte oggetto di sgravio parziale (IRPEF 2016 – accertamento Tk3018201287/22) e per il resto in pendenza del giudizio per la sospensiva (Irpef 2017 - RG
5539/24 - con istanza del 21-28 del giugno 2024 in attesa di pronuncia e Irpef 2014 - RG 5532/24 trattata in camera di consiglio il 09.10.2024 con riserva ancora non sciolta).
Il ricorrente eccepisce inoltre la nullità dei pignoramenti in quanto a lui non notificati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la tardività della impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria a fronte della sua notifica del 07.10.2024 e della impugnazione notificata il 23.12.2024.
Per il resto l'agente della riscossione eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del
Giudice Ordinario per i pignoramenti pressi terzi e l'improcedibilità della loro impugnazione per mancata vocazione in giudizio del terzo pignorato (Banca_2 S.p.A. e Banca_1 S.p.A.) parti necessarie.
Con memorie di replica il ricorrente comunica l'intervenuta rinuncia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai due pignoramenti presso terzi e l'annullamento dell'avviso di accertamento 2017 (con sentenza n°3559/25
e sgravio) dell'avviso di accertamento 2014 (sentenza n°9121/25) e dell'avviso di accertamento 2016 (oggetto di sgravio).
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che con distinti atti di rinuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha desistito dal proseguire l'esecuzione intrapresa con i pignoramenti oggetto della presente impugnazione.
Premesso ciò, per il resto, la Corte rileva la tardività della proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto, a fronte della sua notifica del 07.10.24 il ricorrente proponeva opposizione in data 23.12.24 oltre i termini di cui all'articolo 21 comma 1 D. Lgs. 546/92 ai sensi del quale l'impugnazione deve essere proposta con la notifica del ricorso non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativa ai due atti di pignoramento presso terzi ed inammissibile il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
DO NT