Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2091
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva la tardività della proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto, a fronte della sua notifica del 07.10.24 il ricorrente proponeva opposizione in data 23.12.24 oltre i termini di cui all'articolo 21 comma 1 D. Lgs. 546/92.

  • Inammissibile
    Illegittimità della pretesa fiscale

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, non entrando nel merito delle questioni relative all'illegittimità della pretesa fiscale.

  • Altro
    Rinuncia ai pignoramenti

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativa ai due atti di pignoramento presso terzi.

  • Altro
    Nullità dei pignoramenti per mancata notifica

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in seguito alla rinuncia dell'agente della riscossione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2091
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2091
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo