Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1234
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sospensione dei termini di riscossione per emergenza sanitaria

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, confermando che la normativa emergenziale ha comportato una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, con conseguente proroga del termine di scadenza. La cartella di pagamento è stata quindi ritenuta tempestiva.

  • Rigettato
    Mancato perfezionamento notifica avviso di liquidazione

    La Corte ha rigettato tale rilievo, affermando che la produzione della relazione di notificazione è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica e che un disconoscimento generico della conformità della copia all'originale è privo di efficacia. Inoltre, la circostanza che l'indirizzo di spedizione non fosse quello di residenza non è stata ritenuta rilevante in assenza di prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1234
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1234
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo