CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1234/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2884/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420210007011778 REGISTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7385/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 15.04.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnava la sentenza n. 15133/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli,
Sez. 11, depositata il 04.11.2024 con la quale ,in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05420210007011778, notificata il 23/09/2023 ,avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza civile n. 6044/10 ed al sotteso avviso di liquidazione n.2010/001/SC/000006044/0/001 ,era stata dichiarata la prescrizione del credito per decorso del termine decennale.
Opponeva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di legge , in particolare, censurava la stessa nella parte in cui non aveva tenuto conto, ai fini del decorso del termine prescrizionale, della sospensione dei termini dell'attività di riscossione , per l'intero periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 a causa dell'emergenza sanitaria .
Si costituiva l'appellato il quale replicava alle censure avverse precisando che, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del credito, maturata alla data di notifica della cartella del
23.09.2023 con decorrenza dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione ( 21.05.2013) di cui contestava la regolarità e l'avvenuta ricezione.
Assumeva ,infatti, di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione, disconoscendone la conformità poiché in copia e reiterando l'eccezione di mancato perfezionamento della stessa poiché non indicato il luogo in cui si sarebbe perfezionata , atteso che la sua residenza era in Luogo_1 e l'atto risultava ritirato dalla moglie. Rinnovava l'eccepita prescrizione che rimarcava nelle memorie illustrative ritualmente depositate.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante lamenta che il giudice del grado pregresso ,nel dichiarare la prescrizione del credito maturata tra la data della notifica dell'avviso di liquidazione ( 21.05.2013) sotteso e la data di notifica
( 23.09.2023) della cartella impugnata , ha omesso di considerare che il suo decorso fosse stato interrotto dalle disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria, per effetto delle quali la sospensione legale delle attività connesse all'accertamento ed alla riscossione aveva riflessi anche sui termini di decadenza e prescrizione .
Il motivo è fondato.
Come osservato dall'appellante Agenzia occorre tenere conto della proroga di legge dei termini.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L. n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza: sul punto, con ordinanza n.
960/2025, la Cassazione ha statuito: “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”,emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212,all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”.
Dunque i termini originariamente in scadenza al 31.12.2023 devono intendersi prorogati al 25.03.2024 e, di conseguenza ,è tempestiva la cartella impugnata notificata il 23.09.2023.
Né fondato il rilievo di mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di liquidazione sotteso .
Ai fini della prova del perfezionamento della stessa non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica,nella specie, dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di ricevimento. È invece sufficiente la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento.
Un disconoscimento generico,peraltro, della conformità della copia all'originale, come quello effettuato dal contribuente, è privo di efficacia.
Per essere valido, il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro e inequivoco gli elementi di difformità tra il documento prodotto e l'originale.
Contestazioni generiche o onnicomprensive non sono sufficienti a invalidare la prova documentale fornita dall'Amministrazione Finanziaria.
In sostanza, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di eventualmente contestarne la conformità all'originale nei suddetti termini.
Né può assumere rilievo, la circostanza che l'indirizzo di spedizione non fosse quello di residenza , atteso che il prodotto certificato datato 26.06.2025 non reca indicazione alcuna a partire dalla quale la residenza dell'appellato fosse in Luogo_1, in particolare in coincidenza della data di notifica dell'avviso di liquidazione.
Ne segue la fondatezza dell'appello che,pertanto, va accolto con conseguente riforma della sentenza gravata che va annullata.
L'andamento processuale della lite è motivo di compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2884/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420210007011778 REGISTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7385/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 15.04.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnava la sentenza n. 15133/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli,
Sez. 11, depositata il 04.11.2024 con la quale ,in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05420210007011778, notificata il 23/09/2023 ,avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza civile n. 6044/10 ed al sotteso avviso di liquidazione n.2010/001/SC/000006044/0/001 ,era stata dichiarata la prescrizione del credito per decorso del termine decennale.
Opponeva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di legge , in particolare, censurava la stessa nella parte in cui non aveva tenuto conto, ai fini del decorso del termine prescrizionale, della sospensione dei termini dell'attività di riscossione , per l'intero periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 a causa dell'emergenza sanitaria .
Si costituiva l'appellato il quale replicava alle censure avverse precisando che, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del credito, maturata alla data di notifica della cartella del
23.09.2023 con decorrenza dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione ( 21.05.2013) di cui contestava la regolarità e l'avvenuta ricezione.
Assumeva ,infatti, di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione, disconoscendone la conformità poiché in copia e reiterando l'eccezione di mancato perfezionamento della stessa poiché non indicato il luogo in cui si sarebbe perfezionata , atteso che la sua residenza era in Luogo_1 e l'atto risultava ritirato dalla moglie. Rinnovava l'eccepita prescrizione che rimarcava nelle memorie illustrative ritualmente depositate.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante lamenta che il giudice del grado pregresso ,nel dichiarare la prescrizione del credito maturata tra la data della notifica dell'avviso di liquidazione ( 21.05.2013) sotteso e la data di notifica
( 23.09.2023) della cartella impugnata , ha omesso di considerare che il suo decorso fosse stato interrotto dalle disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria, per effetto delle quali la sospensione legale delle attività connesse all'accertamento ed alla riscossione aveva riflessi anche sui termini di decadenza e prescrizione .
Il motivo è fondato.
Come osservato dall'appellante Agenzia occorre tenere conto della proroga di legge dei termini.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L. n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza: sul punto, con ordinanza n.
960/2025, la Cassazione ha statuito: “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”,emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212,all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”.
Dunque i termini originariamente in scadenza al 31.12.2023 devono intendersi prorogati al 25.03.2024 e, di conseguenza ,è tempestiva la cartella impugnata notificata il 23.09.2023.
Né fondato il rilievo di mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di liquidazione sotteso .
Ai fini della prova del perfezionamento della stessa non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica,nella specie, dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di ricevimento. È invece sufficiente la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento.
Un disconoscimento generico,peraltro, della conformità della copia all'originale, come quello effettuato dal contribuente, è privo di efficacia.
Per essere valido, il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro e inequivoco gli elementi di difformità tra il documento prodotto e l'originale.
Contestazioni generiche o onnicomprensive non sono sufficienti a invalidare la prova documentale fornita dall'Amministrazione Finanziaria.
In sostanza, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di eventualmente contestarne la conformità all'originale nei suddetti termini.
Né può assumere rilievo, la circostanza che l'indirizzo di spedizione non fosse quello di residenza , atteso che il prodotto certificato datato 26.06.2025 non reca indicazione alcuna a partire dalla quale la residenza dell'appellato fosse in Luogo_1, in particolare in coincidenza della data di notifica dell'avviso di liquidazione.
Ne segue la fondatezza dell'appello che,pertanto, va accolto con conseguente riforma della sentenza gravata che va annullata.
L'andamento processuale della lite è motivo di compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate